MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO DECRETO 7 maggio 2003
Promozione di sistemi di gestione ambientale nelle piccole e medie imprese.
Procedura per la concessione del contributi ai sensi della delibera CIPE n. 63
del 2 agosto 2002.
Gazzetta Ufficiale N. 232 del 06 Ottobre 2003
IL DIRETTORE GENERALE
per lo sviluppo sostenibile
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero
dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;
Vista la legge 3 marzo 1987, n. 59, che ha ampliato e precisato le
competenze attribuite al Ministero dell'ambiente;
Vista la legge 8 ottobre 1997, n. 344, che ha ampliato e precisato
le competenze attribuite al Ministero dell'ambiente con riferimento
ai settori della tutela ambientale;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 29 dicembre 2000 (legge finanziaria 2001), art. 109,
che istituisce il Fondo per lo sviluppo sostenibile, cosi' come
integrato e modificato dall'art. 62 della legge 20 dicembre 2001, n.
488;
Visto il Trattato della Comunita' europea, in particolare gli
articoli 87 e 88;
Visto il Regolamento 69/2001/CE del 12 gennaio 2001, relativo
all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di
importanza minore (de minimis);
Visto il decreto legislativo n. 123/1998 del 31 marzo 1998;
Visto il Protocollo d'intesa sulla certificazione ambientale
stipulato tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e Confindustria in data 8 maggio 2002;
Vista la delibera CIPE n. 63 del 2 agosto 2002 «legge n. 388/2000,
art. 109, modificato dall'art. 62 della legge n. 448/2001 - Fondo per
la promozione dello sviluppo sostenibile: programma di attivita' per
gli anni finanziari 2001 e 2002», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 279 del 28 novembre 2002, e in
particolare il punto 3;
Decreta:
Art. 1.
Oggetto e finalita'
Il presente decreto determina, ai sensi della legge 29 dicembre
2000 (legge finanziaria 2001), art. 109, i criteri, le modalita' ed i
termini per l'accesso all'intervento del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio (di seguito Ministero) a sostegno delle
attivita' di seguito indicate.
Concessione di contributi a fondo perduto, ai sensi del Regolamento
69/2001/CE, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del
Trattato CE agli aiuti di importanza minore (de minimis), della
Commissione UE (GUCE L 10 del 13 gennaio 2001), per il rimborso delle
spese sostenute per l'acquisizione di servizi reali di consulenza ed
assistenza volti ad attivare Sistemi di gestione ambientale e
registrarli e/o certificarli ai sensi del Regolamento 761/2001/CE
(EMAS) e/o della norma internazionale UNI EN ISO 14001/96.
Art. 2.
Soggetti destinatari
Sono ammesse alle richieste di contributo le piccole e medie
imprese - di seguito denominate PMI - produttrici di beni e/o
servizi, cosi' come definite dalla vigente normativa - decreto
ministeriale Industria 18 settembre 1997 (G.U. n. 229 del 1° ottobre
1997) - ed attive sull'intero territorio nazionale a condizione che
siano regolarmente costituite ed iscritte alla relativa camera di
commercio, industria e artigianato alla data di pubblicazione del
presente bando e che svolgano la loro attivita' nei settori di cui
alle sotto elencate sezioni, definite sulla base della
classificazione delle attivita' economiche ISTAT '91 (riferimento
codici ATECO 91):
C - Estrazione di minerali;
D - Attivita' manifatturiere;
E - Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua;
F - Costruzioni;
H 55.1 - Alberghi;
O 90 - Smaltimento dei rifiuti solidi, delle acque di scarico e
simili.
Ai sensi dell'art. 1 del Regolamento 69/2001/CE sono comunque
escluse le imprese operanti nel settore dei trasporti, nei settori
legati alla produzione, trasformazione o commercializzazione dei
prodotti di cui all'allegato I del Trattato, e nei settori connessi
all'esportazione. Sono altresi' esclusi gli aiuti che favoriscano la
produzione interna rispetto ai prodotti d'importazione.
Ai sensi dell'art. 3 del Regolamento 69/2001/CE le imprese possono
beneficiare degli aiuti de minimis nel limite di un importo massimo
di 100.000 euro nel periodo di tre anni, pertanto non possono
presentare richiesta di finanziamento le imprese che, nei tre anni
precedenti la data di concessione dei contributi di cui al presente
bando, abbiano ottenuto altri aiuti a titolo de minimis di importo
complessivo pari o superiore a 100.000 euro.
