Consiglio di Stato Sez. V n. 4474 del 20 maggio 2024
Rumore.Concessione di suolo pubblico e inquinamento acustico
L’ordinamento consente la coesistenza di più discipline regolamentari, quando ne siano diversi l’oggetto e le finalità, come appunto nel caso di regolamenti destinati, l’uno, a fissare i limiti di inquinamento acustico delle zone comunali, e l’altro, a regolare i vincoli cui subordinare la concessione di suolo pubblico. Di questi ultimi, il vincolo diretto ad evitare la diffusione in via diretta e la propagazione dall’interno di musica nell’area in concessione ben può essere indipendente dal fatto che il rumore non superi i limiti acustici di zona: invero, con questo vincolo non si impedisce né si rende più difficoltoso l’esercizio dell’attività di somministrazione e bevande cui la concessione di suolo pubblico è strumentale, ma si regolamenta l’occupazione del suolo pubblico asservito, secondo legittime scelte discrezionali dell’amministrazione concedente. Sono riservate alle scelte dell’amministrazione sia l’an che il quomodo della concessione di occupazione di suolo pubblico, notoriamente rientrante tra i provvedimenti maggiormente connotati da profili di discrezionalità amministrativa, sia quanto al rilascio che quanto alle modalità attuative.
Pubblicato il 20/05/2024
N. 04474/2024REG.PROV.COLL.
N. 09713/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9713 del 2023, proposto da
Bar Florio di Massimo Mereu e Andrea Setzu Snc, in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché Massimo Mereu e Andrea Setzu, rappresentati e difesi dall'avvocato Aldo Luchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Cagliari, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesca Frau, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) n. 00874/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cagliari;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 marzo 2024 il Cons. Giuseppina Luciana Barreca e viste le conclusioni come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna ha respinto il ricorso proposto dal Bar Florio di Massimo Mereu e Andrea Setzu s.n.c. nei confronti del Comune di Cagliari, per l’annullamento:
- della determinazione prot. n. 3467 del 9.6.2023, adottata dal dirigente del Servizio SUAPE, notificata in pari data, con la quale è stata applicata alla ricorrente la sanzione “ai sensi del comma 6 dell’art. 18 del Regolamento” ed è stato disposto che la sospensione della concessione di suolo pubblico avesse la durata “di n. 30 (trenta) giorni consecutivi a partire dal 16 giugno 2023 al 15 luglio 2023 compresi”, stabilendo altresì che “nel periodo di sanzione il concessionario rimuova dallo spazio concesso tutti gli arredi e che non occupi in alcun modo né direttamente né tramite i propri avventori lo spazio medesimo”; nonché per l’annullamento della relativa comunicazione di avvio di procedimento;
- del verbale di polizia locale n. 25578 del 5.5.2023, recante accertamento dell’utilizzo di un impianto elettroacustico di amplificazione e diffusione sonora di brani musicali, gestito da dj, in assenza di valido titolo abilitativo;
- in via subordinata, e solo ove occorra:
del provvedimento di concessione prot. n. 2215 del 17.4.2023, limitatamente alla prescrizione sub art. 4, lett. h).
1.1.I fatti allegati dalla società ricorrente sono sintetizzati come segue nella sentenza gravata:
- il Bar Florio è un esercizio commerciale destinato alla vendita e alla somministrazione di alimenti e bevande, la cui attività è esercitata in via San Domenico n. 90, nel cuore del quartiere di Villanova, centro storico e di riferimento culturale della città di Cagliari;
- i tavoli a disposizione degli avventori del locale sono collocati sia nello spazio interno di proprietà privata, sia su una parte della antistante piazza San Domenico, data in concessione dal Comune con determinazione n. 2215 del 17/04/2023, per un totale di 29,28 metri quadri, quantificando l’affluenza massima in n. 24 posti a sedere, tramite il posizionamento di tavoli, sedie, ombrelloni e frangivento;
- in data 5 maggio 2023, nell’ambito di alcuni controlli svolti nei locali presenti nella piazza San Domenico, il corpo di Polizia Municipale di Cagliari, con “verbale di accertamento per violazione di norme amministrative” n. 25578, ha riscontrato che il “titolare/gestore dell’esercizio pubblico denominato bar Florio (…) in assenza di titolo autorizzativo (relazione fonometrica) consentiva l’utilizzo di un impianto elettroacustico di amplificazione e diffusione sonora di brani musicali” tramite strumentazione installata all’interno del locale;
- gli agenti di polizia locale hanno poi affermato che la musica veniva propagata dall’interno verso l’esterno, ed era udibile nella pubblica via in quanto la porta di ingresso era tenuta aperta, in violazione delle disposizioni degli art. 8, 10, 3, 11 L. 447/95 e s.s.m.m. DPCM 215/99;
- il verbale è stato notificato agli interessati in data 15.05.2023 e, dopo la comunicazione dell’avvio del procedimento per l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 18 comma 6, 11 e 14 del Regolamento per le concessioni del suolo pubblico per l'esercizio dell'attività di ristoro all'aperto approvato con Deliberazione C.C. n. 72/2018, nonostante le difese del Bar Florio, l’Ente ha emesso il provvedimento impugnato, contestando una pluralità di violazioni al Regolamento e alla concessione di suolo pubblico in essere, avendo in particolare la società utilizzato l’area in concessione per attività diverse dall’unica consentita (attività di ristoro all'aperto), diffondendo all’esterno musica nonostante ciò fosse vietato dalla concessione, a prescindere dai livelli delle emissioni sonore.
