TAR Veneto Sez. IV n. 2392 del 11 ottobre 2024
Rifiuti.Veicoli fuori uso

La permanenza dei veicoli, prolungata nel tempo per svariati anni, nel cortile di un privato, unitamente alla loro condizione di esposizione all’acqua e alle intemperie, al loro stato di sostanziale abbandono e alla concreta impossibilità anche di testarne la funzionalità a causa dell’accumulo incontrollato al loro interno di oggettistica varia, lungi dal poter essere considerata come un deposito temporaneo di oggettistica funzionale alla passione collezionistica del detentore, invero conferma la distrazione di tali beni dalla funzione loro propria e, al contempo, la malcelata intenzione del privato di evitare di smaltirli. E non basta l’esistenza di un ipotetico mercato di riferimento dei beni in considerazione al fine di farne cessare la condizione di rifiuto ai sensi dell’art. 184 ter del Codice dell’Ambiente. In realtà, la circolazione di tale materiale richiederebbe comunque che esso conservi lo stato originario, ossia che venga accuratamente conservato e regolarmente fatto oggetto di manutenzioni.

Pubblicato il 11/10/2024

N. 02392/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00217/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 217 del 2024, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Ambrogio Dal Bianco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in -OMISSIS-, via G. Mameli n. 104;

contro

il Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Dario Meneguzzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Malo, via Gorizia n. 18;

nei confronti

dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto – A.R.P.A.V., in persona del Direttore pro tempore, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

-dell'ordinanza del Sindaco del Comune di -OMISSIS- assunta al prot. n. 682 del 29.01.2024, avente ad oggetto la “rimozione e conferimento in discarica autorizzata a seguito di sopralluogo presso un fabbricato sito in -OMISSIS-”;

-di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, ivi compreso il rapporto tecnico dell’A.R.P.A.V. – Unità Organizzativa Controlli Ambientali – con sede in -OMISSIS-, datato -OMISSIS-.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 ottobre 2024 il dott. Francesco Avino e uditi per le parti l’avv.to Dal Bianco e, su delega dell'avv. Meneguzzo, l’avv.to Piola;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Il sig. -OMISSIS- ha ricevuto l’ordinanza in epigrafe che, all’esito di un accertamento condotto da personale dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (di seguito A.R.P.A.V.), presso un’area pertinenziale di un fabbricato di proprietà altrui avuto in gestione, gli ha imposto il ripristino dello stato dei luoghi mediante la rimozione ed il conferimento in discarica autorizzata di una serie di rifiuti ivi rinvenuti.

2. L’ordinanza viene contestata nel presente giudizio unitamente al rapporto tecnico redatto dall’A.R.P.A.V. all’esito del sopralluogo del -OMISSIS-. L’impugnativa è affidata ai motivi così rubricati: “1. Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 4 e 5 del D.lgs. n. 209/2003. Violazione e falsa applicazione degli artt. 183, 184 ter, 192 e 256 del D.lgs. n. 152/2006. Eccesso di potere per travisamento, irragionevolezza e per difetto di presupposto; 2. Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 6 dell L. n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, sviamento, irragionevolezza, genericità ed approssimazione”.

Secondo la prospettazione del sig. -OMISSIS-, attinto quale detentore dei rifiuti, i provvedimenti sarebbero illegittimi anzitutto perché assunti sull’erroneo presupposto che il materiale rinvenuto costituisca rifiuto. Così invece non sarebbe trattandosi di oggetti -auto, moto, motorini, relativa componentistica e, più in generale, materiale ed oggettistica d’altri tempi- che il ricorrente deterrebbe nell’esercizio di un proprio hobby. Egli sarebbe infatti un collezionista privato, e l’acquisto dei suddetti articoli sarebbe avvenuto partecipando a fiere ed esposizioni. Il materiale risulterebbe accuratamente conservato nell’area perimetrale esterna dell’abitazione di -OMISSIS-, e la regolare manutenzione di tale oggettistica ne assicurerebbe la conservazione nello stato originario, così permettendone lo scambio con altri collezionisti.