Il 30% delle risorse relative all'attuazione del presente decreto
e' destinato alle PMI delle regioni del Mezzogiorno, ai sensi del
punto 3 della delibera CIPE n. 63 del 2 agosto 2002 «legge n.
388/2000, art. 109, modificato dall'art. 62 della legge n. 448/2001 -
Fondo per la promozione dello sviluppo sostenibile: programma di
attivita' per gli anni finanziari 2001 e 2002».
Art. 3.
Tipologie di intervento
I contributi di cui al presente decreto sono finalizzati a favorire
l'acquisizione di servizi reali da parte delle PMI per:
1) la verifica e la registrazione dell'Organizzazione ai sensi
del Regolamento 761/2001/CE (EMAS)(1);
2) la certificazione del Sistema di gestione ambientale ai sensi
della norma internazionale UNI EN ISO 14001;
3) la verifica e la registrazione EMAS di organizzazioni gia'
certificate ai sensi della norma internazionale UNI EN ISO 14001/96.
Il contributo verra' concesso alle imprese che ottengano la
registrazione ai sensi del Regolamento 761/2001/CE o la
certificazione ai sensi della norma internazionale UNI EN ISO
14001/96 a partire dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto, fara' fede
la data apposta sul certificato rilasciato dall'Ente competente.
Art. 4.
Spese ammissibili
Sono ammissibili al contributo i costi di seguito elencati.
Condizione necessaria e che i costi e le prestazioni risultino da
specifici contratti sottoscritti tra le parti. I criteri di
erogazione sono coerenti con quanto disposto dal Regolamento
1685/2000/CE:
a) per consulenza qualificata finalizzata alla
definizione/progettazione del Sistema di gestione ambientale;
b) per l'ente di verifica e/o di certificazione;
c) per la realizzazione delle indagini finalizzate all'analisi
ambientale iniziale (a titolo di esempio: analisi delle emissioni,
analisi degli scarichi, carotaggi, analisi fonometriche). Sono
escluse:
le spese relative a misurazioni, misure, analisi, interventi,
provvedimenti correttivi che servano a dimostrare o conseguire il
rispetto degli obblighi di legge;
Sono escluse da questa tipologia di intervento le PMI gia'
certificate ai sensi della norma UNI EN ISO 14001, rientranti nella
fattispecie III.
le spese per l'acquisto e/o l'ammodernamento di macchinari per
il monitoraggio ambientale;
d) per la formazione specifica, sia per gli addetti dell'impresa
sia per il responsabile del Sistema di gestione ambientale della
stessa;
e) per la comunicazione ambientale: diffusione della
politica/dichiarazione ambientale (in caso di EMAS), comunicazioni
con le istituzioni, la comunita' locale e le realta' produttive
relativamente esclusivamente al riconoscimento ottenuto,
realizzazione di un'area ambientale del sito Internet.
Sono ammissibili a contributo esclusivamente le spese sostenute a
partire dall'esercizio finanziario 2002. A tal fine si fara'
riferimento ai documenti contabili presentati.
Art. 5.
Spese non ammissibili
Sono escluse dai contributi le spese non connesse alle attivita'
indicate nell'art. 4. Sono altresi' escluse:
a) le spese per beni o per consulenze che rientrino nella normale
gestione dell'impresa;
b) le spese per prestazioni effettuate con personale impiegato
dall'impresa richiedente o con coloro che collaborino
continuativamente o ricoprano cariche sociali nell'impresa stessa;
c) le spese per le attivita' inerenti l'attivazione di un Sistema
di gestione ambientale normato, gia' finanziate o in corso di
finanziamento da altre amministrazioni o enti;
d) le spese per le attivita' inerenti l'attivazione di un Sistema
di gestione ambientale normato qualora tali attivita' abbiano
permesso di ottenere priorita' di accesso a finanziamenti pubblici in
virtu' dell'impegno di aderire a un Sistema di gestione ambientale
normato entro la fine dell'investimento.
Art. 6.
