TAR Piemonte Sez. I n. 589 del 6 ottobre 2020
Rumore.Competenza in materia di ordinanze per il contenimento o l’abbattimento delle emissioni sonore

Ai sensi dell’art. 9 legge 26 ottobre 1995, n. 447 spetta al sindaco e non ai dirigenti comunali, la competenza ad adottare ordinanze per il contenimento o l’abbattimento delle emissioni sonore, compresa l’inibitoria totale o parziale di determinate attività trattandosi di potere analogo a quello attribuito allo stesso sindaco dagli artt. 50 e 54 del decreto legislativo n. 267 del 2000, con la precisazione che il provvedimento in questione non rientra tra i poteri ordinari di controllo in materia di inquinamento acustico ma consiste in un provvedimento contingibile e urgente di competenza del sindaco


Pubblicato il 06/10/2020

N. 00589/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00829/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 829 del 2019, proposto da
Alfi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Gastini, Marco Comaschi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Casalnoceto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Franco Ferrari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Larga, n. 23;
Arpa Piemonte non costituita in giudizio;

nei confronti

Raffaele Ricciardi, rappresentato e difeso dall'avvocato Bruna Bruni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

dell’Ordinanza del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Casalnoceto n. 4, notificata il 16 settembre 2019, con cui è stato imposto il divieto di movimentazione di mezzi nell'area sud (indicata da ARPA Piemonte) nell'orario notturno fino alla realizzazione di interventi volti ad ottenere il rientro nei limiti di legge delle emissioni sonore prodotte dall'attività ALFI s.r.l.- Casalnoceto;

nonché per l'annullamento

di ogni altro atto connesso, conseguente o presupposto e, per quanto occorrer possa:

della relazione tecnica di ARPA Piemonte – Dipartimento Territoriale Sud Est– Alessandria del 13 agosto 2019;

del Piano di Classificazione Acustica Comunale, per come variato a seguito dell'adozione della Delibera del Consiglio Comunale n. 22/2018;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Casalnoceto e di Raffaele Ricciardi;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 luglio 2020 la dott.ssa Flavia Risso;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Nel gravame la società Alfi S.r.l. evidenzia di essere una società da tempo operante, con il marchio Gulliver, nel settore della grande distribuzione e che l’azienda, fondata nel 1964 con l’apertura del primo supermercato a Voghera, creò nel 1967 lo stabilimento di Casalnoceto il cui ampliamento e adeguamento è continuato fino ai giorni nostri.

La ricorrente precisa che lo stabilimento di Casalnoceto opera quale centro di distribuzione per tutti i 90 punti vendita ad insegna “Supermercato Gulliver” (70 di proprietà e 20 in franchising), distribuiti nelle province di Alessandria, Asti, Pavia, Genova, Savona e Piacenza.

Nel gravame si afferma che la ALFI s.r.l. impiega complessivamente circa 1.200 addetti e che, presso la sede di Casalnoceto, lavorano circa 80 persone di cui molte residenti in Casalnoceto e in comuni limitrofi (Rivanazzano Terme, Viguzzolo, Voghera e Tortona). Ai dipendenti della ALFI s.r.l. della sede di Casalnoceto devono essere aggiunti, poi, circa 30 autisti della Brivio & Viganò Logistics s.r.l. occorrenti per il servizio di autotrasporto merci verso i punti vendita nonché quasi 100 addetti alla movimentazione e allo stoccaggio delle merci nei magazzini, servizio esternalizzato dalla ricorrente.

Nel gravame si precisa altresì che il compendio immobiliare sito in via Voghera n. 59 risulta ubicato, a livello urbanistico, in area produttiva D2 e che solo successivamente, a partire dal 1990, il Comune di Casalnoceto aveva consentito la costruzione di alcuni fabbricati ad uso residenziale collocati nelle vicinanze dell'insediamento produttivo, a distanze comprese tra i 100 ed i 250 m rispetto all'area nella quale con l’ordinanza impugnata il Comune vorrebbe interdire l'attività notturna della ALFI S.r.l.

Nel gravame si precisa ulteriormente che gli stessi fabbricati risultano collocati a ridosso della S.P. n. 99 ad una distanza di circa 25 m. dalla sede stradale.

Con il gravame indicato in epigrafe, la ricorrente ha impugnato l’Ordinanza n. 4 del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Casalnoceto, con la quale è stato imposto il divieto di movimentazione di mezzi nell'area sud (indicata da ARPA Piemonte) nell'orario notturno fino alla realizzazione di interventi volti ad ottenere il rientro nei limiti di legge delle emissioni sonore prodotte dall'attività ALFI s.r.l.- Casalnoceto.

Avverso il provvedimento impugnato la ricorrente ha dedotto l’illegittimità per: 1) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 9, comma 1, della legge n. 447 del 1995 e dell'art. 97 Cost., eccesso di potere per carenza assoluta dei presupposti e travisamento dei fatti, difetto di motivazione, incompetenza, irragionevolezza e illogicità (Non sussistono i richiesti presupposti di contingibilità ed urgenza e, in ogni caso, l'Ordinanza doveva essere adottata dal Sindaco); 2) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4, commi 1 e 2, del DPCM 14 novembre 1997, violazione e/o falsa applicazione del D.M. 16 marzo 1998; eccesso di potere per erronea supposizione in fatto, manifesta irragionevolezza, carenza di istruttoria e motivazione insufficiente, mancato rispetto da parte di ARPA delle procedure tecniche prescritte dalla legge per consentire una corretta misurazione; 3) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 9, comma 1, della legge n. 447 del 1995 e dell'art. 97 Costituzione sotto ulteriore profilo, violazione e/o falsa applicazione dell'art. 50 del decreto legislativo n. 267 del 2000, eccesso di potere per difetto di motivazione, violazione del principio di proporzionalità, irragionevolezza ed illogicità (l’amministrazione non ha attentamente gradato le misure inibitorie da adottare, così pregiudicando oltremodo e ingiustamente l'attività della ricorrente); 4) Violazione degli artt. 41 e 42 della Costituzione, violazione e/o falsa applicazione dell'art. 4, comma 1, lett. a) e dell'art. 6, comma 1, lett. a) della legge 447/1995, violazione dei criteri di classificazione acustica del territorio comunale dettati dal DPCM 14.11.1997, tabella A, violazione dell'art. 5 della legge regionale n. 52 del 2000, violazione dell'art. 844 c.c., eccesso di potere per difetto dei presupposti di fatto, manifesta irragionevolezza ed illogicità, sviamento e ingiustizia manifesta.

Si sono costituiti in giudizio il Comune di Casalnoceto e il sig. Raffaele Ricciardi.

Con decreto monocratico n. 390 del 26 settembre 2019 si è ritenuto, considerato che occorreva contemperare le esigenze della ditta ricorrente con quelle della popolazione residente, di limitare l’efficacia dell’atto impugnato alla fascia oraria dalle ore 1,00 alle ore 4,00, imponendo al Comune di valutare la possibilità di imporre alla parte ricorrente misure di limitazione dell’inquinamento acustico anche mediante la installazione, a spese della parte ricorrente, di pannelli fonoassorbenti.

All’udienza camerale del 9 ottobre 2019, il Presidente ha chiesto alle parti di inviare tramite pec istituzionale eventuali accordi raggiunti e il Collegio si è riservato di decidere.

Con ordinanza n. 402 del 14 ottobre 2019 questo Tribunale ha accolto limitatamente l’istanza cautelare e, ritenendo che alla parte ricorrente derivava dall’esecuzione dell’atto impugnato un danno grave ed irreparabile costituito dall’impossibilità di garantire le forniture di ortofrutta e prodotti alimentari freschi, ma che, nelle more della definizione del merito, occorreva contemperare le esigenze della ditta ricorrente con quelle della popolazione residente, ha limitato l’efficacia dell’atto impugnato alla fascia oraria dalle ore 1:00 alle ore 4:00 a condizione che immediatamente, in via interinale e precauzionale, la ricorrente rispettasse una serie di prescrizioni, precisamente indicate nell’atto e ha chiesto all’A.R.P.A. di depositare in giudizio, entro due mesi dalla pubblicazione dell’ordinanza, una relazione che individuasse con precisione le misure interinali necessarie per mitigare l’inquinamento acustico, assegnando alla ricorrente un termine di quattro mesi dal deposito in giudizio della relazione suddetta, per realizzare, a proprie spese, quanto ivi stabilito.

In data 2 dicembre 2019 l’A.R.P.A. ha depositato in giudizio la relazione.

Il giorno 8 luglio 2020, il Collegio si è riunito mediante collegamento da remoto in videoconferenza - secondo quanto previsto dall’art. 84, comma 6, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 -, dando atto che nessuna delle parti aveva chiesto la discussione orale ai sensi dell’art. 4 comma 1 del d.l. n. 28/2020. La causa è quindi passata in decisione ai sensi dell’art. 84 comma 5 del d.l. n. 18/2020.

DIRITTO

1. – Preliminarmente il Collegio deve valutare le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dal Comune di Casalnoceto.

Il Comune sostiene che il ricorso sia inammissibile poiché la società ricorrente, non avendo contestato le due precedenti ordinanze, nonché le relazioni tecniche prodotte dall’ARPA il 25 maggio 2017 ed il 22 maggio 2018 che giungerebbero ad esiti non difformi da quelli della relazione del 12 agosto 2019, dalla quale è conseguito l’atto oggetto di gravame, avrebbe prestato acquiescenza all’ordine impartito dal Comune di Casalnoceto sin dal 2017 in punto di realizzazione di opere volte a garantire il rispetto dei livelli di immissione previsti dalla normativa di settore.

Sul punto, il Collegio si limita ad evidenziare che l’ordinanza impugnata è stata preceduta da una nuova relazione A.R.P.A. e che pertanto essa ha una sua autonomia.

Quindi non è corretto affermare che non avendo impugnato le precedenti ordinanze (e a maggior ragione le relazioni tecniche dell’A.R.P.A. che hanno valore meramente istruttorio ed endoprocedimentale) la società ricorrente abbia prestato acquiescenza all’ordine impartito dal Comune di Casalnoceto sin dal 2017 in punto di realizzazione di opere volte a garantire il rispetto dei livelli di immissione previsti dalla normativa di settore.

Tanto più che è la stessa Amministrazione ad evidenziare che l’ordinanza n. 4/2019 oggetto di impugnazione ha un duplice contenuto, prescrittivo ed interdittivo e che, quanto al secondo profilo, l’atto riveste carattere di novità rispetto a quelli che l’hanno preceduto.

In ogni caso, la giurisprudenza amministrativa ha evidenziato che “l'acquiescenza ad un provvedimento amministrativo sussiste solo nel caso in cui ci si trovi in presenza di atti, comportamenti o dichiarazioni univoci, posti liberamente in essere dal destinatario dell’atto, che dimostrino la chiara ed incondizionata volontà dello stesso di accettarne gli effetti e l’operatività” (cfr. ex plurimis T.A.R. Abruzzo-Pescara, sez. I, 24 febbraio 2020, n.74; Cons. Stato, sez. IV, 6 agosto 2013, nr. 4140; Cons. Stato, sez. V, 27 novembre 2012, nr. 5966).

2. – Il Comune sostiene altresì la tardività del ricorso con riferimento all’impugnazione della delibera di adozione della variante al Piano di classificazione acustica (delibera del Consiglio comunale n. 22 del 16 agosto 2018), impugnata dal ricorrente nella parte in cui lo stabilimento della ALFI è collocato in Classe V e non in classe VI e in aderenza è stata creata una zona “cuscinetto” di Classe IV (quarto motivo di ricorso).

Il Comune peraltro evidenzia che la variante in contestazione non ha mutato la classificazione dell’area di proprietà di ALFI s.r.l., che sarebbe rimasta la stessa sin dal 2004 (d.C.C. n. 32/2004) e che nel 2018, l’Amministrazione si sarebbe limitata ad adeguare la cosiddetta “fascia cuscinetto”, in seguito all’entrata in vigore del decreto legislativo n. 42 del 2017, che vieta di accostare aree i cui valori massimi di rumore si discostino per più di 5 dB(A).

Sotto questo profilo, l’eccezione di tardività del ricorso sollevata dal Comune deve essere accolta. Infatti, essendo la variante in contestazione stata approvata con deliberazione del 10 ottobre 2018, il ricorso, notificato in data 25 settembre 2019, con esclusivo riferimento alla delibera di adozione della variante al Piano di classificazione acustica, risulta essere irricevibile per tardività.

Invero, come ha osservato il Comune, il Piano di zonizzazione acustica produce effetti immediatamente conformativi, in quanto stabilisce, per ogni zona omogenea, i limiti di rumore delle attività antropiche.

Sul punto, anche la ricorrente nel gravame precisa che la stessa risulta portatrice di un chiaro ed evidente interesse ad ottenere l'annullamento in parte qua della pianificazione comunale in quanto, proprio da tale errata zonizzazione in Classe V, discende sia l'applicazione di limiti di emissione e immissione assoluti più stringenti ma, soprattutto, l'applicazione di quei limiti differenziali che si suppongono essere violati dalla ALFI nell'orario notturno e per cui è stata adottata l'Ordinanza gravata.

Ebbene, sull’immediata lesività delle norme di zonizzazione e classificazione acustica e sul conseguente onere di immediata impugnazione, il Collegio richiama quanto evidenziato da questo Tribunale “Del resto, proprio con riferimento alle previsioni del piano regolatore generale, il Consiglio di Stato (ex multis: C.d.S., Sez. IV, n. 332 del 19/01/2018; C.d.S. n. 2680 del 26/04/2019) ha più volte avuto modo di affermare il principio secondo cui sono soggette ad onere di immediata impugnazione le previsioni ex se idonee a conformare l’uso del suolo, mentre debbono essere impugnate con l’atto applicativo le altre regole che, più in dettaglio, disciplinano l'esercizio dell'attività edificatoria, generalmente contenute nelle norme tecniche di attuazione del piano o nel regolamento edilizio, le quali possono essere impugnate anche unitamente all’atto che vi dia applicazione (ad esempio il permesso di costruire, o il diniego di permesso di costruire), principio questo che, comunque, sottende l’onere di impugnare formalmente le norme non immediatamente lesive, che pertanto non possono essere semplicemente disapplicate. 10.3. Il Collegio, in particolare, ritiene che le considerazioni che precedono valgano anche in relazione al Piano di Zonizzazione Acustica, con la precisazione che la classificazione acustica impressa ad una zona del territorio comunale in realtà è sempre soggetta ad immediata impugnazione, poiché essa è di per sé idonea a conformare da subito le attività che vi sono insediate, imponendo il rispetto dei limiti assoluti di rumorosità propri di ciascuna classe” (T.A.R. Piemonte, sez. I, 12 agosto 2019, n. 938; sul punto anche T.A.R. Marche-Ancona, sez. I, 26 giugno 2019, n. 435).

In ogni caso, anche seguendo la prospettazione del ricorrente, il quale sostiene che l’efficacia lesiva si sarebbe manifestata solo con “l’applicazione dei limiti differenziali”, avvenuta attraverso l’ordinanza del Comune, il ricorso sarebbe comunque irricevibile per tardività.

Ciò in quanto dagli atti risulta che il ricorrente, già dal 2017, con la prima ordinanza del Comune, era venuto a conoscenza di tale circostanza e ciò nonostante non aveva proposto alcuna impugnazione.

Pertanto, in parte qua (quarto motivo di ricorso), il ricorso deve essere dichiarato irricevibile per tardività.

3. – Venendo al merito del gravame, risulta fondata la censura di difetto di competenza contenuta nel primo motivo di ricorso, con assorbimento di tutte le altre censure; ciò in conformità a quanto stabilito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, 27 aprile 2015, n. 5 “Pertanto, in tutte le situazioni di incompetenza, carenza di proposta o parere obbligatorio, si versa nella situazione in cui il potere amministrativo non è stato ancora esercitato, sicché il giudice non può fare altro che rilevare, se assodato, il relativo vizio e assorbire tutte le altre censure, non potendo dettare le regole dell’azione amministrativa nei confronti di un organo che non ha ancora esercitato il suo munus”.

Nel primo motivo di ricorso, invero, la ricorrente sostiene che la competenza ad adottare l’ordinanza di che trattasi sarebbe del Sindaco e non del Responsabile dell’Ufficio Tecnico, ciò ai sensi dell’art. 9 della legge n. 447 del 1995.

In via preliminare, il Collegio osserva che l’art. 9 della legge n. 447 del 1995 recita “Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente il sindaco, il presidente della provincia, il presidente della giunta regionale, il prefetto, il Ministro dell'ambiente, secondo quanto previsto dall'articolo 8 della L. 3 marzo 1987, n. 59, e il Presidente del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle rispettive competenze, con provvedimento motivato, possono ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività”.

Secondo l’art. 2 della legge n. 447 del 1995, per inquinamento acustico deve intendersi “l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi”.

