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Cass. Sez. III 19 giugno 2003, n. 26477
Pres. Toriello – rel. Teresi
Ric. Pg in proc. Cesaro ed altri

Abusi edilizi. Violazione di sigilli.

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Con ordinanza 24 gennaio 2003 il Tribunale di Napoli, annullando parzialmente l’ordinanza del Gip 27 novembre 2002, sostituiva la misura del divieto di dimora in Giugliano imposta a Cesaro Guglielmo e a Cesaro Giuseppe, indagati dei reati di cui agli articoli 20 lettera c) legge 47/1985; 2, 13, 4, 14 legge 1086/1871; 1, 2, 20 legge 64/1974; 166 decreto legislativo 490/99; 734 e 349 Cp, con quella della presentazione giornaliera alla Ps di Giugliano.
Proponeva ricorso per cassazione il Pm deducendo violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine alla scelta della misura cautelare reale in riferimento alla sua specifica idoneità a soddisfare in concreto le esigenze cautelari, dato che, nella specie, il tribunale aveva applicato una misura meno affittiva menzionando soltanto la funzione di deterrente psicologico esercitata dall’obbligo di presentazione alla Ps senza verificare le esigenze cautelari attuali comparativamente rapportate a quelle iniziali sotto il profilo dell’idoneità specifica e della proporzionalità del provvedimento.
Chiedeva l’annullamento dell’ordinanza.
Il tribunale del riesame ha sostituito la misura del divieto di dimora in Giugliano con quella dell’obbligo di presentazione periodica alla Ps rilevando che il suddetto divieto, perdurando da circa 3 mesi, costituiva per i ricorrenti (indagati per avere eseguito, in zona sismica e vincolata e senza concessione edilizia, un manufatto in cemento armato a tre piani, ciascuno di metri quadrati 460, nonché per avere violato i sigilli apposti al manufatto abusivo) monito per prevenire ulteriori violazioni e la prosecuzione dell’opera abusiva.
Riteneva perciò che le esigenze cautelari, ravvisate nell’entità dell’opera e nell’interesse alla prosecuzione desumibile dall’accertata violazione dei sigilli, potessero essere salvaguardate con l’obbligo di presentazione quotidiana alla Ps che, unitamente ai VV.UU., avrebbe potuto controllare la futura condotta degli indagati.
Ha affermato questa Corte, in tema di adeguatezza della misura cautelare adottata, che non è necessaria una analitica dimostrazione delle ragioni che rendono inadeguata ogni altra misura, ma occorre che il giudice indichi gli elementi specifici che, nel singolo caso, facciano ragionevolmente ritenere quella applicata all’indagato o all’imputato come la misura più idonea a soddisfare le ravvisate esigenze cautelari (Cassazione, sezione terza, 19/1999, Rv 213003).
Nella specie l’ordinanza impugnata ha basato il giudizio di adeguatezza su un dato irrilevante, quale il mero decorso del tempo, peraltro di modesta estensione, senza indicare altro specifico elemento da cui desumere che l’originaria misura cautelare reale possa essere sostituita con altra meno grave, ma idonea ad impedire la reiterazione dei reati.
Infatti, poiché la misura del divieto di dimora ineriva ad un abuso edilizio ed ambientale di enorme rilevanza, reiterato dopo il sequestro del manufatto, l’adozione di altra non avrebbe potuto prescindere all’indicazione di nuove emergenze indicative del venir meno del pericolo di ulteriore proseguimento abusivo dell’opera, non essendo a tal fine sufficiente il richiamo all’obbligo, di carattere generale, dei pubblici ufficiali di accertare la commissione dei reati.
Pertanto, deve essere annullata senza rinvio l’ordinanza impugnata, sicché rivive il provvedimento illegittimamente annullato.

PQM

La Corte annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata.