Cass. Sez. III n. 40689 del 29 settembre 2016 (Cc 1 lug. 2016)
Pres. Fiale Est. Andreazza Ric. Guerricchio
Rumore.Rilevanza penale della condotta produttiva dì rumori
La rilevanza penale della condotta produttiva dì rumori, censurati come fonte di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, richiede l'incidenza sulla tranquillità pubblica, in quanto l'interesse tutelato dal legislatore è la pubblica quiete, sicché i rumori devono avere una tale diffusività che l'evento di disturbo sia potenzialmente idoneo ad essere risentito da un numero indeterminato di persone, pur se poi concretamente solo taluna se ne possa lamentare; sicché, proprio per tale ragione, non possono assumere rilievo le lamentele di una o più persone definite in particolare non potendo ravvisarsi il reato laddove il disturbo sia limitato ad appartamento sovrastante in ambito condominiale
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