Consiglio di stato, Sez. VI, n. 1759, del 11 aprile 2014
Urbanistica.Legittimità diniego concessione edilizia gratuita per la realizzazione di un cantiere navale

La ragione della deroga è anzitutto quella di agevolare l'esecuzione di opere destinate al soddisfacimento di interessi pubblici o dalle quali la collettività possa comunque trarne una utilità, quando l'esecuzione sia compiuta da un ente istituzionalmente competente tramite un concessionario di opera pubblica, in tal caso venendo giustificata la concessione di un beneficio economico che, non contribuendo alla formazione di un utile d'impresa, si riverbera a vantaggio di tutta la collettività che fruisce dell'opera una volta eseguita. Tale situazione ovviamente non ricorre nel caso di specie, dato che la società appellante non è di certo ente pubblico o concessionario di opera pubblica e il cantiere navale realizzato non è strumentale ad un servizio pubblico, bensì solo ad esclusivo vantaggio della sovvenzionata intrapresa della società appellante nei confronti di una utenza privata che, per la manutenzione e l’ammodernamento delle relative imbarcazioni, necessita di una banchina con una profondità di acqua superiore ai 4/5 metri. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 01759/2014REG.PROV.COLL.

N. 04007/2009 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4007 del 2009, proposto dalla s.r.l. Cantieri Balsamo, nella persona del suo amministratore in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Bolognese, con domicilio eletto presso il signor Giuseppe Vivaldi in Roma, via Gian Giacomo Porro, 18;

contro

Il Comune di Brindisi, nella persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Sandro Stefanelli, con domicilio eletto presso il signor Antonio Bargone in Roma, via XX Settembre, 98/E;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. PUGLIA - SEZ. STACCATA DI LECCE: SEZIONE I n. 98/2009, resa tra le parti, concernente un diniego di concessione edilizia gratuita per la realizzazione di un cantiere navale



Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2013 il Cons. Vito Carella e uditi per le parti l’avvocato Lofoco, per delega dell’avvocato Bolognese, e l’avvocato Stefanelli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Come da atto di sottomissione n. 1/92, di cui al repertorio n. 752 della Capitaneria di Porto di Brindisi, alla società odierna appellante veniva concessa un’area demaniale marittima con annesso specchio d’acqua, per complessivi mq 22.800 in località “Bocche di Puglia”, allo scopo di realizzare un cantiere navale di piccolo e medio tonnellaggio, per i cui lavori il concessionario ha richiesto al Comune di Brindisi l’esenzione a norma dell’art. 9, lettera f), della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

L’amministrazione comunale, con l’atto oggetto di impugnazione in primo grado, ha rigettato la richiesta per carenza di presupposti soggettivi ed oggettivi in capo all’istante, trattandosi di intervento privato regolato dal secondo comma del citato articolo 9, implicante l’esonero dal solo contributo relativo al costo di costruzione.

Il Tribunale amministrativo adito dalla società interessata ha respinto il ricorso di primo grado n. 499 del 1995, nei rilievi che l’opera non veniva realizzata dagli enti istituzionalmente competenti e che l’istante assumeva semplicemente la veste di titolare di una concessione demaniale marittima autorizzante l’opera privata.

Con l’appello in esame la medesima ricorrente ha criticato la relativa sentenza, lamentandone l’erroneità (contraddittorietà, perplessità, difetto di motivazione), nell’assunto che la gratuità della concessione edilizia discenderebbe, non tanto dalla natura pubblica o privata dell’ente che ha realizzato l’opera, quanto piuttosto dall’interesse generale perseguito.

Ha resistito in giudizio il comune di Brindisi, che con la successiva memoria ha ulteriormente precisato le proprie conclusioni negative circa l’applicabilità in vicenda dell’esonero dagli oneri urbanistici.

All’udienza del 26 novembre 2013 la causa è stata trattenuta a decisione.

DIRITTO

1.- L’appello concerne l'applicabilità dell'art 9, primo comma, lettera f), della legge 28 gennaio 1977, n. 10, agli interventi realizzati dall'appellante nell’area demaniale marittima, oggetto di una concessione per la costruzione di un cantiere navale e, in particolare, se sussista il diritto dell’appellante all'esenzione del versamento dei contributi per il rilascio della concessione edilizia assentita.

