Cass. Sez. III sent. 19078 del 7 maggio 2009 (Ud. 24 mar. 2009)
Pres. Onorato Est. Teresi Ric. Iammella
Urbanistica. Interventi soggetti a permesso di costruire
La prescrizione dell’obbligo di munirsi della concessione edilizia a costruire persegue le finalità di controllo del territorio e di corretto uso dello stesso ai fini urbanistici e edilizi, sicché sono assoggettati al regime del permesso di costruire tutti gli interventi che incidono sull’assetto del territorio, comportando una trasformazione urbanistica e edilizia del territorio comunale. E’, quindi, irrilevante che i manufatti non siano costruiti in muratura oppure che abbiano modesta consistenza e ancora che non comportino incremento del carico insediativo, se idonei a modificare lo stato dei luoghi.
SENTENZA N. 072
REG. GENERALE n. 36599/2008
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill. mi Signori
Dott. Pierluigi ONORATO Presidente
Dott. Ciro PETTI Consigliere
Dott. Alfredo TERESI Consigliere
Dott. Silvio AMORESANO Consigliere
Dott. Giucla I. MULLIRI Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da Iammella Cataldo, nato a Cirò Marina il 27.08.1951, avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma in data 30.11.2007 che ha confermato la condanna alla pena di giorni 10 di arresto €. 5.500 d\'ammenda inflittagli nel giudizio di primo grado per il reato di cui agli art. 10, 31 e 44 lettera c) d.P.R. n. 380/2001;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. Alfredo Teresi;
Sentito il PM nella persona del PG, dott. Alfredo Montagna, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
osserva
Con sentenza 30.11.2007 la Corte di Appello di Roma confermava la condanna alla pena dell\'arresto e dell\'ammenda inflitta nel giudizio di primo grado a Iammella Cataldo quale colpevole di avere eseguito [senza permesso di costruire], nello spazio adibito a presa d\'aria e luce di un vano scala, un locale che ha comportato aumento volumetrico [in Civita Castellana il 21.08.2003].
Proponeva ricorso per cassazione l\'imputato eccependo la nullità della sentenza per il mancato riconoscimento dell\'impedimento del difensore di fiducia, prontamente comunicato, di presenziare al dibattimento per concomitante impegno presso altro ufficio giudiziario e denunciando violazione di legge, mancanza e manifesta illogicità della motivazione; mancata assunzione di prova decisiva sulla conferma dell\'affermazione di responsabilità perché
- non era stata acquisita la certificazione del Comune di Civita Castellana sulla pendenza di una domanda di condono, prova "in itinere" ritenuta ammissibile nel corso dell\'istruzione dibattimentale;
- il piccolo vano realizzato costituiva intervento di manutenzione straordinaria che non richiedeva permesso costruire, come desumibile dalle deposizioni del tecnico comunale e del vigile urbano Nelli.
Chiedeva l\'annullamento della sentenza.
L\'eccezione procedurale è manifestamente infondata.
Ha affermato questa Corte che "la concomitanza dell\'impegno professionale assunto dal difensore in un altro procedimento può essere riconosciuto quale legittimo impedimento a comparire all\'udienza, quando il difensore dimostri non solo l\'esistenza dell\'impegno, ma anche le ragioni che rendono indispensabile l\'espletamento della funzioni difensive in tale procedimento: tali ragioni debbono essere correlate alla particolarità dell\'attività da presenziare, alla mancanza od assenza di un altro condifensore ed all\'impossibilità di avvalersi di un sostituto - ai sensi dell\'art. 102 cod. proc. pen. - sia nel procedimento al quale il difensore intende partecipare, sia in quello del quale si chiede il rinvio per assoluta impossibilità a comparire" (Cassazione Sezione VI, n. 48530/2003, 18/11/2003 - 18/12/2003, Levante, RV. 228598) e che "il legittimo impedimento del difensore, previsto come causa di rinvio del dibattimento, deve comportare l\'assoluta impossibilità a comparire, sicché la concomitanza di altri impegni professionali non costituisce impedimento assoluto, determinando solo delle scelte da parte del professionista che può attuarle anche avvalendosi della facoltà di designare un sostituto. Ne consegue che, dinanzi a una richiesta di rinvio motivata dalla contemporaneità di altri impegni professionali, il giudice ha il potere-dovere di bilanciare le esigenze della difesa con quelle di affermazione del diritto e della giustizia, potendo prevalere l\'interesse pubblico all\'immediata trattazione del procedimento per ragioni obiettive, come l\'imminente scadenza del termine di prescrizione del reato o di custodia cautelare, la natura dei fatti oggetto del procedimento e altri" (Cassazione Sezione I n. 5978/2000, 13/03/2000 - 22/05/2000, Sgobba, RV. 216014).
Nella specie, il difensore aveva segnalato di essere impedito ma non aveva documentato l\'impossibilità di designare un proprio sostituto.
Pertanto, il Tribunale correttamente ha escluso la sussistenza del legittimo impedimento a comparire mancando la giustificazione della mancata designazione di un sostituto essendo irrilevante che in precedenza altri rinvii fossero stato disposti in analoghe circostanze.
