Cass. Sez. III sent. 19076 del 7 maggio 2009 (Ud. 24 mar. 2009)
Pres. Onorato Est. Petti Ric. Piparo
Urbanistica. Poteri de giudice e titolo abilitativo ritenuto valido dalla P.A.

 Il giudice penale non esercita alcun sindacato sull’attività della pubblica amministrazione allorché accerta (nella fattispecie conformemente all’orientamento espresso dalla Corte Costituzionale e dalla stessa giustizia amministrativa) che per un determinato intervento occorre il permesso di costruire in luogo del diverso titolo ritenuto sufficiente dall’amministrazione

UDIENZA 24.03.2009

SENTENZA N. 666

REG. GENERALE n. 33053/2008


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale



Composta dagli Ill. mi Signori


Dott. Pierluigi ONORATO Presidente
Dott. Ciro PETTI Consigliere
Dott. Alfredo TERESI Consigliere
Dott. Amedeo FRANCO Consigliere
Dott. Giucla I Mulliri Consigliere


ha pronunciato la seguente


SENTENZA


- sul ricorso proposto dal difensore di Piparo Alfonso, nato ad Agrigento il 29 luglio del 1968, avverso la sentenza della corte d\'appello di Palermo del 7 aprile del 2008;
- udita la relazione svolta dal consigliere dott Ciro Petti;
- sentito il sostituto procuratore generale nella persona del dott. Alfredo Montagna, il quale ha concluso per l\'inammissibilità del ricorso;
- letti il ricorso e la sentenza denunciata osserva quanto segue.


IN FATTO


La corte d\'appello di Palermo, con sentenza del 7 aprile del 2008, confermava quella resa dal tribunale di Agrigento il 17 aprile 2007, con cui Piparo Alfonso, concesse le circostanze attenuanti generiche, era stato condannato alla pena di mesi 1 di arresto e 20.000,00 euro di ammenda, quale responsabile dei reati, unificati sotto il vincolo della continuazione, di cui agli artt. 44 lett. b) DPR 380/01, per avere realizzato, in assenza di permesso di costruire, su una piattaforma in c..a. un manufatto di mq. 25 circa con altezza di mt. 2,50 con struttura in tubi di metallo, tamponatura e copertura con pannelli di lamiera e porta scorrevole in ferro ed un box in lamiera di mq. 10 circa (capo A) ed artt. 93, 94 e 95 DPR 380/01, per avere realizzato le anzidette opere in zona sismica omettendo di darne preavviso al Genio Civile e senza la prescritta autorizzazione del competente Ufficio del Genio Civile (capi B e C); reati commessi in Agrigento fino al 27 giugno 2005. Con la sentenza il Tribunale dichiarava condonata l\'intera pena detentiva e 10.000 euro della maggiore pena pecuniaria; concedeva il beneficio di cui all\'art. 175 c.p., ed ordinava la demolizione del manufatto.


A fondamento della decisione la corte osservava che alla fattispecie non era applicabile l\'articolo 5 della legge Regione Sicilia n 37 del 2005, in forza del quale alcun interventi possono essere effettuati in base a semplice autorizzazione, in quanto detta norma si riferisce ad opere diverse da quelle oggetto del presente procedimento; che pertanto la concessione dell\'autorizzazione in sanatoria era inefficace trattandosi di opere per la cui realizzazione era richiesto il permesso di costruire.


Ricorre per cassazione l\'imputato deducendo:
- la violazione dell\'articolo 5 della legge regionale siciliana n 37 del 1985, per avere la corte arbitrariamente ritenuto inefficace l\'autorizzazione in sanatoria, posto che non trattasi di atto illegittimo;


- la violazione dell\'articolo 5 della legge regionale citata trattandosi di strutture precarie destinate a creare un deposito temporaneo per le attrezzature della sua impresa;

- la violazione degli artt. 93,94 e 95, trattandosi di norme non applicabili alla fattispecie in quanto i manufatti oggetto di contestazione non erano stati realizzati con strutture in cemento armato.


