TAR Abruzzo (PE), Sez. I, n. 375, del 11 agosto 2014
Elettrosmog.Installazione SRB e art. 7 legge 241/1990
Il procedimento preordinato all'adozione dell'atto di assenso all'installazione dell'impianto di telefonia mobile deve seguire le regole dettate dagli artt. 7 e segg. della legge n. 241/1990 ai fini della partecipazione di soggetti, diversi dal diretto destinatario dell'atto finale, nei cui confronti l'atto possa arrecare pregiudizio. In tale posizione si troverebbero sia i proprietari dei terreni confinanti che i proprietari degli immobili ubicati nel campo intercettato dall’antenna. L'attività di localizzazione e di installazione sul territorio di impianti di telecomunicazione si caratterizza, infatti, per la sua idoneità ad incidere su un ampio numero di soggetti che stabilmente risiedono nella zona o ivi svolgono attività di rilievo economico o sociale. Detti soggetti devono ritenersi portatori di qualificate posizione di interesse legittimo all'osservanza delle norme sullo sviluppo edilizio ed urbanistico del territorio, sulla tutela paesaggistica ed ambientale e sui limiti di compatibilità sanitaria delle emissioni elettromagnetiche. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
N. 00375/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00301/2013 REG.RIC.
N. 00387/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 301 del 2013, proposto da:
Roberto Resta, Mario Cacciacarne, Mariagrazia Giampietro, Guido D'Angelantonio, Nino Colanzi, Fabrizio Marini, Vittorio Colarossi, Maurizio Suaria, Elisabetta Adami, Araldo Camilletti, Sergio Annibaldi, Francesca Baccaro, Piero Giampietro, Fabrizia Tullio, rappresentati e difesi dagli avv. Carlo Costantini, Luca Presutti, con domicilio eletto presso Luca Presutti in Pescara, via Firenze, 117;
contro
Comune di Pescara, rappresentato e difeso dall'avv. Marco De Flaviis, con domicilio eletto presso Marco De Flaviis in Pescara, Ufficio Legale Comune;
nei confronti di
Telecom Italia Spa, rappresentato e difeso dall'avv. Edoardo Giardino, con domicilio eletto presso Giulio Cerceo in Pescara, via G. D'Annunzio 142; Christian Amedoro;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
Marino Marini, rappresentato e difeso dagli avv. Carlo Costantini, Luca Presutti, con domicilio eletto presso Carlo Costantini in Pescara, via Firenze, 117;
sul ricorso numero di registro generale 387 del 2013, proposto da:
Telecom Italia S.p.A., rappresentato e difeso dall'avv. Edoardo Giardino, con domicilio eletto presso Giulio Cerceo in Pescara, via G. D'Annunzio 142;
contro
Comune di Pescara, rappresentato e difeso dall'avv. Marco De Flaviis, con domicilio eletto presso Marco De Flaviis in Pescara, Ufficio Legale Comune;
Regione Abruzzo, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la sede della stessa domiciliata in L'Aquila, via Buccio di Ranallo C/ S.Domenico;
Comune di Pescara - Settore Gestione del Territorio - Servizio S.U.E.,
Provincia di Pescara;
nei confronti di
Enac - Ente Nazionale Aviazione Civile, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato presso la sede della stessa in L'Aquila, via Buccio di Ranallo C/ S.Domenico;
Enav S.p.A.,
Wind Telecomunicazioni S.p.A.
e con l'intervento di
ad opponendum:
Roberto Resta, Mariagrazia Giampietro, Marino Marini, Fabrizia Tullio, Vincenzo Minguzzi, Elisabetta Adami, Domenico Carminelli, Marcella Scattolini, Stefano Mincarini, Mario Cacciacarne, Francesco Axel Marini, Fabrizio Marini, Roberto Colarossi, Marco Mattia Marini, Guido D'Angelantonio, Francesca Baccaro, Angela D'Angelo, Manuela D'Incecco, Barbara Di Giandomenico, Luisa Liberatore, Neluta Nitescu, Nino Colanzi, Rosanna Di Matteo, Maria Luigia Di Marzio, Sergio Annibaldi, Alda Lanciotti, Luciana Lo Duca, rappresentati e difesi dagli avv. Carlo Costantini, Luca Presutti, con domicilio eletto presso Carlo Costantini in Pescara, via Firenze, 117;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 301 del 2013:
del permesso di costruire n. 44/13/P del 14 marzo 2013 con il quale il Dirigente del Settore Gestione del Territorio del Comune di Pescara ha autorizzato la Telecom Italia s.p.a. a realizzare una stazione radio base su un terreno confinante con quello dei ricorrenti; della determinazione dirigenziale n. 102 del 28 settembre 2012; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale..