Da altra angolatura il ricorrente rimprovera all’Amministrazione il difetto di istruttoria e di motivazione, lamentando che l’ordinanza impugnata sarebbe stata emessa nel gennaio del 2024 ma si fonderebbe, esclusivamente, sul rapporto tecnico redatto dall’A.R.P.A.V. il -OMISSIS-, a seguito del sopralluogo del giorno precedente, e tanto dimostrerebbe l’inattualità ed inattendibilità degli accertamenti prodromici all’imposizione dell’ordine di rimozione.

3. L’Amministrazione comunale non si è inizialmente costituita in giudizio e, all’esito dell’udienza cautelare del 21.3.2024, il Tribunale, con ordinanza n. 121/2024, ha sospeso l’efficacia dei provvedimenti impugnati in attesa del deposito di una relazione di chiarimenti sui fatti di causa richiesta al Comune di -OMISSIS-.

4. Quest’ultimo ha dato attuazione all’incombente istruttorio costituendosi in giudizio e dimettendo la documentazione ritenuta pertinente, alla cui stregua è stata eccepita l’infondatezza in fatto e in diritto dell’impugnativa in esame. Posizione, quest’ultima, che è stata contrastata dal ricorrente mediante il deposito di una memoria in vista dell’udienza cautelare rifissata per il 9 maggio 2024.

5. Con ordinanza cautelare n. 202/2024 il Tribunale ha indi accolto la domanda cautelare al fine di mantenere la res adhuc integra sino alla pronuncia definitiva di merito, fissando all’uopo l’udienza di trattazione del 3.10.2024.

6. Nell’approssimarsi della detta udienza le parti si sono scambiate le memorie conclusive insistendo per l’accoglimento delle rispettive conclusioni.

In particolare, il ricorrente ha dedotto l’inammissibilità delle difese del Comune rilevando che sarebbero dovute intervenire entro la scadenza del termine per la trattazione dell’affare cautelare alla prima udienza all’uopo fissata (quella del 21.3.2024), insistendo comunque per l’accoglimento dell’impugnativa. Di contro il Comune di -OMISSIS-, nel rimarcare la tempestività delle difese in quanto proposte entro i termini dell’udienza pubblica, ha rappresentato che esse sono oltretutto intervenute in esecuzione dell’ordine istruttorio impartito da questo Tribunale, e quanto alle pretese del ricorrente ha nuovamente controdedotto ai rilievi ricorsuali chiedendo il rigetto del gravame.

7. All’udienza del 3.10.2024 il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.

8. Il ricorso non può essere accolto.

9. Preliminarmente va rigettata l’eccezione di inammissibilità per tardività delle difese del Comune, prospettata dal ricorrente deducendo che l’Ente avrebbe dovuto costituirsi e svolgerle entro la prima udienza cautelare del 21.3.2024, fissata a ridosso della notifica del ricorso.

La tesi non merita seguito.

Il termine di costituzione delle parti intimate (tra cui l’Amministrazione) è contenuto nell’art. 46 del cod. proc. amm., e peraltro non ha natura perentoria (cfr. C.G.A.R.S., n. 410/2023, che richiama C.d.S., n. 5228/2022). Le altre scadenze in vista di ogni udienza cautelare (art. 55, comma 5°, del c.p.a.) o di quella pubblica (art. 73, comma 1°, del cod. proc. amm.), sono funzionali alla produzione di memorie e documenti.

Nel caso in esame il ricorso è stato notificato il 19.2.2024 e il Comune di -OMISSIS- si è costituito con controricorso depositato il 19.4.2024, dunque nel rispetto dei termini dell’art. 46 del cod. proc. amm. e pure di quelli dell’art. 55, comma 5°, avuto riguardo all’udienza cautelare del 9.5.2024.

Le successive memorie conclusionali e di replica del 2.9.2024 e del 12.9.2024 rispettano i termini perentori fissati dall’art. 73 del cod. proc. amm., in vista dell’udienza pubblica del 3.10.2024.

