TAR Veneto Sez. III sent.187 del 24 gennaio 2007
Rumore. Piani risanamento acustico
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL VENETO,
terza Sezione
Ricorso n. 2312/04
Sent. n. 187/07
con l’intervento dei magistrati
Angelo De Zotti Presidente
Rita De Piero Consigliere relatore
Angelo Gabbricci Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 2312/04, proposto da FRO s.r.l., in persona del
rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.
Osvaldo Pettine e Wanda Falciani, con elezione di domicilio presso lo
studio della seconda in Venezia, San Marco n. 3472;
contro
il Comune di Cittadella, in persona del Sindaco pro tempore, costituito
in giudizio col patrocinio dell’avv. Alberto Cartia, con
domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R., a tenore
dell’art. 35 R.D. 26.6.24 n. 1054;
per l'annullamento
quanto al ricorso principale, della deliberazione del Consiglio
comunale n. 11 del 7.4.2004 di adozione del Piano di Classificazione
Acustica (e atti connessi); e, quanto ai motivi aggiunti, del
provvedimento consiliare n. 62 del 21.6.05, di approvazione del
medesimo piano;
Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, notificati rispettivamente il
19.7.04 e il 24.10.05 e depositati presso la segreteria il 26.7.04 e il
4.11.05, con i relativi allegati;
visto l'atto di costituzione del resistente Comune di Cittadella, con i
relativi allegati;
visti gli atti tutti della causa;
uditi - alla pubblica udienza del 9.11.06 (relatore il cons. De Piero)
- l’avv. Pettene, per la parte ricorrente e l’avv.
Zaramella, in sostituzione di Cartia, per il Comune;
ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO E DIRITTO
1. - La ricorrente Società rappresenta di essere
proprietaria di un’area - dove esercita la propria
attività - “quasi tutta” ricadente in
zona D1, che il Comune ha ricompreso, ai fini della qui contestata
classificazione acustica, nell’ “Isolato
20”, cui è stato attribuito il grado III.
Essa impugna, col ricorso principale, il provvedimento di adozione del
Piano di Classificazione Acustica (di seguito:
“Piano”), e, coi motivi aggiunti, quello di
definitiva approvazione dello stesso, lamentando, appunto, che detta
area sia stata infine inserita nella classe III, anziché in
V come dovevasi.
1.1. - In diritto lamenta:
1) violazione del principio di buon andamento della P.A., posto che il
Comune, prima di determinarsi, avrebbe dovuto attendere
l’emanazione della nuova disciplina regionale di dettaglio.
Violazione di legge, in quanto il Piano è stato adottato in
asserita conformità alla DGRV n. 4313 del 21.9.93, peraltro
contenente disposizioni da ritenersi oramai inapplicabili.
L’art. 4 della L. 447 del 26.10.95 ha fissato alle Regioni il
termine di un anno per emettere linee guida e direttive per la
classificazione acustica del proprio territorio. La Regione Veneto non
vi ha provveduto, ma ha - successivamente - emesso una propria legge
(n. 21 del 10.5.99) che, all’art. 3, affidava alla Giunta
regionale il compito di adeguare ed aggiornare le linee guida
già esistenti, adottate con la deliberazione giuntale n.
4313 del 21.9.93. Tale adeguamento non è tuttavia ancora
intervenuto.
In tale situazione, essendo mutato il quadro normativo di riferimento,
non è possibile (né legittimo) che i Comuni
facciano riferimento alla DGR 4313/93.
2) Travisamento di fatto, insufficienza di istruttoria e violazione
dell’art. 4, comma 1, lett. a), della L. 447/95 e della
stessa DGRV 4313/93, all. B, punto 4.
La legge stabilisce che la suddivisione del territorio comunale in
classi acustiche deve “tener conto delle preesistenti
destinazioni d’uso del territorio”, con
ciò imponendo l’armonizzazione delle due
strumentazioni (urbanistica ed acustica) al fine di non vanificare
(come è nella specie avvenuto) il legittimo affidamento dei
cittadini. Infatti, nel caso all’esame, la ricorrente, i cui
fondi ricadono - quasi per intero - in zona D1 (industriale di
completamento) di è vista inserire in classe acustica II,
nella quale vanno invece incluse le “aree a destinazione
prevalentemente residenziale”, ove siano presenti - oltre a
case di abitazione - solo attività commerciali e artigianato
di servizio.
3) Travisamento di fatto, per essere stata artificiosamente ampliato il
perimetro dell’area acustica n. 20 al fine, ricomprendendovi
anche aree D, di “diluire” la presenza delle
attività della ricorrente inserendovi aree a prevalente
destinazione residenziale.
