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DECRETO LEGISLATIVO 17 gennaio 2005, n.13
Attuazione della direttiva 2002/30/CE relativa all'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti comunitari. (GU n. 39 del 17-2-2005)

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testo in vigore dal: 4-3-2005
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, ed in particolare
l'articolo 1 e l'allegato B;
Vista la direttiva 2002/30/CE del Parlamento e del Consiglio, del
26 marzo 2002, che istituisce norme e procedure per l'introduzione di
restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli
aeroporti della Comunita';
Vista la direttiva 2002/49/CE del Parlamento e del Consiglio, del
25 giugno 2002 relativa alla determinazione ed alla gestione del
rumore ambientale;
Visto il regolamento (CEE) 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio
1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunita' alle rotte
intracomunitarie;
Vista la legge 26 ottobre 1995, n. 447, e successive modificazioni,
e in particolare l'articolo 3, comma 1, lettera m);
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente in data 31 ottobre
1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 15 novembre
1997;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1997,
n. 496;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1999,
n. 476;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri,
adottata nella seduta del 7 maggio 2004;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta
del 1° luglio 2004;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati;
Considerato che le competenti Commissioni del Senato della
Repubblica non hanno espresso il prescritto parere a termine di
legge;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 10 dicembre 2004;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con
i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e
delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti e della salute;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Obiettivi
1. Il presente decreto stabilisce le condizioni e le modalita' per
l'adozione, negli aeroporti di cui all'articolo 2, delle restrizioni
operative individuate all'articolo 3, comma 1, lettera e), volte a
ridurre o vietare l'accesso di velivoli in un determinato aeroporto,
nonche' delle altre misure ritenute utili a favorire il
raggiungimento di obiettivi definiti di riduzione dell'inquinamento
acustico a livello dei singoli aeroporti, tenuto conto, in
particolare, della popolazione esposta.
2. Nell'affrontare i problemi dell'inquinamento acustico negli
aeroporti si adotta un approccio equilibrato, al fine di individuare
le misure piu' idonee ad ottenere il massimo beneficio ambientale al
minor costo, salvaguardando le esigenze del mercato interno, e
possono essere presi in considerazione, se del caso, incentivi di
ordine economico.

Art. 2.
Campo di applicazione
1. Il presente decreto si applica agli aeroporti, come definiti
dall'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), e agli aeroporti militari
aperti al traffico civile, limitatamente al traffico di velivoli
civili, nei quali e' rilevato un superamento dei limiti acustici
stabiliti dalle vigenti norme per le zone di rispetto individuate in
attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera m), numero 3), della
legge 26 ottobre 1995, n. 447, e successive modificazioni.
2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle
emissioni acustiche dei voli di Stato e dei voli effettuati per fini
di preminente interesse pubblico, di sicurezza nazionale, di
emergenza, di soccorso, di protezione civile, di pubblica sicurezza e
militari.

