Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Friuli Venezia Giulia
Sul ricorso numero di registro generale 606 del 2006, proposto da:
Societa' Agricola San Michele di Vadori Luca & C.,; Azienda Agricola Marinoni di G.F e G.R, Azienda Agricola La Sisile, Ditta A.A. Battello Andrea, Ditta Battaglia Claudio, Ditta Betto Renato e Marco Ss, Ditta Bianchin Roberta, Ditta Budai Alberto, Ditta Codarin Franco e Francesco e Biasinutto Paola, Ditta Collauto Adriano, Ditta Faggiani Nicola, Ditta Folla Daniele, Ditta Gambellini Dionigi, Ditta Gardisan Gabriele, Ditta Gardisan Giuseppe, Ditta Gazzola Sergio e Campeotto Carla, Ditta Madinelli Daniele, Ditta Magrino Paolo e Battello Mirella, Ditta Marchi Bruno, Ditta Mauro Elga e C. Ss, Ditta Morelli Attilio, Ditta Pestrin Giacomo e Baldassi Paola, Ditta Rigon Emanuela, Ditta Sbrugnera Maurizio, Flabio, Gianni, Ditta Sorato Bruno, Ditta Squizzato Silvestro, Ditta Tonelli Mario, Ditta Turco Stefano, Ditta Vilotti Massimo, tutti rappresentati e difesi dall’avv. Claudio Mussato e con il medesimo domiciliati in Trieste presso la Segreteria del Tribunale;
Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia, rappresentato e difeso dagli avv.ti Enzo Bevilacqa e Gianna Di Danieli, domiciliata per legge in Trieste, via Carducci 6;
delibera della Giunta Regionale n. 2323 dd. 6.10.2006 avente per oggetto "individuazione zone vulnerabili da nitrati di origine agricola". Approvazione definitiva.
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 06/06/2007 il dott. Vincenzo Antonio Borea e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Con deliberazione 6 ottobre 2006 la Giunta Regionale del Friuli-Venezia Giulia ha proceduto alla individuazione come zona vulnerabile da nitrati di origine agricola, ai sensi dell’art. 92 del D.L.vo n. 152/06, l’area coincidente con il Comprensorio di bonifica della Bassa Friulana, istituito con D.P.G.R. n. 419 del 31 luglio 1989.
I ricorrenti sono titolari di aziende agricole site nell’ambito del territorio racchiuso all’interno del suddetto comprensorio, e, dopo aver precisato che a seguito di tale deliberazione si vedranno assoggettare alle forti limitazioni alla propria attività agricola e di allevatori previste dagli artt. 21-26 del D.M. 7 aprile 2006 (attuativo dell’art. 19 del D.L.vo n. 152/99 il cui testo è stato poi trasfuso nell’art. 92 del ricordato D.L.vo n. 152/06, norme interne a loro volta attuative della direttiva comunitaria n. 676/91 concernente appunto la tutela contro l’inquinamento da nitrati di origine agricola) con particolare riguardo al fatto che, in base alla disposizione contenuta nell’art. 26 del detto D.M., gli spandimenti di effluenti di allevamento, nelle zone individuate come vulnerabili da nitrati di origine agricola non possono superare un apporto di azoto pari a 170 kg per ettaro per anno, a fronte di un limite normale doppio (340 kg per ettaro, art. 10), contestano la legittimità della delibera in questione denunciandone in sostanza, causa una insufficiente istruttoria, la carenza di idonei presupposti.
Occorre chiarire, come risulta dalla stessa motivazione della delibera impugnata oltre che dai documenti in atti e dalla analitica ricostruzione degli antefatti fornita nella memoria difensiva della Regione FVG, che, pur essendo da anni ben noto il rischio di eutrofizzazione in cui incorre la laguna di Grado-Marano (con le possibili note, anomale e dannose proliferazioni di alghe che sottraggono ossigeno alle acque), come rilevato in varie stazioni di monitoraggio all’uopo predisposte sin dal 2000-01, l’Amministrazione regionale non aveva mai ritenuto necessario intervenire, sino a quando, in epoca recentissima, è accaduto che si sia mossa la Commissione delle Comunità Europee, la quale, con comunicazione 4 aprile 2006 di avvio di procedura di infrazione, ha contestato al governo italiano il mancato rispetto della suaccennata direttiva CEE n. 676/91, rilevando tra l’altro, per quel che qui interessa, che “Nel territorio sversante nella laguna di Grado-Marano (circa 70.000 ettari) viene praticata l’agricoltura intensiva, con oltre il 70% di seminativi e allevamenti intensivi. Alla luce degli elementi menzionati sopra le acque della laguna di Grado-Marano sono da considerarsi acque inquinate ai sensi dell’art. 3, paragrafo 1, della direttiva, a causa dell’eutrofizzazione, e il territorio che scarica nella laguna va considerato vulnerabile ai nitrati a causa del contributo verosimilmente significativo delle fonti agricole ai carichi di nutrienti nella laguna”.