La ricorrente lamenta che la perimetrazione dell’Isolato 20
sia irragionevole e posta in essere al solo fine di accorpare insieme -
illogicamente - aree produttive e residenziali per
“abbassarne” la classificazione acustica (che,
infatti, è risultata di grado II).
4) Altra illogicità e travisamento; violazione dei criteri
posti dalla DGRV 4313/93; inapplicabilità del criterio
parametrico.
La classificazione acustica va effettuata previa ricognizione delle
caratteristiche territoriali esistenti e suddividendo il territorio
comunale in sei ambiti sulla base del reale utilizzo del territorio
medesimo, quindi seguendo, in linea di massima, la zonizzazione
urbanistica prevista dal P.R.G.. Tale criterio vale, in particolare per
le classi I (aree particolarmente protette) , V e VI (aree
prevalentemente ed esclusivamente industriali).
Solo in via subordinata, e per classificare zone non aventi
destinazione univoca (e cioè quelle acusticamente rientranti
nella classe II - prevalentemente residenziale - III - di tipo misto -
e IV - ad intensa attività umana) si ricorrerà al
criterio integrativo basato sull’analisi di parametri
rilevanti ai fini della produzione di rumore e di densità
abitativa, commerciale, artigianale e di livello di traffico.
Risulta quindi violato l’ordine delle priorità
indicate dalle norme. Un’area ricompresa in zona D non
può che essere classificata in classe V.
5) Errore nell’applicazione dei parametri
L’Isolato 20 è stato classificato in classe II
avendo totalizzato 5 punti. Tuttavia essendo, appunto, tale punteggio
pari a 5 e non inferiore a 5, l’area doveva essere fatta
rientrare - come risulta dalla tabella di cui a pg. 35 dello Studio di
zonizzazione - in classe III.
1.2. - Il Comune si è costituito, chiedendo la reiezione del
ricorso ed eccependone, in limine,
l’inammissibilità per essere stato impugnato un
atto endoprocedimentale e non definitivo.
2. - Con motivi aggiunti, notificati in data 20.10.05, la ricorrente
impugna l’atto di approvazione del piano di classificazione
acustica. Premesso che - nonostante le osservazione presentate in sede
di procedimento - la classificazione dell’Isolato 20 non
è mutata, la ricorrente ripropone tutti i motivi di ricorso
già esposti.
2.2. - Il Comune si è costituito anche per contrastare i
motivi aggiunti, ribadendo la legittimità del proprio
operato ed eccependo, preliminarmente, l’
inammissibilità (sia del ricorso che dei motivi aggiunti) in
quanto tendenti all’annullamento in toto dei provvedimenti
opposti e non solo in parte qua, cioè all’Isolato
n. 20.
In fatto, precisa altresì che - in esito
all’accoglimento di una delle osservazioni presentate dalla
ricorrente (che ricalca il motivo n. 5 del ricorso) - la
classificazione della porzione di area, pur inclusa
nell’Isolato 20, ove ha sede l’impresa di
proprietà della stessa, è stata fatta rientrare
non più in classe II, ma in III.
2.3. - Entrambe le parti presentano memorie con cui puntualizzano e
ribadiscono le già rassegnate conclusioni.
In particolare, la ricorrente prende atto della scelta del Comune di
procedere alla nuova classificazione dell’Isolato 20 in
classe III (ritenendo comunque tale conclusione errata e non
satisfattiva), laddove il Comune precisa che l’inserimento in
classe III riguarda solo “la porzione dell’Isolato
20 ove insistono gli stabilimenti della Società
ricorrente”.
3. - Dapprima vanno delibate le eccezioni di inammissibilità
formulate dal Comune resistente.
3.1. - Piuttosto che infondata, l’eccezione di
inammissibilità dell’impugnazione
dell’atto di adozione del Piano - ritenuto dal Comune
infraprocedimentale e, quindi, non impugnabile autonomamente -
è superata dai fatti, avendo comunque la ricorrente
provveduto ad impugnare anche l’atto terminativo del
procedimento e le modifiche dallo stesso apportate al regime delle aree
di cui trattasi.
3.2. - Parimenti infondata è l’eccezione di
inammissibilità del ricorso e relativi motivi aggiunti per
aver la ricorrente chiesto l’annullamento in toto e non solo
in parte qua dei provvedimenti opposti. Le impugnazioni sono,
all’evidenza, ammissibili, ma la disamina e la conseguente
decisione non possono che limitarsi a prendere in considerazione
(conformemente alle istanze del Comune) l’Isolato 20, contro
la sola classificazione del quale, peraltro, la ricorrente ha sollevato
motivi di doglianza.
