Pres. De Maio Est. Amoroso Ric. Paganoni
Sostanze pericolose. Rischi da incidente rilevante ("Dir. Seveso")
Con una interessante pronuncia, la Corte si sofferma per la prima volta sulla disciplina in tema di controllo di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, disciplina dettata dal D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334, parzialmente novellato dal D.Lgs. 21 settembre 2005, n. 238. In una fattispecie nella quale era stata contestata la violazione dell\'art. 27 del D.Lgs. n. 334 del 1999 in relazione agli artt. 6 e 7 del citato D.Lgs. (omessa presentazione della notifica dell\'autocertificazione da parte del gestore dello stabilimento ed omessa presentazione alle autorità competenti della sched aidonea ad informare i cittadini e lavoratori sui rischi di incidenti lo stabilmento nonché di omessa redazione del documento che definisce la politica di prevenzione degli incidenti rilevanti con l\'allegato programma adottato per l\'attuazione del sistema di gestione della sicurezza), la Corte, accogliendo il ricorso del P.M. avverso la sentenza assolutoria del giudice di merito, ha escluso che la integrale sostituzione della tabella I, allegata al D.Lgs. n. 334 del 1999, con l\'attuale tabella A, allegata al nuovo D.Lgs. n. 238 del 2005 (tabella contenente l\'elenco delle sostanze, miscele e preparati pericolosi), possa considerarsi quale norma extrapenale integratrice del precetto penale.
In sostanza, secondo la Corte, la nuova normativa che ha novellato la tabella (nella specie, nella parte in cui è stata elevata a 2500 tonn. la soglia del quantitativo di prodotti petroliferi stoccabili, al di sotto della quale non sono applicabili gli artt. 6 e 7), ha inciso sulla fattispecie penale disegnandone un ambito più ristretto, definendo direttamente l\'ambito oggettivo della condotta penalmente rilevante. (fonte Corte di cassazione)
Svolgimento del processo
1. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Milano con atto del 26 giugno 2007 ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa l’1 giugno 2007 dalla Corte d’appello di Milano, III sezione penale, con la quale Paganoni Stefano, nato a Sondrio il 6 agosto 1965, imputato dei reati di cui agli artt. 6, 1° e 5° co., 7, l° co, 27, 1° e 2° co., d.lgs. n. 334/99, accertati in Sondrio il 16 ottobre 2003, veniva assolto dal reato a lui ascritto perché il fatto non costituisce reato; ciò in riforma della sentenza di primo grado n. 330/2004 del 19 aprile 2005 del Tribunale di Sondrio con la quale l’imputato veniva condannato alla pena di giorni 8 di arresto sostituiti con euro 304 di ammenda per i reati cit. (omessa presentazione della notifica dell’autocertificazione di cui all’art. 6, co. 2, d.lgs. 334/99, omessa presentazione alle autorità competenti della scheda idonea ad informare cittadini e lavoratori sui rischi di incidenti nello stabilimento e omessa redazione del documento che definisce la politica di prevenzione degli incidenti rilevanti con l’allegato programma adottato per l’attuazione del sistema di gestione della sicurezza).
Con il gravame il P.G. denuncia l’inosservanza o, comunque, l’erronea applicazione dell’art. 2 c.p. Nella sentenza gravata la Corte d’appello ha ritenuto di aderire al filone giurisprudenziale secondo cui nel novero delle norme integratrici della legge penale cui è applicabile il principio della retroattività della legge più favorevole debbono ricomprendersi tutte quelle che intervengano nell’area di rilevanza penale di un fatto umano e, su questo presupposto, la Corte ha dato rilievo alla modifica normativa introdotta dal d.lgs. 238/05, con la quale è stata elevata a 2.500 tonn. la soglia del quantitativo di prodotti petroliferi stoccabili, al di sotto della quale non sono applicabili gli artt. 6 e 7 del d.lgs. 334/99.
Siffatta interpretazione - sostiene il P.G. ricorrente si pone in contrasto con l’orientamento giurisprudenziale secondo cui la disciplina relativa alla successione delle leggi penali non si applica alle variazioni che non incidono sulla struttura essenziale del reato e che si limitino a precisare la portata del precetto, senza apportare una effettiva immutatio legis.
Il P.G. ricorrente ha quindi concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza gravata sul punto oggetto di censura.
Il P.G. d’udienza ha invece concluso per il rigetto del ricorso.