La citata disposizione recita che il contributo di cui al precedente art. 3 (commisurato alle spese di urbanizzazione e al costo di costruzione) non è dovuto “per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche e di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici”.

Il successivo comma secondo prevede, invece, che per le opere realizzate dai soggetti di cui al secondo comma dell’art. 4 (titolo edilizio rilasciato a concessionari di godimento su bene statale) “il contributo per la concessione…è commisurato alla incidenza delle sole opere di urbanizzazione”.

Ad avviso del Collegio l’appello è infondato e la sentenza merita conferma.

2.- Infatti, come risulta dagli atti processuali, la società appellante è stata soltanto oggetto di una concessione per il godimento dell’area demaniale marittima e del collegato specchio d’acqua allo scopo di procedervi alla costruzione di un cantiere navale privato, tanto è vero che l’atto di sottomissione ha tra l’altro previsto, alla cessazione della concessione, la devoluzione gratuita allo Stato delle opere realizzate, non quindi a titolo di concessionario per un’opera pubblica o di un servizio pubblico cui sia strumentale il cantiere navale in discorso.

Né la conseguita sovvenzione pubblica comunitaria a finanziamento del progetto di ampliamento della sede operativa con il trasferimento del cantiere navale in località “Bocche di Puglia”, per il migliore soddisfacimento degli operatori della pesca con motopescherecci d’altura e oceaniche che superino i 300 TSL, può condurre al risultato di far ritenere pubblico un intervento soggettivamente ed oggettivamente privato.

Del resto, non è stato neanche dedotto e provato che i manufatti in questione siano stati riconosciuti e ascritti nel novero delle opere pubbliche o di interesse generale.

3.- Invero, come ritenuto da concorde giurisprudenza di questo Consiglio, la ragione della deroga in commento è anzitutto quella di agevolare l'esecuzione di opere destinate al soddisfacimento di interessi pubblici o dalle quali la collettività possa comunque trarne una utilità, quando l'esecuzione sia compiuta da un ente istituzionalmente competente tramite un concessionario di opera pubblica, in tal caso venendo giustificata la concessione di un beneficio economico che, non contribuendo alla formazione di un utile d'impresa, si riverbera a vantaggio di tutta la collettività che fruisce dell'opera una volta eseguita (Cons. St., Sez. IV, 2 marzo 2011, n. 1332; Sez. VI, 9 settembre 2008, n. 4296; Sez. V, 11 gennaio 2006, n. 51).

Tale situazione ovviamente non ricorre nel caso di specie, come correttamente evidenziato dai primi giudici, dato che la società appellante non è di certo ente pubblico o concessionario di opera pubblica e il cantiere navale realizzato non è strumentale ad un servizio pubblico, bensì solo ad esclusivo vantaggio della sovvenzionata intrapresa della società appellante nei confronti di una utenza privata che, per la manutenzione e l’ammodernamento delle relative imbarcazioni, necessita di una banchina con una profondità di acqua superiore ai 4/5 metri.

Trattasi dunque di intervento non immediatamente satisfattivo di un interesse generale della collettività o essenziale per l'attuazione di un'opera pubblica, le cui opere edilizie previste sono invece funzionali ai bisogni privati, organizzativi e imprenditoriali, della società appellante e della sua utenza.

4.- Conclusivamente, l’appello va quindi respinto e la sentenza deve essere confermata, non essendo i manufatti realizzati dalla società appellante assimilabili ad un bacino o banchina da costruzione o riparazione di navi, promossi da una amministrazione pubblica o affidati in concessione di servizio pubblico.

Per la particolarità della fattispecie, sussistono le condizioni per la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti anche nell’odierno grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto (ricorso numero: 4007/2009), respinge l 'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.

Spese compensate del secondo grado.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente

Vito Carella, Consigliere, Estensore

Gabriella De Michele, Consigliere

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere

Roberta Vigotti, Consigliere

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/04/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)