TAR Veneto Sez. III sent. 188 del 24 gennaio 2007
Rumore. Classificazione acustica
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL VENETO,
terza Sezione
Ricorso n. 1830/04
Sent. n. 188/07
con l’intervento dei magistrati
Angelo De Zotti Presidente
Rita De Piero Consigliere relatore
Angelo Gabbricci Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 1830/04, proposto da Prefabbricati Zanon s.r.l., Selco
s.r.l., Teloni Tosetto s.r.l., Extend s.r.l.,Soram s.r.l., Zen Impianti
s.r.l., Zooveneta s.r.l., la Rometta s.r.l., Brentalcementi s.r.l.,
Attilio Frasson, Alma Maria bassi, Fabio Pierobon, Fulvia Rebellato,
Lina Pierobon, Alberto Pierobon e Luciana Pierobon, in persona dei
legali pro tempore, rappresentati e difesi dall’avv.
Pierfrancesco Zen, con elezione di domicilio presso lo studio
dell’avv. Gianluca Rizzardi in Venezia, via delle Industrie
n. 19/c;
contro
il Comune di Cittadella, in persona del Sindaco pro tempore, costituito
in giudizio col patrocinio dell’avv. Alberto Cartia, con
domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R., a tenore
dell’art. 35 R.D. 26.6.24 n. 1054;
e con l’intervento ad adjuvandum
dell’Unione degli Industriali della Provincia di Padova,
rappresentata e difesa dall’avv. Alessandro Veronese, con
domicilio eletto presso lo stesso in Venezia, via delle Industrie n.
19/c, e di Cortal Extrasov s.p.a., con patrocinio dell’avv.
Pierfrancesco Zen, ut supra domiciliato;
di Cortal Extrasoy S.P.A., in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentatata e difesa dall’avv.to Pierfrancesco
Zen, con elezione di domicilio presso lo studio dell’avv.to
Nicola Bardino, in Venezia Mestre, Calle del Sale n. 33,
per l'annullamento
quanto al ricorso principale, della deliberazione del Consiglio
comunale n. 11 del 7.4.2004 di adozione del Piano di Classificazione
Acustica (e atti connessi); e, quanto ai motivi aggiunti, del
provvedimento consiliare n. 62 del 21.6.05, di approvazione del
medesimo Piano;
Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, notificati rispettivamente il
15.6.04 e 3.10.05 il e depositati presso la segreteria
l’1.7.04 e il 10.10.05, con i relativi allegati;
visto l'atto di costituzione del resistente Comune di Cittadella, con i
relativi allegati;
visti gli atti di intervento ad adjuvandum dispiegati dall’
Unione degli Industriali della Provincia di Padova e da Cortal Extrasov
s.p.a.,
visti gli atti tutti della causa;
uditi - alla pubblica udienza del 9.11.06 (relatore il cons. De Piero)
- l’avv. Zen per i ricorrenti, l’avv. Zaramella, in
sostituzione di Cartia, per il Comune, l’avv. Veronese per
l’Unione Industriali della Provincia di Padova, e
l’avv.to Stragliotto su delega di Zen per gli intervenienti
ad adiuvandum Cortal Extrasoy;
ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO E DIRITTO
1. - Gli istanti rappresentano di essere proprietari di immobili ad uso
artigianale e imprese insediate in una ben definita area del Comune di
Cittadella, a destinazione industriale di completamento D1, denominata,
ai fini della classificazione acustica, “Isolato
11”.
Essi impugnano, col ricorso principale, il provvedimento di adozione
del Piano di Classificazione Acustica (di seguito:
“Piano”), e, coi motivi aggiunti, quello di
definitiva approvazione dello stesso, lamentando che l’area
sia stata inserita nella classe III, anziché in V o VI, come
dovevasi, e che nel perimetro dell’area così
classificata sia stata ricompresa anche una zona urbanisticamente
qualificata E3, e ne siano invece state escluse altre aree D1.