A questi dati si aggiunge il fatto che il contenuto delle difese del Comune assolve alla richiesta di chiarimenti formulata dal Tribunale con l’ordinanza cautelare n. 121/2024, a nulla rilevando che queste delucidazioni siano pervenute direttamente per il tramite del legale dell’Amministrazione e attraverso un’apposita memoria difensiva.

L’eccezione di tardività va pertanto respinta.

10. Ciò statuito, i due motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente, sottoponendo al Collegio la questione, invero unitaria, della qualificabilità come rifiuti degli oggetti rinvenuti in fase di sopralluogo, alla stregua delle risultanze degli accertamenti svolti dalle Amministrazioni coinvolte nella presente vicenda. In proposito il Tribunale ritiene corretta la qualificazione impressa dal Comune, costituendo essa l’esito di un’istruttoria complessivamente attendibile.

10.1. Va subito osservato che, a seguito della segnalazione di una situazione di degrado presso la residenza del ricorrente, è stato svolto un primo accertamento in data 28.3.2019 da parte degli organi del Consorzio Polizia Locale -OMISSIS-. Questi ultimi hanno riscontrato la presenza, nei luoghi di causa, di vari autoveicoli (anche di tipo fuoristrada), di un furgone d’epoca, di motocicli, ciclomotori e biciclette, nonché di vario materiale meccanico (parti di telaio, cerchioni) posto sia all’esterno che all’interno dei veicoli rinvenuti. Il verbale di accertamento del 28.3.2019 riporta le dichiarazioni dell’odierno ricorrente, di professione cuoco/pizzaiolo, secondo cui il materiale suddetto costituirebbe oggetto di scambio in occasione di fiere e mercatini, che vedrebbero il sig. -OMISSIS- in qualità di collezionista di auto e moto d’epoca. Motivo per cui all’epoca non vennero adottate misure nei confronti del ricorrente in attesa di condurre un più ampio accertamento anche da parte dell’Amministrazione comunale intimata.

Successivamente pure il nucleo forestale dei Carabinieri di -OMISSIS-, in data 26.4.2021, accertava la presenza nei luoghi di causa “di un consistente deposito di rottami metallici-ferrosi costituito in particolare da un accumulo di pezzi vari di moto e autoveicoli, telai di motocicli, motori, cerchi, ruote complete di motocicli, radiatori e nº 04 autovetture in evidente stato di ossidazione”. I Carabinieri evidenziavano altresì che, da immagini estrapolate dall’applicazione “GoogleMaps”, il suddetto deposito risultava esistente quantomeno dal 2011, e che il sig. -OMISSIS- non risultava titolare di partita IVA né munito di autorizzazione al deposito del materiale. Da qui la richiesta alla Provincia di -OMISSIS- e all’A.R.P.A.V. di specifici chiarimenti riguardo alla corretta qualificazione del materiale rinvenuto e, in particolare, alla possibilità di ricondurlo alla categoria dei rifiuti oggetto, in ipotesi, di una gestione non autorizzata.

Per l’effetto l’A.R.P.A.V., anche in esecuzione di un’indagine condotta dalla Procura della Repubblica di -OMISSIS-, ha svolto due sopralluoghi in data 27.7.2021 e in data -OMISSIS-, che hanno consentito di accertare la presenza di:

-veicoli fuori uso (autovetture, motocicli e ciclomotori), su area scoperta, in evidente stato di abbandono, che di fatto fungono da deposito di oggetti prevalentemente riconducibili al mondo dei motori;

-componentistica compromessa nelle funzioni originali esposta all’azione degli agenti atmosferici;

-cumuli di pneumatici per veicoli (auto, moto etc.) e altre gomme variamente disseminate nell’area;

-altri oggetti (elmetti, lampadari, statue, elettrodomestici, vecchie pompe a mano per l'applicazione di anticrittogamici e attrezzi da lavoro, ex bossoli d’artiglieria, fusti di metallo per olio alimentare vuoti, motori e parti di motori da imbarcazione, etc.) non riconducibili all’interesse principale del sig. -OMISSIS- (si veda amplius il rapporto tecnico di accertamento dell’A.R.P.A.V. datato 15.7.2022).

