TAR Abruzzo (PE) Sez. I sent. 217 del 30 marzo 2010
Rifiuti. Procedure semplificate
La Provincia, nell’esaminare la comunicazione di inizio di attività contemplata dall’art. 216 del d.lgs. n. 152/2006, deve svolgere un’attività di controllo in ordine alla completezza della pratica e tale indagine deve essere espletata anche in sede di esame delle comunicazioni di rinnovo di cui al successivo n. 5 dello stesso articolo; con la conseguenza che, in caso di riscontrate carenze della istanza di rinnovo, ben può inibire la prosecuzione dell’attività.
N. 00217/2010 REG.SEN.
N. 00097/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 97 del 2009, proposto da:
Antonio Francesco e Raffaele Giuseppe Picciano, rappresentati e difesi dall'avv. Delia Verna, con domicilio eletto presso Alessio Di Carlo in Pescara, via De Amicis, 26;
contro
Provincia di Chieti, rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Manso, con domicilio eletto presso la Segreteria di questo Tribunale;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento 11 novembre 2008, n. 79224, con il quale il Dirigente della Macrostruttura F (Ambiente) della Provincia di Chieti ha invitato la società ricorrente a prestare le garanzie finanziarie secondo le modalità definite dalla deliberazione della Giunta Regionale d’Abruzzo 3 agosto 2007, n. 790/07, diffidandola a continuare l’attività di recupero dei rifiuti in c.da S. Elena del Comune di Ortona; nonché degli atti presupposti e connessi.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Provincia di Chieti;
Vista l’ordinanza collegiale 5 marzo 2009, n. 57, con la quale è stata accolta la domanda incidentale di sospensione del provvedimento impugnato;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2010 il dott. Michele Eliantonio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La società ricorrente è stata autorizzata, secondo le “procedure semplificate” di cui all’art. 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, a svolgere l’attività di stoccaggio dei rifiuti appartenenti al gruppo 7.1 (laterizi) in c.da S. Elena del Comune di Ortona ed in data 21 marzo 2008 ha presentato comunicazione di rinnovo per l’esercizio di tale attività.
Con il ricorso in esame è insorta dinanzi questo Tribunale avverso il provvedimento 11 novembre 2008, n. 79224, con il quale è stata invitata dal Dirigente della Macrostruttura F (Ambiente) della Provincia di Chieti a prestare le garanzie finanziarie secondo le modalità definite con le deliberazioni della Giunta Regionale d’Abruzzo 3 agosto 2007, n. 790, e 26 maggio 2008, n. 465, ed è stata diffidata, nelle more, a continuare l’attività di recupero dei rifiuti.
Ha dedotto le seguenti censure:
1) Incompetenza. Eccesso di potere per presupposto erroneo, per contraddittorietà, per illogicità manifesta, per travisamento dei fatti e per difetto di istruttoria e di motivazione.
La Provincia era incompetente ad assumere l’atto impugnato, in quanto la normativa vigente attribuisce alla Provincia il solo compito di procedere al controllo ed alla verifica dei requisiti prescritti per l’applicazione delle procedure semplificate.
2) Eccesso di potere per carenza dei presupposti.
La società ricorrente non è tenuta a prestare le garanzie finanziarie richieste, dal momento che tali garanzie debbono essere prestate solo in sede di avvio dell’attività e non anche in relazione alle comunicazioni di rinnovo. In ogni caso le garanzie finanziarie non dovevano essere corrisposte in relazione all’impianto in questione, avente un basso impatto ambientale. La predetta deliberazione della G.R. 790/07 non era, infine, applicabile relativamente alle attività autorizzate con procedure semplificate.
3) Eccesso di potere per difetto di motivazione e per mancato esame delle controdeduzioni presentate.
L’Amministrazione provinciale, prima di assumere l’atto impugnato, non ha considerato le controdeduzioni presentate dalla ricorrente.
4) Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, per omessa ponderazione degli interessi, per difetto dei presupposti, per sviamento, per manifesta illogicità e irragionevolezza.
Non è stata effettuata una comparazione degli interessi in conflitto e non si è considerato che, in relazione all’attività espletata, si è imposto al privato un onere particolarmente gravoso, che nella sostanza impedisce lo svolgimento dell’attività lavorativa.
