Cass. Sez. III n. 48232 del 4 dicembre 2015 (Ud 8 ott 2015)
Pres. Fiale Est. Di Nicola Ric. Palmieri
Urbanisica.Rilevanza penale della ristrutturazione di un rudere
Integra il reato di cui all'art. 44 lett. c) d.P.R. n. 380 2001 la ricostruzione di un "rudere" senza il preventivo rilascio del permesso di costruire (o, come nella specie, con permesso di costruire illecito o rilasciato in violazione del parametro di legalità urbanistica ed edilizia, costituito anche dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi ed - in quanto applicabili - da quelle della stessa legge), sia perché trattasi di intervento di nuova costruzione e non di ristrutturazione di un edificio preesistente, dovendo intendersi per quest'ultimo un organismo edilizio dotato di mura perimetrali, strutture orizzontali e copertura, sia perché non è applicabile l'art. 30 del D.L. n. 69 del 2013 (conv. in legge n. 98 del 2013), che richiede, nelle zone come nella specie vincolate, l'esistenza dei connotati essenziali di un edificio (pareti, solai e tetto) o, in alternativa, l'accertamento della preesistente consistenza dell'immobile in base a riscontri documentali, alla verifica dimensionale del sito o ad altri elementi certi e verificabili, nonché, in ogni caso, il rispetto della sagoma della precedente struttura
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