Corte di Giustizia Sez. III sent. 10 settembre 2009
«Direttiva 2003/30/CE – Promozione dell’uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti – Direttiva 2003/96/CE – Quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità – Miscela di olio vegetale, di additivo e di carburante – Biocarburanti – Normativa nazionale – Esenzione fiscale – Sostituzione dell’esenzione con un obbligo di rispettare una quota minima di biocarburante nei carburanti – Conformità alle direttive 2003/30/CE e 2003/96/CE – Principi generali della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento»
«Direttiva 2003/30/CE – Promozione dell’uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti – Direttiva 2003/96/CE – Quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità – Miscela di olio vegetale, di additivo e di carburante – Biocarburanti – Normativa nazionale – Esenzione fiscale – Sostituzione dell’esenzione con un obbligo di rispettare una quota minima di biocarburante nei carburanti – Conformità alle direttive 2003/30/CE e 2003/96/CE – Principi generali della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento»
SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
10 settembre 2009 (*)
«Direttiva 2003/30/CE – Promozione dell’uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti – Direttiva 2003/96/CE – Quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità – Miscela di olio vegetale, di additivo e di carburante – Biocarburanti – Normativa nazionale – Esenzione fiscale – Sostituzione dell’esenzione con un obbligo di rispettare una quota minima di biocarburante nei carburanti – Conformità alle direttive 2003/30/CE e 2003/96/CE – Principi generali della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento»
Nel procedimento C‑201/08,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dallo Hessisches Finanzgericht (Germania), con decisione 8 maggio 2008, pervenuta in cancelleria il 16 maggio 2008, nella causa
Plantanol GmbH & Co. KG
contro
Hauptzollamt Darmstadt,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. A. Ó Caoimh (relatore), J.N. Cunha Rodrigues, U. Lõhmus e dalla sig.ra P. Lindh, giudici,
avvocato generale: sig. J. Mazák
cancelliere: sig.ra R. Şereş, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 6 maggio 2009,
considerate le osservazioni presentate:
– per la Plantanol GmbH & Co. KG, dal sig. J. Runkel, amministratore;
– per lo Hauptzollamt Darmstadt, dai sigg. M. Völlm e K. Goldmann, in qualità di agenti;
– per il governo polacco, dal sig. M. Dowgielewicz, in qualità di agente;
– per il governo del Regno Unito, dal sig. S. Ossowski, in qualità di agente, assistito dal sig. P. Mantle, barrister;
– per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. W. Mölls, B. Schima e K. Gross, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 3 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 8 maggio 2003, 2003/30/CE, sulla promozione dell’uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti (GU L 123, pag. 42), nonché dei principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento.
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Plantanol GmbH & Co. KG e lo Hauptzollamt Darmstadt (ufficio doganale di Darmstadt) in ordine al pagamento dell’imposta sull’energia relativa al mese di maggio 2007.
Contesto normativo
La normativa comunitaria
La direttiva 2003/30
3 A norma del decimo, dodicesimo, quattordicesimo, diciannovesimo, ventesimo, ventiduesimo e ventisettesimo ‘considerando’ della direttiva 2003/30:
«(10) La promozione dell’utilizzazione dei biocarburanti nei trasporti costituisce una tappa verso un’applicazione più ampia della biomassa che permetterà in futuro di sviluppare ulteriormente i biocarburanti, pur non escludendo altre opzioni e in particolare la filiera dell’idrogeno a partire dalla biomassa.
(…)
(12) Possono altresì essere usati come biocarburante, in casi specifici in cui tale uso è compatibile con il tipo di motore usato e con i corrispondenti requisiti in materia di emissioni, gli oli vegetali puri provenienti da piante vegetali prodotti mediante pressione, estrazione o procedure analoghe, greggi o raffinati, ma chimicamente non modificati.
(…)
(14) Il bioetanolo e il biodiesel quando sono usati per i veicoli allo stato puro o in forma di miscela dovrebbero soddisfare le norme di qualità stabilite per assicurare un rendimento ottimale dei motori. (…)
(19) Nella risoluzione del 18 giugno 1998 [GU C 210, pag. 215], il Parlamento europeo ha chiesto che la quota di mercato dei biocombustibili sia aumentata al 2% nell’arco di cinque anni prevedendo allo scopo un pacchetto di misure, tra cui esenzioni fiscali, assistenza finanziaria alle industrie di trasformazione e fissazione di una percentuale obbligatoria di biocarburanti per le società petrolifere.
(20) Il metodo ottimale da utilizzare per aumentare la quota dei biocarburanti nei mercati nazionale e comunitario dipende dalle risorse e materie prime disponibili, dai programmi nazionali e comunitari per la promozione di biocarburanti e dalle disposizioni fiscali nonché dall’appropriato coinvolgimento di tutti i soggetti interessati/parti.
(…)
(22) La promozione della produzione e dell’uso di biocarburanti potrebbe contribuire ad una riduzione della dipendenza dall’importazione di energia e ad una diminuzione delle emissioni dei gas ad effetto serra. Inoltre i biocarburanti allo stato puro o in forma di miscela possono in linea di massima essere usati per i veicoli a motore esistenti e avvalersi dell’attuale sistema di distribuzione di carburante. La mescolanza di biocarburante con combustibile fossile potrebbe facilitare una potenziale riduzione del costo nel sistema di distribuzione nella Comunità.
(…)
(27) Bisognerebbe introdurre delle misure per mettere rapidamente a punto norme di qualità per i biocarburanti destinati al settore automobilistico e utilizzati allo stato puro o in forma di miscela con i carburanti convenzionali. Pur essendo la frazione biodegradabile dei rifiuti una fonte potenzialmente utile per la produzione di biocarburanti, è necessario che le norme di qualità tengano conto dell’eventuale contaminazione presente nei rifiuti per evitare che componenti particolari possano danneggiare il veicolo o peggiorare le emissioni».
