Cass. Sez. III n. 12121 del 31 marzo 2021 (UP 23 feb 2021)
Pres. Ramacci Est. Reynaud Ric. Qendraj
Urbanistica.Opere di scavo, sbancamento e livellamento del terreno
In tema di reati urbanistici, le opere di scavo, di sbancamento e di livellamento del terreno, finalizzate ad usi diversi da quelli agricoli, in quanto incidono sul tessuto urbanistico del territorio, sono assoggettate a titolo abilitativo edilizio
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 4 giugno 2020, la Corte d’appello di Ancona, riducendo il trattamento sanzionatorio, ha nel resto confermato la sentenza con cui gli odierni ricorrenti erano stati ritenuti responsabili dei reati di cui all’art. 44, comma 1, lett. c), 93, 95 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, 181 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, per aver realizzato alcune opere e collocato stabilmente una roulotte in area agricola e sismica, paesaggisticamente vincolata per essere situata all’interno del Parco del Conero, senza ottenere il permesso di costruire, l’autorizzazione paesaggistica e, quanto ai manufatti abusivi interessanti la pubblica incolumità, senza depositare presso il competente ufficio il progetto richiesto per le costruzioni in zone sismiche.
2. Avverso la predetta sentenza, a mezzo del difensore fiduciario, gl’imputati hanno proposto cumulativo ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
2.1. Con il primo motivo si deducono violazione degli artt. 44, comma 1, lett. c), 94 e 95 d.P.R. 380/2001 e vizio di mancanza di motivazione rispetto alle doglianze proposte, per essere stata affermata la responsabilità unicamente in base alla pretesa realizzazione di uno sbancamento ed alla collocazione di una roulotte sul terreno, ciò che non necessitava di assenso urbanistico.
2.2. Con il secondo motivo si lamenta il vizio di motivazione per essere stata rigettata l’istanza volta ad ottenere la declaratoria di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen., essendo evidente la particolare tenuità del fatto in relazione ad opere provvisionali di facile rimozione, inidonee a determinare mutamenti irreversibili dei luoghi o lesioni paesaggistiche, e trascurandosi il minimo grado della colpa.
2.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione dell’art. 62 bis cod. pen. per mancata valutazione dell’incensuratezza dell’imputata e del buon comportamento tenuto da entrambi i ricorrenti ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza e perché sottopone a questa Corte valutazioni di merito incompatibili con lo scrutinio di legittimità.
I ricorrenti non si confrontano in alcun modo con le articolate argomentazioni - giuridicamente del tutto corrette – spese nella sentenza impugnata per affermare la sussistenza di tutte le contravvenzioni ritenute. Rispetto alle scarne doglianze rassegnate, ci si limita qui ad osservare come la sentenza abbia accertato, con motivazione in fatto non sindacabile, l’intervenuto sbancamento del terreno e, comunque, la necessità dei menzionati provvedimenti autorizzatori per tutte le opere realizzate, trattandosi di interventi – compresa l’installazione della roulotte – non destinati a soddisfare esigenze meramente temporanee.
1.1. E’ infatti consolidato – e va qui ribadito - il principio secondo cui, in tema di reati urbanistici, le opere di scavo, di sbancamento e di livellamento del terreno, finalizzate ad usi diversi da quelli agricoli, in quanto incidono sul tessuto urbanistico del territorio, sono assoggettate a titolo abilitativo edilizio (Sez. 3, n. 4916 del 13/11/2014, dep. 2015, Agostini, Rv. 262475; Sez. 3, n. 29466 del 22/02/2012, Batteta, Rv. 253154; Sez. 3, n. 8064 del 02/12/2008, dep. 2009, Dominelli e a., Rv. 242741). Né è in discussione che ove tali lavori ricadano in area paesaggisticamente vincolata occorra altresì l’autorizzazione di cui all’art. 146 d.lgs. 42 del 2004.
1.2. Quanto alla facile rimovibilità delle opere, va ribadito che la necessità del previo rilascio del permesso di costruire – e degli altri titoli autorizzatori evocati - non può farsi dipendere dalla natura dei materiali utilizzati o dalla più o meno facile amovibilità della struttura (Sez. 3, n. 966 del 26/11/2014, dep. 2015, Manfredini, Rv. 261636; Sez. 3, n. 37572 del 14/05/2013, Doppiù e a., Rv. 256511; Sez. 3, n. 22054 del 25/02/2009, Frank, Rv. 243710). Al fine di ritenere sottratta al preventivo rilascio del permesso di costruire la realizzazione di un manufatto, l'asserita precarietà dello stesso deve invece ricollegarsi alla circostanza che l'opera sia intrinsecamente destinata a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee, e ad essere immediatamente rimossa al venir meno di tale funzione (Sez. 3, n. 36107 del 30/06/2016, Arrigoni e a., Rv. 267759; Sez. 3, n. 966 del 26/11/2014, dep. 2015, Manfredini, Rv. 261636), non rilevando, in difetto dei menzionati requisiti, che essa sia realizzata con materiali non abitualmente utilizzati per costruzioni stabili (Sez. 3, n. 5821 del 15/01/2019, Dule Saimir, Rv. 275697). La sentenza, senza che sul punto siano mosse contestazioni di sorta, ha logicamente dato atto della destinazione di tutte le opere realizzate a soddisfare esigenze di natura non temporanea.
1.3. Lo stesso è stato affermato con riguardo alla roulotte, utilizzata dall’imputato per cambiarsi prima e dopo il lavoro nei campi, sicché non rileva che la stessa potesse o meno circolare e fosse o meno priva di targa, essendo questa stata comunque coperta, ciò che non illogicamente è stato ritenuto indice della definitiva collocazione sul terreno. I ricorrenti non si confrontano con il dettato di cui all’art. 3, comma 1, lett. e.5), d.P.R. 380 del 2001 – di cui la sentenza ha fatto corretta applicazione – giusta il quale, al di fuori delle aree ricettive all’aperto debitamente autorizzate per la sosta ed il soggiorno dei turisti, sono da considerarsi nuove costruzioni, come tali soggette al previo rilascio del permesso di costruire, «l’installazione…di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes…che siano utilizzate come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee», indipendentemente dal fatto che siano montate su ruote e non incorporate al suolo (così, Sez. 3, n. 25015 del 23/03/2011, Di Rocco, Rv. 250601).
2. Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile per le stesse ragioni.
La causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto postula che l’offesa sia di particolare tenuità «per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’art. 133, primo comma» cod. pen. (così, l’art. 131 bis, primo comma, cod. pen.).
2.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il giudizio sulla tenuità del fatto richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590), ma, da un lato, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647) e, d’altro lato, è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis ritenuto, evidentemente, decisivo (Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta e a., Rv. 273678; Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647).
2.2. Con specifico riguardo all’applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. nelle ipotesi di violazioni urbanistiche e paesaggistiche, i parametri di valutazione utilizzabili sono stati indicati nella consistenza dell'intervento abusivo - data da tipologia, dimensioni e caratteristiche costruttive - nella destinazione dell'immobile, nell'incidenza sul carico urbanistico, nell'eventuale contrasto con gli strumenti urbanistici con impossibilità di sanatoria, nel mancato rispetto di vincoli e nella conseguente violazione di più disposizioni, nell'eventuale collegamento dell'opera abusiva con interventi preesistenti, nella totale assenza di titolo abilitativo o nel grado di difformità dallo stesso, nel rispetto o meno di provvedimenti autoritativi emessi dall'amministrazione competente, nelle modalità di esecuzione dell'intervento (Sez. 3, n. 19111 del 10/03/2016, Mancuso, Rv. 266586).
2.3. Diversamente da quanto opinano i ricorrenti, la Corte territoriale, con valutazione di merito non illogicamente argomentata e qui non sindacabile, ha fatto buon governo di tali principi, negando la particolare tenuità del fatto sul rilievo che gli interventi effettuati sul terreno agricolo avevano determinato plurime violazioni di vincoli e di disposizioni di legge, incidendo quindi su distinti beni giuridici protetti e, nel loro complesso, risultavano di «non “modesto” impatto ambientale». Diversamente da quanto si allega in ricorso, poi, la sentenza attesta che i manufatti non sono mai stati rimossi, così dimostrandosi l’insensibilità degli imputati ai dettami della legge.
3. Proprio quest’ultimo aspetto è stato poi non illogicamente valorizzato dai giudici di merito anche per negare le circostanze attenuanti generiche, sicché pure il terzo motivo di ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza.
3.1. Ed invero, in tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, del resto, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899).
Del resto, premesso che in tema di attenuanti generiche, la meritevolezza dell'adeguamento della pena, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni del fatto o del soggetto, non può mai essere data per presunta, ma necessita di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (Sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017, Lamin, Rv. 271315), quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio (Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, dep. 2016, Piliero, Rv. 266460). Gli elementi asseritamente non considerati dal giudice di merito quali indicati in ricorso sono del tutto generici (il buon comportamento processuale) ovvero non decisivi per espressa previsione di legge (lo stato di incensuratezza dell’imputata).
4. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norm a dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma equitativamente fissata in Euro 3.000,00 per ciascun ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 23 febbraio 2021.