1.2. Il tribunale ha respinto i due motivi di ricorso relativi all’applicazione della sanzione, nonché il motivo subordinato relativo alla prescrizione di cui all’art. 4, lettera h) della concessione prot. 2215 del 17 aprile 2023.
1.3. Le spese di lite sono state compensate per giusti motivi.
2. Massimo Mereu e Andrea Setzu, anche nella loro qualità di amministratori e legali rappresentanti della Bar Florio di Massimo Mereu e Andrea Setzu s.n.c. hanno proposto appello con due motivi articolati in più censure.
2.1. Il Comune di Cagliari ha resistito all’appello.
2.2. Con ordinanza cautelare del 12 gennaio 2024, n. 54 è stata sospesa l’esecutività della sentenza appellata, confermando la sospensione cautelare già concessa con decreto monocratico, dando preminenza al periculum in mora.
2.3. All’udienza del 21 marzo 2024, fissata col provvedimento cautelare, la causa è stata discussa e assegnata a sentenza, previo deposito di memorie di entrambe le parti.
3. Esposti i fatti in termini coincidenti con quelli sopra sintetizzati, l’appellante richiama e ripropone i motivi del ricorso di primo grado e - riassunti i punti della sentenza oggetto di appello - prospetta le seguenti due questioni sottese al ricorso: a) il livello di garanzie necessarie per i consociati a fronte della previsione di un potere sanzionatorio tale da incidere sulla libertà di iniziativa economica, sulla tutela dei posti di lavoro e sulla promozione della socialità e del turismo; b) l’individuazione dello strumento corretto, di “governo del territorio”, per fronteggiare il problema del bilanciamento tra le esigenze economiche, sociali, produttive e quelle della quiete dei residenti dei centri storici con vocazione turistica.
4. Le censure del primo motivo si riferiscono ad entrambe tali questioni, secondo quanto appresso.
4.1. In primo luogo (sub D.1, “errori su risultanze fattuali e valore probatorio dei verbali”) si critica la sentenza per avere ritenuto accertato che: 1) il Bar Florio diffondesse la musica in assenza di un valido titolo; 2) la musica si sentisse nell’area in concessione; 3) la musica fosse “udibile” al di fuori del locale.