1.1. - Premessi ampi cenni in fatto sul complesso iter seguito dal
Piano, e giustificato altresì l’interesse a
proporre ricorso già contro il provvedimento di adozione,
ancorché non definitivo, in diritto lamentano:
1) violazione dell’art. 4 della L. 447/95;
dell’art. 1 del DPCM 14.11.97 e dell’art. 2 del
DPCM 1.3.91 e Tabelle allegate, nonché della DGRV 4313/93 -
quanto alla mancata previsione della classe VI; mancanza di criteri di
classificazione acustica determinati con legge regionale e carenza di
motivazione.
Nel Piano di Classificazione Acustica del Comune di Comune di
Cittadella non è prevista la classe VI (aree esclusivamente
industriali), come invece richiesto dalle disposizioni statali e
regionali indicate (e dalla stessa prima stesura del Piano), che
prescrivono la suddivisione del territorio in 6 diverse classi.
La questione è di grande rilievo dato che in censuario di
Cittadella esistono da lungo tempo ben quattro zone industriali aventi
i caratteri per essere inserite in classe VI.
Le aree ove sono ubicati gli immobili di cui si controverte, inoltre,
sono urbanisticamente classificate D1 (industriale di completamento)
cosicché la mancata previsione della classe VI appare
ingiustificabile e non adeguatamente motivata.
Inoltre, la Regione Veneto non ha provveduto a determinare i criteri di
cui all’art. 4, comma 1, lett. a) della L. 447/95.
2) Violazione dell’art. 4, comma 1, lett. a), della L. 447/95
e della DGRV 4313/93 - quanto alla mancata considerazione delle
preesistenti destinazioni d’uso del territorio. Carenza di
istruttoria, illogicità e contraddittorietà.
La cartografia utilizzata per la redazione del Piano non è
aggiornata, infatti non vi compaiono numerosi insediamenti produttivi
sorti dopo il 1997.
In particolare, per quanto concerne l’Isolato 11 (ove
ricadono gli immobili di proprietà dei ricorrenti), non
risultano indicate molte aziende esistenti, cosicché la
scelta di classificarlo in classe III pare determinata da una inesatta
rappresentazione della realtà. Questa conclusione, inoltre,
viola la prescrizione dell’art. 4, comma 1, lett. a), della
L. 447/95, che impone ai Comuni di procedere alla classificazione
acustica “tenendo conto delle preesistenti destinazioni
d’uso del territorio”, previa ricognizione (come
stabilito anche dalla Regione) delle caratteristiche territoriali
esistenti. Un’area D non può essere fatta
rientrare nella classe III.
3) Violazione della DGRV 4313/93; contraddittorietà
illogicità.
Il Piano è stato preceduto dallo studio del dott. Farina,
che dichiara di rifarsi ai criteri di cui alla deliberazione della
Giunta regionale n. 4313/93.
Tale provvedimento è stato tuttavia mal applicato.
L’estensore espone infatti di aver utilizzato in primis il
criterio della “classificazione mediante punteggi
parametrici”, di cui al punto 4.0 della DGRV 4313/93, con
applicazione dei seguenti indici: densità della popolazione,
tipologia e densità del traffico, densità delle
attività commerciali e terziarie e densità delle
attività artigianali.
Tuttavia la DGRV 4313/93 prevede la possibilità di applicare
tale criterio solo per le aree “urbane” e non anche
per quelle “industriali”, per le quali valgono,
invece, le regole di cui ai DPCM 1.3.91 e 14.11.97 e quanto indicato al
punto 2.0 della delibera regionale.
Se correttamente intesi, i criteri avrebbero dovuto portare alla
classificazione dell’area quale esclusivamente o almeno
prevalentemente industriale, quindi all’attribuzione della
classe VI o V (come peraltro previsto anche nella bozza di Piano del
1999).
Nella classe III rientrano solo le “aree urbane con limitata
presenza di attività artigianali e assenza di
attività industriali”.
Da ultimo, i ricorrenti ribadiscono che la classificazione acustica non
può ignorare né sconfessare toralmente quella
urbanistica.
