Cass. Sez. III n. 3582 del 27 gennaio 2009 (Ud. 25 nov. 2008)
Pres. Lupo Est. Fiale Ric. Cassaro e altro
Urbanistica. Condono edilizio
L\'estinzione per condono del reato costituito da illecito edilizio, laddove la competente autorità comunale abbia attestato la congruità dell\'oblazione corrisposta, non necessita del decorso di trentasei mesi dalla data di effettuazione del versamento. (V. Corte cost. n. 219 del 2008).
Pres. Lupo Est. Fiale Ric. Cassaro e altro
Urbanistica. Condono edilizio
L\'estinzione per condono del reato costituito da illecito edilizio, laddove la competente autorità comunale abbia attestato la congruità dell\'oblazione corrisposta, non necessita del decorso di trentasei mesi dalla data di effettuazione del versamento. (V. Corte cost. n. 219 del 2008).
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 25/11/2008
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDI Alfredo M. - Consigliere - N. 2424
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - N. 20731/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. CASSARO Pietro, nato a Canicattì il 24.2.1950;
2. BATTAGLIA Diega, nata a Canicattì il 4/01/1959;
avverso la sentenza 30.1.2003 della Corte di Appello di Palermo;
Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
Udita, in pubblica udienza, la relazione fatta dal Consigliere Dr. Aldo Fiale;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Dr. BUA Francesco, il quale ha concluso chiedendo l\'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere i reati estinti per oblazione amministrativa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Palermo, con sentenza del 30.1.2003, confermava la sentenza 2.10.2001 del Tribunale di Agrigento - Sezione distaccata di Canicattì, che aveva affermato la responsabilità penale di Cassaro Pietro e Battaglia Diega in ordine ai reati di cui:
alla L. n. 47 del 1985, art. 20, lett. b), (per avere realizzato, in assenza della prescritta concessione edilizia, un fabbricato a piano rialzato - acc. in Canicattì, in epoca anteriore e prossima al 3.11.1999);
alla L. n. 1086 del 1971, artt. 13 e 14;
e, riconosciute circostanze attenuanti generiche, unificati detti reati nel vincolo della continuazione ex art. 81 cpv. c.p., aveva condannato ciascuno alla pena di mesi uno, giorni due di arresto e L. 10.500.000 di ammenda, con ordine di demolizione delle opere abusive e concessione ad entrambi del beneficio della non menzione e di quello della sospensione condizionale subordinato all\'effettiva esecuzione di detto ordine entro 90 giorni dalla formazione del giudicato.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso i condannati, i quali hanno eccepito carenza assoluta di prove in punto di affermazione della responsabilità, nonché la già intervenuta estinzione dei reati di cui alla L. n. 1086 del 1971.
Tenuto conto della domanda di "condono edilizio" presentata da Cassaro Pietro, in data 10.12.2004, L. n. 326 del 2003, ex art. 32 questa Corte ha disposto la sospensione del procedimento ai sensi della L. n. 47 del 1985, art. 38.
Il Comune di Canicattì, con nota pervenuta il 23.10.2008, a firma del dirigente della Direzione gestione del territorio e ambiente, ha attestato l\'avvenuta integrale corresponsione delle somme dovute a titolo di oblazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, perché i reati ascritti ai ricorrenti sono estinti in seguito al pagamento dell\'oblazione prevista dal c.d. "condono edilizio" di cui al D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 32 convertito nella L. 24 novembre 2003, n. 326, risultando:
la "ultimazione" dei lavori (secondo la nozione fornita dalla L. n. 47 del 1985, art. 31) entro il termine del 31 marzo 2003;
la condonabilità dell\'intervento complessivamente eseguito, in relazione alle caratteristiche peculiari ed alle dimensioni volumetriche dello stesso;
la tempestività della presentazione di domanda di sanatoria riferita alle opere abusive contestate nel capo di imputazione;
la integrale corresponsione, nei termini di legge, dell\'oblazione ritenuta congrua dalla amministrazione comunale.
2. Il Comune non ha rilasciato un formale provvedimento sanante e la L. n. 326 del 2003, art. 32, comma 36, inseriva altresi, tra gli elementi della fattispecie estintiva dei reati urbanistici, il decorso di 36 mesi dalla data di concreta effettuazione del pagamento ricollegando pure a tale termine la prescrizione del diritto dell\'amministrazione al conguaglio e di quello del privato al rimborso.
La Corte Costituzionale però - con la sentenza n. 70 del 12 - 28 marzo 2008 - ha dichiarato costituzionalmente illegittimo del D.L. n. 269 del 2003, l\'art. 32, comma 36, convertito dalla L. n. 326 del 2003, "nella parte in cui non prevede che gli effetti estintivi di cui alla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 38, comma 2, si producono anche allorché, anteriormente al decorso dei 36 mesi dal pagamento dell\'oblazione, sia intervenuta l\'attestazione di congruità da parte dell\'autorità comunale dell\'oblazione corrisposta". Ha rilevato, in proposito, il Giudice delle leggi che:
la disciplina del condono edilizio dettata dal D.L. n. 269 del 2003, art. 32 "opera su due piani distinti:
sul piano penale, al ricorrere dei presupposti di legge, determina l\'estinzione dei reati edilizi;
su quello amministrativo, comporta il conseguimento della concessione in sanatoria (e l\'estinzione dell\'illecito amministrativo);
ai fini dell\'estinzione dei reati, ai sensi del D.L. n. 269 del 2003, art. 32, comma 36, del requisito essenziale è "l\'integralità dell\'oblazione corrisposta dall\'imputato" e, per la relativa verifica di corrispondenza di quanto versato a quanto realmente dovuto, il giudice "si avvale degli accertamenti compiuti dall\'autorità comunale, la quale è il soggetto formalmente preposto alla determinazione definitiva dell\'importo dell\'oblazione, ai sensi della L. n. 47 del 1985, art. 35, comma 14";
la previsione di un limite temporale, a decorrere dal pagamento dell\'oblazione, quale presupposto dell\'estinzione dei reati, è finalizzato sia a consentire alle amministrazioni le attività di determinazione dell\'oblazione e di verifica della congruità della somma pagata, sia ad evitare che l\'effetto estintivo (a fronte della sussistenza degli altri presupposti di legge) possa essere da quelle indefinitamente procrastinato;
allorquando, però, l\'autorità comunale abbia verificato la congruità dell\'oblazione versata, "il decorso di un tempo ulteriore non assolve più ad alcuna funzione ed è pertanto privo di ogni ragionevole giustificazione".
Nella fattispecie in esame la competente autorità comunale ha attestato la congruità dell\'oblazione corrisposta, sicché deve ritenersi perfezionata la fattispecie estintiva dei reati. 3. Con riferimento ai limiti personali del beneficio, la Battaglia - in quanto comproprietaria - può trarre vantaggio dall\'oblazione amministrativa effettuata dal Cassaro, in applicazione dell\'espresso disposto della L. n. 47 del 1985, art. 38, comma 5, (la cui perdurante applicabilità discende dalla previsione dalla L. n. 326 del 2003, art. 32, comma 28).
4. Segue la revoca dell\'ordine di demolizione, che può essere impartito soltanto in caso di condanna.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 607, 615 e 620 c.p.p., annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per oblazione amministrativa.
Revoca l\'ordine di demolizione.
Così deciso in Roma, il 25 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2009
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 25/11/2008
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDI Alfredo M. - Consigliere - N. 2424
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - N. 20731/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. CASSARO Pietro, nato a Canicattì il 24.2.1950;
2. BATTAGLIA Diega, nata a Canicattì il 4/01/1959;
avverso la sentenza 30.1.2003 della Corte di Appello di Palermo;
Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
Udita, in pubblica udienza, la relazione fatta dal Consigliere Dr. Aldo Fiale;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Dr. BUA Francesco, il quale ha concluso chiedendo l\'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere i reati estinti per oblazione amministrativa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Palermo, con sentenza del 30.1.2003, confermava la sentenza 2.10.2001 del Tribunale di Agrigento - Sezione distaccata di Canicattì, che aveva affermato la responsabilità penale di Cassaro Pietro e Battaglia Diega in ordine ai reati di cui:
alla L. n. 47 del 1985, art. 20, lett. b), (per avere realizzato, in assenza della prescritta concessione edilizia, un fabbricato a piano rialzato - acc. in Canicattì, in epoca anteriore e prossima al 3.11.1999);
alla L. n. 1086 del 1971, artt. 13 e 14;
e, riconosciute circostanze attenuanti generiche, unificati detti reati nel vincolo della continuazione ex art. 81 cpv. c.p., aveva condannato ciascuno alla pena di mesi uno, giorni due di arresto e L. 10.500.000 di ammenda, con ordine di demolizione delle opere abusive e concessione ad entrambi del beneficio della non menzione e di quello della sospensione condizionale subordinato all\'effettiva esecuzione di detto ordine entro 90 giorni dalla formazione del giudicato.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso i condannati, i quali hanno eccepito carenza assoluta di prove in punto di affermazione della responsabilità, nonché la già intervenuta estinzione dei reati di cui alla L. n. 1086 del 1971.