4.2. Con altro ordine di censure dello stesso primo motivo (sub D.2, “il cuore delle questioni dedotte in primo grado”), si sostiene quanto segue:
1) con la precedente concessione il Bar Florio poteva (e, in assenza di concessione, potrebbe tuttora) diffondere liberamente musica, attraverso le proprie apparecchiature, anche con le porte aperte, nel rispetto del Regolamento acustico del Comune di Cagliari e in virtù della relazione asseverata del proprio tecnico; si chiede quindi una verificazione o una c.t.u. per valutare se la musica diffusa secondo le prescrizioni della relazione tecnica asseverata –anche eventualmente con la porta aperta – rechi disturbo alla quiete pubblica;
2) le disposizioni contenute nella concessione di suolo pubblico, le quali, secondo l’art. 2 dell’apposito Regolamento, dovrebbero conformarsi ai principi generali di riqualificazione dell’ambiente urbano, di sviluppo economico e di promozione turistica, si dovrebbero interpretare tenendo conto del quadro disciplinare più complessivo, comprensivo del Regolamento Acustico, dei limiti ivi previsti e dei titoli abilitativi già posseduti;
3) in subordine, dovrebbe essere dichiarata illegittima la clausola della concessione di cui al punto 4, lett. h), poiché si tratterebbe di una disposizione totalmente irragionevole, contraria al Regolamento acustico comunale, in contrasto con i principi che ispirano il Regolamento per le concessioni di suolo pubblico, sproporzionata perché presuntivamente grave, assoluta e non gradata. Inoltre la sanzione per la violazione della disposizione non potrebbe essere ancorata al concetto indeterminato e non misurabile, quale quello della “udibilità” delle emissioni acustiche; l’unico modo per rendere oggettiva la percepibilità sarebbe quello di misurarla con gli strumenti conosciuti dalla tecnica e secondo i parametri di riferimento della scienza. In conclusione, sarebbe illegittima la disposizione inserita nei provvedimenti concessori rilasciati dal Comune in modo disorganico, slegata dai principi generali e che produrrebbe effetti sproporzionati sulla scorta di un’individuazione del tutto indefinita e incerta dei presupposti applicativi, trattandosi di una manifestazione del vizio di eccesso di potere.
D’altronde, ad avviso dell’appellante, “il reale intento dell’Amministrazione” di “regolamentazione generale” di contrasto a quella che viene definita “mala movida” emergerebbe dalla relazione depositata in giudizio dall’amministrazione comunale a seguito di richiesta istruttoria da parte del giudice di primo grado: si tratterebbe di un modus operandi illegittimo poiché il compito di bilanciare interessi contrapposti dovrebbe essere rimesso al consiglio comunale nell’adozione di norme regolamentari, non potendo invece essere svolto utilizzando, con esercizio “sviato”, il “potere concessorio” nei confronti del singolo esercizio commerciale.
5. Il motivo non merita favorevole apprezzamento.
In via preliminare, occorre delimitare il thema decidendum del giudizio.
Il provvedimento sanzionatorio impugnato richiama il Regolamento per la concessione del suolo pubblico per l'esercizio dell'attività di ristoro all'aperto approvato con Deliberazione C.C. n. 72/2018 (d’ora innanzi “Regolamento”, anche al fine di distinguerlo dal “Regolamento acustico comunale”, così sempre menzionato), e precisamente i seguenti articoli:
- l’art. 13 comma 1 lettera e), che impone di rispettare i limiti di emissioni sonore individuati negli atti di pianificazione settoriali, con adozione delle misure idonee a impedire la propagazione dei suoni all’esterno dei locali;
- l’art. 16, che stabilisce alcuni obblighi a carico del titolare della concessione, in particolare la lettera h), che impone di “rispettare le norme igienico-sanitarie, di sicurezza e di tutela dall’inquinamento acustico e adottare tutte le misure necessarie per non arrecare disturbo alla quiete pubblica. Se all’interno della concessione sono posizionati impianti video, di riproduzione musicale e/o amplificazione gli stessi sono tarati in maniera tale da non superare i limiti acustici di zona” e la lettera l), che impone di “osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari inerenti all’attività svolta sulle aree stesse”;
- l’art. 18, che detta le sanzioni applicabili in caso di “occupazione del suolo in difformità rispetto alle disposizioni dell’atto di concessione” (comma 1); in particolare è richiamato il comma 6, secondo cui “L'effettuazione di spettacoli o intrattenimenti non autorizzati o comunque di attività differenti da quelle per cui la concessione è stata rilasciata e/o il posizionamento o mantenimento di allestimenti non quotidianamente e facilmente amovibili e/o l'alterazione degli elementi di delimitazione dei confini della concessione e/o il mancato rispetto del progetto di occupazione degli stalli di sosta di cui all'art. 3, comma 4. bis, del presente regolamento e/o la violazione di cui all'articolo 19, comma 3, e/o la violazione di prescrizioni espressamente definite gravi nell'atto di concessione comportano la sanzione della sospensione della concessione per trenta giorni, con obbligo di rimozione degli allestimenti presenti”.
La determinazione impugnata prot. n. 3467 del 9 giugno 2023 richiama poi alcune prescrizioni del provvedimento di concessione prot. n. 2215 del 17 aprile 2023 che l’amministrazione ha ritenuto specificamente violate e comportanti “violazione grave” ai sensi dell’art. 18, comma 6, del Regolamento: si tratta delle prescrizioni di cui all’art. 4, lettere g), h), i), j).