4) Violazione del DPCM 14.11.97 e del DPCM 1.3.91, nonché
della DGRV 4313/93, in relazione alle aree da inserire in classe II o
III.
A tenore delle norme richiamate, nella classe II vanno inserite le aree
ad uso prevalentemente residenziale, prive di attività
industriali ad artigianali, e nella III le aree di tipo misto,
caratterizzate dalla presenza di modeste attività
artigianali, ma prive di attività industriali.
Non appare quindi giustificabile l’attribuzione di tale
classe all’Isolato 11, che è una delle zone a
maggior densità di attività industriali.
5) Violazione dell’art. 4, comma 1, lett. a), della L.
447/95, per mancanza di zone cuscinetto. Carenza di motivazione e
disparità.
La legge impone di collocare tra zone di diversa classificazione (di
grado non contiguo) delle aree cuscinetto. Ciò in molti casi
(puntualmente individuati) non è stato fatto.
6) Violazione del D.M. 16.3.98.
I rilievi fonometrici effettuati nel territorio comunale non sono
conformi alle disposizioni previste in tale decreto, per espressa
ammissione dello stesso tecnico che li ha effettuati.
7) Violazione degli artt. 42 e 48 del D.Lg. 267/00. Irragionevolezza,
ingiustizia e disparità. Carenza di istruttoria e di
motivazione.
L’approvazione del Piano di Zonizzazione Acustica
è di competenza della Giunta municipale e non del Consiglio,
dati i suoi contenuti tecnici.
L’atto non è comunque sorretto da adeguata
motivazione. Per quanto concerne, in specie, l’Isolato 11, si
lamenta come in esso siano state ricomprese un’area ancora
classificata agricola E3, e vi siano state invece escluse attigue aree
industriali.
Altre doglianze vengono svolte riguardo singoli aspetti del Piano o
della zonizzazione, che non riguardano direttamente l’area
ove insistono le aziende dei ricorrenti.
8) Contraddittorietà e illogicità.
2. - Si è costituito in giudizio il Comune di Cittadella,
che puntualmente controdeduce nel merito del ricorso, concludendo per
la sua reiezione.
In limine, ne eccepisce l’inammissibilità essendo
stato impugnato un atto non conclusivo del procedimento, che non
è, quindi, definitivo.
3. - Sono intervenuti, ad adjuvandum, l’Unione degli
Industriali della Provincia di Padova e Cortal Extrasov s.p.a., che
sostengono le ragioni dei ricorrenti, con analoghi motivi.
4. - In data 3.10.05, i ricorrenti hanno proposto motivi aggiunti
contro l’atto di definitiva approvazione (con modifiche,
peraltro irrilevanti rispetto alla loro posizione, dato che non
riguardano l’Isolato 11) del Piano.
Gli istanti ribadiscono tutti i motivi di illegittimità
già esposti e, nei confronti del nuovo atto eccepiscono
ancora:
1) violazione dell’art. 4, comma 1, lett. a), della L. 447/95
e della DGRV 4313/93 - quanto alla mancata considerazione delle
preesistenti destinazioni d’uso del territorio. Carenza di
istruttoria e illogicità.
Benché la cartografia sia stata aggiornata, essa risulta
ancora incompleta. Tale (sia pure insufficiente) ricognizione non ha
peraltro comportato alcuna nuova valutazione dello stato di fatto,
né alcuna modifica delle scelte già effettuate.
2) Contraddittorietà e illogicità. Violazione
degli artt. 44, 49 e 107 del D.Lg. 267/00. Carenza del parere di
regolarità tecnica.
In sede di approvazione, sono state introdotte alcune varianti, in
parte conseguenti all’accoglimento di osservazioni di
privati, in parte a emendamenti presentati - solo in tale sede - dai
consiglieri comunali. Queste ultime non sono state precedute da
adeguata istruttoria e dal necessario contraddittorio.
E’ mancata anche una esplicita approvazione del Piano nel suo
complesso.