10.2. Ne è seguita l’ordinanza oggetto di impugnativa, invero anticipata da un precedente provvedimento annullato in autotutela per difetto di competenza, che alla luce del rapporto tecnico dell’A.R.P.A.V. del luglio 2022 ha rilevato:

i) quanto agli svariati mezzi di trasporto, ovvero dalla bicicletta ai mezzi pesanti:

-che per il loro stato di gestione/conservazione (su area scoperta ed esposti agli agenti atmosferici, ovvero in evidente stato di abbandono) non sono più riconducibili alla categoria di oggetti da collezione;

-che essi fungono da ricettacolo/deposito delle componenti minori e/o di altri oggetti in buona parte riconducibili al mondo dei motori, oltre a giocattoli, gruppi ottici, lattine per lubrificanti in parte vuote, insegne di case automobilistiche, etc.;

ii) quanto al materiale depositato/esposto: che lo si ritiene con buona approssimazione compromesso nelle funzioni originali, e questo con particolare riferimento alle autoradio (RAEE - rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche);

iii) quanto alla presenza di due cumuli di pneumatici completi (gomme con cerchioni) protetti, per veicoli (auto, moto, etc.), e altri pneumatici variamente disseminati anche in altre posizioni: che i cumuli di gomme ed in genere buona parte del materiale rappresentano una potenziale criticità e pericolo per la loro infiammabilità, di cui lo stesso ricorrente sarebbe a conoscenza (come desumibile dalla presenza di numerosi estintori).

Conseguentemente, anche in considerazione della presenza di materiali infiammabili in un contesto di area residenziale densamente popolata, l’Amministrazione ha imposto la rimozione e il conferimento in discarica autorizzata dei seguenti rifiuti (con relativo codice CER):

-CER 160104 e/o 160106, veicoli fuori uso non bonificati e/o bonificati;

-CER 160213 e/o 160214 apparecchiature fuori uso;

-CER 160122 componenti non specificati altrimenti;

-CER 160117 e 160118 metalli ferrosi e non ferrosi;

-CER 160103 PFU (pneumatici fuori uso).

10.3. Ciò premesso, il Tribunale ritiene anzitutto che il provvedimento in esame resista alle censure di difetto di istruttoria e di motivazione sollevate dal ricorrente.

Questi essenzialmente oppone che l’accertamento su cui si fonda l’ordinanza in epigrafe sarebbe risalente nel tempo essendo del 2022, e, perciò, non più attuale e/o inattendibile. Questo rilievo non è tuttavia decisivo posto che, ai fini che qui interessano, conta unicamente la circostanza che i veicoli, gli pneumatici e in generale gli oggetti rinvenuti in sede di sopralluogo siano ancora presenti nell’aree pertinenziali della residenza del sig. -OMISSIS-, circostanza questa che non viene smentita dal ricorrente il quale, anzi, deduce che il materiale contestato dal Comune è presente in loco almeno dal 2019 (pag. 7 della memoria conclusionale).

Né rileva che il rapporto tecnico dell’A.R.P.A.V. del luglio 2022 abbia evitato di individuare la cornice normativa in cui si inserirebbe la contestazione al sig. -OMISSIS-, o che esso si esprima in forma ipotetica quanto al mancato funzionamento dei veicoli a motore.

Difatti il rapporto dell’A.R.P.A.V. assume rilievo a livello istruttorio, mentre è l’Amministrazione comunale a dover procedere alla qualificazione giuridica dei fatti riscontrati al fine di assumere le misure ritenute più opportune per contrastare e/o porre rimedio alla situazione in essere. Quest’ultima appare del resto chiaramente descritta nel rapporto dell’Agenzia di protezione ambientale, che ha illustrato anche a livello fotografico lo stato delle aree, gli oggetti e/o i materiali ivi rinvenuti, il loro stato di conservazione e quant’altro ritenuto opportuno al fine di consentire al Comune di valutare il da farsi. E nell’ordinanza impugnata trova compiuta illustrazione il percorso logico-giuridico che ha condotto il Comune ad assumere i provvedimenti impugnati.

Si deve pertanto ritenere che nel caso in esame non sussista il vizio istruttorio e motivazionale dedotto dal ricorrente.

10.4. Quanto alla qualificazione giuridica, alla stregua di rifiuti, degli oggetti rinvenuti, il Collegio ritiene che l’Amministrazione abbia correttamente operato applicando la normativa vigente, anche di matrice euro-unitaria.

10.4a. Difatti, come si evince dal dossier fotografico allegato al rapporto tecnico dell’A.R.P.A.V del luglio 2022, si discute di vecchi mezzi di trasporto collocati a cielo aperto ed esposti ad ogni genere di intemperia, che presentano evidenti segni di ossidazione in gran parte dei materiali metallici loro costituenti. Così è a dire per i motorini e le biciclette accatastate nell’area di corte del fabbricato residenziale. E quanto agli autoveicoli è stato accertato che essi, oltretutto, vengono di fatto utilizzati come ricovero di altri materiali e componentistica varia, stipata all’interno in quantità tale da impedire non solo di procedere ai controlli e alle verifiche necessarie per il corretto mantenimento dei beni ma, prima ancora, alla loro semplice messa in moto.

Peraltro molti degli pneumatici rinvenuti sono risultati inutilizzabili e irrecuperabili, e compromesse nelle loro funzioni originali sono apparse in particolare le autoradio. Il tutto come più analiticamente descritto nel rapporto tecnico dell’A.R.P.A.V. datato 15.7.2022, assunto al prot. comunale n. 6491 del 24.8.2022, e da porsi in linea di continuità sia rispetto al precedente accertamento dell stessa A.R.P.A.V., datato 27.7.2021, e sia a quello dei Carabinieri del maggio del medesimo anno.

Si aggiunge il rilievo, per nulla secondario nell’ottica qualificatoria della natura dei beni rinvenuti, del protrarsi ormai da anni della situazione di deposito di automezzi e motocicli riscontrata nel sopralluogo del luglio 2022. In tal senso depone il già citato rapporto dei Carabinieri forestali del maggio 2021, che confrontando lo stato attuale (al momento di quel sopralluogo) con quello risalente nel tempo, ha concluso nel senso dell’origine del deposito quantomeno a partire dall’anno 2011.

Lo stesso ricorrente non nega che la situazione riscontrata sia quella descritta anche a livello visivo dalle fotografie allegate alla più volte citata relazione dell’A.R.P.A.V. del 2022, confermando, come anticipato, che il materiale contestato dal Comune è presente in loco almeno dal 2019.

10.4b. Ebbene gli oggetti rinvenuti, per le circostanze e le condizioni in cui sono stati ritrovati, ben possono dunque rientrare nell’ampia nozione di “rifiuto” proposta dall’art. 183, comma 1°, lett. a) del D.Lgs. n 152/2006, attuativo dell’art. 3, n. 1, della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti, secondo cui è parimenti “«rifiuto» qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsi”.

In tal senso rileva in primis l’espressa previsione di un codice dell’elenco europeo dei rifiuti (E.E.R.), riprodotto nell’Allegato ‘D’ alla parte IV del D.Lgs. n.152/2006, associato ai “veicoli fuori uso veicoli fuori uso non bonificati e/o bonificati”, così come alle “apparecchiature fuori uso”, ai “componenti non specificati altrimenti”, ai “metalli ferrosi e non ferrosi” e agli “pneumatici fuori uso”.