IN DIRITTO


Il collegio rileva preliminarmente che le contravvenzioni alla legge antisismica si sono estinte per prescrizione essendo maturato, sia pure dopo la sentenza impugnata, il termine prescrizionale prorogato alla data del 27 giugno del 2008, secondo la disciplina previgente, applicabile alla fattispecie "ratione temporis"


Nel merito non risultano cause di proscioglimento più favorevoli dell\'estinzione del reato, in quanto le disposizioni antisismiche si applicano a qualsiasi tipo di costruzione e non solo a quelle in cemento armato, come erroneamente ritenuto dal ricorrente


Il ricorso, ancorché infondato, non può considerarsi manifestamente tale perché pone comunque problemi interpretativi specialmente in ordine alla legittimità dell\'autorizzazione in sanatoria.


Il problema fondamentale che la presente fattispecie pone consiste nello stabilire se i manufatti realizzati rientrino tra quelli per i quali in base all\'articolo 5 della legge della regione Sicilia del 10 agosto del 1985 n 37 è sufficiente l\'autorizzazione.


La norma anzidetta dispone: "L\'autorizzazione del sindaco sostituisce la concessione per gli interventi di manutenzione straordinaria e di restauro conservativo, così come definiti dall\'art. 20 della legge regionale 27 dicembre 1978 n.71 per le opere costituenti pertinenze o impianti tecnologici al servizio di edifici già esistenti, per l\'impianto di prefabbricati ad una sola elevazione non adibiti ad uso abitativo, per le occupazioni di suolo mediante deposito di materiali o esposizioni di merci a cielo libero, per le demolizioni, per l\'escavazione di pozzi e per le strutture ad essi connesse, per la costruzione di recinzioni, con esclusione di quelle dei fondi rustici di cui all\'art. 6, per la costruzione di strade interpoderali o vicinali, nonché per i rinterri e gli scavi che non riguardino la coltivazione di cave o torbiere".


Secondo l\'interpretazione di questa corte il legislatore regionale con la locuzione "impianti di prefabbricati ad una sola elevazione non adibiti ad uso abitativo" ha inteso riferirsi o ad opere di modesta entità o ad opere di natura precaria o pertinenziale (cfr Cass n 4861 del 2004, n 24201 del 2005). Ora, mentre il riferimento alla natura precaria non è in alcun modo desumibile dal tenore letterale della norma e peraltro non è imposto da alcuna necessità di adeguamento della legislazione regionale ai principi generali dell\'ordinamento statale, in quanto per le opere precarie, se veramente tali, per la legislazione statale non è richiesto alcun titolo abilitativo e, quindi, non v\'era la necessità di includere negli interventi assentibili in base a semplice autorizzazione anche i prefabbricati di natura precaria, va certamente confermata e ribadita la necessità che debba trattarsi di manufatti di modeste dimensioni. Nelle decisioni dianzi citate, invero, l\'applicabilità della norma anzidetta, anche se si è fatto impropriamente riferimento alla precarietà, è stata sostanzialmente esclusa per le dimensioni dell\'intervento. Che debba trattarsi di manufatto prefabbricato di modeste dimensioni si desume non solo dalla circostanza che esso è compreso in un elenco di interventi che si connotano tutti per la loro modesta rilevanza, ma anche dal fatto che debba trattarsi di manufatto ad una sola elevazione. Invero, sarebbe stato incongruo prevedere dei limiti in altezza per poi consentire una qualsivoglia estensione. E\' chiaro quindi che in base all\'autorizzazione di cui alla norma in questione non possono essere installati prefabbricati di dimensioni rilevanti. Una volta stabilito che debba trattarsi di manufatto prefabbricato di modeste dimensioni, si deve accertare se il legislatore regionale con la locuzione "impianto di prefabbricati" abbia inteso riferirsi a manufatti già realizzati prima dell\'installazione e solamente impiantati sul suolo ovvero a manufatti che possono essere edificati con elementi prefabbricati. Di tale questione interpretativa si è occupata la Corte Costituzionale con l\'ordinanza del 18 giugno del 1997 n 187 con cui è stata dichiarata la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell\'articolo 5 della legge regionale 10 agosto del 1985 n 37 sollevata dal Pretore di Catania sull\'erroneo presupposto che tale norma consentisse la realizzazione di un qualsiasi manufatto anche di notevoli dimensioni, come ad esempio un capannone industriale, a condizione che fosse realizzato con elementi prefabbricati. Il Giudice delle leggi ha in proposito rilevato che l\'espressione impianto di prefabbricati ad una sola elevazione non adibiti ad uso abitativo deve essere interpretata "secondo il suo significato letterale e tenendo conto del contesto nel quale è collocata; si tratta ,difatti, di impianto di prefabbricati che evidentemente siano del tutto realizzati prima dell\'installazione sul suolo e, in quanto tali, necessariamente di modeste dimensioni, mentre non può trattarsi di edifici, sia pure ad una sola elevazione, costruiti con strutture prefabbricate, mediante l\'utilizzazione di una tecnica costruttiva che non implica limiti dimensionali e consente di realizzare edifici idonei a determinare una trasformazione urbanistica del territorio, che "l\'impianto di prefabbricati" è compreso nella disposizione denunciata in un elenco di opere per le quali è richiesta l\'autorizzazione anziché la concessione edilizia, giacché si tratta sempre di opere di modeste dimensioni e tali da non determinare un nuovo o maggiore carico urbanistico".