Sull\'affermazione di responsabilità il ricorso non è puntuale perché censura con argomentazioni giuridiche palesemente erronee e in punto di fatto la decisione fondata, invece, su congrue argomentazioni esenti da vizi logico-giuridici, essendo stati esaminati gli elementi probatori emersi a carico dell\'imputato e confutata ogni obiezione difensiva.
La prescrizione dell\'obbligo di munirsi della concessione edilizia a costruire persegue le finalità di controllo del territorio e di corretto uso dello stesso ai fini urbanistici e edilizi, sicché sono assoggettati al regime del permesso di costruire tutti gli interventi che incidono sull\'assetto del territorio, comportando una trasformazione urbanistica e edilizia del territorio comunale, donde l\'infondatezza dei rilievi dell\'appellante secondo cui l\'esecuzione del manufatto era penalmente irrilevante, rientrando, invece, lo stesso nella figura giuridica di costruzione per la quale occorre, ex art. 10 comma 1 lettera a) d.P.R. n. 389/2001, il premesso di costruire, come per "le opere di ogni genere con le quali s\'intervenga sul suolo o nel suolo, senza che abbia rilevanza giuridica il mezzo tecnico con cui sia stata assicurata la stabilità del manufatto, che può essere infisso o anche appoggiato al suolo, in quanto la stabilità non va confusa con l\'irremovibilità della struttura o con la perpetuità della funzione a essa assegnata, ma si estrinseca nell\'oggettiva destinazione dell\'opera a soddisfare bisogni non provvisori, ossia nell\'attitudine a un\'utilizzazione che non abbia il carattere della precarietà, cioè non sia temporanea e contingente." [Cassazione Sezione III n. 12022/1997, Fulgoni, RV. 209199].
E\', quindi, irrilevante che i manufatti non siano costruiti in muratura oppure che abbiano modesta consistenza e ancora che non comportino incremento del carico insediativo, se idonei a modificare lo stato dei luoghi.
Nel caso in esame, i giudici di merito hanno assolto l\'obbligo della motivazione spiegando esaurientemente le ragioni del proprio convincimento e ritenendo infondati i rilievi dell\'imputato secondo cui, per l\'esecuzione dell\'opera, non occorreva il permesso di costruire, trattandosi, invece, di vano eseguito "ex novo", non ancora ultimato al momento del sopralluogo, eseguito per ampliare l\'attiguo appartamento, che aveva comportato aumento di volumetria determinando immutazione dell\'assetto urbanistico del territorio, donde l\'irrilevanza, ai fini dell\'estinzione del reato, del rilascio in sanatoria, in data 22.10.2007, del permesso "per l\'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria del locale".
Non è puntuale il motivo che considera illegittimo il disconoscimento della natura pertinenziale del manufatto.
"La nozione di pertinenza urbanistica ha peculiarità sue proprie, che la distinguono da quella civilistica; deve trattarsi di un\'opera preordinata a un\'oggettiva esigenza dell\'edificio principale, funzionalmente e oggettivamente inserita al servizio dello stesso, sfornita di un autonomo valore di mercato e dotata di un volume minimo, tale da non consentire , anche in relazione alle caratteristiche dell\'edificio principale, una sua destinazione autonoma e diversa da quella a servizio dell\'immobile cui accede" [Cassazione Sez. III n. 4134, 19.02.1998, Portelli, RV 210692].
Infatti, in tema di urbanistica, è pertinenza un\'opera autonoma, dotata di propria individualità, che esaurisce la propria destinazione d\'uso nel rapporto funzionale con l\'edificio principale senza incidere sul c.d. carico urbanistico.
Ne consegue che non costituisce pertinenza ma autonoma opera edilizia, il vano "de quo" eseguito in violazione della normativa edilizio - urbanistica, perché avente una propria autonoma destinazione.
Anche il motivo sull\'omessa assunzione di prova decisiva è manifestamente infondato.
La motivazione della sentenza di merito deve trattare solo le prove controverse e decisive, sicché è decisiva la prova che, non assunta o non valutata, vizia la sentenza perché ne intacca la sua struttura portante.
Pertanto, il riferimento a specifici atti del processo nel motivo di ricorso assume rilevanza solo se dimostri che il giudice abbia trascurato di esaminare fatti decisivi ai fini del giudizio, nel senso che se fossero stati convenientemente valutati avrebbero potuto determinare una soluzione diversa da quella adottata.
Nel caso di specie, correttamente non è stato dato seguito alla disposta acquisizione della documentazione relativa alla proposta domanda di condono edilizio per mancanza del requisito temporale stante che la costruzione abusiva non era stata ultimata entro il 31 marzo 2003.
La manifesta infondatezza del ricorso, che preclude l\'applicazione di sopravvenute cause d\'estinzione del reato [Cassazione SU n. 32/2000, De Luca], comporta l\'onere delle spese del procedimento e del versamento alla cassa delle ammende di una somma equitativamente fissata in €. 1.000.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di €. 1.000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma nella pubblica udienza del 24.03.2009.
Deposito in Cancelleria il 07/05/2009