4 L’art. 1 della direttiva 2003/30 dispone quanto segue:
«La presente direttiva ha come scopo la promozione dell’utilizzazione di biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili in sostituzione di carburante diesel o di benzina nei trasporti in ciascuno Stato membro, al fine di contribuire al raggiungimento di obiettivi quali rispettare gli impegni in materia di cambiamenti climatici, contribuire alla sicurezza dell’approvvigionamento rispettando l’ambiente e promuovere le fonti di energia rinnovabili».
5 Ai sensi dell’art. 2 di tale direttiva:
«1. Ai fini della presente direttiva si intende per:
a) “biocarburante”, un carburante liquido o gassoso per i trasporti ricavato dalla biomassa;
b) “biomassa”, la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall’agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;
(…)
2. Sono considerati biocarburanti almeno i prodotti elencati in appresso:
a) “bioetanolo”: etanolo ricavato dalla biomassa e/o dalla parte biodegradabile dei rifiuti, destinato ad essere usato come biocarburante;
b) “biodiesel”: estere metilico ricavato da un olio vegetale o animale, di tipo diesel, destinato ad essere usato come biocarburante;
(…)
j) “olio vegetale puro”: olio prodotto da piante oleaginose mediante pressione, estrazione o processi analoghi, greggio o raffinato ma chimicamente non modificato, qualora compatibile con il tipo di motore usato e con i corrispondenti requisiti in materia di emissioni».
6 L’art. 3 della citata direttiva è redatto come segue:
«1. a) Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché una percentuale minima di biocarburanti e di altri carburanti rinnovabili sia immessa sui loro mercati e a tal fine stabiliscono obiettivi indicativi nazionali.
b) i) Il valore di riferimento per questi obiettivi è pari al 2%, calcolato sulla base del tenore energetico, di tutta la benzina e del diesel per trasporti immessi sui loro mercati entro il 31 dicembre 2005.
ii) Il valore di riferimento per questi obiettivi è pari al 5,75%, calcolato sulla base del tenore energetico, di tutta la benzina e del diesel per trasporti immessi sui loro mercati entro il 31 dicembre 2010.
2. I biocarburanti possono essere resi disponibili nelle forme seguenti:
a) biocarburanti puri o diluiti con derivati dal petrolio in miscele ad elevato tenore, conformi a norme specifiche di qualità per l’utilizzo del trasporto;
b) biocarburanti in miscela con derivati del petrolio, conformemente alle opportune norme europee che descrivono le specifiche tecniche per i carburanti da trasporto (EN 228 e EN 590);
c) liquidi derivati dai biocarburanti, quale l’ETBE (etil-terziario-butil-etere), per i quali la percentuale da computarsi come biocarburante è precisata all’articolo 2, paragrafo 2.
(…)
4. Tra le misure che adottano, gli Stati membri dovrebbero considerare il clima generale e il bilancio ecologico dei vari tipi di biocarburanti e di altri carburanti rinnovabili e possono promuovere innanzi tutto i carburanti che presentano un bilancio ecologico economicamente molto efficiente, tenendo conto allo stesso tempo della competitività e della sicurezza dell’approvvigionamento.
(…)».
La direttiva 2003/96/CE
7 La direttiva del Consiglio 27 ottobre 2003, 2003/96/CE, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità (GU L 283, pag. 51), è volta ad imporre, a livello comunitario, la tassazione dei prodotti energetici oltre agli oli minerali su cui verte la direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/81/CEE, relativa all’armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali (GU L 316, pag. 12), come modificata dalla direttiva del Consiglio 22 dicembre 1994, 94/74/CE (GU L 365, pag. 46), e dalla direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/82/CEE, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sugli oli minerali (GU L 316, pag. 19), modificata con direttiva 94/74.
8 L’art. 1 della direttiva 2003/96 dispone che gli Stati membri tassano i prodotti energetici conformemente alla direttiva medesima.
9 L’art. 2 della citata direttiva recita:
«1. Ai fini della presente direttiva s’intendono per “prodotti energetici” i prodotti:
a) di cui ai codici [della nomenclatura combinata; in prosieguo: la “NC”] da 1507 a 1518 se destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori;
b) di cui ai codici NC 2701, 2702 e da 2004 a 2715;
(…)
3. (…)
Oltre ai prodotti tassabili elencati al paragrafo 1, è tassato all’aliquota dell’equivalente carburante per motori qualsiasi prodotto destinato ad essere utilizzato, messo in vendita o utilizzato come carburante per motori o come additivo, oppure per accrescere il volume finale dei carburanti per motori.
(…)
5. I codici della [NC] ai quali si fa riferimento nella presente direttiva sono quelli del regolamento (CE) n. 2031/2001 della Commissione del 6 agosto 2001, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune [(GU L 279, pag. 1)].
(…)».
10 L’art. 16 della direttiva 2003/96 è del seguente tenore:
«1. Fatto salvo il paragrafo 5, gli Stati membri possono applicare, sotto controllo fiscale, esenzioni o riduzioni dell’aliquota di imposta ai prodotti soggetti ad accisa di cui all’articolo 2 quando questi sono costituiti da uno o più dei prodotti seguenti o li contengono:
– i prodotti di cui ai codici NC da 1507 a 1518,
(…)
3. Le esenzioni o riduzioni di tassazione applicate dagli Stati membri sono modulate in funzione dell’evoluzione dei prezzi delle materie prime, affinché dette riduzioni non conducano ad una sovracompensazione dei costi addizionali legati alla produzione dei prodotti di cui al paragrafo 1.
(…)».
Il regolamento n. 2031/2001
11 Secondo le disposizioni dell’allegato I del regolamento n. 2031/2001, l’olio di colza rientra nella voce 1514 della NC e il gasolio nella voce 2710 della NC.
La normativa nazionale
La legge relativa all’imposta sugli oli minerali
12 La legge relativa all’imposta sugli oli minerali (Mineralölsteuergesetz), nella versione della legge 23 luglio 2002, che modifica la legge relativa all’imposta sugli oli minerali e altre leggi (BGBl. 2002 I, pag. 2778; in prosieguo: la «legge relativa all’imposta sugli oli minerali»), conteneva l’art. 2, lett. a), il quale, rubricato «Imposta ridotta per i biocarburanti», recitava:
«1) Le aliquote di imposta stabilite dagli artt. 2, n. 1, e 3, n. 1, sono ridotte fino al 31 dicembre 2008 nella misura, accertata, della quota di biocarburanti compresa negli oli minerali oggetto di tali articoli.