L’art. 50, comma 5 del decreto legislativo n. 267 del 2000, espressamente richiamato nell’ordinanza impugnata, recita “in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale”.

La norma contenuta nell’art. 9 della legge n. 447 del 1995 e quella contenuta nell’art. 50, comma 5 del decreto legislativo n. 267 del 2000 sono accomunate dal fatto di richiamare necessità legate alla salute, tanto è vero che questo Tribunale ha accostato la fattispecie di cui all’art. 9 della legge n. 447 del 1995 alla categorie generale delle ordinanze contingibili urgenti di cui all’art. 50, comma 5 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (T.A.R. Piemonte-Torino, sez. I, 12 giugno 2013, n. 708), il cui carattere dell’urgenza sarebbe determinato in modo automatico dal superamento dei limiti (ex plurimis, T.A.R. Marche, sez. I, 26 giugno 2019, n. 435).

Ciò premesso in punto di diritto, in punto di fatto si osserva quanto segue.

Nell’ordinanza n. 4/2019, dopo aver richiamato la relazione tecnica dell’A.R.P.A. Piemonte — Dipartimento Territoriale Sud Est — Alessandria ricevuta tramite pec in data 13 agosto 2019, si impone alla ricorrente “il divieto, in orario notturno, di attività di arrivo/stazionamento/manovra/partenza degli automezzi all'interno dell'area delimitata in giallo nella mappa sotto riportata… fino alla realizzazione degli interventi di mitigazione delle emissioni sonore che si propagano dal lato sud della ditta verso l'ambiente circostante”, ordinando altresì di “predispone e trasmettere all'ufficio tecnico comunale e ad ARPA Piemonte, al completamento delle opere di mitigazione e bonifica, una relazione tecnica che attesti l'efficacia delle opere con l'esecuzione di misure secondo i criteri con cui è stata eseguita la perizia da parte di A.R.P.A. Piemonte” e si cita espressamente l’art. 50, comma 5 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

Nella relazione tecnica dell’A.R.P.A. Piemonte — Dipartimento Territoriale Sud Est — Alessandria, richiamata ab relationem dalla gravata ordinanza si legge “Nel periodo tra il 22 ed il 25 luglio 2019 presso l'abitazione del Sig. Ricciardi Raffaele in Via Voghera 51, a seguito della richiesta del Comune di Casalnoceto, sono stati effettuati dei rilievi fonometrici riconducibili alla verifica del rispetto dell'Ordinanza n° 3/2018 del 17/07/2018, per quantificare il livello sonoro emesso in periodo notturno dall'attività della ditta ALFI S.r.l. ubicata a circa 80 m. dal ricettore sopra indicato… all'interno dell'ambiente abitativo indicato come ricettore, durante il periodo di acquisizione dati in periodo notturno, le immissioni sonore prodotte durante l'attività della ditta ALFI S.r.I., in relazione ai valori limite riportati al paragrafo 3 della presente relazione (art.4, D.P.C.M. 14/11/97), su brevi eventi (tra le 01.00 e le 06.00) isolando le sole immissioni sonore prodotte dall'attività della suddetta ditta e quantificando il livello residuo sia in presenza che in assenza di traffico sulla strada provinciale, presentano valori differenziali non accettabili…”.

Il contenuto dell’ordinanza impugnata risulta pertanto aderente a quanto previsto dall’art. 9 della legge n. 447 del 1995 che, come interpretato dalla prevalente giurisprudenza, in caso appunto di superamento dei limiti, e dunque di accertata presenza di un fenomeno di inquinamento acustico e, quindi di un problema legato alla salute, consente al Sindaco di adottare un’ordinanza con la quale può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività.

Sul potere del giudice amministrativo di qualificare il provvedimento impugnato in base al suo effettivo contenuto e agli effetti concretamente prodotti si richiama quanto affermato dal Consiglio di Stato “Deve premettersi che, secondo un consolidato orientamento, la qualificazione dell'atto amministrativo dev’essere operata sulla base del suo effettivo contenuto e degli effetti concretamente prodotti, e non anche del nomen juris assegnatogli dall'Autorità emanante” (Cons. Stato, sez. III, 15 giugno 2015, n.2956).

