TAR Veneto Sez. III, n. 196, del 8 febbraio 2013
Rifiuti.Proprietario di un’area inquinata, responsabilità e oneri
E’ da escludere che l’ordinamento giuridico vigente consenta al proprietario di un’area inquinata, dalla quale proviene la contaminazione delle matrici ambientali in assenza di interventi di protezione ambientale idonee ad isolare i terreni e la falda, di disinteressarsi alla propagazione degli inquinanti, senza sopportare delle conseguenze per la propria inerzia. Pertanto è vero che gli obblighi di bonifica e ripristino ambientale a seguito della constatazione di uno stato di contaminazione, o gli obblighi di riparazione per equivalente, gravano sul responsabile dell'inquinamento, ma va tuttavia evidenziato che nel caso in cui gli interventi vengano effettuati d’ufficio dall’autorità competente, nel caso in cui sia impossibile identificare il responsabile o esercitare nei suoi confronti le azioni di rivalsa, le conseguenze sono poste a carico del proprietario, ancorché incolpevole, nei limiti del valore di mercato del sito determinato a seguito dell’esecuzione degli interventi, posto che vi è la specifica previsione di un onere reale sulle aree che trova la propria giustificazione nel vantaggio economico che il proprietario ricava dalla bonifica dell’area inquinata, ferma restando la possibilità, per il proprietario incolpevole che abbia spontaneamente provveduto alla bonifica del sito inquinato, di rivalersi nei confronti del responsabile per le spese sostenute e l’eventuale maggior danno subito. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
N. 00196/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00247/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 247 del 2006, proposto da:
Eraclit Venier Spa, rappresentata e difesa dagli avv.ti Annamaria Tassetto e Franco Zambelli, con domicilio eletto presso il loro studio in Venezia - Mestre, via Cavallotti, 22;
contro
Ministero per l'Ambiente, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Venezia, San Marco, 63;
Regione Veneto, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Chiara Drago e Francesco Zanlucchi, domiciliata in Venezia, Cannaregio, 23;
A.R.P.A.V. non costituitasi in giudizio;
per l'annullamento
A) quanto al ricorso originario:
- del verbale della conferenza decisoria del 26 ottobre 2005, riguardante l’intervento di bonifica di interesse nazionale dal sito di Venezia – Porto Marghera;
B) quanto ai primi e secondi motivi aggiunti:
- della nota prot. n. 17240/Qdv/DI/VIII del 28 giugno 2007, comunicata l’11 luglio 2007, avente ad oggetto l’intimazione alla realizzazione degli interventi di messa in sicurezza d’emergenza e di bonifica del sito di Venezia – Porto Marghera – area Eraclit Venier Spa ed atti connessi e, in particolare, il documento preparatorio alla conferenza di servizi del 23 aprile 2007;
C) quanto ai terzi motivi aggiunti:
- della nota prot. n. 320929/Qdv/DI/IX/VII/VIII del 10 dicembre 2007, di trasmissione del verbale della conferenza di servizi decisoria del 10 ottobre 2007 avente ad oggetto la messa in mora alla realizzazione degli interventi di messa in sicurezza d’emergenza e di bonifica del sito di Venezia – Porto Marghera – area Eraclit Venier Spa ed atti connessi e, in particolare, del verbale della conferenza di servizi decisoria del 10 ottobre 2007.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero per l'Ambiente e della Regione Veneto;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2012 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente Eraclit Venier Spa espone di essere proprietaria di un’area di 25.878 mq sita in Venezia – Porto Marghera via dell’Elettricità nn. 14 – 18, ove insiste uno stabilimento volto alla produzione di materiale per l’edilizia (cemento, ossido di magnesio, cemento magnesiaco e pannelli in legno).
Il sito di Porto Marghera entro la quale si trova la proprietà è stato classificato come sito inquinato di interesse nazionale dall’art. 1, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, sulla base dei criteri determinati ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. n) del Dlgs. 5 febbraio 1997, n. 22, in ragione del carattere diffuso ed esteso dell’area inquinata e della pericolosità degli inquinanti presenti, ed è stato perimetrato con decreto del ministero dell’Ambiente del 23 febbraio 2000.