In conclusione deve trattarsi di costruzioni prefabbricate di modeste dimensioni assemblate negli stabilimenti delle imprese produttrici, adagiate sul suolo e facilmente rimovibili, tali da non alterare stabilmente l\'assetto del territorio. In questi termini si è espressa anche la giurisprudenza amministrativa come sottolineato dalla stessa Corte Costituzionale nell\'ordinanza dianzi citata (cfr Cons Giust Amm Sic sez giurisdizionale 23 ottobre 1998 n 633; Tar Sicilia sez seconda Catania 26 settembre 1991 n 697 Arecchi contro comune Pace del Mela)

Nella fattispecie la norma invocata dal ricorrente non è applicabile perché non si tratta di manufatti assemblati negli stabilimenti produttivi ed adagiati sul suolo del ricorrente, ma di manufatti assemblati sul posto previa realizzazione di una piattaforma di cemento armato. Occorreva quindi il permesso di costruire come originariamente ritenuto dai funzionari del comune, i quali avevano inizialmente disposto la sospensione dei lavori e l\'ingiunzione a demolire e solo in un secondo momento avevano mutato opinione rilasciando l\'autorizzazione in sanatoria, che è illegittima perché in contrasto con la corretta interpretazione della norma.

L\'assunto del prevenuto che trattasi di opera precaria è smentito dal fatto che allo stato il manufatto non è stato ancora demolito anzi si insiste per la revoca dell\'ordine di demolizione contenuto nella sentenza di primo grado e confermato dalla corte territoriale.


L\'autorizzazione postuma rilasciata al ricorrente non esplica alcun effetto nella fattispecie. Invero, secondo l\'orientamento di questa corte, il giudice penale nel caso in cui l\'estinzione del reato sia subordinata al rilascio di un atto amministrativo, in assenza del quale, l\'estinzione non si verifica, non deve limitarsi a verificare l\'esistenza ontologica dell\'atto, ma deve accertare l\'integrazione o meno della fattispecie penale estintiva, in vista dell\'interesse sostanziale che tale fattispecie tutela. E\' la stessa descrizione normativa della fattispecie estintiva che impone al giudice un riscontro diretto di tutti gli elementi che concorrono a determinare la sanatoria. Deve quindi riaffermarsi il principio in forza del quale il giudice penale non esercita alcun sindacato sull\'attività della pubblica amministrazione allorché accerta (nella fattispecie conformemente all\'orientamento espresso dalla Corte Costituzionale e dalla stessa giustizia amministrativa) che per un determinato intervento occorre il permesso di costruire in luogo del diverso titolo ritenuto sufficiente dall\'amministrazione.

L\'affermazione di responsabilità per l\'abuso edilizio va quindi confermata.

A seguito della declaratoria di estinzione delle contravvenzioni alla legge sismica, va eliminata la relativa pena di giorni dieci di arresto ed euro cinquemila di ammenda.


P.Q.M.
LA CORTE


Letto l\'articolo 620 c.p.p.


Annulla


senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle contravvenzioni alla legge antisismica di cui ai capi b) e C) ed elimina la relativa pena di gg 10 di arresto ed euro 5000 di ammenda. Rigetta nel resto il ricorso manda alla cancelleria per la comunicazione della sentenza all\'Ufficio Tecnico della regione Siciliana


Così deciso in Roma il 24 marzo del 2009
Deposito in Cancelleria il 7/05/2009