Tuttavia, nel rispondere alle osservazioni procedimentali della società, lo stesso provvedimento concentra le contestazioni dell’amministrazione comunale nei confronti della concessionaria alle violazioni delle lettere:
g) secondo cui “non è mai ammessa nell'area in concessione, in assenza di specifico ed espresso titolo, acquisito secondo l'iter abilitativo corretto, alcuna attività che comporti la riproduzione o anche mera diffusione di musica, immagini o suoni, o che, in generale, sia tale da incidere sui livelli di suoni emessi e/o immessi nell'area urbana in cui insiste la concessione e questo indipendentemente dalla circostanza che si tratti o meno di attività riconducibile alla nozione di pubblico spettacolo e/o che sia stato accertato il superamento dei limiti acustici di zona. La violazione delle prescrizioni di cui al presente punto è considerata violazione grave, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 18, comma 6 del vigente Regolamento”;
h) secondo cui è obbligo del concessionario “non consentire mai la propagazione di musica dall'interno all'esterno dei locali e questo indipendentemente dall'accertamento del superamento dei limiti acustici di zona. La violazione di tale prescrizione è considerata violazione grave, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 18, comma 6 del vigente Regolamento.”.
Ne è conseguita la rilevanza assorbente di tali due violazioni, tenuto conto di quanto precisato ai punti 6 e seguenti del provvedimento impugnato (laddove replica alle osservazioni procedimentali della ricorrente).
Pertanto delle molteplici contestazioni mosse col primo motivo di ricorso all’intero contenuto del verbale di accertamento n. 25578 del 2023 rilevano soltanto quelle dirette a contestare i fatti ivi esposti come accertati che sono rilevanti ai fini delle due specifiche violazioni degli obblighi concessori sopra indicate (art. 4, lett. g e h, del provvedimento di concessione).
In particolare, non rilevano nel presente giudizio (quindi l’appellante non ha un interesse giuridicamente apprezzabile alla relativa contestazione, pure svolta negli scritti processuali) le questioni riguardanti le verifiche fonometriche e l’utilizzo della strumentazione musicale per la diffusione di suoni all’interno dei locali, in quanto il provvedimento sanzionatorio adottato con la determinazione n. 3467 del 9 giugno 2023 è basato, non sul superamento dei limiti acustici, bensì sulla violazione delle dette prescrizioni della concessione di suolo pubblico.
5.1. Dato ciò, sebbene il verbale del 5 maggio 2023 abbia riguardato anche il titolo abilitativo alla diffusione dei suoni all’interno del locale ed abbia rilevato anche la possibile violazione di norme in tema di inquinamento acustico (cui ha fatto seguito un separato procedimento amministrativo nei confronti della società), il riferimento fatto in sentenza alla “assenza di titolo autorizzativo” non riguarda l’uso dell’impianto elettroacustico nel rispetto di dette norme e del Regolamento acustico comunale, ma tutt’al più la prescrizione della lettera g) del provvedimento di concessione che vieta la diffusione di suoni e musica “nell'area in concessione, in assenza di specifico ed espresso titolo, acquisito secondo l'iter abilitativo corretto”.
Invero, la sentenza di primo grado ha correttamente delimitato il tema oggetto di giudizio, precisando che il Comune ha inteso sanzionare “la mera condotta consistita nell’aver propagato all’esterno musica, benché proveniente dall’interno del locale, senza autorizzazione, così da realizzare un uso non consentito della concessione”.
Tale diffusione era vietata, oltre che dalla prescrizione dell’art. 4, lett. g), anche da quella della successiva lett. h).
5.1.1. In riferimento ad entrambe rilevano poi gli altri fatti che il tribunale ha ritenuto accertati dai verbalizzanti; e segnatamente: che la musica si sentisse nell’area in concessione e che il suono proveniente dall’interno fosse “udibile” all’esterno perché la porta d’ingresso era tenuta aperta.
L’assunto dell’appellante secondo cui né l’uno né l’altro di tali accertamenti sarebbe contenuto nel verbale n. 25578 del 5 maggio 2023 è smentito dalla seguente testuale verbalizzazione: “La musica veniva propagata dall’interno verso l’esterno, udibile nella pubblica via, in quanto la porta d’ingresso era permanentemente aperta”.