5) Violazione degli artt. 7 e 8 della L. 7 agosto 1990, n. 241.
Non è stata data comunicazione dell’avvio del procedimento finalizzato alla sospensione immeditata dell’attività.
La Provincia di Chieti si è costituita in giudizio e con memorie depositate il 5 marzo 2009 ed il 25 febbraio 2010 ha diffusamente confutato il fondamento delle censure dedotte.
Alla pubblica udienza dell’11 marzo 2010 la causa è stata trattenuta a decisione.
DIRITTO
1. - La società ricorrente era stata autorizzata, secondo le “procedure semplificate” di cui all’art. 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, a svolgere per cinque anni l’attività di stoccaggio dei rifiuti ed, alla scadenza di tale termine, aveva presentato alla Provincia di Chieti, ai sensi del n. 5 del predetto art. 216, comunicazione di rinnovo per l’esercizio di tale attività.
Con il ricorso in esame – come sopra esposto – è insorta avverso il provvedimento, con il quale è stata invitata dal Dirigente della Macrostruttura F (Ambiente) della Provincia di Chieti a prestare le garanzie finanziarie secondo le modalità definite dalla deliberazione della Giunta Regionale d’Abruzzo n. 790/07 ed è stata diffidata, nelle more, a continuare l’attività di recupero dei rifiuti.
L’istante con i cinque motivi di gravame proposti per un verso ha contestato la competenza della Provincia ad assumere tale atto (primo motivo), per altro verso ha dedotto di non essere tenuta a prestare le garanzie in questione (secondo motivo), per altro verso ancora ha lamentato la carenza di motivazione dell’atto impugnato (terzo e quarto motivo) e la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento (quinto motivo).
Tali doglianze, deve subito precisarsi, sono tutte prive di pregio.
2. - Quanto alla incompetenza della Provincia va osservato che relativamente alla tipologia dei rifiuti in questione l’attività di stoccaggio può essere intrapresa secondo le “procedure semplificate” da ultimo disciplinate dall’art. 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, cioè decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività “alla Provincia territorialmente competente”.
Tale Amministrazione, come espressamente chiarito dai nn. 3 e 4 di tale articolo, è chiamata ad accertare la sussistenza o meno dei presupposti e dei requisiti richiesti e, nell’ipotesi negativa, deve disporre “il divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell’attività”.
Con riferimento a quanto espressamente disposto da tale norma, sembra evidente al Collegio che la Provincia, nell’esaminare la predetta comunicazione di inizio di attività, debba svolgere un’attività di controllo in ordine alla completezza della pratica e tale indagine deve essere espletata anche in sede di esame delle comunicazioni di rinnovo di cui al successivo n. 5 dello stesso articolo; con la conseguenza che, in caso di riscontrate carenze della istanza di rinnovo, ben può inibire la prosecuzione dell’attività.
Deve, pertanto, concludersi che la Provincia di Chieti era competente non solo a verificare la completezza della comunicazione di rinnovo, ma anche ad inibire la prosecuzione dell’attività.
3. - Con il secondo motivo, la parte istante ha dedotto di non essere tenuta a prestare le garanzie finanziarie richieste, dal momento che tali garanzie debbono essere prestate solo in sede di avvio dell’attività e non anche in relazione alle comunicazioni di rinnovo. Ha, inoltre, dedotto che le garanzie finanziarie non dovevano essere corrisposte in relazione all’impianto in questione, avente un basso impatto ambientale, e che la deliberazione della Giunta Regionale d’Abruzzo 3 agosto 2007, n. 790, che ha imposto e quantificato le predette garanzie finanziarie, non era applicabile relativamente alle attività autorizzate con procedure semplificate.
Anche tali doglianze non sono fondate.