Ma soprattutto conta la riferita permanenza pluriennale dei veicoli e dei materiali (sia in essi stipati, sia depositati) nel cortile privato residenziale; il fatto che essi giacciono esposti agli agenti atmosferici in evidente stato di abbandono e che non vengano fatti oggetto di manutenzione e/o di conservazione in buono stato a causa del loro sostanziale accumulo incontrollato; e pure (specie quanto ai veicoli) la circostanza che essi risultano distratti dalla loro funzione di mezzi trasporto senza svolgere un’apprezzabile utilità per il ricorrente.

A quest’ultimo proposito il Collegio condivide le conclusioni cui è giunta la giurisprudenza amministrativa nell’osservare che “Per quanto concerne la nozione di rifiuto, viene in rilievo l’art. 183, comma 1, lett. a), dello stesso d.lgs. n. 152 del 2006 il quale stabilisce che come tale deve intendersi qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi. La giurisprudenza ha chiarito che la definizione fornita da tale norma si basa sul dato funzionale, con la conseguenza che, per stabilire se una determinata sostanza o un determinato oggetto siano da considerare rifiuto, non occorre individuarne gli elementi intrinseci che ne determinano la qualificazione, ma occorre piuttosto far riferimento appunto alla sua funzione, essendo rifiuto tutto ciò da cui il detentore non tragga alcuna utilità e di cui, quindi, si sia disfatto ovvero intenda disfarsi o sia obbligato a farlo (cfr. Cass. Penale, Sez. III, 20 gennaio 2015, n. 29069; id, 23 aprile 2008, n. 22245). La Corte di Giustizia UE ha poi precisato che l’espressione “disfarsi” (utilizzata anche nella definizione di “rifiuto” fornita dalla direttiva 2006/12/CE) deve essere intesa in senso non restrittivo dovendosi tener conto dell’obiettivo di tale direttiva che, ai sensi del suo considerando 2, consiste nella tutela della salute umana e dell’ambiente (cfr. Corte di Giustizia UE, sez. I, 12 dicembre 2013, cause riunite C‑241/12 e C‑242/12, par 38).

Si deve pertanto ritenere, in tale quadro, che un bene o una sostanza (soprattutto se privi di apprezzabile valore economico) debbano essere considerati rifiuto non solo quando questi vengano abbandonati dal detentore, ma anche quando questi li depositi nell’ambiente assegnando ad essi una funzione che non è loro propria senza ricavarne alcuna apprezzabile utilità all’evidente fine quindi di sottrarsi dall’obbligo di recupero o smaltimento” (cfr. T.A.R. Lombardia, n. 477/2023).

E tale condizione si addice effettivamente agli autoveicoli, che come emerge dal rapporto dell’A.R.P.A.V. si presentano sommersi da materiali vari fungendo da ricettacolo per il loro deposito a dispetto della funzione di mezzi di traporto.

10.4c. Del resto, sempre in riferimento ai veicoli rinvenuti nell’area residenziale, la loro sussumibilità nel concetto di “rifiuto” è altresì attestata dal comb.disp. degli artt. 3, comma 1°, lett. b; 3, comma 2°, lett. d; e 3, comma 3°, del D.Lgs. n. 209/2003, di attuazione della Direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso.

Per le disposizioni normative appena citate il “veicolo fuori uso” è “un veicolo di cui alla lettera a) a fine vita che costituisce un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1°, lettera a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche” (art. 3, comma 1°, lett. b).

Con la doppia specificazione per cui:

-da un lato: “un veicolo è classificato fuori uso ai sensi del comma 1°, lettera b): omissis d) in ogni altro caso in cui il veicolo, ancorché giacente in area privata, risulta in evidente stato di abbandono” (art. 3, comma 2°, lett. d);

-dall’altro: “Non rientrano nella definizione di rifiuto ai sensi del comma 1, lettera b), e non sono soggetti alla relativa disciplina, i veicoli d'epoca, e i veicoli di interesse storico o collezionistico o destinati ai musei, individuati come tali dalla normativa di settore, conservati in modo adeguato, pronti all'uso ovvero in pezzi smontati” (art. 3, comma 3°).