Nell’ambito della procedura avviata per bonificare il sito, la Società ricorrente ha già svolto diversi adempimenti, tra i quali la predisposizione di un piano di caratterizzazione riguardante il terreno e le acque insistenti nell’area di proprietà con maglia a passo 100 x 100 m, trasmesso al Ministero dell’Ambiente il 15 febbraio 2005.
Nel corso della conferenza di servizi del 5 aprile 2005, preso atto del mancato superamento dei limiti tabellari in base alla caratterizzazione del sito con maglia a passo 100 x 100, è stata prescritta la predisposizione di una caratterizzazione integrativa con maglia 50 x 50 m, con ulteriori prescrizioni relative alle modalità di campionamento, riguardanti la profondità dei sondaggi e l’integrazione degli analiti da ricercare.
Il Ministero, con nota del 6 aprile 2005, ha chiesto informazioni complete sulle misure di messa in sicurezza d’emergenza già assunte o in via di assunzione e sullo stato di caratterizzazione, nonché sulla progettazione preliminare e definitiva della bonifica dei suoli e della falda.
La ricorrente ha corrisposto a tale richiesta con nota dell’11 aprile 2005, facendo presente che fino ad allora non erano emersi elementi che giustificassero interventi di messa in sicurezza d’emergenza nell’area di proprietà.
La conferenza di servizi del 15 luglio 2005, ha approvato il risultato della caratterizzazione a maglia 100 x 100, ed ha chiesto la presentazione, entro 30 giorni, del piano di caratterizzazione integrativo a maglia 50 x 50, secondo le prescrizioni già formulate nella conferenza di servizi del 5 aprile 2005.
La ricorrente il 30 settembre 2005, ha quindi presentato il piano di caratterizzazione con maglia 50 x 50.
La conferenza di servizi del 26 ottobre 2005, ha suddiviso in varie fasce le imprese presenti nel sito di interesse nazionale, ricomprendendo la ricorrente in fascia B), tra i soggetti che non hanno presentato istanza di esecuzione spontanea delle operazioni di bonifica, ma che hanno presentato la documentazione prevista dal DM 25 ottobre 1999, n. 471, prescrivendo l’esecuzione di interventi di messa in sicurezza d’emergenza consistenti nella realizzazione di un marginamento fisico lungo tutto il perimetro di proprietà all’interno del sito, con un adeguato trattamento delle acque emunte o drenate, e con l’ulteriore prescrizione di integrare i campionamenti fino a rispettare la maglia di 50 x 50 m per la caratterizzazione.
Con il ricorso originario tali prescrizioni della conferenza di servizi del 26 ottobre 2005, sono impugnate per le seguenti censure:
I) violazione del giusto procedimento, degli artt. 7 e 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241, difetto di istruttoria, di presupposto e arbitrarietà nell’azione amministrativa perché, oltre all’erronea indicazione dell’estensione della proprietà della ricorrente, sono state prescritte misure di messa in sicurezza d’emergenza rispetto ad aree per le quali allo stato non è stato riscontrato alcun superamento dei limiti tabellari, e che non risultano ancora completamente investigate, e perché è stato ignorato il piano di caratterizzazione con maglia 50 x 50 predisposto dalla ditta e trasmesso il 30 settembre 2005;
II) violazione del principio del giusto procedimento, dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, contraddittorietà e motivazione generica ed inconferente, perché è stato ignorato l’esito della precedente conferenza di servizi del 5 aprile 2005, nella quale si dava atto sia dell’avvenuta elaborazione del piano di caratterizzazione con maglia 100 x 100, che del mancato superamento dei limiti tabellari.
Successivamente il Ministero dell’Ambiente con nota prot. n. 4632/Qdv/DIVII-VIII del 12 aprile 2007, ha trasmesso all’interessata anche il documento preparatorio alla conferenza di servizi del 23 aprile 2007, contenente una proposta di caratterizzazione nella quale si prescriveva la realizzazione di 10 sondaggi, con la precisazione che se si volevano conteggiare nel computo anche i 4 effettuati nel 2000, sarebbe stato necessario acquisire dall’Arpav le controanalisi di validazione di questi ultimi.
La ricorrente con nota del 17 maggio 2007, ha contestato che in tal modo si ometteva di considerare che constatati i risultati raggiunti, il piano di caratterizzazione a maglia 100 x 100 era stato approvato nella conferenza di servizi del 15 luglio 2005.
Il Ministero con nota prot. n. 17240/Qdv/DI/VIII del 28 giugno 2007, ha affermato che la ricorrente non si era ancora attivata per trasmettere gli esiti del piano di caratterizzazione, e ha intimato la realizzazione delle indagini di caratterizzazione e, in caso di contaminazione dei suoli o della falda, la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza d’emergenza e di bonifica, con la specificazione che era possibile partecipare alla condivisione finanziaria degli interventi di marginamento e retromarginamento in corso di esecuzione da parte del Magistrato alle acque, cui partecipano altre ditte presenti sul sito.
Tale provvedimento è impugnato per le seguenti censure:
III) violazione dell’art. 14 della legge n. 241 del 1990, e del principio del giusto procedimento, difetto di motivazione e illogicità in quanto l’atto di intimazione non reca alcun riferimento ai lavori della precedente conferenza di servizi della quale avrebbe dovuto essere esecuzione;
IV) violazione degli artt. 7, 9 e 14 della legge n. 241 del 1990, arbitrarietà e difetto di motivazione perché è stato completamente trascurato l’apporto procedimentale della ricorrente trasmesso il 17 maggio 2007;
Con successivi motivi aggiunti la ricorrente ha altresì proposto le seguenti censure:
V) violazione degli artt. 242, 250 e 311 del Dlgs. n. 152 del 2006, difetto di presupposto, illogicità e sviamento perché viene postulata una responsabilità oggettiva del proprietario senza aver verificato l’entità dell’inquinamento;
VI) violazione dell’art. 253 del Dlgs. n. 152 del 2006, difetto di presupposto e arbitrarietà per la mancata considerazione che il proprietario incolpevole può essere chiamato a sopportare i costi delle bonifiche nei limiti di valore dell’area.
Successivamente il Ministero con nota prot. n. 320929/Qdv/DI/IX/VII/VIII del 10 dicembre 2007, ha comunicato l’esito della conferenza di servizi svoltasi il 10 ottobre 2007, in ordine all’approvazione del piano di caratterizzazione integrativo, nel corso della quale sono state reiterate le medesime prescrizioni già formulate in precedenza, dando mandato al Ministero di attivare gli interventi sostitutivi in danno, e quindi ordinando di procedere nell’attività di caratterizzazione e, in caso di contaminazione dei suoli o delle acque di falda, nelle operazioni di messa in sicurezza e di bonifica dei suoli e della falda.
Con motivi aggiunti l’atto del Ministero e il verbale della conferenza di servizi sono impugnati per le seguenti censure:
VII) violazione degli artt. 3, 7, 9 e 14 della legge n. 241 del 1990, violazione degli artt. 242, 250, 253 e 311 del Dlgs. n. 152 del 2006, difetto di istruttoria, difetto di presupposto ed errore di fatto perché, alla luce dell’esito della caratterizzazione già eseguita, non sussistono i presupposti di contaminazione che giustifichino l’imposizione delle prescrizioni di messa in sicurezza d’emergenza, e dell’elaborazione del piano di caratterizzazione secondo la maglia 50 x 50 m, in quanto questo è stato già redatto e trasmesso al Ministero, e perché viene postulata una responsabilità oggettiva della ricorrente nell’inquinamento in quanto mera proprietaria dell’area;
VIII) violazione dell’art. 253 del Dlgs. n. 152 del 2006 e difetto di presupposto, perché il Ministero non considera che il proprietario incolpevole può essere chiamato a sostenere i costi di bonifica dell’area inquinata solo nei limiti del valore di mercato del sito, determinato a seguito dell’esecuzione degli interventi, e che al di fuori di tale previsione non può essere addossata una responsabilità di tipo oggettivo.
L’Amministrazione si è costituita in giudizio eccependo l’inammissibilità dell’impugnazione dei verbali delle conferenze di servizi, perché atti endoprocedimentali, e l’inammissibilità, per mancanza di attualità dell’interesse, delle prescrizioni volte alla messa in sicurezza d’emergenza del sito, perché comunque subordinate al riscontro di uno stato di contaminazione, e concludendo per la reiezione del ricorso e dei motivi aggiunti.
Alla pubblica udienza del 19 dicembre 2012, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe, e relativi motivi aggiunti, la ricorrente Eraclit Venier, proprietaria di uno stabilimento sito in via dell’Elettricità, a Marghera, in un’area ricompresa all’interno del sito inquinato di interesse nazionale individuato ai sensi dell’art. 1, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, impugna gli atti con i quali sono stati ordinati adempimenti nell’ambito della procedura, già avviata, volta al disinquinamento delle aree.
1.1 Va preliminarmente respinta l’eccezione di inammissibilità dell’impugnazione dei verbali delle conferenze di servizi, in quanto gli atti impugnati, benché contenuti in fasi procedimentali non definitive della procedura di bonifica del sito, contengono in realtà precisi ordini che sono direttamente lesivi, ed in quanto tali immediatamente impugnabili.
1.2 E’ invece fondata e deve essere accolta l’eccezione di inammissibilità dell’impugnazione delle prescrizioni di messa in sicurezza d’emergenza del suolo e della falda contenute nella nota prot. n. 17240/Qdv/DI/VIII del 28 giugno 2007, nella nota prot. n. 320929/Qdv/DI/IX/VII/VIII del 10 dicembre 2007, e nel verbale della conferenza di servizi del 10 ottobre 2007, atti impugnati con i motivi aggiunti, perché, come eccepito dalla difesa erariale, rispetto a tali prescrizioni non vi è attualità nella lesione.
Infatti come emerge dalla lettura degli atti impugnati, tali prescrizioni sono state impartite alla Società ricorrente con la precisazione che le medesime debbono essere attuate solo qualora sia riscontrato uno stato di contaminazione, che le indagini fino ad ora svolte non hanno ancora rilevato.
1.3 L’analoga prescrizione di realizzare gli interventi di messa in sicurezza d’emergenza contenuta nel verbale della conferenza di servizi del 26 ottobre 2005, impugnata con il primo motivo del ricorso originario, è illegittima, perché, a differenza di quelle contenute negli atti impugnati con i motivi aggiunti, è formulata in modo incondizionato ed immediatamente prescrittivo, e non è subordinata alla verifica di uno stato di contaminazione che allo stato attuale è ancora oggetto di indagine, e che costituisce il logico e necessario presupposto delle predette misure, che si giustificano solo se è rilevata la presenza di inquinanti e vi è il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (cfr. l’art. 242, comma 3, del Dlgs. n. 152 del 2006).
Tuttavia la relativa censura di cui al primo motivo del ricorso originario, deve considerarsi divenuta improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, perché superata ed assorbita dalle prescrizioni sopra citate, che hanno invece subordinato gli interventi di messa in sicurezza d’emergenza alla verifica dello stato di contaminazione.
2. Nel merito non sono invece condivisibili le affermazioni della parte ricorrente, contenute nell’ambito del secondo e terzo atto di motivi aggiunti, sopra rubricati come quinto, sesto, settimo ed ottavo motivo, con le quali si lamenta che al proprietario incolpevole dell’inquinamento non possono essere ordinati adempimenti nell’ambito delle procedure volte al disinquinamento e alla bonifica delle aree inquinate.
E’ infatti da escludere che l’ordinamento giuridico vigente consenta al proprietario di un’area inquinata, dalla quale proviene la contaminazione delle matrici ambientali in assenza di interventi di protezione ambientale idonee ad isolare i terreni e la falda, di disinteressarsi alla propagazione degli inquinanti, senza sopportare delle conseguenze per la propria inerzia.
