Cass. Sez. III 19 giugno 2003, n. 26477
Pres. Toriello – rel. Teresi
Ric. Pg in proc. Cesaro ed altri
Abusi edilizi. Violazione di sigilli.
Con ordinanza 24 gennaio 2003 il
Tribunale di Napoli, annullando parzialmente l’ordinanza del Gip 27 novembre
2002, sostituiva la misura del divieto di dimora in Giugliano imposta a Cesaro
Guglielmo e a Cesaro Giuseppe, indagati dei reati di cui agli articoli 20
lettera c) legge 47/1985; 2, 13, 4, 14 legge 1086/1871; 1, 2, 20 legge
64/1974; 166 decreto legislativo 490/99; 734 e 349 Cp, con quella della
presentazione giornaliera alla Ps di Giugliano.
Proponeva ricorso per cassazione il Pm deducendo violazione di legge e
mancanza di motivazione in ordine alla scelta della misura cautelare reale in
riferimento alla sua specifica idoneità a soddisfare in concreto le esigenze
cautelari, dato che, nella specie, il tribunale aveva applicato una misura
meno affittiva menzionando soltanto la funzione di deterrente psicologico
esercitata dall’obbligo di presentazione alla Ps senza verificare le
esigenze cautelari attuali comparativamente rapportate a quelle iniziali sotto
il profilo dell’idoneità specifica e della proporzionalità del
provvedimento.
Chiedeva l’annullamento dell’ordinanza.
Il tribunale del riesame ha sostituito la misura del divieto di dimora in
Giugliano con quella dell’obbligo di presentazione periodica alla Ps
rilevando che il suddetto divieto, perdurando da circa 3 mesi, costituiva per
i ricorrenti (indagati per avere eseguito, in zona sismica e vincolata e senza
concessione edilizia, un manufatto in cemento armato a tre piani, ciascuno di
metri quadrati 460, nonché per avere violato i sigilli apposti al manufatto
abusivo) monito per prevenire ulteriori violazioni e la prosecuzione
dell’opera abusiva.
Riteneva perciò che le esigenze cautelari, ravvisate nell’entità
dell’opera e nell’interesse alla prosecuzione desumibile dall’accertata
violazione dei sigilli, potessero essere salvaguardate con l’obbligo di
presentazione quotidiana alla Ps che, unitamente ai VV.UU., avrebbe potuto
controllare la futura condotta degli indagati.
Ha affermato questa Corte, in tema di adeguatezza della misura cautelare
adottata, che non è necessaria una analitica dimostrazione delle ragioni che
rendono inadeguata ogni altra misura, ma occorre che il giudice indichi gli
elementi specifici che, nel singolo caso, facciano ragionevolmente ritenere
quella applicata all’indagato o all’imputato come la misura più idonea a
soddisfare le ravvisate esigenze cautelari (Cassazione, sezione terza,
19/1999, Rv 213003).
Nella specie l’ordinanza impugnata ha basato il giudizio di adeguatezza su
un dato irrilevante, quale il mero decorso del tempo, peraltro di modesta
estensione, senza indicare altro specifico elemento da cui desumere che
l’originaria misura cautelare reale possa essere sostituita con altra meno
grave, ma idonea ad impedire la reiterazione dei reati.
Infatti, poiché la misura del divieto di dimora ineriva ad un abuso edilizio
ed ambientale di enorme rilevanza, reiterato dopo il sequestro del manufatto,
l’adozione di altra non avrebbe potuto prescindere all’indicazione di
nuove emergenze indicative del venir meno del pericolo di ulteriore
proseguimento abusivo dell’opera, non essendo a tal fine sufficiente il
richiamo all’obbligo, di carattere generale, dei pubblici ufficiali di
accertare la commissione dei reati.
Pertanto, deve essere annullata senza rinvio l’ordinanza impugnata, sicché
rivive il provvedimento illegittimamente annullato.
PQM
La Corte annulla senza rinvio l’ordinanza
impugnata.