2) I biocarburanti sono prodotti energetici ottenuti esclusivamente da biomassa (…). I prodotti energetici ottenuti in parte da biomassa ai sensi della prima frase sono considerati biocarburanti nella misura della detta parte. Gli esteri di metile di oli vegetali sono considerati biocarburanti.
3) È compito del Ministero federale delle Finanze (…) presentare ogni due anni al Bundestag [camera bassa del Parlamento federale], e per la prima volta entro il 31 marzo 2004, una relazione sulla commercializzazione di biocarburanti e sull’evoluzione della quotazione della biomassa e del petrolio greggio, nonché dei prezzi dei carburanti, e proporre in tale relazione, all’occorrenza, un adattamento delle riduzioni di aliquota per i biocarburanti all’evoluzione del mercato».
13 La seconda legge per l’emendamento di norme fiscali – legge fiscale di modifica del 2003 (Zweites Gesetz zur Änderung steuerrechtlicher Vorschriften – Steueränderungsgesetz 2003) del 15 dicembre 2003 (BGBl. 2003 I, pag. 2645), ha modificato l’art. 2, lett. a), nn. 1 e 2, della legge relativa all’imposta sugli oli minerali a decorrere dal 1° gennaio 2004 per prorogare l’applicazione delle aliquote ridotte per i biocarburanti fino al 31 dicembre 2009 e ampliare il loro ambito di applicazione ai biocombustibili. Il n. 3 di tale articolo è stato modificato nei seguenti termini:
«La concessione di aliquote ridotte non deve comportare una sovracompensazione dei costi aggiuntivi sostenuti nell’ambito della produzione dei biocarburanti e dei biocombustibili di cui al n. 1; a questo fine, è compito del Ministero federale delle Finanze (…) presentare ogni anno al Bundestag, e per la prima volta entro il 31 marzo 2005, una relazione relativa, in particolare, alla commercializzazione dei biocarburanti e dei biocombustibili e all’evoluzione delle quotazioni della biomassa e del petrolio greggio, nonché dei prezzi dei carburanti e dei combustibili, e di proporre in tale relazione, in caso di sovracompensazione, un adattamento all’evoluzione del mercato delle riduzioni di aliquota per biocarburanti e biocombustibili, risultante dalla quotazione delle materie prime. A tale riguardo, occorre tener conto delle conseguenze sulla tutela dell’ambiente e del clima, della tutela delle risorse naturali, dei costi esterni dei vari carburanti, della sicurezza dell’approvvigionamento e della realizzazione dell’obiettivo relativo alla percentuale minima di biocarburanti e altri carburanti rinnovabili in conformità alla [direttiva 2003/30]. (...)».
La legge relativa all’imposta sull’energia
14 La legge di riforma della tassazione dei prodotti energetici e di modifica della legge sulla tassazione dell’elettricità (Gesetz zur Neuregelung der Besteuerung von Energieerzeugnissen und zur Änderung des Stromsteuergesetzes), del 15 luglio 2006 (BGBl. 2006 I, pag. 1534), facendo espresso riferimento alle direttive 2003/30 e 2003/96, ha introdotto, all’art. 1, la legge relativa all’imposta sull’energia (Energiesteuergesetz). Quest’ultima legge, entrata in vigore il 1° agosto 2006 e che abroga, a decorrere da tale data, la legge relativa all’imposta sugli oli minerali, assoggetta i biocarburanti ad imposta in quanto «prodotti energetici».
15 L’art. 50, nn. 1 e 2, della legge relativa all’imposta sull’energia, rubricato «Esenzione per biocarburanti e biocombustibili», prevede quanto segue:
«1) Il soggetto passivo può chiedere di usufruire di un’esenzione per i prodotti energetici tassati in modo verificato che comprendano biocarburanti o biocombustibili (….). Il beneficio dell’esenzione è concesso, fatte salve le disposizioni del n. 2, terza frase, fino al 31 dicembre 2009.
2) L’esenzione è accordata nei limiti dell’imposta relativa alla parte di biocarburante o biocombustibile. In deroga alla prima frase, i prodotti energetici (…) che contengono esteri metilici di acidi grassi o di olio vegetale come biocarburanti usufruiscono solo di un’esenzione parziale per la parte di esteri metilici di acidi grassi o di olio vegetale. L’esenzione è pari a
(…)
2. per 1 000 litri di olio vegetale
fino al 31 dicembre 2007 EUR 470,40
dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008 EUR 370,40
dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009 EUR 290,40
dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010 EUR 210,40
dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 EUR 140,40
dal 1°gennaio 2012 EUR 20,40
(…).
16 L’art. 50, n. 4, della legge relativa all’imposta sull’energia stabilisce, alla stregua delle disposizioni anteriori della legge relativa all’imposta sugli oli minerali, che l’esenzione non deve sfociare in una sovracompensazione dei costi aggiuntivi connessi alla produzione dei biocarburanti.
17 L’art. 50 della legge relativa all’imposta sull’energia è stato modificato con decorrenza dal 1° gennaio 2007 dalla legge recante l’introduzione di un obbligo in materia di biocarburanti mediante modifica della legge federale relativa alla tutela contro le immissioni inquinanti e mediante modifica delle disposizioni in materia di tassazione dell’energia e dell’elettricità (Gesetz zur Einführung einer Biokraftstoffquote durch Änderung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes und zur Änderung energie- und stromsteuerrechtlicher Vorschriften), del 18 dicembre 2006 (BGBl. 2006 I, pag. 3180; in prosieguo: la «legge recante un obbligo in materia di biocarburanti»). Tale legge, che fa esplicito riferimento alle direttive 2003/30 e 2003/96, mira, in larga misura, a sostituire il vantaggio fiscale concesso ai biocarburanti con un obbligo di miscela o di commercializzazione di una quota minima di biocarburanti.
18 L’art. 50, n. 1, della legge relativa all’imposta sull’energia, come modificato dalla legge recante un obbligo in materia di biocarburanti, al punto 1 limita l’esenzione ai biocarburanti puri, ossia a quelli che non sono miscelati ad altri prodotti energetici, ad eccezione, tuttavia, ai sensi dei punti 2 e 3, dei biocarburanti «particolarmente meritevoli di incentivi». Fra questi ultimi, elencati al n. 5 del detto art. 50, si annoverano, tra l’altro, gli idrocarburi sintetici o le loro miscele prodotti mediante trasformazione termochimica di biomassa, detti «BtL», nonché i prodotti energetici che comprendano una quota dal 70 al 90% di bioetanolo, detti «E85».
La legge federale sulla protezione dalle emissioni inquinanti
19 La legge recante un obbligo in materia di biocarburanti ha modificato, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2007, la legge federale sulla protezione dalle emissioni inquinanti (Bundes‑Immissionsschutzgesetz), del 26 settembre 2002 (BGBl. 2002 I, pag. 3830), stabilendo, al suo art. 37, lett. a), n. 3, la quota minima di biocarburanti che deve essere inclusa nella quantità totale di carburante commercializzato. Ai sensi del n. 4 del detto articolo, tale quota minima può essere garantita mediante miscela con benzina o gasolio o mediante commercializzazione di biocarburante puro.
Causa principale e questioni pregiudiziali
20 La ricorrente nella causa principale commercializza in Germania, dal 2005, un carburante, denominato «Plantanol-Diesel», ottenuto mediante la miscela, nella cisterna di un camion a tal fine equipaggiato, di olio vergine vegetale, nella fattispecie olio di colza raffinato (60% in estate e 50% in inverno), di gasolio di origine fossile (37% in estate e 47% in inverno) e di additivi specifici (3%). Tale prodotto è destinato a diversi parchi di veicoli comunali nonché a una società di servizio di trasporto pubblico di Francoforte sul Meno.
21 Secondo la decisione di rinvio, il Plantanol-Diesel, che sarebbe conforme ai requisiti della prenorma DIN V 51605, può essere utilizzato sia nei motori diesel di vecchio tipo sia in quelli di tipo moderno a iniezione diretta, senza necessità di nuovi allestimenti o modifiche tecniche nel vano motore dei rispettivi veicoli. Taluni studi avrebbero inoltre evidenziato i vantaggi di tale prodotto rispetto ai carburanti fossili dal punto di vista delle emissioni di particelle di fuliggine, del bilancio CO2, del consumo e degli effetti cancerogeni.
22 Lo Hauptzollamt Darmstadt, in seguito all’entrata in vigore, il 1° gennaio 2007, dell’art. 50, n. 1, punto 1, della legge relativa all’imposta sull’energia, come modificata dalla legge recante un obbligo in materia di biocarburanti, ha reclamato dalla ricorrente nella causa principale il pagamento dell’imposta sui prodotti energetici per il periodo dal 1° gennaio al 31 maggio 2007, per quanto riguarda la quota di olio vegetale contenuta nel Plantanol-Diesel.
23 Adito con procedimento d’urgenza, lo Hessisches Finanzgericht, con ordinanza 2 ottobre 2007, ha sospeso l’avviso di imposta relativo ai mesi di maggio e di giugno 2007 in quanto nutriva seri dubbi in merito alla compatibilità del detto art. 50, n. 1, punto 1, con la direttiva 2003/30. Con ordinanza 14 aprile 2008 il Bundesfinanzhof ha annullato tale ordinanza d’urgenza.
24 Il 10 ottobre 2007 lo Hauptzollamt Darmstadt ha respinto il ricorso amministrativo presentato dalla ricorrente nella causa principale avverso l’avviso di imposta per il mese di maggio 2007.
25 La ricorrente nella causa principale ha proposto ricorso in sede contenziosa avverso tale decisione dinanzi allo Hessisches Finanzgericht.
26 Nella decisione di rinvio, quest’ultimo giudice ritiene che l’art. 50, n. 1, punto 1, della legge relativa all’imposta sull’energia, come modificato dalla legge recante un obbligo in materia di biocarburanti, sia contrario al diritto comunitario.
27 In primo luogo, esso giudice ritiene che tale norma, in quanto dispone che cessi l’esenzione della quota di biocarburante derivante da olio vergine vegetale in una miscela di carburanti, sia contraria alla direttiva 2003/30. Trattando allo stesso modo le parti di miscele di carburanti provenienti da biocarburanti e quelle provenienti da carburanti fossili, la Repubblica federale di Germania non sarebbe infatti più in grado di conseguire l’obiettivo della riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra nei trasporti. Inoltre, la soppressione di tale esenzione non avrebbe suscitato alcuna valutazione dei suoi effetti sui criteri di sviluppo sostenibile. Peraltro, il legislatore nazionale avrebbe erroneamente considerato tale soppressione necessaria per evitare una sovracompensazione.
28 In secondo luogo, il giudice del rinvio reputa la detta disposizione contraria a taluni principi generali del diritto comunitario. Essa contrasterebbe coi principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento in quanto gli operatori economici non potevano prevederne l’adozione dal momento che la normativa comunitaria, nel frattempo, non è stata modificata e non è stata prevista alcuna misura transitoria. Orbene, la direttiva 2003/30 si fonderebbe sulla premessa secondo cui tutti i biocarburanti, a prescindere dal fatto che siano utilizzati allo stato puro o in miscela, permettono di conseguire gli obiettivi stabiliti. La medesima disposizione sarebbe inoltre contraria al principio di proporzionalità in quanto non sarebbe necessaria per preservare efficacemente le entrate fiscali. Infatti, da un lato, non sarebbe stata effettuata alcuna valutazione di tali perdite e, dall’altro, sarebbe stata contemporaneamente introdotta una nuova esenzione per i biocarburanti «particolarmente meritevoli di incentivi», i quali sono parimenti biocarburanti in miscela.
29 Lo Hessisches Finanzgericht ha pertanto deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l’art. 3 della direttiva 2003/30 (...), in particolare alla luce dei “considerando” 10, 12, 14, 19, 22 e 27, osti a una disposizione nazionale quale l’art. 50, n. 1, punto 1, della legge relativa all’imposta sull’energia (…), nella versione della legge [recante un obbligo in materia di biocarburanti], con la quale si esclude l’esenzione di imposta delle quote di biocarburanti derivanti da oli vegetali contenute nelle miscele di carburanti e conformi ai requisiti della prenorma DIN V 51605 (edizione: luglio 2006).
2) Se i principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento, riconosciuti dal diritto comunitario, impongano a uno Stato membro di non modificare, a svantaggio delle imprese che ne beneficiano, le disposizioni adottate per il recepimento della direttiva [2003/30] le quali sono volte ad istituire un regime di agevolazioni fiscali su base pluriennale, salvo circostanze del tutto eccezionali nel corso del periodo di applicazione del sistema in questione».
30 Il giudice del rinvio ha chiesto alla Corte di applicare al rinvio pregiudiziale il procedimento accelerato, ex art. 104 bis, primo comma, del regolamento di procedura, ritenendo che tali questioni richiedessero una risposta urgente della Corte posto che, da una parte, la sopravvivenza economica della ricorrente nella causa principale – che dal 15 luglio 2007 ha temporaneamente interrotto l’attività – dipende dall’esito della causa principale e, dall’altra, che la causa comporta effetti economici considerevoli che si estendono oltre alla fattispecie, posto che la normativa nazionale controversa può privare di valore gli investimenti realizzati, grazie ai vantaggi fiscali, per promuovere lo sviluppo dei biocarburanti.
31 Il presidente della Corte ha respinto tale domanda con ordinanza 3 luglio 2008 per insussistenza dei presupposti di cui al citato art. 104 bis, primo comma.
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
32 Con tale questione il giudice del rinvio chiede in sostanza se l’art. 3 della direttiva 2003/30 vada interpretato nel senso che vieta una normativa nazionale, come quella della causa principale, che esclude dall’esenzione fiscale per i biocarburanti da essa prevista un prodotto, quale quello della causa principale, derivante da una miscela di olio vegetale, gasolio fossile e additivi specifici.
33 A tale riguardo, occorre innanzitutto rilevare che, sebbene la direttiva 2003/30 sia diretta, a norma del suo art. 1, a promuovere l’utilizzo di biocarburanti in sostituzione di carburante diesel o di benzina nei trasporti in ciascuno Stato membro, essa non prescrive a questi ultimi alcun obiettivo vincolante per quanto riguarda l’immissione sul mercato di una quota minima di biocarburanti.
34 Come risulta infatti dalla stessa formulazione dell’art. 3, n. 1, lett. a), di tale direttiva, essa si limita a prevedere, secondo le sue stesse parole, che i detti Stati membri «dovrebbero», mediante obiettivi «indicativi» nazionali, provvedere a raggiungere siffatta quota minima che, calcolata sulla base del tenore energetico, è fissata dal n. 1, lett. b), di tale articolo, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2005, al 2% e, entro il 31 dicembre 2010, al 5,75% della quantità complessiva di benzina e di gasolio messa in vendita sul mercato nazionale per il trasporto.
35 Ebbene, va constatato che la direttiva 2003/30 non prescrive agli Stati membri neppure i mezzi da impiegare per conseguire tali obiettivi indicativi, lasciandoli invece liberi, sotto tale profilo, quanto alla natura degli strumenti di cui avvalersi, di modo che i detti Stati godono di un’ampia discrezionalità, potendo tra l’altro tener conto, come emerge dal ventesimo ‘considerando’ della direttiva, delle risorse e materie prime disponibili, nonché del programma nazionale per la promozione di biocarburanti.
36 Se ne evince che le disposizioni della direttiva 2003/30 non prescrivono agli Stati membri l’obbligo di istituire o mantenere in vigore un regime di esenzione fiscale per i biocarburanti. In proposito, dal diciannovesimo ‘considerando’ della direttiva risulta che, sebbene un regime di esenzione fiscale sia uno degli strumenti di cui dispongono detti Stati per conseguire gli obiettivi della direttiva, è tuttavia possibile avvalersi di altri mezzi, quali l’assistenza finanziaria alle industrie di trasformazione o la fissazione di una percentuale obbligatoria di biocarburanti per le società petrolifere.
37 Inoltre, dall’art. 3, n. 4, della direttiva 2003/30 risulta che gli Stati membri dispongono di un ampio potere discrezionale anche in merito ai prodotti che intendono promuovere per conseguire gli obiettivi della direttiva, atteso che tali Stati possono scegliere di promuovere innanzitutto taluni tipi di biocarburanti, tenendo conto del clima generale e del loro bilancio ecologico, della loro redditività nonché della competitività e della sicurezza dell’approvvigionamento.
38 Occorre pertanto dichiarare che dalla detta direttiva non può essere dedotto alcun diritto ad un’esenzione fiscale, tanto meno a favore di un determinato prodotto.
39 Al contrario, dall’art. 1 della direttiva 2003/96 si evince che gli Stati membri, in linea di principio, sono tenuti a tassare un prodotto come quello della causa principale qualora esso, derivante da una miscela di gasolio fossile rientrante nella voce 2710 della NC, di olio vegetale, nella specie olio di colza, rientrante nella voce 1514 della NC, e di additivi destinati a essere utilizzati come combustibile o carburante, costituisca, conformemente all’art. 2, nn. 1, lett. a), e b), e 3, secondo comma, di tale direttiva, un «prodotto energetico» ai sensi del detto articolo (v., in proposito, sentenza 18 dicembre 2008, causa C‑517/07, Afton Chemical, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 40).
40 Tuttavia, secondo il disposto dell’art. 16, n. 1, della direttiva 2003/96, gli Stati membri hanno facoltà di esentare siffatti prodotti energetici o di applicarvi riduzioni dell’aliquota d’imposta (v., in tal senso, sentenza 5 luglio 2007, cause riunite C‑145/06 e C‑146/06, Fendt Italiana, Racc. pag. I‑5869, punto 36).