Ciò posto, questo Tribunale ha già avuto modo di evidenziare che “l’art. 9 della legge n. 447 del 1995 attribuisce espressamente al Sindaco il potere di adottare ordinanze per il contenimento o l'abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività. Si tratta di un potere sostanzialmente analogo a quello attribuito al Sindaco dal D.Lgs. n. 267 del 2000 (Testo Unico degli Enti Locali), agli articoli 50 e 54, e che, pertanto, deve essere esercitato dal Sindaco stesso, con esclusione della competenza dei dirigenti, cui spetta invece l'adozione di tutti gli atti di gestione del Comune, ai sensi dell'art. 107 del medesimo D.Lgs. n. 267 del 2000” (T.A.R. Piemonte-Torino, sez. I, 12 giugno 2013, n. 708).

Il Comune sostiene che nel caso in esame non sarebbero stati esercitati poteri extra ordinem, ma che il Responsabile del Servizio si sarebbe limitato ad intimare la ricorrente a conformarsi alle disposizioni di cui al citato d.P.C.M., azionando pertanto gli ordinari poteri di cui all’art. 107 del decreto legislativo n. 267 del 2000, nonché quelli previsti dall’art. 6, della legge n. 447 del 1995.

La ricostruzione fornita dal Comune non trova alcun riscontro nel provvedimento impugnato ove, sebbene non sia stato citato l’art. 9 della legge n. 447 del 1995, è stato comunque richiamato l’art. 50, comma 5 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa del Comune, dalla lettura dell’ordinanza emerge che il Responsabile del Servizio non si è affatto limitato ad intimare la ricorrente a conformarsi alle disposizioni di cui al d.P.C.M., ma ha anche previsto una specifica misura “per il contenimento o l'abbattimento delle emissioni sonore” quale “il divieto, in orario notturno, di attività di arrivo/stazionamento/manovra/partenza degli automezzi all'interno dell'area delimitata in giallo nella mappa sotto riportata… fino alla realizzazione degli interventi di mitigazione delle emissioni sonore che si propagano dal lato sud della ditta verso l'ambiente circostante”.

Del resto è lo stesso Comune, in un’altra parte della memoria difensiva, a riconoscere, che l’ordinanza gravata ha un duplice contenuto: prescrittivo e interdittivo.

La stessa giurisprudenza citata dalla difesa del Comune (T.A.R. Lombardia-Brescia, sez. I, 5 novembre 2018, n. 1046) sostiene quanto segue “Poiché la norma è strutturata sulle emissioni, il potere si deve ritenere contingibile e urgente solo quando sia utilizzato per bloccare la sorgente del rumore (ad esempio, attraverso l’inibizione di una determinata attività)”.

Anche questo Tribunale sul punto ha precisato che “Questa Sezione, poi, in altra fattispecie in cui si contestava la competenza del sindaco in subiecta materia in ragione dell'asserita insussistenza dei presupposti necessari per l'adozione di ordinanze contingibili e urgenti, ha respinto l'eccezione di incompetenza, rilevando che la legge non prevede un potere amministrativo "ordinario" - come tale di competenza dirigenziale - che consenta di ottenere il risultato dell'immediato abbattimento delle emissioni sonore inquinanti. Pertanto, l'accertata presenza di un fenomeno di inquinamento acustico, pur se non coinvolgente l'intera collettività, appare sufficiente a concretare l'eccezionale e urgente necessità di intervenire a tutela della salute pubblica, con l'efficace strumento previsto dall'art. 9 primo comma della citata L. n. 447 del 1995, azionabile dal Sindaco (T.A.R. Piemonte sez. I, 21 dicembre 2012, n. 1382).” (T.A.R. Piemonte-Torino, sez. I, 12 giugno 2013, n. 708 che richiama un altro precedente della sez. II, 11 aprile 2012, n. 432 nonché T.A.R. Milano, sez. IV, 23 gennaio 2012, n. 256).

