 TAR Puglia (LE) Sez. I n. 2610 del 4 novembre 2010
TAR Puglia (LE) Sez. I n. 2610 del 4 novembre 2010
Beni Ambientali. Aree marine protette
L’art. 28 l. 979/1982, stabilisce che quello delle Commissioni di riserva è un parere che deve essere obbligatoriamente richiesto. La mancata acquisizione di un parere obbligatorio, in base alla disciplina del particolare procedimento amministrativo, comporta la invalidità dell'atto finale per violazione di legge
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 02610/2010 REG.SEN.
 N. 00383/2010 REG.RIC.
 Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
 
 Lecce - Sezione Prima
 ha pronunciato la presente
 SENTENZA
 sul ricorso numero di registro generale 383 del 2010, proposto da:
 Massimo Colelli, Salento Nautica, Tutto Pesca, s.n.c. Colelli Tiziano e Angelo  Antonio, s.n.c. Sea Motors, Cantiere Nautico Polaris, s.a.s. Ni.Pi. Mare  Service, ditta individuale Sampey, Darsena Puerto del Sol, Lega Navale Italiana  – Sezione di Porto Cesareo, Cosimo Vittorio Martina, Angelo Sabetta, Costruzioni  Nautiche Albatros, Franco Simonetti, GIMAR, Caccia e Pesca 2 Punti Sport,  Associazione Sportiva Dilettantistica Fishing Club Porto Cesareo, Peluso Romolo,  Antonio Zecca, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Adriano Tolomeo e  Vincenzo Mariano, con domicilio eletto presso Adriano Tolomeo in Lecce, via  Braccio Martello, 19;
 contro
 Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, rappresentato e difeso  dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata per legge in Lecce, via  F.Rubichi 23;
 
 per l'annullamento
 
 del decreto 09.12.2009 (pubblicato su GURI 02/01/2010 n. 1) del Ministro  dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare avente ad oggetto  "approvazione del regolamento di esecuzione e di organizzazione dell'Area Marina  Protetta Porto Cesareo"; e di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e  consequenziale, dell'Area Marina Protetta ovvero della Commissione di Riserva  della stessa.
 
 
 Visti il ricorso e i relativi allegati;
 Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Ambiente e della  Tutela del Territorio;
 Viste le memorie difensive;
 Visti tutti gli atti della causa;
 
 Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 ottobre 2010 il dott. Claudia  Lattanzi e uditi gli avv.ti Tolomeo e Mariano, per i ricorrenti, e l’avv.  Roberti, per l’Avvocatura dello Stato;
 
 Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 FATTO
 Con decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del  Mare, del 9 dicembre 2009, è stato approvato il regolamento di esecuzione e di  organizzazione dell’Area Marina Protetta di Porto Cesareo, in esecuzione del  decreto del Ministero dell’Ambiente del 12 dicembre 1997, con il quale è stata  istituita l’Area Marina Protetta di Porto Cesareo.
 
 Avverso questo provvedimento è stato proposto il presente ricorso per i seguenti  motivi: Violazione e falsa applicazione artt. 27 e ss. L. 979/1982 e artt. 18 e  ss. L. 394/1991. Eccesso di potere per falsità del presupposto, carenza di  istruttoria, contraddittorietà e sviamento.
 
 Deducono i ricorrenti: che non sono state coinvolte tutte le categorie  portatrici di interessi; che il procedimento istruttorio è viziato, perché non è  stato acquisito il parere della Commissione di riserva; che le previsioni  inserite nel regolamento sono sproporzionate.
 
 Il Ministero si è costituito con atto del 17 marzo 2010 e, il 22 giugno 2010, è  stata depositata una relazione dell’Amministrazione nella quale è stato  rilevato: che il Consorzio ha consultato tutti i soggetti coinvolti provvedendo  anche a dare comunicazione ufficiale agli organi competenti dell’avviato  processo per la redazione della bozza di regolamento; che la Commissione di  riserva non si è pronunciata sull’ultima versione del regolamento perché medio  tempore scaduta; che tutte le previsioni sono sorrette da fondate valutazioni.
 