41 Occorre pertanto risolvere la prima questione dichiarando che l’art. 3 della direttiva 2003/30 va interpretato nel senso che non vieta una normativa nazionale, come quella della causa principale, che esclude dall’esenzione fiscale per i biocarburanti da essa prevista un prodotto, come quello della causa principale, derivante da una miscela di olio vegetale, gasolio fossile e additivi specifici.
Sulla seconda questione
42 Con la seconda questione il giudice del rinvio chiede in sostanza se i principi generali della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento vietino ad uno Stato membro di abolire un regime di esenzione fiscale, applicabile a un prodotto come quello oggetto della causa principale, prima della data di scadenza di tale regime inizialmente prevista dalla normativa nazionale. Esso giudice vuole in particolare chiarire se tale abolizione sia subordinata all’esistenza di circostanze eccezionali.
43 Si deve ricordare che i principi della tutela del legittimo affidamento e della certezza del diritto fanno parte dell’ordinamento giuridico comunitario; pertanto devono essere rispettati dalle istituzioni comunitarie ma anche dagli Stati membri nell’esercizio dei poteri loro conferiti dalle direttive comunitarie (v., in tal senso, in particolare, sentenze 3 dicembre 1998, causa C‑381/97, Belgocodex, Racc. pag. I‑8153, punto 26; 26 aprile 2005, causa C‑376/02, «Goed Wonen», Racc. pag. I‑3445, punto 32, nonché 21 febbraio 2008, causa C‑271/06, Netto Supermarkt, Racc. pag. I‑771, punto 18).
44 Ne discende che una normativa nazionale come quella oggetto della causa principale, diretta a trasporre nell’ordinamento giuridico interno dello Stato membro interessato le disposizioni delle direttive 2003/30 e 2003/96, deve rispettare tali principi generali del diritto comunitario.
45 Secondo una giurisprudenza consolidata, spetta unicamente al giudice del rinvio l’esame della conformità di siffatta normativa ai detti principi (v., in particolare, sentenze 11 maggio 2006, causa C‑384/04, Federation of Technological Industries e a., Racc. pag. I‑4191, punto 34; 14 settembre 2006, cause riunite da C‑181/04 a C‑183/04, Elmeka, Racc. pag. I‑8167, punti 35 e 36, nonché 17 luglio 2008, causa C‑347/06, ASM Brescia, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 72), mentre la Corte, nel pronunciarsi sul ricorso pregiudiziale ex art. 234 CE, rimane solo competente a fornire a tale giudice tutti gli elementi interpretativi attinenti al diritto comunitario che possano consentirgli di valutare questa conformità (v., in particolare, sentenza 18 dicembre 1997, cause riunite C‑286/94, C‑340/95, C‑401/95 e C‑47/96, Molenheide e a., Racc. pag. I‑7281, punto 49).
46 In proposito va ricordato che, secondo la giurisprudenza costante della Corte, il principio della certezza del diritto, il cui corollario è il principio della tutela del legittimo affidamento, richiede, da un lato, che le norme giuridiche siano chiare e precise e, dall’altro, che la loro applicazione sia prevedibile per coloro che vi sono sottoposti (v., in particolare, sentenze 15 febbraio 1996, causa C‑63/93, Duff e a., Racc. pag. I‑569, punto 20; 18 maggio 2000, causa C‑107/97, Rombi e Arkopharma, Racc. I‑3367, punto 66, e 7 giugno 2005, causa C‑17/03, VEMW e a., Racc. pag. I‑4983, punto 80). Tale necessità s’impone con rigore particolare quando si tratta di una normativa idonea a comportare oneri finanziari, al fine di consentire agli interessati di conoscere con esattezza l’estensione degli obblighi che essa impone loro (sentenza 29 aprile 2004, causa C‑17/01, Sudholz, Racc. pag. I‑4243, punto 34).
47 Per quanto riguarda il requisito della chiarezza e della precisione, va rilevato che nella fattispecie la normativa nazionale che ha abolito il regime di esenzione fiscale della causa principale soddisfa tale requisito.
48 Quanto alla prevedibilità dell’abolizione del regime di esenzione fiscale in oggetto, va osservato che, se è vero che essa è stata disposta unicamente per il futuro e non ha quindi rimesso in discussione le esenzioni ottenute dalla ricorrente nella causa principale per gli anni 2005 e 2006, ciò nondimeno sia la legge relativa alla tassa sugli oli minerali, nella versione entrata in vigore il 1° gennaio 2004, sia la legge relativa all’imposta sull’energia, nella versione entrata in vigore il 1° agosto 2006, prevedevano l’applicazione di tale regime di esenzione fiscale fino al 31 dicembre 2009. Per quanto riguarda i biocarburanti come il prodotto di cui alla causa principale, la normativa successivamente adottata il 18 dicembre 2006 ha tuttavia abolito anticipatamente tale regime di esenzione fiscale con effetto dal 1° gennaio 2007.
49 Occorre tuttavia ricordare che la Corte ha già dichiarato come il principio della certezza del diritto non postuli l’assenza di modifiche legislative, ma richieda piuttosto che il legislatore tenga conto delle situazioni particolari degli operatori economici e preveda, eventualmente, adattamenti all’applicazione delle nuove norme giuridiche (v. sentenza VEMW e a., cit., punto 81).
50 Dal fascicolo sottoposto alla Corte sembra a tale proposito risultare – ed è compito del giudice del rinvio verificare – che sebbene i prodotti come quello di cui alla causa principale non siano più esentati dall’imposta relativa ai prodotti energetici, essi sono ciò nondimeno idonei a beneficiare del regime, istituito contemporaneamente dalla detta normativa, consistente nell’imporre ai fornitori di carburanti l’osservanza di una quota minima obbligatoria di biocarburanti nei carburanti.
51 Per quanto riguarda più specificamente il principio della tutela del legittimo affidamento, va tuttavia rilevato che nella causa principale il legislatore nazionale ha abolito anticipatamente un regime di esenzione fiscale rispetto al quale, in precedenza, aveva per due volte indicato, con esplicite disposizioni, che sarebbe stato mantenuto in vigore fino ad una data di scadenza successiva chiaramente precisata.
52 Occorre riconoscere che un operatore economico che, come la ricorrente nella causa principale, ha avviato le sue attività in vigenza del regime di esenzione fiscale per biocarburanti qui controverso e che ha a tale fine effettuato onerosi investimenti, può essere significativamente colpito nei suoi interessi dall’abolizione anticipata di tale regime, a maggior ragione quando essa interviene all’improvviso e inopinatamente senza lasciargli il tempo necessario per adeguarsi alla nuova situazione legislativa.
53 Risulta dalla giurisprudenza costante della Corte che la possibilità di far valere il principio della tutela del legittimo affidamento è prevista per ogni operatore economico nel quale un’autorità nazionale abbia fatto sorgere fondate aspettative. Tuttavia, qualora un operatore economico prudente ed accorto sia in grado di prevedere l’adozione di un provvedimento idoneo a ledere i suoi interessi, non può invocare il detto principio nel caso in cui il provvedimento venga adottato. Inoltre, gli operatori economici non possono fare legittimamente affidamento sulla conservazione di una situazione esistente che può essere modificata nell’ambito del potere discrezionale delle autorità nazionali (v., in tal senso, in particolare, sentenze 15 luglio 2004, cause riunite C‑37/02 e C‑38/02, Di Lenardo e Dilexport, Racc. pag. I‑6911, punto 70 e giurisprudenza ivi citata, nonché 7 settembre 2006, causa C‑310/04, Spagna/Consiglio, Racc. pag. I‑7285, punto 81).
54 A tale proposito, per quanto riguarda l’affidamento che un soggetto passivo può fare sull’applicazione di un vantaggio fiscale, la Corte ha già statuito che quando una direttiva in ambito fiscale lascia ampio potere agli Stati membri, una modifica legislativa adottata in conformità con la direttiva non può essere considerata imprevedibile (v. sentenza 29 aprile 2004, cause riunite C‑487/01 e C‑7/02, Gemeente Leusden e Holin Groep, Racc. pag. I‑5337, punto 66).
55 Orbene, come emerge dai punti 33-37 di questa sentenza, gli Stati membri dispongono di un ampio potere discrezionale per quanto riguarda le misure da adottare per conseguire gli obiettivi stabiliti dall’art. 3, n. 1, lett. b), della direttiva 2003/30 e possono, in particolare, prevedere a tale fine la fissazione di una percentuale obbligatoria di biocarburanti per le società petrolifere.
56 Pertanto, atteso che la normativa nazionale che ha abolito il regime di esenzione fiscale di cui trattasi mira a prescrivere l’osservanza di una quota minima obbligatoria di biocarburanti nei carburanti, non si può richiedere, contrariamente a quanto suggerisce il giudice del rinvio, che la detta abolizione sia subordinata all’esistenza di circostanze eccezionali.
57 Tuttavia, spetta al giudice del rinvio decidere se un operatore economico prudente ed accorto poteva essere in grado di prevedere la possibilità di tale abolizione in un contesto come quello della causa principale. Trattandosi di un regime previsto da una normativa nazionale, è tenendo conto delle modalità di informazione di regola utilizzate dallo Stato membro che l’ha adottata e delle circostanze del caso di specie che tale giudice deve valutare, globalmente e in concreto, se sia stato debitamente rispettato il legittimo affidamento degli operatori economici considerati dalla detta normativa (v., in tal senso, sentenza «Goed Wonen», cit., punto 43).
58 A questo proposito, sia nelle osservazioni scritte sia nel corso dell’udienza la ricorrente nella causa principale ha rilevato, senza essere al riguardo contraddetta dallo Hauptzollamt Darmstadt, che quest’ultimo, da essa contattato nel gennaio 2007, ignorava il contenuto delle modifiche apportate alla legge relativa all’imposta sull’energia dalla legge recante un obbligo in materia di biocarburanti. Del resto, i nuovi moduli per la dichiarazione fiscale richiesta in seguito a tali modifiche sono rimasti indisponibili fino alla metà di marzo 2007, di modo che la detta ricorrente ha continuato a effettuare le sue dichiarazioni tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2007 sui vecchi moduli. La ricorrente nella causa principale ha inoltre sottolineato come, atteso che il ritiro anticipato del vantaggio fiscale concesso dalla legge relativa all’imposta sull’energia è stato effettuato da una legge distinta, essa si era trovata di fronte all’applicazione di due normative, di cui una prevedeva un’esenzione fiscale mentre l’altra l’aboliva.
59 Non può escludersi che tali circostanze o alcune di esse possano indicare – ma spetta al giudice del rinvio accertarlo nel contesto della causa principale – che la normativa nazionale che abolisce l’esenzione fiscale in oggetto, entrata in vigore a breve termine, non ha all’epoca ricevuto un adeguato grado di pubblicità presso gli ambienti interessati – circostanza tuttavia contestata in udienza dallo Hauptzollamt Darmstadt – rendendo in tal modo meno agevole per i singoli l’accesso allo stato del diritto nazionale applicabile.
60 Tuttavia, per chiarire se un operatore economico prudente ed accorto avrebbe potuto prevedere l’eventualità della detta abolizione in una causa come quella principale, il giudice del rinvio deve altresì tener conto delle diverse circostanze che hanno preceduto tale entrata in vigore. Al riguardo, per fornire una risposta utile al giudice del rinvio, vanno rilevati, tra l’altro, i seguenti elementi che emergono dal fascicolo sottoposto alla Corte e che attengono al contesto normativo sia nazionale che comunitario.
61 Per quanto riguarda, in primo luogo, il contesto normativo nazionale, che per una piccola e media impresa come quella della causa principale costituisce il contesto normativo più accessibile, occorre sottolineare che, fin dal 2004, la normativa nazionale istitutiva del regime di esenzione fiscale di cui trattasi prevedeva, in particolare, ai sensi dell’art. 16, n. 3, della direttiva 2003/96, che le autorità nazionali sono tenute a riesaminare le esenzioni e le riduzioni di imposta applicate ai biocarburanti in funzione dell’evoluzione dei prezzi delle materie prime, affinché dette riduzioni non conducano ad una sovracompensazione dei costi addizionali legati alla produzione dei biocarburanti.
62 Nel caso di specie non si può escludere che l’abolizione dell’esenzione fiscale a favore dei prodotti miscelati come quelli oggetto della causa principale sia stata motivata, per lo meno in parte – ma spetta al giudice del rinvio accertarlo –, dall’esigenza di porre fine a tale sovracompensazione. Ad ogni modo, tuttavia, siffatta disposizione era comunque idonea a indicare subito agli operatori economici prudenti e accorti che il regime di esenzione fiscale applicabile ai biocarburanti era suscettibile di essere adattato, o addirittura abolito, dalle autorità nazionali per tener conto dell’evoluzione di talune circostanze esterne, e che pertanto le disposizioni della detta normativa non potevano suscitare alcuna certezza in ordine al mantenimento di tale regime nel corso di un determinato periodo.
63 Occorre inoltre rilevare che, secondo la decisione di rinvio e le osservazioni scritte depositate dalla Commissione, l’abolizione del regime di esenzione fiscale applicabile a biocarburanti come quello della causa principale era stata annunciata dall’accordo di coalizione concluso l’11 novembre 2005 dalla nuova maggioranza di governo, la quale ivi esprimeva l’intenzione di sostituire i vari vantaggi fiscali per i biocarburanti con l’osservanza di un obbligo relativo alla miscela dei biocarburanti. Dalle osservazioni dello Hauptzollamt Darmstadt emerge inoltre che tale misura sarebbe stata annunciata in un progetto di legge del 6 aprile 2006. La stessa autorità doganale ha peraltro spiegato in udienza che nel 2006 era intercorsa a tale riguardo una considerevole corrispondenza con gli ambienti interessati.
64 Occorre tuttavia anche tener conto del fatto che cinque mesi prima di abolire il regime di esenzione fiscale per i biocarburanti come il prodotto della causa principale il legislatore nazionale, con la legge relativa all’imposta sull’energia, nella versione vigente il 1° agosto 2006, ha confermato il 31 dicembre 2009 quale data di scadenza del detto regime, pur prevedendo, per quanto riguarda i biocarburanti derivanti, come il prodotto in oggetto, da oli vegetali, la progressiva abolizione di tale regime mediante riduzioni scaglionate della percentuale d’esenzione a partire dal 1° gennaio 2008 fino al termine del 2012.
65 È compito del giudice del rinvio valutare in che misura tale circostanza, che rifletteva la volontà del legislatore nazionale, a metà del 2006, di mantenere in vigore il regime di esenzione fiscale di cui trattasi, abbia potuto costituire, per un operatore accorto e prudente, un indizio che tale regime avrebbe continuato ad applicarsi almeno fino alla scadenza inizialmente prevista, ossia il 31 dicembre 2009 o addirittura, parzialmente, fino al 2012. Al riguardo, il detto giudice deve in particolare esaminare in che limiti la convinzione di un siffatto operatore su questo punto abbia potuto essere corroborata dalla circostanza che il mantenimento in vigore è stato deciso dopo le svariate comunicazioni, rilevate al punto 63 di questa sentenza, che indicavano che tale regime sarebbe stato abolito.
66 In secondo luogo, per quanto riguarda il contesto normativo comunitario, va rilevato che nel corso del periodo in esame la detta normativa non ha subito alcun cambiamento. Incombe ciò nondimeno al giudice del rinvio valutare in che misura tale circostanza abbia potuto suggerire ad un operatore accorto e prudente che il diritto nazionale diretto a trasporre tale normativa sarebbe rimasto immutato nonostante che, come indicato al punto 35 di questa sentenza, la direttiva 2003/30 conferisse agli Stati membri un ampio potere discrezionale quanto alla natura dei provvedimenti da adottare per conseguire gli obiettivi da essa contemplati.
67 Occorre pertanto concludere che è tenendo conto del complesso dei suddetti elementi, e di qualunque altra circostanza pertinente alla controversia sottopostagli, che il giudice del rinvio deve esaminare, nell’ambito di una valutazione globale effettuata in concreto, se la ricorrente della causa principale, come operatore prudente e accorto, disponesse di elementi sufficienti per consentirle di aspettarsi che il regime di esenzione fiscale di cui trattasi fosse abolito prima della data iniziale prevista per la sua scadenza.
68 La seconda questione va pertanto risolta nel senso che i principi generali della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento non vietano in linea di principio ad uno Stato membro di abolire un regime di esenzione fiscale, applicabile a un prodotto come quello oggetto della causa principale, prima della data di scadenza di tale regime inizialmente prevista dalla normativa nazionale. In ogni caso, tale abolizione non è subordinata all’esistenza di circostanze eccezionali. Tuttavia, è compito del giudice del rinvio esaminare, nell’ambito di una valutazione globale effettuata in concreto, se i detti principi siano stati osservati nella causa principale tenendo conto del complesso delle pertinenti circostanza ad essa relative.
Sulle spese
69 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:
1) L’art. 3 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 8 maggio 2003, 2003/30/CE, sulla promozione dell’uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti, deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale, come quella su cui verte la causa principale, che esclude dall’esenzione fiscale per i biocarburanti da essa prevista un prodotto, come quello della causa principale, derivante da una miscela di olio vegetale, gasolio fossile e additivi specifici.
2) I principi generali della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento non vietano in linea di principio ad uno Stato membro di abolire un regime di esenzione fiscale, applicabile a un prodotto come quello oggetto della causa principale, prima della data di scadenza di tale regime inizialmente prevista dalla normativa nazionale. In ogni caso, tale abolizione non è subordinata all’esistenza di circostanze eccezionali. Tuttavia, è compito del giudice del rinvio esaminare, nell’ambito di una valutazione globale effettuata in concreto, se i detti principi siano stati osservati nella causa principale tenendo conto del complesso delle pertinenti circostanza ad essa relative.
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