E’ parimenti assente il parere di regolarità
tecnica (espresso solo sull’originaria proposta di
deliberazione e non anche sugli emendamenti).
3) Mancanza di istruttoria e di contraddittorio. Illogicità
e ingiustizia. Violazione degli artt. 33, 41 e 41 dello Statuto
comunale.
Gli emendamenti non sono stati preceduti da adeguata istruttoria.
E’ mancato il contraddittorio con gli interessati e con gli
stessi consiglieri comunali.
4.1. - Il Comune si è costituito anche per contrastare i
motivi aggiunti, ribadendo la legittimità del proprio
operato ed eccependo, preliminarmente, l’
inammissibilità (sia del ricorso che dei motivi aggiunti)
nella parti in cui censurano prescrizioni che non riguardano
direttamente i ricorrenti o svolgono motivi nei confronti di Isolati in
cui non hanno sede le proprie aziende.
Eccepisce altresì l’inammissibilità dei
ricorsi per carenza di interesse di alcuni ricorrenti (non meglio
identificati) che agiscono nella mera dichiarata veste di proprietari
di immobili ad uso industriale siti entro l’Isolato 11, in
quanto non riceverebbero dall’atto alcuna lesione.
Lamenta ancora, il Comune, l’inammissibilità di
alcuni motivi per genericità ovvero perché
riferiti al merito delle scelte amministrative.
Rileva infine la tardività dell’intervento ad
adjuvandum di Cortal Extrasov s.p.a., notificato al Comune in data
22.12.2005, in quanto la stessa è titolare di una posizione
giuridica soggettiva che la legittimava ad agire in proprio, quindi
l’intervento per essere ammissibile (e valere quale autonomo
ricorso) doveva essere proposto entro l’ordinario termine di
decadenza.
5. - Dapprima, vanno delibate le eccezioni pregiudiziali sollevate dal
Comune di Cittadella, che risultano in parte fondate.
5.1. - La prima (inammissibilità del ricorso avverso
l’atto di adozione del Piano) può ritenersi
superata, poichè i ricorrenti hanno comunque tempestivamente
impugnato anche l’atto di approvazione, conclusivo del
procedimento, che, per quanto concerne l’Isolato 11, non
dispone nulla di diverso.
5.2. - Infondata (se non anche inammissibile per genericità)
è l’eccezione di inammissibilità del
ricorso per carenza di interesse dei ricorrenti che agiscono nella sola
qualità di proprietari di immobili ad uso industriale
ricompresi nell’Isolato 11.
E’ infatti palese che la classificazione in classe III
comporta l’impossibilità di allocare in tali
edifici una quantità di attività ad elevata
rumorosità (incompatibile con la classificazione), con
negativi riflessi sulla posizione giuridica soggettiva dei ricorrenti,
quanto meno sotto il profilo economico, il che costituisce interesse
più che sufficiente a sorreggere il ricorso.
5.3. - E’ invece fondata l’eccezione di
inammissibilità (quantunque genericamente formulata) dei
motivi di ricorso che riguardano Isolati diversi da quello ove
insistono le proprietà o le aziende dei ricorrenti, non
avendo gli istanti alcun apprezzabile interesse a dolersi di
prescrizioni che non li riguardano.
5.4. - Da respingere è anche l’eccezione di
inammissibilità dei motivi inerenti la classazione dei
singoli Isolati e la perimetrazione degli stessi perchè,
secondo la prospettazione del Comune, afferenti al merito
amministrativo, insindacabile se non per macroscopica irragionevolezza.
Così non è, dato che - come verrà in
prosieguo precisato - i ricorrenti lamentano precise e specifiche
violazione delle prescrizioni normative. Tali doglianze ben potrebbero
essere infondate, ma non certamente inammissibili.