Tenuto conto della domanda di "condono edilizio" presentata da Cassaro Pietro, in data 10.12.2004, L. n. 326 del 2003, ex art. 32 questa Corte ha disposto la sospensione del procedimento ai sensi della L. n. 47 del 1985, art. 38.
Il Comune di Canicattì, con nota pervenuta il 23.10.2008, a firma del dirigente della Direzione gestione del territorio e ambiente, ha attestato l\'avvenuta integrale corresponsione delle somme dovute a titolo di oblazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, perché i reati ascritti ai ricorrenti sono estinti in seguito al pagamento dell\'oblazione prevista dal c.d. "condono edilizio" di cui al D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 32 convertito nella L. 24 novembre 2003, n. 326, risultando:
la "ultimazione" dei lavori (secondo la nozione fornita dalla L. n. 47 del 1985, art. 31) entro il termine del 31 marzo 2003;
la condonabilità dell\'intervento complessivamente eseguito, in relazione alle caratteristiche peculiari ed alle dimensioni volumetriche dello stesso;
la tempestività della presentazione di domanda di sanatoria riferita alle opere abusive contestate nel capo di imputazione;
la integrale corresponsione, nei termini di legge, dell\'oblazione ritenuta congrua dalla amministrazione comunale.
2. Il Comune non ha rilasciato un formale provvedimento sanante e la L. n. 326 del 2003, art. 32, comma 36, inseriva altresi, tra gli elementi della fattispecie estintiva dei reati urbanistici, il decorso di 36 mesi dalla data di concreta effettuazione del pagamento ricollegando pure a tale termine la prescrizione del diritto dell\'amministrazione al conguaglio e di quello del privato al rimborso.
La Corte Costituzionale però - con la sentenza n. 70 del 12 - 28 marzo 2008 - ha dichiarato costituzionalmente illegittimo del D.L. n. 269 del 2003, l\'art. 32, comma 36, convertito dalla L. n. 326 del 2003, "nella parte in cui non prevede che gli effetti estintivi di cui alla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 38, comma 2, si producono anche allorché, anteriormente al decorso dei 36 mesi dal pagamento dell\'oblazione, sia intervenuta l\'attestazione di congruità da parte dell\'autorità comunale dell\'oblazione corrisposta". Ha rilevato, in proposito, il Giudice delle leggi che:
la disciplina del condono edilizio dettata dal D.L. n. 269 del 2003, art. 32 "opera su due piani distinti:
sul piano penale, al ricorrere dei presupposti di legge, determina l\'estinzione dei reati edilizi;
su quello amministrativo, comporta il conseguimento della concessione in sanatoria (e l\'estinzione dell\'illecito amministrativo);
ai fini dell\'estinzione dei reati, ai sensi del D.L. n. 269 del 2003, art. 32, comma 36, del requisito essenziale è "l\'integralità dell\'oblazione corrisposta dall\'imputato" e, per la relativa verifica di corrispondenza di quanto versato a quanto realmente dovuto, il giudice "si avvale degli accertamenti compiuti dall\'autorità comunale, la quale è il soggetto formalmente preposto alla determinazione definitiva dell\'importo dell\'oblazione, ai sensi della L. n. 47 del 1985, art. 35, comma 14";
la previsione di un limite temporale, a decorrere dal pagamento dell\'oblazione, quale presupposto dell\'estinzione dei reati, è finalizzato sia a consentire alle amministrazioni le attività di determinazione dell\'oblazione e di verifica della congruità della somma pagata, sia ad evitare che l\'effetto estintivo (a fronte della sussistenza degli altri presupposti di legge) possa essere da quelle indefinitamente procrastinato;
allorquando, però, l\'autorità comunale abbia verificato la congruità dell\'oblazione versata, "il decorso di un tempo ulteriore non assolve più ad alcuna funzione ed è pertanto privo di ogni ragionevole giustificazione".
Nella fattispecie in esame la competente autorità comunale ha attestato la congruità dell\'oblazione corrisposta, sicché deve ritenersi perfezionata la fattispecie estintiva dei reati. 3. Con riferimento ai limiti personali del beneficio, la Battaglia - in quanto comproprietaria - può trarre vantaggio dall\'oblazione amministrativa effettuata dal Cassaro, in applicazione dell\'espresso disposto della L. n. 47 del 1985, art. 38, comma 5, (la cui perdurante applicabilità discende dalla previsione dalla L. n. 326 del 2003, art. 32, comma 28).
4. Segue la revoca dell\'ordine di demolizione, che può essere impartito soltanto in caso di condanna.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 607, 615 e 620 c.p.p., annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per oblazione amministrativa.
Revoca l\'ordine di demolizione.
Così deciso in Roma, il 25 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2009