Motivi della decisione
2. Deve premettersi che nelle more del giudizio di appello è sopravvenuto l’art. 18 d.lgs. 21 settembre 2005, n.238 (recante norme di attuazione della direttiva 2003/105/CE, che modifica la direttiva 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose) che, novellando il d.lgs. 17 agosto 1999, n. 334 (di attuazione della direttiva 96/82/CE cit.), ha sostituito l’allegato I al d.lgs. n. 334/99 cit.. In particolare la nuova tabella delle sostanze pericolose prevede pur sempre i prodotti petroliferi, ma, ai fini dell’applicazione degli artt. 6 e 7 relativi al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, fissa la soglia limite di 2500 tonnellate, così elevando quella in precedenza stabilità in 500 tonnellate.
La tabella si salda con il precedente art. 2, comma 1, di tale d.lgs. n. 334 del 1999 che stabilisce che le disposizioni del medesimo decreto si applicano agli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a quelle indicate nell’allegato I.
Le condotte penalmente rilevanti, sanzionate dall’art. 27, sono quelle fissate dagli artt. 6, comma 2, e 7, comma 1, d.lgs. 334/99 cit.. e sanzionate come reato contravvenzionale dal successivo art. 27. In particolare l’art. 6 prevede che il gestore degli stabilimenti di cui all’art. 2, comma 1, è obbligato a trasmettere al Ministero dell’ambiente, alla regione, alla provincia, al comune, al prefetto e al Comitato tecnico regionale o interregionale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, una notifica entro determinati termini contenere una serie di informazioni, tra cui le notizie che consentano di individuare le sostanze pericolose o la categoria di sostanze pericolose, la loro quantità e la loro forma fisica. Inoltre il gestore, contestualmente alla notifica suddetta, è tenuto ad inviare al Ministero dell’ambiente, alla regione, al sindaco e al prefetto competenti per territorio le informazioni di cui all’allegato V.
Il successivo art. 7, primo comma, poi prescrive che il gestore degli stabilimenti di cui all’art. 2, comma 1, deve redigere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un documento che definisce la propria politica di prevenzione degli incidenti rilevanti, allegando allo stesso il programma adottato per l’attuazione del sistema di gestione della sicurezza.
Quindi la fattispecie di reato risulta, nei suoi elementi soggetti ed oggettivi, dal combinato disposto degli artt. 2, 6, 7 e 27 e dell’allegata cit. tabella; la quale ultima vale a definire direttamente l’ambito oggettivo della condotta penalmente; non si tratta invece di norma extrapenale integratrice del precetto penale. Pertanto la normativa succeduta nel tempo, che ha novellato la tabella, ha inciso direttamente sulla fattispecie penale disegnando un ambito più ristretto della stessa.
Questa Corte (Cass., Sez. III, 1 febbraio 2005 - 10 marzo 2005, n. 9482) ha affermato in proposito che si ha successione delle leggi penali nel tempo, ai fini dell’applicabilità dell’art. 2 cod. pen., quando mutano le norme che definiscono la struttura essenziale e circostanziata del reato (cfr. anche Cass., sez. V, 26 settembre 2002 - 11 dicembre 2002, n. 41499).
E’ quindi corretta l’impugnata sentenza che ha fatto applicazione della sopravvenuta più favorevole disciplina, senza necessità di invocare un orientamento maggiormente garantista (Cass. Sez. III, 29 gennaio 1998 - 7 aprile 1998, n. 4176) secondo cui per norma incriminatrice si intende la norma che definisce la struttura essenziale e circostanziale del reato, comprese le fonti extrapenali che contribuiscono ad integrare la fattispecie penale, talché qualsiasi modifica delle fonti integratrici comporta un mutamento della norma incriminatrice, mutamento che è disciplinato dai principi stabiliti dall’art. 2 cod. pen..
Orientamento questo però contrastato da altra giurisprudenza (Cass., Sez. IV, 22 febbraio 2006 - 18 maggio 2006, n. 17230) secondo cui in caso di successione nel tempo di norme extrapenali integratrici del precetto penale, deve ritenersi inapplicabile il principio previsto dall’articolo 2, comma terzo, cod. pen. qualora si tratti di modifiche della disciplina integratrice della fattispecie penale che non incidano sulla struttura essenziale del reato, ma comportino esclusivamente una variazione del contenuto del precetto delineando la portata del comando.
Ma - si ripete - non occorre prendere partito tra tali due orientamenti giurisprudenziali atteso che nella specie la cit. novella normativa del 2005 ha inciso proprio sulla struttura essenziale del reato.