Questa attestazione da parte dei pubblici ufficiali verbalizzanti non può essere intesa altrimenti che nel senso, letterale e logico, che gli apparecchi acustici descritti nello stesso verbale propagavano il suono anche all’esterno, dove poteva essere udito da coloro che si trovavano nell’area data in concessione.
Il verbale contiene quindi gli accertamenti dei quali è detto in sentenza e per i quali rileva il comma 19 dello stesso art. 18 del Regolamento, pure correttamente richiamato, secondo cui: “Le sanzioni di cui al presente articolo, pur potendo trarre origine da violazioni accertate da qualunque autorità preposta alla vigilanza e al controllo, sono indipendenti dalle prime e hanno corso autonomo rispetto a queste, indipendentemente dall'esito amministrativo o giudiziale delle stesse. L’applicazione della sanzione è sospesa nel solo caso in cui contro il verbale di accertamento sia proposta querela di falso...”. Nel caso di specie, non è contestata la mancata presentazione della querela di falso.
5.1.2. Va altresì confutato l’ulteriore assunto dell’appellante secondo cui l’attestazione contenuta nel verbale non riguarderebbe “fatti” avvenuti alla presenza dei pubblici ufficiali verbalizzanti, ma mere “sensazioni” o percezioni del tutto soggettive. L’attività di verifica compiuta in loco dagli agenti del Corpo di Polizia Municipale di Cagliari è oggettiva e diretta, documentata anche mediante ripresa video (per quanto si legge nel verbale) e fotografie (prodotte in giudizio dal Comune di Cagliari) e l’esito di tale attività è, tra l’altro, consistito nell’accertamento del fatto che la musica potesse essere udita all’esterno del locale, con conseguente esercizio dell’attività da parte della concessionaria in modo vietato dal provvedimento di concessione del suolo pubblico antistante.
L’ulteriore critica secondo cui si sarebbe trattato comunque di accertamenti privi di un sostrato materiale scientificamente misurabile, non tiene nel debito conto il tenore di entrambe le prescrizioni del provvedimento di concessione che risultano violate: l’una e l’altra precisano infatti che i divieti ivi comminati operano “indipendentemente dall’accertamento del superamento dei limiti acustici di zona”.
Di qui la correttezza della conclusione raggiunta sul punto dalla sentenza gravata secondo cui “nessun accertamento circa il predetto superamento dei parametri acustici andava effettuato da parte dell’Amministrazione, bastando come detto il mero rilievo da parte dei verbalizzanti dell’avvenuta propagazione non consentita della musica fuori dal locale nelle aree in concessione, in violazione dell'art. 16 comma 1 lett. l) del Regolamento che impone al concessionario di osservare tutte le disposizioni inerenti l'attività svolta sulle aree oggetto della concessione, compresi quindi i punti della concessione richiamati nel provvedimento impugnato, che imponevano al Bar Florio di destinare le aree concesse unicamente all'attività espressamente prevista dall'atto di concessione (attività di ristoro all'aperto), e stabilivano in ogni caso il divieto per la stessa di propagare musica sulle stesse, a prescindere dal superamento dei limiti acustici di zona, prevedendo che l’eventuale violazione di tali prescrizioni sarebbe stata considerata grave ex art. 18 comma 6 del Regolamento.
[…] ai fini dell’applicabilità della sanzione stabilita nel citato art. 18, ciò che rileva nel caso in discussione è la mera udibilità all’esterno e nelle aree in concessione della musica, a prescindere dai livelli acustici riscontrabili, nonché dalle ragioni per le quali la stessa si è verificata, e pur essendo la strumentazione posta all’interno dell’esercizio”.
5.1.3. Il fatto accertato dai verbalizzanti che la musica era “udibile nella pubblica via in quanto la porta d’ingresso era permanentemente aperta” smentisce –come pure detto in sentenza – l’assunto della ricorrente di aver adottato tutte le misure idonee ad impedire la propagazione dei suoni all’esterno, senza che, all’opposto, sia stato provato dalla società che l’apertura della porta fosse del tutto occasionale, eccezionalmente verificatasi in coincidenza con la presenza sul posto dei verbalizzanti.
E’ inoltre da escludere che la constatazione della porta aperta sia una mera “considerazione logica” e, men che meno un apprezzamento o una valutazione, trattandosi all’evidenza di un “fatto” rispetto al quale opera la fede privilegiata dell’art. 2700 cod. civ.