In proposito va infatti sottolineato che, dal punto di vista civilistico, è configurabile una responsabilità risarcitoria ex art. 2051 c.c. per i danni causati da cose in custodia, per non aver posto in essere le misure idonee ad impedire che gli inquinanti presenti nell’area di pertinenza venissero rilasciati nell’ambiente circostante, mentre dal punto di vista della procedura amministrativa volta al risanamento ambientale, il proprietario, per l’art. 245 del Dlgs. n. 152 del 2006, è comunque tenuto ad attuare le misure di prevenzione di cui all'art. 242 che, all’ultimo periodo del comma 1, specifica l’applicabilità delle procedure anche alle contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione, ed inoltre il proprietario, ancorché non responsabile, ai sensi dell’art. 253, è il soggetto sul quale l'ordinamento, in ultima istanza, fa gravare - in mancanza di individuazione del responsabile o in caso di sua infruttuosa escussione - le conseguenze dell'inquinamento e dei successivi interventi e, ove lo trovi conveniente, può sempre attivare volontariamente gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale.
Pertanto è vero che gli obblighi di bonifica e ripristino ambientale a seguito della constatazione di uno stato di contaminazione, o gli obblighi di riparazione per equivalente, gravano sul responsabile dell'inquinamento, ma va tuttavia evidenziato che nel caso in cui gli interventi vengano effettuati d’ufficio dall’autorità competente, nel caso in cui sia impossibile identificare il responsabile o esercitare nei suoi confronti le azioni di rivalsa, le conseguenze sono poste a carico del proprietario, ancorché incolpevole, nei limiti del valore di mercato del sito determinato a seguito dell’esecuzione degli interventi, posto che vi è la specifica previsione di un onere reale sulle aree che trova la propria giustificazione nel vantaggio economico che il proprietario ricava dalla bonifica dell’area inquinata, ferma restando la possibilità, per il proprietario incolpevole che abbia spontaneamente provveduto alla bonifica del sito inquinato, di rivalersi nei confronti del responsabile per le spese sostenute e l’eventuale maggior danno subito (sul punto cfr. Tar Campania, Napoli, Sez. V, 2 luglio 2012, n. 3116; Tar Lazio, Roma, Sez. I, 14 marzo 2011, n. 2263, e gli ulteriori richiami giurisprudenziali ivi contenuti).
Gli atti impugnati non sono pertanto illegittimi per essere stati indirizzati alla Società proprietaria dell’area, la cui responsabilità nell’inquinamento è ancora in corso di accertamento, posto che, anche se dovesse risultare non responsabile dell’inquinamento, può comunque essere tenuta a sopportare le conseguenze della bonifica, come dalla stessa sottolineato laddove ha richiamato l’art. 253 del Dlgs. n. 152 del 2006, alla quale può peraltro provvedere spontaneamente (come è avvenuto fino ad ora nel caso di specie, ove la Società ha posto in essere volontariamente gli adempimenti relativi alla caratterizzazione dei terreni e della falda).
2.1 Sono invece fondate le censure di difetto di istruttoria, di motivazione e di violazione del contraddittorio procedimentale contenute nel ricorso originario e nei motivi aggiunti, e sopra rubricate come secondo, terzo, quarto e settimo motivo, con le quali la parte ricorrente lamenta che non è stato dato alcun riscontro all’avvenuta predisposizione, da parte della ricorrente, del piano di caratterizzazione con maglia 50 x 50.
Come risulta dalla documentazione versata in atti, la ricorrente ha predisposto ed eseguito la caratterizzazione dell’area con maglia 100 x 100 m, dalla quale è emerso il mancato superamento dei limiti tabellari, e il risultato di tale caratterizzazione è stato approvato dalla conferenza di servizi del 15 luglio 2005.
In quella sede l’Amministrazione ha disposto la necessità di presentazione di un piano di caratterizzazione integrativo con maglia 50 x 50 m.
Nel frattempo infatti, verificata l’inidoneità di un’indagine limitata ad una maglia di 100 x 100 m, al fine di acquisire un completo quadro conoscitivo dello stato di contaminazione delle matrici ambientali, il c.d. Masterplan per le bonifiche di Porto Marghera - adottato in attuazione dell'Accordo di Programma per la Chimica di Porto Marghera e dell'Atto Integrativo – ha imposto, per i soggetti che avevano già svolto una caratterizzazione basata su maglia 100 x 100 m, la presentazione di un piano di integrazione per raggiungere una densità informativa complessiva pari ad un punto ogni 2500 mq.
Orbene, la ricorrente deduce di aver predisposto il piano di caratterizzazione con maglia 50 x 50, e di averlo trasmesso il 30 settembre 2005, e che nonostante ciò nei successivi atti l’Amministrazione non ha mai dato riscontro all’adempimento di tale prescrizione, che è stata ripetutamente reiterata nonostante fosse stata già eseguita, fino all’atto impugnato con i motivi aggiunti, con il quale l’Amministrazione ha disposto anche l’esecuzione in danno della caratterizzazione con maglia 50 x 50 senza aver dato alcun riscontro sul progetto presentato.
Infatti l’Amministrazione ha ripetutamente chiesto tale adempimento, una prima volta con il verbale della conferenza di servizi del 26 ottobre 2005, una seconda volta con la nota prot. n. 17240/Qdv/DI/VIII del 28 giugno 2007 e infine, una terza volta, con la nota prot. n. 320929/Qdv/DI/IX/VII/VIII del 10 dicembre 2007, benché la Società ricorrente, con memoria procedimentale trasmessa del 17 maggio 2007, avesse evidenziato di aver già presentato il piano.
In proposito l’Amministrazione nelle proprie difese eccepisce che manca la prova dell’avvenuta presentazione di tale documento, e che l’onere di tale prova incombe sulla ricorrente.
L’eccezione va respinta, atteso che la ricorrente ha allegato al ricorso introduttivo copia del piano, e copia degli avvisi di ricevimento delle raccomandate con cui il piano è stato inviato al Ministero dell’Ambiente, oltre che alla Provincia di Venezia, al Comune di Venezia, all’Istituto superiore della sanità, alla Regione Veneto, all’Unità di progetto “riconversione polo industriale di Marghera”, all’Arpav e all’Apat (cfr. doc. 7 allegato al ricorso) e ciò costituisce la prova della ricezione del piano.
Va soggiunto che a seguito dell’accoglimento del ricorso, incombe sull’Amministrazione l’obbligo, prima dell’adozione di ulteriori atti della procedura nei confronti della Società ricorrente, di valutare il piano di caratterizzazione dalla stessa predisposto, che se validato dovrà essere eseguito dalla Società, fermo restando che l’esecuzione delle misure di sicurezza d’emergenza non può che rimanere subordinata alla eventuale constatazione di uno stato di contaminazione dell’area della Società ricorrente che le indagini fino ad ora svolte non hanno ancora rilevato.
In definitiva, dichiarata l’inammissibilità per carenza di interesse, che non è attuale, del ricorso nella parte in cui ha impugnato le prescrizioni di messa in sicurezza d’emergenza contenute nella nota prot. n. 17240/Qdv/DI/VIII del 28 giugno 2007, nella nota prot. n. 320929/Qdv/DI/IX/VII/VIII del 10 dicembre 2007, e nel verbale della conferenza di servizi del 10 ottobre 2007, e l’improcedibilità della censura proposta avverso l’analoga prescrizione contenuta nel verbale della conferenza di servizi del 26 ottobre 2005, entro questi limiti il ricorso va accolto.
Le peculiarità della controversia giustificano tuttavia l’integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, terza Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso e relativi motivi aggiunti, lo dichiara in parte inammissibile, in parte improcedibile, e in parte lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti in epigrafe indicati nei limiti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2012 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Di Nunzio, Presidente
Stefano Mielli, Primo Referendario, Estensore
Marco Morgantini, Primo Referendario
|
|
|
|
|
|
L'ESTENSORE |
|
IL PRESIDENTE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/02/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)