quanto al ricorso n. 387 del 2013:
dell'atto prot. 108171 del 2 agosto 20130 con il quale il dirigente del Settore Gestione del Territorio-Servizio S.U.E. del Comune di Pescara ha disposto l'annullamento in via di autotutela del permesso di costruire n. 44/13/P del 04.03.2012 rilasciato alla società ricorrente per la realizzazione di una stazione radio base per la telefonia mobile cellulare sito in località Colle Innamorati; dell'atto prot. n. 84696 del 14.06.2013 con il quale lo stesso dirigente invitava la società ricorrente alla non esecuzione/prosecuzione dei lavori inerenti la realizzazione della stazione radio base fino all'ottenimento dei pareri necessari; dell'atto prot. n. 86276 del 19.06.2013 di comunicazione dell'avvio del procedimento per il suddetto annullamento in autotutela; nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale..
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Pescara, di Telecom Italia Spa, della Regione Abruzzo e dell’Enac - Ente Nazionale Aviazione Civile;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 giugno 2014 il dott. Alberto Tramaglini e uditi per le parti i rispettivi difensori come da verbale di udienza
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - Con ricorso rubricato al n.R.G. 301/2013 - qualificatisi “tutti abitanti della zona, proprietari o inquilini, e vantano un interesse alla conservazione dell’aspetto urbano, della salubrità dell’ambiente e del valore commerciale degli immobili”- i ricorrenti hanno impugnato il permesso di costruire rilasciato dal Comune di Pescara a Telecom Italia s.p.a. per l’installazione di una stazione radio base di telefonia mobile localizzata su un terreno confinante e consistente in antenne fissate su un palo dell’altezza di 26 metri con due parabole nell’ambito di una superficie recintata estesa 5x8,90 mq.
Con ricorso rubricato al n.R.G. 387/2013 Telecom Italia s.p.a., premesso che l’intervento in questione è preordinato a garantire alla collettività nuovi servizi (“banda larga”), ha impugnato il provvedimento del 2 agosto 2013 con cui il Comune di Pescara ha annullato in autotutela il permesso di costruire oggetto del suddetto ricorso 301/2013. Con successivi motivi aggiunti ha impugnato la nota del 9 dicembre 2013 con cui il Comune l’ha diffidata dall’eseguire qualunque attività edilizia.
2 – I ricorsi vanno riuniti stante la loro evidente connessione.
3 - Va preliminarmente esaminato il secondo dei ricorsi venuti in decisione. E’ infatti evidente che la sua eventuale fondatezza restituirebbe validità al titolo edilizio ripristinando la procedibilità del ricorso diretto contro tale atto, venuta meno in conseguenza del sopravvenuto annullamento in autotutela. L’improcedibilità del ricorso proposto dai residenti (eccepita da Telecom) potrebbe essere perciò dichiarata solo qualora l’impugnazione Telecom si rivelasse infondata con conseguente consolidamento del provvedimento di annullamento d’ufficio.
4 – Sostiene in merito la società ricorrente che il Comune ha assunto il provvedimento di annullamento sul presupposto della mancanza dei pareri ENAC e ENAV nonostante l’ente fosse a conoscenza che i relativi procedimenti erano in itinere e dell’avvenuta adozione di atti infraprocedimentali che assentivano l’intervento. Sostiene poi, in ordine al secondo motivo posto a base dell’atto in autotutela (mancata valutazione da parte della richiedente della possibilità di condividere l’impianto esistente di WIND), che lo stesso è stato rilevato solo nel provvedimento finale e non anche nella comunicazione di avvio del procedimento.
Il collegio ritiene di condividere tali rilievi.
