 TAR Sicilia (CT) Sez. I n. 4108 del 12 ottobre 2010
TAR Sicilia (CT) Sez. I n. 4108 del 12 ottobre 2010
Urbanistica. Impugnazione di concessione edilizia
In tema di impugnazione di concessione edilizia rilasciata per la costruzione di un nuovo edificio, la qualifica giuridica di proprietario di un bene immobile confinante deve di per sé ritenersi idonea a creare la legittimazione e l'interesse al ricorso, non occorrendo anche la verifica della concreta lesione di un qualsiasi altro interesse di rilevanza giuridica, riferibile a norme di diritto privato o di diritto pubblico
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 04108/2010 REG.SEN.
 N. 01762/1993 REG.RIC.
 Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
 
 sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
 ha pronunciato la presente
 SENTENZA
Sul ricorso numero di registro  generale 1762 del 1993, proposto da:
 Amore Raffaele, rappresentato e difeso dall'avv. Bartolo Iacono, con domicilio  eletto presso avv. Pietro Paterniti La Via, in Catania, viale XX Settembre, 19;
 contro
 Comune di Modica (Rg), non costituito in giudizio;
 
 nei confronti di
 
 Paolino Vincenzo e Moncada Giorgia, rappresentati e difesi – in origine,  dall'avv. Giulio Ottaviano – e successivamente dall'avv. Angela Dell'Ali, con  domicilio eletto presso avv. Mariagrazia Caruso, in Catania, via Dalmazia, 5;
 
 per l'annullamento
 
 previa sospensione dell'efficacia,
 
 Della concessione edilizia n. 96 del 6 marzo 1992 rilasciata dal Comune di  Modica a favore dei controinteressati Paolino Vincenzo e Moncada Giorgia;
 
 Visto il ricorso con i relativi allegati;
 Visto l'atto di costituzione in giudizio di Paolino Vincenzo;
 Visto l'atto di costituzione in giudizio di Moncada Giorgia;
 Viste le memorie difensive;
 Visti tutti gli atti della causa;
 
 Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 maggio 2010 il dott. Francesco  Bruno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
 
 Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 FATTO
 Con il ricorso in epigrafe, notificato il 16 aprile 1993 e depositato il  successivo 17 aprile, il ricorrente Amore Raffaele ha impugnato la concessione  edilizia n. 96/1992 rilasciata dal Comune di Modica a favore degli odierni  controinteressati Paolino Vincenzo e Moncada Giorgia, titolari di un lotto di  terreno contiguo rispetto a quello del ricorrente stesso.
 
 Assume, in sintesi, il ricorrente che l’edificazione concessa non avrebbe potuto  essere assentita, in quanto la delimitazione della zona omogenea B prevista dal  vigente PRG non include – contrariamente a quanto ritenuto erroneamente dal  Comune – il lotto dei controinteressati, che rimane invece tagliato fuori da  quella zonizzazione con conseguente illegittimità della concessione edilizia.
 
 Più in dettaglio, denuncia:
 
 1.- violazione del PRG vigente del Comune di Modica – violazione di legge –  insussistenza dei presupposti – travisamento della situazione di fatto – eccesso  di potere;
 
 2.- Difetto assoluto di motivazione – eccesso di potere – irragionevolezza ed  incongruità del parere della C.E.C. – eccesso di potere anche per sviamento;
 
 3.- violazione delle norme di attuazione del PRG di Modica quanto alle  determinazioni circa l’altezza consentibile del nuovo edificio – violazione di  legge.
 
 Si sono costituiti in giudizio per resistere i controinteressati.
 
 Con ordinanza istruttoria n. 20/1993 è stato dato incarico all’U.T.E. di Ragusa  di individuare la linea di confine della zona B/2 del PRG, al fine di verificare  se l’intervento edilizio assentito ricada o meno all’interno della citata zona.
 
 La verificazione è stata eseguita in data 15.11.1993 attraverso il deposito in  giudizio di relazione e documenti.
 
 Con successiva ordinanza n. 824/1993 è stata accolta la domanda cautelare  allegata al ricorso.
 
 In vista dell’udienza pubblica fissata per il 27 maggio 2010 i controinteressati  hanno prodotto una memoria difensiva per mezzo di un nuovo difensore.  All’udienza, hanno anche chiesto il rinnovo dell’istruttoria.
 
 In quella data la causa è passata in decisione.
 DIRITTO
 In via preliminare, deve essere respinta la richiesta di rinnovamento  dell’istruttoria processuale formulata in udienza – per mezzo del difensore –  dai controinteressati. Come si evince anche dalla memoria difensiva depositata  in data 14 maggio 2010, costoro non contestano nel merito le risultanze della  verificazione disposta con O.C.I. 20/1993 e poi espletata dall’Ufficio Tecnico  Erariale di Ragusa; e ciò sin quanto la richiesta istruttoria appare indirizzata  a comprovare il grado di edificazione assunto in concreto nella zona in cui si  trova il lotto di terreno oggetto di contestazione, allo scopo di inferirne  genericamente la legittimità della concessione rilasciata a quel tempo dal  Comune.
 