5.5. - Ancora e, da ultimo, appare fondata l’eccezione di
tardività dell’intervento ad adjuvandum dispiegato
da Cortal Extrasov s.p.a., la quale - essendo direttamente interessata
all’annullamento della classazione ai fini acustici
dell’area ove è insediata - avrebbe dovuto
proporre ricorso principale. La giurisprudenza ammette che il soggetto
che si trova in una posizione omogenea rispetto a quella del ricorrente
(e che lo legittimerebbe al ricorso) dispieghi atto di intervento,
tuttavia - posto che in tale ipotesi l'interveniente non fa valere un
mero interesse di fatto, bensì un interesse personale
all’impugnazione di provvedimenti immediatamente lesivi -
l’intervento deve essere effettuato negli ordinari termini
decadenziali (C.S., sez. IV, n. 3601/05; Tar Veneto, sez. II n.
4151/03; Tar Lazio, sez. II, n. 12330/06).
6. - Nel merito, il ricorso e i relativi motivi aggiunti sono fondati,
nei termini di cui appresso.
In particolare, sussistono, e sono assorbenti, i motivi di violazione
dell’art. 4 della L. 447/95 e della DGRV n. 4313/93,
nonché di travisamento di fatto e irragionevolezza.
L’art. 4 citato stabilisce che le Regioni provvederanno entro
il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della legge, a
definire, con proprie norme - per quanto qui rileva - “ i
criteri in base ai quali i comuni, ai sensi dell'articolo 6, comma 1,
lettera a), tenendo conto delle preesistenti destinazioni d'uso del
territorio ….procedono alla classificazione del proprio
territorio nelle zone previste dalle vigenti disposizioni”.
La Regione Veneto non ha espressamente provveduto
all’emanazione di nuovi criteri, in quanto già in
precedenza, aveva definito, con D.G.R. n. 4313 del 21.9.93, dettagliati
“criteri orientativi per le Amministrazioni comunali del
Veneto nella suddivisione dei rispettivi territori secondo le classi
previste nella tab. 1 allegata al DPCM 1.3.91”.
Il Comune di Cittadella, nell’elaborare il proprio Piano di
Classificazione Acustica a tali - tuttora vigenti - regole si
è espressamente richiamato.
6.1. - La legge statale impone che in sede di redazione dei Piani di
Classificazione Acustica sia rispettato, in primis, del criterio delle
preesistenti destinazioni d’uso, con ciò creando
un’evidente saldatura tra la pianificazione urbanistica e la
classazione ai fini acustici, con l’intento di evitare
disarmonie o ingiustificate penalizzazioni.
Il DPCM 1.3.91 e le disposizioni regionali conseguenti suddividono
l’ambito territoriale comunale in sei classi: la I riguarda
le “aree particolarmente protette” (ospedali,
scuole, parchi pubblici, ecc); la II le “aree a destinazione
prevalentemente residenziale”, ove sono presenti - oltre a
case di abitazione - solo attività commerciali e artigianato
di servizio; la III le “aree di tipo misto”,
riferita a “aree rurali interessate da attività
che impiegano macchine operatrici” (tutte le zone E) e ad
“aree urbane con media densità di popolazione, con
presenza di attività commerciali, uffici, con limitata
presenza di attività artigianali ed assenza di
attività industriali”; la IV le “aree
con limitata presenza di piccole industrie”, le aree
portuali, ovvero poste in prossimità di strade di grande
comunicazione o di vie ferroviarie, e, ancora, le aree urbane
interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità
di popolazione, elevata presenza di attività commerciali ed
uffici e con presenza di attività artigianali (quali zone A
e centri città); le classi V e VI si riferiscono ad aree
prevalentemente industriali (con scarsità di abitazioni) o
esclusivamente industriali (prive di insediamenti abitativi, ad
eccezione della casa dei custodi o dei proprietari
dell’attività industriale).
6.1.1. - L’Isolato 11, ove tutti gli edifici dei ricorrenti
sono collocati, è urbanisticamente qualificato zona D1 -
industriale di completamento - ed è situato in fregio alla
ferrovia. Esso è indubbiamente una zona (come è
frequente nel Veneto) ove accanto ad edifici destinati ad
attività industriali sono sorte, nel tempo, anche un certo
numero di abitazioni.