Per quanto “l’invito” a sospendere i lavori (atto del 14 giugno 2013) sia stato determinato dalla ricorrente, che ha completato le fondazioni che dovevano sostenere il traliccio su cui innestare gli impianti nonostante il permesso di costruire imponesse di “provvedere all’inoltro del parere Enac e Enav in sede di comunicazione dell’inizio lavori”, resta il fatto che la società si era comunque adeguata all’invito comunale “alla non esecuzione/prosecuzione dei lavori … fino all’ottenimento” dei predetti pareri. Dopo aver avviato il procedimento di annullamento in autotutela sul presupposto che il permesso fosse privo dei pareri in questione, il Comune la proceduto all’adozione del provvedimento impugnato (2 agosto) senza dare alcun rilievo alla circostanza che l’istruttoria per il rilascio era in itinere e che era stata nel frattempo assunta (21 giugno) la valutazione Enav che escludeva interferenze tali da precludere la realizzazione dell’impianto. Una volta assicurata l’interruzione dei lavori erano perciò garantiti gli interessi a cui è preordinata la valutazione di compatibilità dell’intervento con la navigazione aerea, sicché non risulta giustificata l’adozione dell’annullamento in autotutela in pendenza del relativo procedimento, sembrando evidente che solo un intervenuto parere negativo poteva a quel punto legittimare tale tipo di provvedimento. Tenuto conto dei limiti che incontra il potere di annullamento d’ufficio ex art. 21nonies l. 241/1990, dal provvedimento non si evincono, infatti, le ragioni che lo imponevano alla luce della circostanza che gli interessi alla cui tutela esso era preordinato (“sicurezza della navigazione aerea” e “salvaguardia della incolumità pubblica”) continuavano ad essere preservati con l’inibizione ad installare l’antenna (vale a dire il potenziale ostacolo alla navigazione) fino a quando non fossero stati acquisiti i suddetti permessi. Non è perciò chiarito quali concrete esigenze mirasse a soddisfare l’annullamento d’ufficio allorché restava ancora aperta la possibilità che la società richiedente acquisisse l’assenso all’intervento da parte delle autorità preposte alla sicurezza della navigazione aerea. In presenza della perdurante necessità di ottenere il permesso qualora nel frattempo sopraggiunga il parere positivo ENAC (che la ricorrente assume essere stato rilasciato con atto del successivo 27 agosto), l’annullamento d’ufficio finisce per non assolvere alcuna funzione sostanziale, producendo unicamente la duplicazione dei procedimenti con evidente violazione del principio di economicità dell’azione amministrativa. Tale aspetto è ancora più evidente alla luce della considerazione che dagli atti del procedimento non risulta da quale norma il Comune abbia desunto che l’assenso in questione sia atto pregiudiziale al rilascio del permesso di costruire, considerato che in tal senso non depongono né l’art. 709, comma 2, cod. nav. (“La costituzione di ostacoli fissi o mobili alla navigazione aerea è subordinata all'autorizzazione dell'ENAC, previo coordinamento, ove necessario, con il Ministero della difesa”) né l’art. 12, comma 2, del Regolamento comunale relativo agli impianti in questione (“è obbligatorio rispettare la normativa di sicurezza del volo degli aeromobili”).
Essendo gli interessi evocati già sufficientemente garantiti dalla preclusione di realizzare il traliccio ed installare l’antenna, ne discende l’illegittimità della determinazione in autotutela assunta prima che fosse definito l’iter del procedimento collegato.
5 - Manifestamente fondato è l’ulteriore rilievo, visto che la contestazione in ordine alla mancata valutazione “della possibilità o impossibilità di condivisione con impianto esistente” è stata prospettata solo nel provvedimento e non anche nella comunicazione di avvio del procedimento precludendo così all’interessata la possibilità di esporre le ragioni della scelta. E’ del tutto evidente che non si tratta di vizio di carattere meramente formale, e quindi irrilevante sul contenuto dispositivo dell’atto, visto che la condizione che tale condivisione “venga favorita” (determinazione 102/2012 di approvazione del programma annuale degli impianti SRB) esige, al contrario, una valutazione di merito della scelta dell’operatore che abbia invece deciso di non optare per tale soluzione, il che imponeva che fosse consentita la difesa procedimentale.