 La richiesta – articolata nei termini descritti – non può essere accolta in  quanto non incide sul thema decidendum posto col ricorso introduttivo, non  risulta utile al fine di contrastare l’istruttoria eseguita (che, infatti, non  viene contestata), e non è strumentale alla introduzione di eccezioni di rito.
 
 Sempre in via preliminare, deve essere respinta l’eccezione sollevata dai  controinteressati, secondo i quali il ricorrente non subisce pregiudizio alcuno  per effetto della contestata edificazione e sarebbe animato solo da spirito  emulativo, con conseguente inammissibilità del gravame per carenza di interesse.
 
 L’eccezione risulta infondata in forza del granitico orientamento  giurisprudenziale che riconosce legittimazione ad impugnare il titolo edilizio  al proprietario del fondo vicino, e che ritiene non necessaria l’esistenza di un  interesse specifico e diverso da quello che si incentra sull’esigenza di  rispetto dei valori ambientali, territoriali e paesaggistici.
 
 Si richiamano, in proposito, le seguenti massime giurisprudenziali: “In tema di  impugnazione di concessione edilizia rilasciata per la costruzione di un nuovo  edificio, la qualifica giuridica di proprietario di un bene immobile confinante  deve di per sé ritenersi idonea a creare la legittimazione e l'interesse al  ricorso, non occorrendo anche la verifica della concreta lesione di un qualsiasi  altro interesse di rilevanza giuridica, riferibile a norme di diritto privato o  di diritto pubblico” (Tar Cagliari, 1375/2009; negli stessi termini, Cons.  Stato, IV, 2849/2007); “In tema di impugnazione di titoli edilizi rilasciati a  terzi, l'interesse al ricorso va di pari passo con la legittimazione ad agire e  deve quindi essere inteso in senso più ampio rispetto a quello proprio della  giurisdizione di tipo soggettivo, nel senso che esso è in tal caso finalizzato  all'osservanza delle prescrizioni regolatrici dell'edificazione, senza che  occorra procedere in concreto ad alcuna ulteriore indagine al fine di accertare  se i lavori assentiti dall'atto impugnato comportino un effettivo pregiudizio  per il soggetto che propone l'impugnazione.” (Tar Napoli 3550/2008).
 
 Nel merito, si prendono le mosse dai primi due motivi di ricorso, con i quali si  assume che la concessione rilasciata riguarda un terreno cadente all’esterno  della zona B individuata nel PRG cittadino, e che i dubbi manifestati al  riguardo in sede di istruttoria amministrativa dall’Ufficio Tecnico Comunale  sono stati superati dalla C.E.C. e dall’organo che ha sottoscritto la  concessione sulla base di una semplice relazione di consulenza tecnica d’ufficio  resa nel corso di un precedente giudizio civile che ha riguardato l’area in  esame.
 
 Per contestare l’assunto attoreo i controinteressati fanno leva sulla C.T.U.  resa nel giudizio civile e su una perizia giurata depositata in questa sede.
 
 Per dirimere il punto controverso, ossia quello dell’effettivo inserimento in  z.t.o. B del lotto dei controinteressati, il Collegio ritiene di avvalersi della  verificazione eseguita dall’U.T.E. di Ragusa, dalla quale è emerso  inequivocabilmente che l’intervento edilizio dei controinteressati si pone al di  fuori della zona B/2.
 
 La circostanza che l’area in esame risulti ora – a distanza di quasi vent’anni –  abbondantemente edificata può costituire motivo di rimeditazione e/o modifica  della zonizzazione urbanistica da parte del Comune (con possibile eventuale  sanatoria dell’edificazione eseguita, ove ne ricorrano i presupposti), ma non  incide certo sulla legittimità del provvedimento amministrativo rilasciato a suo  tempo, che doveva essere ab origine rispettoso delle norme urbanistiche  all’epoca vigenti, in base al principio tempus regit actum.
 
 Alla luce di dette risultanze istruttorie, che non sono state contestate nel  merito dai controinteressati, si deve concludere che la tesi sostenuta dal  ricorrente risulta fondata, con conseguente accoglimento del gravame, previo  assorbimento dell’ultima censura.
 
 In base al principio di soccombenza, i controinteressati sopporteranno inoltre  le spese processuali liquidate in dispositivo.
 P.Q.M.
 Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – sezione staccata di  Catania (sez. interna I^) –
 
 accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla il provvedimento  impugnato.
 
 Condanna i controinteressati al pagamento delle spese processuali sostenute dal  ricorrente, liquidate nella misura di euro 1.500, oltre spese generali, IVA, CPA  e contributo unificato.
 
 Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
 
 Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2010 con  l'intervento dei Magistrati:
 
 Vincenzo Zingales, Presidente
 Salvatore Schillaci, Consigliere
 Francesco Bruno, Primo Referendario, Estensore
 
 L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
 
 
 DEPOSITATA IN SEGRETERIA
 Il 12/10/2010
 
                    




