Cass. Sez. III n. 35309 del 23 agosto 2016 (CC 19 mag.2016)
Pres. Fiale Est. Andreazza Ric. Mele ed altro
Urbanistica.Demolizione del manufatto abusivo nei confronti del proprietario

L'ordine di demolizione del manufatto abusivo è legittimamente adottato nei confronti del proprietario dell'immobile indipendentemente dall'essere egli stato anche autore dell'abuso, salva la facoltà del medesimo di far valere, sul piano civile, la responsabilità, contrattuale o extracontrattuale, del proprio dante causa; infatti, l'ordine di demolizione delle opere abusive emesso dal giudice penale ha carattere reale e natura di sanzione amministrativa a contenuto ripristinatorio e deve pertanto essere eseguito nei confronti di tutti i soggetti che sono in rapporto col bene e vantano su di esso un diritto reale o personale di godimento, anche se si tratti di soggetti estranei alla commissione del reato. Ne consegue che, a maggior ragione laddove, come nella specie, i ricorrenti non sono per nulla soggetti estranei al reato (tanto da essere stati entrambi imputati e giudicati per il medesimo reato), il fatto che si assuma non essere intervenuta pronuncia di condanna definitiva per uno ed essere stato dichiarato estinto il reato per l’altro, non appare integrare il presupposto del fumus pur sempre richiesto in sede di valutazione della richiesta di sospensione. Non rileva inoltre, a tal fine, l’eventuale effetto estensivo dell’impugnazione.

RITENUTO IN FATTO

1. M.G. e Mi.Ma. hanno proposto ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli di rigetto della richiesta di sospensione e revoca dell'ordine di demolizione di proprio manufatto emesso dal P.M. del 02/11/2011 in relazione alla sentenza di condanna del 19/10/2007 del Tribunale di Napoli pronunciata nei confronti di M.G. e del coimputato N.P., quale esecutore di opere in difformità rispetto a permesso a costruire commissionate dai suddetti M. e Mi..

2. I ricorrenti deducono violazione dell'art. 578 c.p.p. e D.L. n. 269 del 2003, art. 32, comma 36, nonchè mancanza della motivazione.

In particolare nessuna motivazione il provvedimento ha adottato relativamente alla richiesta di sospensione del provvedimento di demolizione pronunciato in attesa dell'esito dell'impugnazione proposta da M. avverso la sentenza del 19/10/2007 e sulla quale ancora non vi è stata pronuncia (che verosimilmente dovrà tra l'altro accertare la prescrizione di tutti i reati di per sè quindi estensibile anche al N. non appellante). Quanto alla richiesta di sospensione fondata invece sulla presentazione da parte di Mi.Ma. (nei cui confronti è invece stata dichiarata la prescrizione del reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44 lett. b)) di sedici istanze di condono edilizio, l'ordinanza si è limitata, con una motivazione del tutto apparente, ad affermare non essere concretamente prevedibile l'accoglimento delle domande di sanatoria.

Quanto infine alla richiesta di sospensione fondata su una impossibilità tecnica della demolizione, giacchè le opere eseguite in difformità e da demolire formano un'unica struttura con le opere invece conformi, l'ordinanza ha erroneamente rilevato la mancanza di prova circa la impossibilità tecnica, dimostrata da ampia documentazione prodotta, e, in contrasto con la giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto comunque la stessa non inficiare l'ordine di demolizione impugnato.


CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il primo profilo di doglianza è infondato.

I ricorrenti, committenti delle opere abusive, fanno derivare l'illegittimità dell'ordine di demolizione, pur facente seguito a sentenza di condanna di primo grado per il reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44 lett. b) divenuta definitiva nei confronti dell'esecutore N., dal fatto che, da un lato, per quanto concernente M., la medesima sentenza sarebbe dallo stesso stata appellata e, dall'altro, per quanto concernente Mi.Ma., che nei confronti di questa sarebbe, in altro, separato, procedimento, stata dichiarata l'estinzione del reato per prescrizione.

Deve tuttavia considerarsi che, per costante giurisprudenza di questa Corte, l'ordine di demolizione del manufatto abusivo è legittimamente adottato nei confronti del proprietario dell'immobile indipendentemente dall'essere egli stato anche autore dell'abuso, salva la facoltà del medesimo di far valere, sul piano civile, la responsabilità, contrattuale o extracontrattuale, del proprio dante causa (tra le altre, Sez. 3, n. 39322 del 13/07/2009, Berardi e altri, Rv. 244612); infatti, l'ordine di demolizione delle opere abusive emesso dal giudice penale ha carattere reale e natura di sanzione amministrativa a contenuto ripristinatorio e deve pertanto essere eseguito nei confronti di tutti i soggetti che sono in rapporto col bene e vantano su di esso un diritto reale o personale di godimento, anche se si tratti di soggetti estranei alla commissione del reato (Sez. 3, n. 47281 del 21/10/2009, Arrigoni, Rv. 245403).

Ne consegue che, a maggior ragione laddove, come nella specie, i ricorrenti non sono per nulla soggetti estranei al reato (tanto da essere stati entrambi imputati e giudicati per il medesimo reato commesso da N. ed in concorso con questi), il fatto che si assuma non essere intervenuta pronuncia di condanna definitiva per quanto riguardante M. ed essere stato dichiarato estinto il reato per quanto riguardante la Mi., non appare integrare il presupposto del fumus pur sempre richiesto in sede di valutazione della richiesta di sospensione.

Nè l'eventuale effetto estensivo, in favore del condannato N., dell'impugnazione che sarebbe stata proposta da M. (impugnazione, peraltro solamente asserita non avendo egli allegato, soprattutto a fronte della affermazione dell'ordinanza circa la mancanza di un timbro di deposito sull'atto di appello, la prova della interposta impugnazione nei termini) potrebbe sortire la sospensione invocata: pur volendosi prescindere dal fatto che neppure il ricorrente deduce di avere con l'atto di appello eccepito l'intervenuta prescrizione, va rammentato che nel caso di sentenza di condanna pronunciata nei confronti di più imputati, l'eventuale, futuro, effetto estensivo dell'impugnazione proposta da taluno di essi non può dar luogo a sospensione dell'esecuzione a carico degli altri, nei cui confronti la medesima sentenza è da ritenere passata in giudicato (tra le altre, Sez. 1, n. 13902 del 11/12/2008, Casola, Rv. 243540; Sez. 1, n. 48155 del 02/12/2003, Chen, Rv. 226473).

Nè, trattandosi, nella specie, dell'esecuzione dell'ordine di demolizione emesso nei confronti di N., hanno rilievo le invocazioni della sospensione fondata sulla presentazione da parte, invece, della ricorrente Mi., di plurime richieste di condono, di cui peraltro nulla è dato sapere circa il probabile accoglimento, in una visione di necessaria anticipata valutazione richiesta al giudice dell'esecuzione dalla giurisprudenza di questa Corte (vedi, tra le altre, Sez. 3, n. 9145 del 01/07/2015, Manna, Rv. 266763).

4. Quanto infine al secondo profilo di ricorso fondato sulla necessità di sospendere l'esecuzione sul presupposto della impossibilità tecnica derivante dalla impossibilità di distinguere, all'interno di un'unica struttura, le opere difformi rispetto alla concessione e quelle invece conformi, i ricorrenti si sono limitati,a fronte della motivazione del provvedimento impugnato in ordine all'assenza di prova sul punto, a rimandare genericamente alla concessione edilizia e alle istanze di condono edilizio restando dunque il ricorso del tutto aspecifico.

5. In definitiva, i ricorsi vanno rigettati con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 19 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2016