Il provvedimento non assume, infatti, l’obbligatorietà della condivisione, limitandosi invece a riscontrare una carenza documentale, ossia la mancata allegazione da parte della società della propria valutazione sul punto. Qualora l’amministrazione avesse contestato la suddetta carenza documentale nella comunicazione di avvio del procedimento avrebbe dato modo all’interessata di allegare la documentazione mancante e consentito di verificare se l’impossibilità di condivisione fosse effettivamente fondata su obiettive difficoltà tecniche (come la ricorrente assume nel proprio studio sulla questione) o se la stessa fosse comunque possibile senza compromettere gli obiettivi di copertura.
6 - Sono invece manifestamente inammissibili le censure dedotte nei confronti degli ulteriori rilievi che impedirebbero la realizzazione dell’intervento. Le doglianze sono infatti rivolte non già nei confronti di specifici rilievi emergenti dal provvedimento bensì contro deduzioni difensive del Comune, del tutto inidonee ad integrare le determinazioni assunte dall’amministrazione.
7 - Da tali assorbenti ragioni consegue la fondatezza del ricorso e l’annullamento del provvedimento di annullamento d’ufficio.
8 – Da quanto sopra consegue ulteriormente, come sopra osservato, la procedibilità del ricorso 301/2013, di cui Telecom eccepisce l’inammissibilità per difetto di legittimazione attiva dei proponenti, ritenendo non essere allo scopo sufficiente “la mera residenza nel Comune nel cui territorio è prevista la realizzazione degli interventi contestati”.
L’eccezione deve essere disattesa posto che i ricorrenti fondano la loro legittimazione non già sulla mera residenza in ambito comunale bensì sulla contiguità dell’impianto rispetto alle abitazioni dove almeno una parte di essi risiede. La suddetta relazione di prossimità, non contestata dalle parti resistenti, radica l’interesse a contestare la legittimità del provvedimento che autorizza la realizzazione di un’opera il cui impatto è destinato a ripercuotersi nell’ambito della sfera dei loro interessi.
9 – Con il primo motivo di ricorso è dedotta la carenza di un titolo idoneo che legittimasse la società a chiedere il rilascio del predetto titolo edilizio. Ciò in quanto il contratto di locazione dell’area sarebbe affetto da molteplici cause di nullità.
Devono essere disattesi i rilievi attinenti alla illeggibilità delle sottoscrizioni ed alla mancanza di data, non trattandosi in entrambi i casi di carenza di taluno degli elementi essenziali di cui all’art. 1418 c.c. Le sottoscrizioni delle parti, infatti, sono presenti (il che perfeziona l’accordo) e possono essere semmai disconosciute dalle parti contrattuali.
Non è d’altronde elemento essenziale la data di stipulazione, considerato che i ricorrenti non precisano a quali fini la certezza di questa abbia rilevanza e rilevato che l’acquisizione del contratto agli atti del procedimento ha avuto comunque l’effetto di attestarla a quella data.
I ricorrenti poi sostengono la nullità del contratto in quanto non registrato secondo la previsione dell’art. 1, comma 346, legge 30 dicembre 2004, n. 311 recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005): “i contratti di locazione, o che comunque costituiscono diritti relativi di godimento, di unità immobiliari ovvero di loro porzioni, comunque stipulati, sono nulli se, ricorrendone i presupposti, non sono registrati”.
In quanto riferita alle “unità immobiliari” e relative porzioni, il collegio è dell’avviso che la norma preveda tale sanzione unicamente per contratti relativi ad edifici, quale che ne sia la destinazione, ma non anche per quelli aventi ad oggetto immobili di diverso tipo. Il che induce a ritenere che siano esclusi dal suo ambito di applicazione i contratti di godimenti relativi a terreni, quale è quello in questione.
I ricorrenti deducono ulteriormente che nel contratto di locazione rimesso da Telecom al Comune non è contenuta alcuna indicazione del corrispettivo pattuito, sicché lo stesso sarebbe nullo ex art. 1418 c.c.