5.2. Consegue a quanto detto a proposito della portata dei divieti contenuti nella concessione l’irrilevanza dell’accertamento richiesto - con le ulteriori censure di parte appellante - in merito al disturbo alla quiete pubblica arrecato dalla musica diffusa dall’interno all’esterno. Accertata infatti la diffusione di suoni nell’area in concessione, dall’interno all’esterno, le violazioni contestate dall’amministrazione comunale si configurano indipendentemente dal fatto che si determini un aumento del rumore percepibile o che lo stesso si confonda col rumore della piazza.
5.2.1. Né le prescrizioni dell’art. 4, lett. g) e h), della concessione sono interpretabili, come sostiene l’appellante, tenendo conto del quadro disciplinare complessivo, comprensivo in particolare del Regolamento acustico comunale e dei titoli abilitativi rilasciati in passato alla stessa società che gestisce il Bar Florio.
Quanto al primo, l’ordinamento consente la coesistenza di più discipline regolamentari, quando ne siano diversi l’oggetto e le finalità, come appunto nel caso di regolamenti destinati, l’uno, a fissare i limiti di inquinamento acustico delle zone comunali, e l’altro, a regolare i vincoli cui subordinare la concessione di suolo pubblico. Di questi ultimi, il vincolo diretto ad evitare la diffusione in via diretta e la propagazione dall’interno di musica nell’area in concessione ben può essere indipendente dal fatto che il rumore non superi i limiti acustici di zona: invero, con questo vincolo non si impedisce né si rende più difficoltoso l’esercizio dell’attività di somministrazione e bevande cui la concessione di suolo pubblico è strumentale, ma si regolamenta l’occupazione del suolo pubblico asservito, secondo legittime scelte discrezionali dell’amministrazione concedente.
Sono riservate alle scelte dell’amministrazione sia l’an che il quomodo della concessione di occupazione di suolo pubblico, notoriamente rientrante tra i provvedimenti maggiormente connotati da profili di discrezionalità amministrativa, sia quanto al rilascio che quanto alle modalità attuative.
La medesima discrezionalità connota il rinnovo del titolo abilitativo nei confronti del medesimo soggetto dopo la scadenza del precedente, sicché - in disparte le contrapposte posizioni delle parti sulla portata della concessione per o.s.p. rilasciata nel passato in favore del Bar Florio - la concessione per occupazione di suolo pubblico da ultimo rilasciata col provvedimento n. 2215 del 17 aprile 2023 legittimamente potrebbe vietare condotte prima consentite.
5.2.2. In ragione di quanto appena esposto, va respinta, così come è stata respinta in primo grado, la censura subordinata di illegittimità della clausola di cui alla lettera h) dell’art. 4 della concessione.
Non si riscontra il vizio di eccesso di potere considerato che la previsione: i) non è irragionevole, per il motivo già ritenuto in sentenza riferito alla ratio “di limitare le emissioni sonore complessive di zona all’esterno dei locali di Cagliari, al fine di garantire il rispetto della quiete pubblica”; ii) non è in rapporto di contrapposizione, ma tutt’al più di complementarietà con il Regolamento acustico comunale; iii) non è in violazione dei principi ispiratori del Regolamento per le concessioni di suolo pubblico, essendo funzionale alla riqualificazione dell’ambiente urbano e non contraria allo sviluppo economico e alla promozione turistica della città, non essendo impedita l’attività economica di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ma solo limitati gli effetti all’esterno di un’attività accessoria, pur consentita all’interno dei locali; iv) non è ancorata ad un “concetto” indeterminato, bensì al “fatto” oggettivamente accertabile della propagazione della musica dall’interno all’esterno dei locali; v) non è in sé sproporzionata poiché vi corrisponde la sanzione ad effetti temporanei della sospensione dell’attività per trenta giorni. Esulano invero dall’oggetto del presente giudizio le vicende successive concernenti la reiterazione delle violazioni e la comminatoria di decadenza.