Contributi
Ai sensi di quanto stabilito nell'art. 3, le agevolazioni
concedibili, corrisposte nella forma di contributo in conto capitale,
sono scaglionate in funzione sia della dimensione d'impresa, sia
della tipologia di investimento:
Per le piccole imprese:
per la tipologia di intervento 1): contributo pari all'80% della
spesa ritenuta ammissibile. Il contributo non potra', in ogni caso,
superare la soglia di 15.000 euro;
per la tipologia di intervento 2): contributo pari al 40% della
spesa ritenuta ammissibile. Il contributo non potra', in ogni caso,
superare la soglia di 7.500 euro;
per la tipologia di intervento 3): contributo pari all'80% della
spesa ritenuta ammissibile per l'ottenimento della registrazione
EMAS. Il contributo non potra', in ogni caso, superare la soglia di
7.500 euro.
Per le medie imprese:
per la tipologia di intervento 1): contributo pari al 75% della
spesa ritenuta ammissibile. Il contributo non potra', in ogni caso,
superare la soglia di 30.000 euro;
per la tipologia di intervento 2): contributo pari al 40% della
spesa ritenuta ammissibile. Il contributo non potra', in ogni caso,
superare la soglia di 16.000 euro;
per la tipologia di intervento 3): contributo pari al 75% della
spesa ritenuta ammissibile. Il contributo non potra', in ogni caso,
superare la soglia di 7.500 euro.
Art. 7.
Presentazione delle domande e rendicontazione
La domanda e l'allegato, nonche' tutta la relativa documentazione,
vanno presentate dal rappresentante legale del soggetto proponente a
partire dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione di avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Copia integrale
del decreto, nonche' i modelli di domanda e di allegato tecnico,
saranno reperibili sul sito del Ministero www.minambiente.it
La domanda e l'allegato, nonche' tutta la relativa documentazione,
vanno inoltrati per posta, su supporto cartaceo e su supporto
informatizzato (dischetto o CD Rom), attraverso raccomandata a.r.
Ai fini della presentazione fa fede il numero di protocollo interno
del Ministero. La domanda dovra' pervenire in busta chiusa recante
l'indicazione Decreto per la promozione dei sistemi di gestione
ambientale», al seguente indirizzo: Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio - Direzione generale per lo sviluppo
sostenibile - Div. I - Ufficio del protocollo - via Cristoforo
Colombo, 44 - 00147 Roma.
Le dichiarazioni contenute nella domanda e nella scheda tecnica
devono essere autocertificate con la modalita' e per gli effetti
dell'art. 3 della legge n. 127 del 15 maggio 1997 e successive
modificazioni ed integrazioni.
E' richiesta nella domanda di ammissione, pena l'esclusione
dall'intervento:
la dichiarazione relativa al codice primario di classificazione
economica dell'attivita' esercitata ISTAT '91;
la dichiarazione che l'impresa, alla data di presentazione della
domanda, non sia soggetta ad amministrazione controllata, a
liquidazione coatta amministrativa o volontaria, a concordato
preventivo o a fallimento;
la dichiarazione che l'azienda rientra a pieno titolo nei criteri
(fatturato annuo, numero di dipendenti e requisito di indipendenza)
definiti in data 18 settembre 1997 dal Ministero dell'industria per
essere classificata piccola o media impresa;
la dichiarazione che l'azienda non ha beneficiato di eventuali
altri aiuti de minimis per un importo complessivo eccedente 100.00
euro nei tre anni precedenti;
la dichiarazione che al momento di presentazione della domanda
l'azienda e' adempiente rispetto agli obblighi previsti dalla
legislazione ambientale;
la dichiarazione che in virtu' dell'attivazione del Sistema di
gestione ambientale normato per il quale viene avanzata richiesta di
contributo, l'azienda non ha ottenuto priorita' di accesso a
finanziamenti pubblici;
la dichiarazione che l'azienda non ha beneficiato di contributi
di altre amministrazioni o enti per l'attivazione del Sistema di
gestione ambientale normato per il quale viene avanzata richiesta di
contributo.
Contestualmente alla domanda e all'allegato tecnico, le imprese
dovranno inviare i seguenti documenti:
a) fotocopia autenticata del certificato rilasciato
dall'organismo accreditato;
b) copia della politica ambientale dell'impresa;
c) relazione sui risultati raggiunti contenente il prospetto
riepilogativo dei costi, con il dettaglio degli stessi;
d) fotocopie autenticate dei documenti contabili quietanzati;
e) certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
f) coordinate bancarie.
A soli fini statistici per il monitoraggio del Protocollo di intesa
di cui in premessa, l'impresa dovra' indicare l'appartenenza alla
Confederazione generale dell'industria italiana - Confindustria e sue
associazioni federate o ad altra associazione di imprese.
Il Ministero provvede, con cadenza mensile dalla comunicazione di
ammissione al contributo di cui al successivo art. 8, alla emissione
del relativi decreti di liquidazione.
L'erogazione del contributo avverra' in un'unica soluzione entro
sessanta giorni naturali consecutivi dalla comunicazione di
ammissione al contributo e tenuto conto delle prescrizioni previste
dalle norme di contabilita' generale dello Stato.
Art. 8.
Procedura per l'ammissione al contributo
Il Ministero assegna ad ogni domanda un numero progressivo di
ricezione che ne stabilisce l'ordine d'arrivo.
Entro i successivi trenta giorni una apposita segreteria tecnica,
insediata presso il Ministero e coadiuvata dal supporto tecnico della
Confindustria ai sensi del Protocollo d'intesa sulla certificazione
ambientale di cui alle premesse, esamina la domanda e la relativa
documentazione e, sulla base dell'esistenza delle condizioni
richieste, ne determina l'ammissibilita'.
Le domande pervenute sono esaminate nel rigoroso rispetto
dell'ordine cronologico di presentazione quale risulta dal protocollo
interno; eventuali integrazioni della documentazione prodotta
dovranno essere fornite entro sette giorni naturali consecutivi dalla
data del telegramma con cui viene avanzata la richiesta da questa
amministrazione, pena lo scivolamento nell'ordine cronologico nella
posizione risultante dalla data di presentazione degli elementi
integrativi. La mancata presentazione degli elementi richiesti
comporta l'esclusione dal contributo.
Il Ministero con cadenza mensile dalla chiusura dell'istruttoria
comunica ai soggetti proponenti l'esito della domanda presentata.
L'esaurimento delle risorse disponibili sara' tempestivamente
comunicato tramite avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e sul
sito Internet del Ministero; il Ministero provvedera' a restituire la
documentazione alle imprese le cui richieste non siano state
soddisfatte, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 123.
Art. 9.
Controlli e sanzioni
Il contributo e' revocato nel caso la concessione sia avvenuta
sulla base di dati, notizie o dichiarazioni inesatte, false o
reticenti. In caso di revoca si applica anche una sanzione secondo
quanto previsto dal decreto legislativo n. 123/1998, art. 9.
Il Ministero si riserva il diritto di effettuare controlli
finalizzati a verificare la sussistenza delle condizioni di revoca di
cui al precedente comma presso le imprese beneficiarie del
contributo, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 123, entro cinque anni dalla erogazione dello stesso.
Ogni controversia in ordine all'attuazione del presente decreto e'
di competenza del Foro di Roma.
Art. 10.
Norme di salvaguardia
Le somme derivanti da rinunce o da esclusioni dovute alla mancata
presentazione entro i termini fissati delle documentazioni
amministrativo-contabili ovvero dovute a revoche secondo quanto
disposto nell'art. 9, verranno utilizzate fino ad esaurimento per il
finanziamento delle richieste ammissibili, secondo l'ordine
cronologico di presentazione. Eventuali risorse in eccesso verranno
utilizzate per il finanziamento del decreto successivo relativo
all'annualita' 2003.
Art. 11.
Informazioni
Le informazioni possono essere direttamente assunte per via
informatica dal sito web: www.minambiente.it o richieste alla
Direzione generale per lo sviluppo sostenibile del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio al seguente indirizzo di
posta elettronica:
Art. 12.
Pubblicita'
Il Ministero puo' dare pubblicita' all'attivita' finanziata con il
presente decreto attraverso informazioni generali riguardanti, tra
l'altro, la denominazione legale del soggetto beneficiario, gli
obiettivi, il costo totale, il contributo finanziario concesso.
Il presente decreto verra' trasmesso ai competenti organi di
controllo e verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 7 maggio 2003
Il direttore generale: Clini