Il Piano in contestazione attribuisce all’Isolato 11 la
classe III e ciò risulta, anche alla stregua della mera
lettura delle norme richiamate, palesemente irragionevole, per un
triplice ordine di motivi: innanzi tutto perché per le aree
industriali (urbanisticamente D) sono previste espressamente le due
classi V e VI secondo che tali zone risultino - di fatto - destinate
esclusivamente o prevalentemente all’attività
industriale, con la possibilità peraltro di inserire in
classe IV gli ambiti ove esista una rilevante commistione tra residenza
ed attività produttive (e tale giudizio dipende
esclusivamente dalla ricognizione in fatto - effettuata sulla base di
dati certi e aggiornati - delle singole zone). Secondariamente
perché in classe III vanno normalmente inserite aree urbane
“con limitata presenza di attività artigianali ed
assenza di attività industriali”; e, infine,
perché, come correttamente osservato dai ricorrenti, il
metodo di valutazione per parametri, usato dal Comune per la
classazione anche delle aree D, non è stato correttamente
utilizzato.
E, invero, poiché i parametri da prendere in considerazione
sono: densità della popolazione, traffico veicolare e
ferroviario, attività commerciali e terziarie e
attività artigianali, non può che derivarne che
tale metodo debba essere usato solo nelle aree ove non siano presenti
anche attività industriali, propriamente dette e ricompresse
in zona D (cfr. Tar Veneto, n. 4298/05).
In altri termini: le aree ove sono insediate attività
industriali (il cui precedente uso è reso urbanisticamente
significativo dalla zonizzazione D) vanno normalmente inserite, dal
punto di vista acustico, in classe V e VI (con la precisazione che la
classe VI, contrariamente a quanto affermano i ricorrenti, non
è affatto “necessaria”, la sua
previsione dipendendo da un mero accertamento in fatto, e
cioè che si tratti di zone esclusivamente industriali. Il
Comune ha dimostrato che non vi sono, in Cittadella, aree aventi tale
caratteristica, con conseguente legittimità della mancata
previsione della classe VI). Le aree prevalentemente industriali
possono, peraltro, essere inserite anche in classe IV (in ogni caso,
con esclusione della III, per le ragioni esposte), ma solo quando - da
un preciso accertamento di fatto - risulti che l’area
è caratterizzata da “limitata presenza di piccole
industrie” e da “un’elevata integrazione
tra attività residenziali, produttive e
commerciali”.
L’inserimento dell’Isolato 11 in classe III, in
definitiva, poiché in esso sono ricomprese aree
urbanisticamente industriali, caratterizzate dalla presenza di un
rilevante numero di aziende produttive, appare in contrasto con le
disposizioni di legge e frutto di istruttoria errata o insufficiente e
di illogica e non adeguatamente ponderata applicazione dei criteri.
Il ricorso va quindi accolto e il Piano di Zonizzazione Acustica
annullato in parte qua, limitatamente alla classificazione
dell’Isolato 11.
6.2 - Ciò consente di prescindere da un approfondito esame
della (oggettivamente diversa) posizione di Brentalcementi s.r.l., che
è azienda industriale in zona impropria, sanata ex L.r.
11/87, dal momento che ricadendo la stessa nell’ambito
dell’Isolato 11, l’annullamento della
classificazione vale comunque anche nei confronti della stessa.
7. - Spese e competenze di causa possono essere totalmente compensate
tra le parti tutte, sussistendone le ragioni di legge.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza sezione,
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie in
parte, nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto,
annulla in parte qua (limitatamente alla classificazione
dell’Isolato 11) il Piano impugnato.
Compensa le spese e competenze del giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del
9.11.2006.
Il Presidente L’Estensore
Il Segretario
Rumore. Classificazione acustica
- Dettagli
- Categoria principale: Rumore
- Categoria: Giurisprudenza Amministrativa TAR
- Visite: 5279