Cass. Sez. III n. 35312 del 23 agosto 2016 (CC 19 mag.2016)
Pres. Fiale Est. Andreazza Ric. Celotto
Urbanistica.Individuazione della persona offesa dal reato
Quanto ai reati urbanistici e paesaggistici, il bene specifico tutelato dalle norme che sanzionano le violazioni in questione deve essere individuato nel territorio il cui assetto urbanistico o, nei reati ambientali, paesaggistico, viene ad essere pregiudicato dall'intervento abusivo, da ciò derivando che persone offese dei detti reati sono anzitutto gli enti nella cui sfera detti beni vanno ricondotti. Di contro, ai privati può fare capo unicamente l'interesse diffuso all'osservanza delle norme urbanistiche sì che, se pure agli stessi possa riconoscersi un danno patrimoniale laddove la realizzazione dell'abuso edilizio violi le norme che impongono limiti al diritto di proprietà, nonché quelle che stabiliscono distanze, volumetria ed altezza delle costruzioni, previste dal codice civile e dai piani regolatori, continua, tuttavia, a difettare in essi la veste di persona offesa quale componente necessaria, per la legittimazione, come già detto, a proporre opposizione all'archiviazione e, simmetricamente, ricorso per cassazione avverso i conseguenti provvedimenti.
RITENUTO IN FATTO
3. Il ricorso è inammissibile.
Legittimata a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione è, secondo quanto previsto dall'art. 410 c.p.p., la persona offesa dal reato; ne consegue che il privato, il quale assuma di essere danneggiato dal reato, non è legittimato a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione (tra le altre, Sez. 6, n. 8996 del 26/02/2015, p.o. e Napoleone, Rv. 262460; Sez. 6, n. 47661 del 03/12/2012, p.o. in proc. Lorenzetti e altro, Rv. 253990).
Ciò posto, va allora puntualizzato, quanto ai reati urbanistici e paesaggistici, che il bene specifico tutelato dalle norme che sanzionano le violazioni in questione deve essere individuato nel territorio il cui assetto urbanistico o, nei reati ambientali, paesaggistico, viene ad essere pregiudicato dall'intervento abusivo, da ciò derivando che persone offese dei detti reati sono anzitutto gli enti nella cui sfera detti beni vanno ricondotti (cfr., con riguardo ai reati edilizi, Sez. 3, n. 29667 del 14/06/2002, Arrostuto, Rv. 222116; vedi anche Sez. 3, n. 26121 del 12/04/2005, Rosato, Rv. 231952). Di contro, ai privati può fare capo unicamente l'interesse diffuso all'osservanza delle norme urbanistiche sì che, se pure agli stessi possa riconoscersi un danno patrimoniale laddove la realizzazione dell'abuso edilizio violi le norme che impongono limiti al diritto di proprietà, nonchè quelle che stabiliscono distanze, volumetria ed altezza delle costruzioni, previste dal codice civile e dai piani regolatori (cfr., con riguardo a quest'ultimo punto, Sez. 3, n. 21222 del 04/04/2008, Chianese, Rv. 240044), continua, tuttavia, a difettare in essi la veste di persona offesa quale componente necessaria, per la legittimazione, come già detto, a proporre opposizione all'archiviazione e, simmetricamente, ricorso per cassazione avverso i conseguenti provvedimenti.
Ora, nella specie, il ricorrente, a fronte dei reati contestati ad A. di cui agli artt. 44 e 181 citt. appare implicitamente fondare il proprio titolo di legittimazione su un danno provocatole dalla condotta di A. giacchè inosservante delle prescrizioni cui avrebbero dovuto essere assoggettati i lavori finalizzati all'ottenimento del collaudo dell'impianto in questione.
Sicchè, in definitiva, attesa la mancanza di veste di persona offesa in capo alla ricorrente, il ricorso va dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di denaro di Euro 1.500 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 19 maggio 2016.
Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2016