5.2.3. Da ultimo, la finalità rappresentata dal Comune, sia nel provvedimento impugnato che nella relazione istruttoria, di limitare “la c.d. malamovida ed i rumori molesti notturni … problema di molte città e …oggetto di numerosi contenziosi e tensione sociale”, non appare espressione di uno sviamento di potere, anche a voler considerare la ragione del divieto nei confronti del singolo concessionario, spiegata dallo stesso Comune nei seguenti, non irragionevoli, termini: “[…]Un singolo locale isolato che emette onde sonore musicali all’interno rispettando i limiti acustici non supera tali soglie [n.d.r. le soglie previste dai piani di risanamento acustico]; più locali che emettono onde sonore musicali dall’interno verso l’esterno, con tavolini ed utenti che chiacchierano all’esterno, certamente sì. […] se in una strada vi sono più locali, e nelle strade della “movida” si tratta di decine di locali, diversi dei quali producono suoni dall’interno verso l’esterno pur restando sotto la soglia consentita, va da sé che la loro sommatoria produce un grado di rumore di gran lunga superiore ai limiti consentiti”.
5.2.4. La clausola del provvedimento di concessione, peraltro accettata dalla società concessionaria, pur se unilateralmente predisposta dall’amministrazione, non è affetta dal vizio denunciato, né riconducibile a fattispecie di nullità a rilevanza civilistica inter partes.
5.3. Le censure del primo motivo di appello di cui si è fin qui detto vanno quindi complessivamente respinte.
6. Con altro articolato motivo (sub E) si ripropongono ulteriori censure, che l’appellante assume non essere state esaminate dal primo giudice; e precisamente:
i) assenza di violazione dell’art. 13, comma 1, lett. e) del vigente Regolamento, dato che il bar Florio si sarebbe dotato di tutte le misure idonee ad impedire la propagazione della musica all’esterno dei locali;
ii) assenza di violazione dell’art. 16, comma 1, lett. h) del vigente Regolamento, dato che il bar Florio non avrebbe arrecato alcun disturbo alla quiete pubblica;
iii) assenza di violazione dell’art. 16, comma 1, lett. l) del Regolamento, dato che il bar Florio avrebbe osservato tutte le disposizioni legislative e regolamentari inerenti l’attività svolta sulle aree oggetto di concessione;
iv) assenza della violazione della prescrizione di destinare le aree concesse unicamente all’attività “per il solo esercizio dell’attività di ristoro all’aperto” di cui all’art. 4 lett. g) della concessione;
v) assenza della violazione della prescrizione, imposta con la concessione, di non consentire mai la propagazione di musica dall’interno all’esterno dei locali di cui all’art. 4 lett. h) della concessione;
vi) assenza della violazione della prescrizione imposta dalla concessione di garantire il massimo rispetto della normativa in materia di tutela dall’inquinamento acustico, tra cui il Regolamento acustico comunale, di cui all’art. 4 lett. i) della concessione;
vii) assenza della violazione della prescrizione di cui alla concessione di utilizzare, nell’area in concessione, unicamente le attrezzature autorizzate, di cui all’art. 4, lett. l) della concessione.
7. Il motivo non merita favorevole apprezzamento.
Esso è infondato nella parte in cui lamenta l’assenza di violazione delle prescrizioni di cui all’art. 4 lett. g) e i) del provvedimento di concessione, per le ragioni esposte sopra.
E’ inammissibile per carenza di interesse laddove lamenta la mancanza di violazione di altre prescrizioni regolamentari o della concessione, sia per la portata dirimente attribuita alle violazioni predette nel contesto motivazionale del provvedimento impugnato (di cui si è detto nella parte iniziale della presente decisione), sia perché - ove si ritenga che il provvedimento impugnato sia basato anche sulla violazione di altre prescrizioni regolamentari e/o della concessione – va applicato il principio in base al quale in presenza di un atto c.d. plurimotivato è sufficiente la legittimità di una sola delle giustificazioni per sorreggere l’atto in sede giurisdizionale, sicché il rigetto delle censure proposte contro una di tali ragioni rende superfluo l’esame di quelle relative alle altre parti del provvedimento (Cons. Stato, sez. V, 14 giugno 2017, n. 2910; sez. V, 12 settembre 2017, n. 4297; sez. V, 21 agosto 2017, n. 4045; sez. IV, 30 marzo 2018, n. 2019; sez. V, 17 settembre 2019, n. 6190, richiamate da Cons. Stato, VI, 31 luglio 2020, n.4866).
8. L’appello va quindi respinto.
8.1. Sussistono giusti motivi di compensazione delle spese del grado di appello per la peculiarità delle vicende oggetto di contenzioso.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2024 con l'intervento dei magistrati:
Diego Sabatino, Presidente
Valerio Perotti, Consigliere
Alberto Urso, Consigliere
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere, Estensore
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere