TAR Lazio, (RM), Sez. II-bis, n. 695, del 8 febbraio 2013
Rifiuti. Sospensione dei provvedimenti del Commissario per il superamento della situazione di grave criticità nella gestione dei rifiuti urbani della Prov. di Roma.

I singoli provvedimenti e il decreto ministeriale che ne è alla base risultano essere stati adottati sul presupposto di una ritenuta grave criticità circa l’intero ciclo di gestione dei rifiuti nella Capitale, ma non sembrano contemplare quella vera e propria situazione di emergenza ambientale che è stata invece invocata in giudizio dalla difesa dell’Amministrazione al fine di giustificare la loro adozione, anche in relazione alla mancata parallela previsione di misure volte a consentire il superamento della predetta risalente situazione di inefficienza entro il previsto termine di centoventi giorni, palesandosi, anche sotto tale profilo, la perplessità e la contraddittorietà dell’operato dell’Amministrazione medesima. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 00695/2013 REG.PROV.CAU.

N. 00911/2013 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 911 del 2013, proposto da:



Provincia di Frosinone, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco De Leonardis, con domicilio eletto presso Francesco De Leonardis in Roma, via Fulcieri Paulucci de' Calboli 9;



contro

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona del Ministro pro tempore, Commissario Superamento Grave Criticità Gestione Rifiuti Urbani Terr Prov Rm, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Provincia di Roma, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanna De Maio, con domicilio eletto presso Giovanna De Maio in Roma, via IV Novembre, 119/A;
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Angela Raimondo, con domicilio eletto in Roma, via del Tempio di Giove, 21;
Regione Lazio, Provincia di Latina, Provincia di Viterbo, Provincia di Rieti, Soc Saf Spa - Società Ambiente Frosinone, non costituite in giudizio;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:
Comune di Roccasecca, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Fraioli, con domicilio eletto presso Anna Fraioli in Roma, via Pagani, 36;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

dei provvedimenti del commissario per il superamento della situazione di grave criticità nella gestione dei rifiuti urbani nel terr. della prov. di roma (d.m. 03.01.2013), recanti individuazione degli impianti di tmb della regione lazio con capacità residue di trattamento dei rifiuti indifferenziati nei comuni di roma capitale, ciampino, fiumicino e stato città del vaticano, nonché diffida ai gestori di detti impianti a trattare i rifiuti indifferenziati di detti comuni a partire dal 25.1.13;

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Commissario Superamento Grave Criticità Gestione Rifiuti Urbani Terr Prov Rm, della Provincia di Roma e di Roma Capitale;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2013 il dott. Antonio Vinciguerra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

Considerato, a un primo sommario esame proprio della presente fase cautelare, che il percorso istruttorio e la conseguente motivazione degli atti impugnati denotano un insufficiente e lacunoso esame dei presupposti di fatto, avuto riguardo, in particolare:

- alla mancata completa verifica della sussistenza di una situazione di effettiva indilazionabile emergenza specificamente riferita all’impossibilità di risolvere “in loco” la questione del trattamento meccanico biologico dei rifiuti urbani prodotti dai Comuni di Roma Capitale, Fiumicino, Ciampino e dallo Stato della Città del Vaticano;

- alla mancata considerazione e valutazione analitica dei dati di fatto, i quali appaiono indicare, alla stregua dei rilievi effettuati dal N.O.E. di Roma, la sussistenza di una quantomeno teorica capacità residua degli impianti TMB di Roma;

- alla conseguente mancata stretta valutazione comparativa delle confliggenti esigenze rilevanti nel caso in esame, dovendosi evitare l’aggravamento, mediante misure extra ordinem, della situazione degli impianti siti in altri ambiti territoriali della Regione Lazio oltre i limiti consentiti da un principio di stretta necessità e proporzionalità in relazione a un’acclarata urgenza;

- alla necessità di considerare anche l’effettiva situazione di capienza e funzionamento concreto degli impianti coinvolti, mediante ulteriore istruttoria tecnica in contraddittorio con tutti i soggetti interessati;

Considerato altresì che i singoli provvedimenti e il decreto ministeriale che ne è alla base risultano essere stati adottati sul presupposto di una ritenuta grave criticità circa l’intero ciclo di gestione dei rifiuti nella Capitale, ma non sembrano contemplare quella vera e propria situazione di emergenza ambientale che è stata invece invocata in giudizio dalla difesa dell’Amministrazione al fine di giustificare la loro adozione, anche in relazione alla mancata parallela previsione di misure volte a consentire il superamento della predetta risalente situazione di inefficienza entro il previsto termine di centoventi giorni, palesandosi, anche sotto tale profilo, la perplessità e la contraddittorietà dell’operato dell’Amministrazione medesima;

 

Ritenuto che sussistono consistenti elementi di danno imminente, evidenziati dalla parte ricorrente, in quanto l’immediato incremento delle quantità trattate in altri bacini di servizio comporta, con ogni evidenza, un impatto rilevante che - nel bilanciamento di interessi proprio di questa sede cautelare - acquista rilievo preminente, in presenza di carenze e contraddittorietà che non consentono, allo stato, di individuare profili di coerenza, utilità e ragionevolezza delle misure adottate in relazione all’interesse pubblico dichiaratamente perseguito;

Considerato che in questa fase sussistono i presupposti per la concessione della tutela cautelare nella forma della immediata sospensione dell’efficacia degli atti impugnati, salvo il successivo riesame dell’intera questione da parte degli organi competenti;

Ritenuto che per la complessità della fattispecie sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese della presente fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis) accoglie la domanda di tutela cautelare nei termini di cui in motivazione.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 6 giugno 2013. .

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Eduardo Pugliese, Presidente

Antonio Vinciguerra, Consigliere, Estensore

Mariangela Caminiti, Consigliere

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/02/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)