Ebbene, il rapporto dell’A.R.P.A.V. del 2022 riferisce che in particolare il veicolo Toyota, ma anche gli altri automezzi presenti nonché moto e motorini, risultano in stato di abbandono. E analogamente è a dirsi per la componentistica esposta all’azione degli agenti atmosferici, in particolare di quella posta nelle cassette sotto il veicolo Daily.

Sicché appare corretta la qualificazione degli autoveicoli come rifiuti anche alla stregua della normativa speciale poc’anzi citata, trattandosi di veicoli che al di là del dato meramente “anagrafico” costituito dall’epoca della loro immatricolazione, quand’anche avessero effettivamente un interesse collezionistico -essendo individuati come tali dalla normativa vigente: e di ciò il ricorrente non offre dimostrazione-, comunque non soddisferebbero le condizioni di conservazione e di funzionalità pretese dalla normativa poc’anzi richiamata (cit. art. 3, comma 3°).

10.4d. Del resto le stesse affermazioni in ordine all’hobby collezionistico del ricorrente e quelle relative all’applicazione dell’art. 184 ter del D.Lgs. n. 152/2006, che detta le condizioni in presenza delle quali viene meno la qualifica di rifiuto, sembrano cedere il passo di fronte al dato di fatto emergente dagli accertamenti dell’A.R.P.A.V..

E invero la permanenza dei veicoli, prolungata nel tempo per svariati anni, nel cortile del privato, unitamente alla loro condizione di esposizione all’acqua e alle intemperie, al loro stato di sostanziale abbandono e alla concreta impossibilità anche di testarne la funzionalità a causa dell’accumulo incontrollato al loro interno di oggettistica varia, lungi dal poter essere considerata come un deposito temporaneo di oggettistica funzionale alla passione collezionistica del ricorrente, invero conferma la distrazione di tali beni dalla funzione loro propria e, al contempo, la malcelata intenzione del privato di evitare di smaltirli.

E non basta, come correttamente rilevato dalla difesa del Comune, l’esistenza di un ipotetico mercato di riferimento dei beni in considerazione al fine di farne cessare la condizione di rifiuto ai sensi dell’art. 184 ter del Codice dell’Ambiente.

In realtà, come rileva lo stesso ricorrente, la circolazione di tale materiale richiederebbe comunque che esso conservi lo stato originario, ossia che venga accuratamente conservato e regolarmente fatto oggetto di manutenzioni, circostanza che appare smentita dalle risultanze degli accertamenti istruttori prodromici all’emanazione dell’ordinanza in esame. Sotto quest’aspetto è dunque la stessa sussistenza del mercato di riferimento ad essere messa in discussione dagli atti del giudizio, tant’è che il ricorrente non dimostra che vi sia una domanda relativa agli specifici beni di cui si discute, i quali non a caso giacciono in loco ormai da diversi anni.

In ogni caso l’art. 184 ter del T.U.A. dispone che “1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un’operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) la sostanza o l’oggetto sono destinati a essere utilizzati per scopi specifici;

b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;

c) la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;

d) l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana”.

La norma, quindi, comunque subordina la cessazione della qualifica di rifiuto alla sussistenza di un’operazione di recupero del bene, che il ricorrente non ha affatto dimostrato essere stata intrapresa e che anzi, per vero, le risultanze istruttorie sconfessano pienamente.

Donde la correttezza anche sotto quest’aspetto della qualifica di rifiuto impressa dall’Amministrazione ai beni in esame.

11. In conclusione l’impugnativa non può trovare accoglimento nell’infondatezza delle ragioni poste a suo fondamento.

12. Cionondimeno, la novità e complessità delle questioni affrontate giustifica in via eccezionale l’integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1° e 2°, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente e i procedimenti nei quali è stato coinvolto.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Massimo Zampicinini, Presidente FF

Francesco Avino, Referendario, Estensore

Andrea Orlandi, Referendario