3.3. - Il Comune ribadisce, in più punti delle proprie
difese, come la classificazione acustica costituisca scelta di merito
dell’Amministrazione, insindacabile quindi, a suo dire, in
questa ordinaria sede di legittimità.
Tale prospettazione non può essere accolta. Come
correttamente osserva la ricorrente, infatti, le scelte inerenti la
classificazione acustica non afferiscono al merito
dell’attività pianificatoria/programmatoria del
Comune, ma sono espressione di discrezionalità tecnica,
ancorata all’accertamento di specifici presupposti di fatto.
Il primo dei quali è il preuso del territorio, proprio per
non sacrificare oltremodo le consolidate aspettative di coloro che si
sono legittimamente insediati - per quanto qui rileva - in zone
qualificate industriali e, quindi, funzionalmente deputare
all’espletamento di attività produttive, che non
debbono subire limitazioni, a causa della classificazione acustica, non
adeguatamente giustificate (diversamente da ciò che potrebbe
avvenire, ad esempio, per le attività industriali
localizzate in zona impropria).
Le doglianze sollevate dalla ricorrente potrebbero quindi ben essere
infondate, ma non sono certamente inammissibili.
6. - Nel merito, il ricorso e i relativi motivi aggiunti sono fondati,
nei termini di cui appresso.
Va precisato, in fatto, che l’area ove opera la ricorrente,
classificata urbanisticamente (in gran parte) D1, è stata
inclusa in sede di adozione del Piano di classificazione acustica,
unitamente ad una serie di aree residenziali (C2) e aree a parco
adiacenti, nell’Isolato 20, classificato acusticamente in
classe II. In sede di approvazione del Piano stesso, in accoglimento di
un’osservazione presentata dall’istante (relativa
all’errata valutazione dei punteggi conseguiti attraverso il
criterio parametrico), la classificazione della sola area ove insiste
l’azienda Fro s.r.l. (come precisa il Comune nella propria
ultima memoria) è passata dalla classe II alla III, laddove
alla rimanente parte dell’Isolato 20 è stata
evidentemente confermata la classe II.
6.1. - L’istante, in sostanza, lamenta due ordini di
illegittimità: irragionevole perimetrazione
dell’Isolato 20 (che accorpa zone industriali e residenziali,
all’asseritamente sviato fine di consentire
l’abbassamento del grado acustico) e erronea (conseguente)
classificazione ai fini acustici.
6.2. - In merito alla perimetrazione dell’Isolato 20 si
osserva che lo stesso comprende, come esposto, sia un’area
industriale - classificata urbanisticamente D1 - che aree squisitamente
residenziali (C2) e aree verdi.
Orbene, se la creazione di siffatta macroarea può dirsi - in
astratto - corrispondente ad uno dei principi generali indicati dalla
DGRV 4313/93, e cioè di “non creare micro
suddivisioni di aree al fine di evitare una zonizzazione troppo
frammentata” individuando, invece, macroaree di significativa
ampiezza, siffatto modo di operare contrasta, viceversa, con altro
importante criterio e cioè quello di individuare
(ancorché “nei limiti del possibile”)
“aree con caratteristiche omogenee”.
Come ha precisato anche la giurisprudenza (in un caso molto simile, ove
aree urbanisticamente produttive sono state accorpare ad aree
residenziali, peraltro classificando l’intero comparto parte
in classe IV, parte in V): “non risulta.. ragionevole,
perché non fondato su una realistica rappresentazione della
situazione considerata, un azzonamento che preveda
l’inserimento nella stessa classe di aree aventi valenza e
destinazione diversa, atteso che, in questo modo, si assoggettano tali
aree agli stessi limiti di emissione acustica, pregiudicando le
esigenze dei soggetti che operano nel settore industriale, ove lo
stesso legislatore ha consentito più elevati livelli di
rumorosità in considerazione delle esigenze scaturenti dalla
natura dell’attività svolta. Nella fattispecie in
questione, l’amministrazione comunale, inserendo il
territorio sul quale insistono gli stabilimenti industriali di
proprietà delle ricorrenti nella classe V, nella quale, ai
sensi della tabella 1 del D.P.C.M. 1.3.1991, sono ricomprese le aree
interessate sia da insediamenti industriali che da abitazioni, ha
indubbiamente travisato i presupposti fattuali. Il comune ha
indubbiamente agito illegittimamente, estendendo l’ambito
territoriale dell’area da inserire nella classe V in modo da
ricomprendere all’interno del medesimo, oltre agli
stabilimenti industriali, anche altre aree agli stessi adiacenti ma
aventi diversa destinazione. E l’inserimento in classe IV di
una fascia dell’area medesima è da ritenersi a
maggior ragione erroneo. In considerazione dell’esclusiva
valenza industriale del territorio, sarebbe risultata corretta la
collocazione del sito nella classe VI (area esclusivamente
industriale)” (cfr. Tar Milano n. 1231/04).
Nel caso all’esame risulta oggettivamente difficile
comprendere le ragioni per cui il Comune ha creato una macrozona
(Isolato 20) contenente parti del territorio comunale tanto
significativamente diverse per destinazione, come zone D e C.
L’irragionevolezza della scelta è confermata dalla
circostanza che entro il medesimo ambito, alla fine, il Comune si
è determinato (necessariamente, avendo utilizzato il metodo
di valutazione parametrica - peraltro, come correttamente rileva la
ricorrente - neppure applicabile alle zone D. Si veda, in tal senso,
Tar Veneto n. 4298/05) ad attribuire una duplice, diversa,
classificazione acustica (II e III). Viene quindi ulteriormente
dimostrata, per facta concludentia, l’irragionevolezza della
perimetrazione dell’Isolato 20.
6.3. - La creazione di un unico comparto acustico viene peraltro
giustificata col richiamo al divieto, posto dalle norme, di rendere
contigue zone di classificazione acustica molto diversa, come si
sarebbe dovuto fare attribuendo la propria
“naturale” classificazione sia alla zona
industriale (V o VI) che a quella residenziale e/o mista (II, III o IV)
L’argomento non persuade.
In realtà, come stabiliscono la L. 447/95 (art. 4) e la DGRV
4313/93, se non può essere rispettato, per la concreta
situazione di fatto del territorio (“preesistenti
destinazioni d’uso”) il divieto di contatto diretto
di aree che aventi grado acustico non immediatamente consecutivo (come
può avvenire quando zone urbanisticamente qualificate
produttive sono collocate a ridosso di aree residenziali), il Piano
dovrà prevedere la realizzazione di zone cuscinetto, ovvero,
se neppure questo è praticabile, imporre piani di
risanamento acustico.
Ciò che invece non è ammissibile è la
creazione di macrozone che comprendano parti del territorio del tutto
eterogenee.
6.4. - Oltre che la perimetrazione dell’Isolato 20, risulta
errata (sia in conseguenza di ciò, sia per
l’ulteriore motivo di cui appresso) anche la classificazione
della zona D, ove insiste l’attività della
ricorrente, nella classe III.
E, invero, a tenore del DPCM 1.3.91 e della DGRV 4213/93 la III classe
comprende le “aree di tipo misto”, cioè
le “aree rurali interessate da attività che
impiegano macchine operatrici” e le “aree urbane
con media densità di popolazione, con presenza di
attività commerciali, uffici, con limitata presenza di
attività artigianali ed assenza di attività
industriali”; laddove la IV si riferisce ad “aree
con limitata presenza di piccole industrie”, aree portuali,
ovvero poste in prossimità di strade di grande comunicazione
o di vie ferroviarie, e, ancora, ad aree urbane interessate da intenso
traffico veicolare, con alta densità di popolazione, elevata
presenza di attività commerciali ed uffici e con presenza di
attività artigianali (quali zone A e centri
città); e le classi V e VI si riferiscono ad aree
prevalentemente industriali (con scarsità di abitazioni) o
esclusivamente industriali (prive di insediamenti abitativi, ad
eccezione della casa dei custodi o dei proprietari
dell’attività industriale).
Considerato che l’azienda della ricorrente è
collocata in zona D (e non in zona impropria, situazione nella quale
possono essere svolte considerazioni in parte diverse), quindi
espressamente votata, a tenore di P.R.G., ad attività
produttiva, ancorché contigua (come spesso avviene nel
Veneto) a zone residenziali, alla stessa non può in alcun
caso essere attribuita la classe acustica III.
In definitiva, il ricorso è fondato e va quindi accolto;
conseguentemente il Piano di Zonizzazione Acustica viene annullato, in
parte qua, limitatamente alla classificazione della parte
dell’Isolato 20 ove ricade la proprietà della
ricorrente, inserita in classe III.
7. - Spese e competenze di causa possono essere totalmente compensate
tra le parti tutte, sussistendone le ragioni di legge.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza sezione,
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie, nei
termini di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla in
parte qua il Piano impugnato.
Compensa le spese e competenze del giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del
9.11.2006.
Il Presidente L’Estensore
Il Segretario
Rumore. Piani di risanamento acustico
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- Categoria principale: Rumore
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