Va, invero, in merito premesso che la predetta deliberazione della Giunta Regionale d’Abruzzo 3 agosto 2007, n. 790, è stata integrata con la successiva deliberazione 26 maggio 2008, n. 465, la quale al punto n. 5 del dispositivo ha espressamente previsto che le predette garanzie devono essere fornite anche dai titolari e/o gestori delle attività assentite con le “procedure semplificate di cui agli artt. 214, 215 e 216” del codice dell’ambiente. Tali deliberazioni, va ulteriormente precisato, nelle more del presente giudizio sono state da ultimo modificate con la deliberazione 31 dicembre 2009, n. 808, che ha parzialmente ridotto ed abbattuto l’onerosità dei parametri di riferimento per alcune attività caratterizzate dal basso impatto ambientale o dalla particolare tipologia dei rifiuti trattati.
Precisato tale aspetto, deve anche evidenziarsi che la parte ricorrente non ha contestato la legittimità di tali atti deliberativi della Giunta regionale, né ha notificato il gravame anche alla Regione Abruzzo.
Ciò posto, ritiene il Collegio che le doglianze dedotte con il secondo motivo siano inammissibili per la parte volta a contestare la necessità di prestare le garanzie finanziarie per le attività autorizzate con procedure semplificate, nonché l’importo delle garanzie richieste per l’impianto in questione, avente un basso impatto ambientale, in ragione della mancata impugnativa delle predette deliberazioni regionali, che avevano per un verso espressamente previsto la necessità di fornire tali garanzie anche per attività autorizzate con procedure semplificate e per altro verso avevano determinato l’importo di tali garanzie.
La mancata impugnazione di tali atti deliberativi, che la Provincia avrebbe dovuto necessariamente applicare, preclude, infatti, alla Sezione di esaminare la fondatezza o meno della censura in questione.
L’ulteriore doglianza dedotta con secondo motivo, con la quale è stata contestata la necessità di prestare le garanzie finanziarie richieste in sede di rinnovo, appare priva di pregio.
Ritiene, infatti, il Collegio, che, dovendo tali garanzie essere prestate in sede di avvio dell’attività in parola e potendo tale attività essere svolta solo per cinque anni, la parte interessata in sede di rinnovo avrebbe dovuto necessariamente “rinnovare” anche le prescritte garanzie finanziare, che sono poste a copertura dei (rinnovati) rischi ambientali e costi di bonifica e di ripristino ambientale.
4. - Ugualmente inammissibile appare poi il quarto motivo con il quale è stata censurato l’atto impugnato in relazione alla mancata comparazione degli interessi in conflitto ed al fatto che non si era considerato che, in relazione all’attività espletata, si era imposto al privato un onere particolarmente gravoso, che nella sostanza impediva lo svolgimento dell’attività lavorativa.
Tale doglianza, infatti, così come proposta, è in realtà diretta avverso le predette deliberazioni della Giunta regionale, che hanno imposto di presentare ed hanno quantificato tali garanzie, che, come già chiarito, non sono state impugnate.
5. - Con il terzo ed il quinto motivo di gravame, che possono esaminarsi congiuntamente, la società ricorrente si è, infine, lamentata del mancato esame delle controdeduzioni presentate e della mancata comunicazione dell’avvio del procedimento finalizzato alla sospensione immediata dell’attività.
Va però sul punto osservato, quanto al primo aspetto, che, trattandosi di un atto vincolato, tali controdeduzioni non avevano in realtà apportato alcun elemento rilevante in merito alla necessità o meno di prestare tali garanzie, quanto al secondo aspetto, che la sospensione immediata dell’attività costituiva una diretta conseguenza della verifica con esito negativo in ordine alla sussistenza dei presupposti richiesti, per cui tale sospensione non costituisce l’atto finale di un diverso e distinto procedimento; di conseguenza, non era necessaria la comunicazione di avvio del procedimento, atteso che l’unico procedimento in corso (quello relativo alla comunicazione di rinnovo) era iniziato ad istanza di parte.
6. - Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso in esame deve, conseguentemente, essere respinto, essendo prive di pregio tutte le censure dedotte.
Sussistono, tuttavia, in relazione alla complessità della normativa applicabile alla fattispecie e delle questioni interpretative che tale normativa pone, giuste ragioni per disporre la totale compensazione tra le parti delle spese e degli onorari di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, Sezione staccata di Pescara, respinge il ricorso specificato in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2010 con l'intervento dei Magistrati:
Umberto Zuballi, Presidente
Michele Eliantonio, Consigliere, Estensore
Dino Nazzaro, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/03/2010