Art. 3.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si definisce:
a) aeroporto: superficie delimitata di terreno o di acqua,
inclusa ogni costruzione, installazione ed impianto, usata in tutto o
in parte per l'arrivo e la partenza di velivoli, avente un traffico
superiore a 50.000 movimenti di velivoli subsonici civili a reazione
per anno solare riferito alla media nei tre anni solari precedenti
l'applicazione delle disposizioni del presente decreto allo specifico
aeroporto. L'elenco di detti aeroporti e' pubblicato con cadenza
annuale dall'Ente nazionale per l'aviazione civile, di seguito
denominato: «E.N.A.C.», entro il primo semestre di ogni anno, tenuto
conto dei dati disponibili al 31 dicembre dell'anno precedente. Per
movimento si intende il decollo o l'atterraggio dei veicoli subsonici
civili a reazione;
b) aeroporto metropolitano: un aeroporto situato nel centro di un
grande agglomerato urbano, nessuna pista del quale ha lunghezza
disponibile al decollo superiore a 2.000 metri, che fornisce solo
collegamenti da punto a punto tra gli Stati europei o all'interno del
territorio italiano e in cui un numero elevato di persone soffre
obiettivamente per il rumore provocato dai velivoli. Detti aeroporti
sono elencati nell'allegato 1, in conformita' alle decisioni
dell'Unione europea;
c) velivolo subsonico civile a reazione: velivolo la cui massa
massima certificata al decollo e' pari o superiore a 34.000 kg, o con
un numero massimo certificato di posti a sedere per passeggeri per il
tipo di aereo in questione superiore a 19, esclusi i sedili riservati
all'equipaggio;
d) velivolo marginalmente conforme: un velivolo subsonico civile
a reazione che soddisfa i limiti di certificazione definiti nel
volume 1, parte II, capitolo 3, dell'annesso 16 della convenzione
sull'Aviazione civile internazionale, stipulata a Chicago il
7 dicembre 1944, approvata e resa esecutiva con decreto legislativo
6 marzo 1948, n. 616, e ratificata con legge 17 aprile 1956, n. 561,
con margine cumulativo non superiore a 5 EPNdB (Effective Perceived
Noise in decibels - unita' di misura del livello effettivo di
rumorosita' percepita). Per margine cumulativo si intende la cifra
espressa in EPNdB ottenuta sommando le singole eccedenze, cioe' le
differenze tra il livello di rumore certificato e il livello di
rumore massimo autorizzato, misurate in ciascuno dei tre punti di
riferimento per la misurazione del rumore, quali definiti nel volume
1, parte II, capitolo 3, del citato annesso 16;
e) superamento dei limiti acustici: un superamento dei limiti
acustici determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera m),
della legge 26 ottobre 1995, n. 447, e successive modificazioni,
nelle zone di rispetto individuate in attuazione dello stesso
articolo 3, comma 1, lettera m), numero 3), della citata legge n. 447
del 1995, e successive modificazioni;
f) restrizioni operative: misure relative alle emissioni
acustiche mediante le quali viene limitato, ridotto, ovvero vietato
nel caso dei velivoli marginalmente conformi, l'accesso di velivoli
subsonici civili a reazione in uno specifico aeroporto. Dette
restrizioni sono parziali quando incidono sull'attivita' dei velivoli
per un tempo determinato;
g) soggetti interessati: le persone fisiche o giuridiche
interessate o che possono essere interessate dall'introduzione di
misure di riduzione del rumore, comprese le restrizioni operative o
che hanno un legittimo interesse all'introduzione di dette misure;
h) approccio equilibrato: il metodo in base al quale sono prese
in considerazione le misure disponibili per affrontare il problema
dell'inquinamento acustico in un aeroporto e, in particolare, la
riduzione alla fonte del rumore degli aeromobili, la pianificazione e
la gestione del territorio, procedure operative di riduzione del
rumore e restrizioni operative, tenuto conto dei criteri e delle
linee guida pubblicati dall'Organizzazione internazionale per
l'aviazione civile, di seguito denominata: «ICAO», e comunque degli
obiettivi di cui all'articolo 1.

Art. 4.
Criteri generali relativi all'adozione di restrizioni operative
1. Le restrizioni operative disciplinate dal presente decreto sono
adottate previa valutazione da effettuare in conformita' alle
prescrizioni dell'allegato 2, tenuto conto del rapporto tra costi e
benefici probabili connessi alle misure da attuare, nonche' delle
caratteristiche dell'aeroporto interessato.
2. Per i progetti aeroportuali assoggettati alla procedura di
valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa vigente,
la valutazione di cui al comma 1 e' ricompresa nell'ambito di detta
procedura qualora la stessa tenga conto, per quanto possibile, delle
prescrizioni definite nell'allegato 2.
3. E' fatto divieto di introdurre restrizioni operative basate
sulla nazionalita' o sull'identita' del vettore aereo o del
costruttore di velivoli.
4. Ai fini dell'adozione di restrizioni operative basate sulle
prestazioni di un velivolo si fa riferimento ai limiti di
certificazione definiti nell'annesso 16, volume 1, della citata
Convenzione sull'aviazione civile internazionale, terza edizione del
luglio 1993, e successive modificazioni.
5. Le restrizioni operative sono adottate, tenuto conto
dell'approccio equilibrato, come definito all'articolo 3, comma 1,
lettera h), esclusivamente nel caso in cui la valutazione effettuata
ai sensi del comma 1, abbia dimostrato che l'attuazione di ogni altra
misura di contenimento dell'inquinamento acustico prevista dalla
normativa vigente in attuazione della citata legge n. 447 del 1995
non consente di raggiungere gli obiettivi stabiliti dal presente
decreto.
6. Fatto salvo quanto previsto al comma 5, le restrizioni operative
intese a ridurre o vietare l'accesso di velivoli marginalmente
conformi sono adottate solo successivamente all'introduzione di
restrizioni operative parziali.
7. Nell'introdurre restrizioni operative parziali si tiene conto,
in particolare, della fascia oraria relativa ai voli notturni. A tale
fine sono utilizzati i descrittori acustici notturni relativi ai
disturbi del sonno previsti dalla normativa comunitaria vigente
nell'ordinamento nazionale, i cui metodi di valutazione ed i valori
limite sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica,
emanato a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei
trasporti e della salute.
8. Fino all'adozione dei provvedimenti di cui al comma 7 sono
utilizzati i descrittori acustici previsti dalle norme nazionali
vigenti.