Nello stesso senso, il T.A.R. Marche ha chiarito che “Quanto alla legittimità dell’esercizio del particolare potere di ordinanza contingibile e urgente delineato dall'art. 9 della legge 26 ottobre 1995 n. 447, il Collegio non ha motivo per discostarsi - condividendolo - dall’orientamento secondo cui esso deve ritenersi "normalmente" consentito allorquando gli appositi accertamenti tecnici effettuati dalle competenti agenzie Regionali di Protezione Ambientale” - come è avvenuto nel caso in esame - “rivelino la presenza di un fenomeno di inquinamento acustico, tenuto conto sia che quest'ultimo - ontologicamente (per esplicita previsione dell'art. 2 della legge n. 447 del 1995) - rappresenta una minaccia per la salute pubblica, sia che la legge quadro sull'inquinamento acustico non configura alcun potere di intervento amministrativo ordinario che consenta di ottenere il risultato dell'immediato abbattimento delle emissioni sonore inquinanti. In siffatto contesto normativo, l'accertata presenza di un fenomeno di inquinamento acustico (pur se non coinvolgente l'intera collettività) appare sufficiente a concretare l'eccezionale ed urgente necessità di intervenire a tutela della salute pubblica con l'efficace strumento previsto soltanto dall'art. 9, comma 1, della citata legge n. 447 del 1995” (T.A.R. Marche, sez. I, 26 giugno 2019, n. 435 che richiama anche T.A.R. Umbria-Perugia, sez. I, 15 maggio 2015, n. 215; T.A.R. Lombardia-Brescia, sez. I, 30 agosto 2011, n. 1276; T.A.R. Campania-Napoli, sez. V, 6 luglio 2011, n. 3556).

Del resto, tale orientamento è confermato dalla prevalente giurisprudenza amministrativa, secondo la quale ai sensi dell’art. 9 legge 26 ottobre 1995, n. 447 spetta al sindaco e non ai dirigenti comunali, la competenza ad adottare ordinanze per il contenimento o l’abbattimento delle emissioni sonore, compresa l’inibitoria totale o parziale di determinate attività trattandosi di potere analogo a quello attribuito allo stesso sindaco dagli artt. 50 e 54 del decreto legislativo n. 267 del 2000, con la precisazione che il provvedimento in questione non rientra tra i poteri ordinari di controllo in materia di inquinamento acustico ma consiste in un provvedimento contingibile e urgente di competenza del sindaco (in termini T.A.R. Calabria-Catanzaro, sez. I, 7 marzo 2017, n. 382; T.A.R. Venezia, sez. III, sez. 30 marzo 2015, n. 377; T.A.R. Roma-Latina, sez. I, 17 marzo 2014, n. 210).

Allo stesso risultato si perverrebbe seguendo l’impostazione seguita nel provvedimento impugnato e quindi ritenendo che l’ordinanza sia stata adottata solo ai sensi dell’art. 50, comma 5 del decreto legislativo n. 267 del 2000, così come espressamente indicato nel provvedimento impugnato.

Invero, è il Sindaco l’organo competente ad adottare le ordinanze di cui all’art. art. 50, comma 5 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

Sul punto, il Collegio si limita a richiamare quanto evidenziato dal T.A.R. Napoli “E’ pacifico in giurisprudenza che al Sindaco compete il potere di emanare ordinanze contingibili e urgenti ai sensi degli articoli 50 e 54 del d.lgs. n. 267 del 2000 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica ovvero di gravi pericoli per l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana; mentre ai funzionari spetta il potere di ordinanza “ordinario”, afferente cioè la gestione amministrativa, nel cui ambito ricadono i provvedimenti tipizzati atti a fronteggiare le esigenze prevedibili ed ordinarie e costituiscono l’elemento “normale” rimesso dalla legge ai poteri pubblici per gestire usualmente le materie a questi rimesse (T.A.R. Campania-Napoli, sez. VIII, 18 giugno 2020, n. 2475 che richiama Cons. Stato, sez. IV, 24 marzo 2006 n. 1537).

4. - In conclusione, il ricorso, nella parte in cui impugna la delibera di adozione della variante al Piano di classificazione acustica (d.C.C. n. 22/2018), è irricevibile per tardività, per il resto è fondato e va accolto per l’assorbente censura di difetto di competenza.

5. – Alla luce dell’esito del giudizio, non può essere accolta la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio formulata dalla ricorrente.

6. - La vicenda nel suo complesso giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:

- nella parte in cui impugna la delibera di adozione della variante al Piano di classificazione acustica (d.C.C. n. 22/2018), lo dichiara irricevibile per tardività;

- per il resto lo accoglie nei sensi e limiti di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2020, celebrata con modalità telematica, con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Salamone, Presidente

Paola Malanetto, Consigliere

Flavia Risso, Primo Referendario, Estensore