 Con memoria del 25 settembre 2010, i ricorrenti ribadiscono l’irrazionalità e  genericità dei limiti e dei divieti posti a base del Regolamento.
 
 Nella pubblica udienza del 6 ottobre 2010 il ricorso è stato trattenuto in  decisione.
 DIRITTO
 Il ricorso è fondato.
 
 Il decreto istitutivo dell’area marina protetta, nel rinviare a un successivo  regolamento di esecuzione e organizzazione per la definitiva regolamentazione  dell’area, stabilisce che questo regolamento, approvato ai sensi dell’art. 28 l.  979/82, art. 19 l. 394/1991 e dell’art. 8 l. 93/2001, viene proposto dall’ente  gestore, sentito il parere della Commissione di riserva, e successivamente  approvato con decreto del Ministero dell’Ambiente.
 
 Risulta incontestato in giudizio che la Commissione di riserva non ha espresso  il proprio parere obbligatorio sull’ultima versione del regolamento, perché la  stessa era, al momento dell’adozione di questo, scaduta.
 
 L’Amministrazione, nei propri considerando, nel dare atto che la commissione di  riserva è in fase di costituzione ai sensi dell'art. 3, comma 339, della legge  n. 244/2007, ha ritenuto che “le relative funzioni per l'esame della proposta di  regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta «Porto  Cesareo» sono svolte dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e  del mare”.
 
 In realtà, nessuna norma consente di ritenere che il parere di competenza della  Commissione di riserva, in attesa della sua nomina, possa essere sostituito  dalle valutazioni svolte dal Ministero dell’Ambiente.
 
 L’art. 28 l. 979/1982 , nel prevedere che il Ministro dell’ambiente promuove e  coordina tutte le attività di protezione, tutela, ricerca e valorizzazione del  mare e delle sue risorse ed assicura il raggiungimento delle finalità istitutive  di ciascuna riserva attraverso l’Ispettorato centrale per la difesa del mare,  stabilisce l’istituzione di una commissione di riserva presso ogni Capitaneria  di Porto, che deve dare “il proprio parere alla proposta del regolamento di  esecuzione del decreto istitutivo e di organizzazione della riserva, ivi  comprese le previsioni relative alle spese di gestione, formulate dalla  Capitaneria o dall'ente delegato”.
 
 L’art. 2, comma 339 della l. 244/2007, nel ridurre il numero dei componenti  delle commissioni di riserva delle aree marine protette, stabilisce che “il  Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede alla  ricostituzione di tutte le commissioni di riserva delle aree marine protette  entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge”.
 
 Dalle norme suindicate si evince che i compiti del Ministero non possono  ritenersi sostitutivi rispetto a quello delle commissioni di riserva.
 
 Pertanto, la mancata acquisizione del parere obbligatorio vizia il procedimento  che deve ripartire dalla fase istruttoria, non potendo essere consentito, a pena  del suo snaturamento, che la funzione consultiva sia esercitata dal Ministero,  proprio per la diversità delle funzioni attribuite a ciascuno.
 
 L’art. 28 l. 979/1982, stabilisce che quello delle Commissioni di riserva è un  parere che deve essere obbligatoriamente richiesto, mentre è incontestato che  nella vicenda procedimentale in esame ciò non è avvenuto.
 
 La mancata acquisizione di un parere obbligatorio, in base alla disciplina del  particolare procedimento amministrativo, comporta la invalidità dell'atto finale  per violazione di legge
 
 L'accoglimento di questa censura, basata sulla mancata richiesta del parere  obbligatorio del Comitato di verifica, portando all’annullamento del  provvedimento impugnato, permette di procedere all’assorbimento delle ulteriori  censure.
 
 Sussistono ragioni per procedere alla compensazione delle spese di giudizio tra  le parti.
 P.Q.M.
 Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima
 
 definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie  e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato. Spese compensate.
 
 Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
 
 Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2010 con  l'intervento dei magistrati:
 
 Antonio Cavallari, Presidente
 Carlo Dibello, Primo Referendario
 Claudia Lattanzi, Referendario, Estensore
 
 L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
 
 
 DEPOSITATA IN SEGRETERIA
 Il 04/11/2010
 
                    