Art. 5.
Criteri relativi all'introduzione di restrizioni
operative per i velivoli marginalmente conformi
1. Le restrizioni operative intese a ridurre o vietare l'accesso di
velivoli marginalmente conformi sono attuate con le seguenti
modalita':
a) per sei mesi, a decorrere dalla data di applicazione della
restrizione operativa determinata ai sensi dell'articolo 10, comma 3,
lettera a), gli operatori aerei non possono impiegare detti velivoli
per un numero di voli superiore a quello effettuato nell'aeroporto
interessato nel corrispondente periodo dell'anno precedente;
b) decorso il periodo di cui al lettera a), E.N.A.C., puo'
richiedere, ai sensi dell'articolo 6, agli operatori aerei di ridurre
il numero totale iniziale di movimenti di detti velivoli fino al 20
per cento all'anno, sulla base di un piano di interventi adottato ai
sensi dell'articolo 4, comma 1.
2. Fermo restando quanto disposto all'articolo 4, commi 1 e 3,
l'E.N.A.C. puo' adottare negli aeroporti metropolitani, presenti sul
territorio nazionale, individuati nell'allegato 1 misure piu'
restrittive di quelle stabilite dal presente articolo, con
riferimento alla definizione di velivoli marginalmente conformi.
3. Le disposizioni del comma 2 non si applicano ai velivoli in
possesso della certificazione originale o della ricertificazione
attestante la conformita' alle norme acustiche di cui al volume 1,
parte II, capitolo 4, dell'annesso 16 alla citata Convenzione
sull'aviazione civile internazionale.

Art. 6.
Adozione di restrizioni operative
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, e' istituito, presso il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti un Comitato tecnico-consultivo al fine
di emanare linee di indirizzo per l'adozione delle restrizioni
operative di cui al presente decreto, nonche' per individuare e
proporre all'E.N.A.C. le ipotesi di eventuali restrizioni operative
ritenute idonee, alla luce delle valutazioni di cui all'articolo 4,
comma 1, ad evitare il ripetersi del superamento dei limiti acustici
di cui all'articolo 2. Il Comitato tecnico-consultivo opera tenendo
conto delle eventuali proposte delle Commissioni aeroportuali
competenti, nonche' delle osservazioni dei soggetti interessati di
cui all'articolo 10 e stabilisce le modalita' idonee a garantire
l'adeguata pubblicita' di cui all'articolo 10, comma 1, in accordo
con l'E.N.A.C.
2. La Commissione aeroportuale, verificato il superamento dei
limiti acustici di cui all'articolo 2, ne da' tempestiva
comunicazione al Comitato tecnico-consultivo di cui al comma 1,
nonche' all'E.N.A.C., formulando eventuali proposte e fornendo la
documentazione necessaria.
3. Le restrizioni operative previste dal presente decreto sono
adottate dall'E.N.A.C., con proprio provvedimento emanato entro 60
giorni dalla proposta del Comitato tecnico-consultivo di cui al comma
1, tenendo conto delle eventuali indicazioni operative della
competente commissione aeroportuale.
4. Il Comitato di cui al comma 1 e' composto da dieci tecnici
indicati rispettivamente:
a) dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con
funzioni di presidente;
b) dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
c) dall'E.N.A.C.;
d) da ENAV S.p.a.;
e) dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente ed i servizi
tecnici;
f) dalle Regioni e Province autonome;
g) dall'Unione delle province d'Italia;
h) dall'Associazione nazionale dei comuni italiani;
i) dalle associazioni dei vettori aerei piu' rappresentative a
livello nazionale;
j) dall'associazione delle societa' di gestione aeroportuale.
5. I componenti del Comitato tecnico di cui al comma 1 durano in
carica due anni e possono essere confermati.
6. Gli oneri connessi allo svolgimento della attivita' di
valutazione prevista dal comma 1 ed i costi inerenti al funzionamento
del Comitato, ivi compreso il trattamento economico di missione
eventualmente spettante ai componenti del medesimo Comitato, sono
posti a carico del gestore dell'aeroporto interessato.

Art. 7.
Restrizioni operative esistenti
1. Le disposizioni dell'articolo 4 non si applicano:
a) alle restrizioni operative adottate prima della data di
entrata in vigore del presente decreto;
b) alle modificazioni tecniche di ordine minore che non hanno
incidenza significativa sul piano dei costi per le compagnie aeree e
che sono apportate a restrizioni operative parziali introdotte dopo
la data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 7.
Restrizioni operative esistenti
1. Le disposizioni dell'articolo 4 non si applicano:
a) alle restrizioni operative adottate prima della data di
entrata in vigore del presente decreto;
b) alle modificazioni tecniche di ordine minore che non hanno
incidenza significativa sul piano dei costi per le compagnie aeree e
che sono apportate a restrizioni operative parziali introdotte dopo
la data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 9.
Deroga per singole attivita'
1. In deroga alle disposizioni del presente decreto, l'E.N.A.C.
puo' autorizzare singole attivita' anche di velivoli marginalmente
conformi nei seguenti casi:
a) per attivita' di carattere eccezionale, a condizione che la
deroga sia temporanea;
b) per voli non aventi fini di lucro effettuati per
trasformazioni, per riparazioni o per attivita' di manutenzione.

Art. 10.
Consultazione, termine di preavviso e mezzi di impugnazione
1. Contestualmente alla comunicazione di cui all'articolo 6, comma
2, il gestore dell'aeroporto interessato, secondo le modalita'
stabilite dal Comitato di cui all'articolo 10, da' adeguata
pubblicita' dell'eventuale superamento dei limiti acustici,
consentendo la partecipazione dei soggetti interessati, secondo le
modalita' di cui al comma 2.
2. I soggetti interessati possono presentare, entro trenta giorni
dalla pubblicazione della notizia di cui al comma 1, al Comitato di
cui all'articolo 6, comma 1 ed all'E.N.A.C., memorie scritte e
documenti.
3. L'atto di adozione di una restrizione operativa e' motivato e
comunicato, con indicazione contestuale del termine e dell'autorita'
cui e' possibile ricorrere alla parte interessata, nonche' agli altri
soggetti interessati mediante pubblicazione dell'estratto dell'atto
di adozione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
recante l'indicazione che il testo integrale dell'atto stesso e'
pubblicato sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:
a) almeno sei mesi prima della sua applicazione, nel caso di
restrizione operativa parziale e di restrizione operativa di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera a);
b) almeno un anno prima della applicazione, nel caso di
restrizioni operative previste all'articolo 5, comma 1, lettera b), e
comma 2;
c) fermo restando quanto previsto alle lettere a) e b), comunque
due mesi prima della Conferenza internazionale per gli orari dei
vettori aerei, di cui all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento
(CEE) 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993, e successive
modificazioni, relativa alla stagione di traffico a cui la
restrizione operativa si riferisce.

Art. 11.
Informazione
1. L'E.N.A.C. comunica immediatamente le restrizioni operative
adottate ai sensi del presente decreto ai Ministeri dell'ambiente e
della tutela del territorio e delle infrastrutture e dei trasporti,
alla regione ed agli enti locali interessati.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti informa la
Commissione europea e gli altri Stati membri delle misure di cui al
comma 1.

Art. 12.
Disposizioni finali
1. Gli allegati al presente decreto sono modificati con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in conformita' alle
modifiche tecniche introdotte a livello comunitario.
2. L'E.N.A.C. provvede ad adeguare le convenzioni stipulate con le
societa' aeroportuali alle previsioni del presente decreto.
3. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 17 gennaio 2005

Allegato 1
(articolo 3, comma 1, lettera b)
AEROPORTI METROPOLITANI
Berlin - Tempelhof
Stockholm Bromma
London City
Belfast City