La doglianza deve essere condivisa, essendo il contratto privo dell’indicazione di un elemento essenziale (cfr. in termini Cons. St., VI, 4092/2009, di conferma di TAR Liguria, II, 340/2002) e non potendo operarsi la conversione di cui all’art. 1424 c.c. non emergendo la volontà delle parti di stipulare un contratto privo di corrispettivo. Anche a ritenere che le parti abbiano diritto a mantenere la riservatezza su taluni elementi contrattuali privi di una qualsiasi rilevanza rispetto all’esigenza di dimostrare al Comune la disponibilità dell’area di intervento, resta comunque la constatazione che, nella copia trasmessa al Comune ed allegata agli atti, la parte relativa al canone è del tutto omessa senza alcuna specificazione che avvertisse che la relativa clausola era comunque contenuta nell’originale del contratto, cosicché non può che essere constatata la carenza del suddetto elemento essenziale.
Salva la rinnovazione del contratto nullo, la mancanza agli atti del procedimento di un titolo idoneo a consentire alla società di intervenire sull’area in questione determina l’illegittimità del rilasciato permesso di costruire. Il contratto di locazione recante l'esplicita autorizzazione all'esecuzione di dati interventi di trasformazione edilizia del bene in funzione dell'uso per il quale lo stesso è stato concesso ad altri è, infatti, astrattamente idoneo a consentire il rilascio del permesso edilizio, “sempreché si tratti di un contratto di locazione non invalido per nullità” (TRGA Trento, n. 230 del 2010).
10 - Deve ritenersi fondato anche il secondo motivo.
Ad avviso dei ricorrenti il procedimento preordinato all'adozione dell'atto di assenso all'installazione dell'impianto di telefonia mobile si è svolto in violazione delle regole dettate dagli artt. 7 e segg. della legge n. 241/1990 ai fini della partecipazione di soggetti, diversi dal diretto destinatario dell'atto finale, nei cui confronti l'atto possa arrecare pregiudizio. In tale posizione si troverebbero sia i proprietari dei terreni confinanti che i proprietari degli immobili ubicati nel campo intercettato dall’antenna. L'attività di localizzazione e di installazione sul territorio di impianti di telecomunicazione si caratterizza, infatti, per la sua idoneità ad incidere su un ampio numero di soggetti che stabilmente risiedono nella zona o ivi svolgono attività di rilievo economico o sociale. Detti soggetti devono ritenersi portatori di qualificate posizione di interesse legittimo all'osservanza delle norme sullo sviluppo edilizio ed urbanistico del territorio, sulla tutela paesaggistica ed ambientale e sui limiti di compatibilità sanitaria delle emissioni elettromagnetiche (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, n. 6180 del 2005 sull’obbligo di comunicazione ai suddetti soggetti interessati quantomeno nelle forme di cui all’art. 8 l.241, che nella fattispecie decisa in quella sede risultavano attuate).
Va osservato che non sono contestate le deduzioni dei ricorrenti (pag. 9 memoria 29 maggio 2014) secondo cui “dall’analisi dell’impatto elettromagnetico predisposta da Telecom Italia Spa … all’interno dell’isocampo di protezione delle antenne è possibile individuare le abitazioni dei sig.ri D’Angelantonio (p.lla 84), Colanzi (p.lla 1327), Colarossi (p.lla 1329), Marini (p.lla 905), Resta (p.lla 1038), Annibaldi (p.lla 76) e Tullio (p.lla 2641)”. Quantomeno rispetto a tali ricorrenti si manifesta la presenza di un interesse contrapposto a quello della società, facente capo ad un numero limitato di soggetti individuati e ad essi deve essere perciò riconosciuto il titolo a partecipare ad un procedimento il cui esito è suscettibile di ripercuotersi direttamente sul loro ambiente abitativo.
Mancano d’altronde le condizioni per ritenere l’irrilevanza dell’omissione ex art. 21 octies l. 241/1990, non essendo dimostrato che il procedimento avrebbe avuto comunque un esito obbligato.
Benché sia precluso al Comune di operare valutazioni sulla effettiva necessità dell’impianto (3° motivo) o di imporre la condivisione (4° motivo), è d’altronde evidente che si tratta di aspetti che implicano una serie di valutazioni da cui discende l’esito procedimentale, sicché sembra innegabile l’interesse dei suddetti residenti ad interloquire apportando i propri contributi procedimentali.
11 – Mentre il suddetto terzo motivo va dichiarato assorbito, implicando il suo esame approfondimenti istruttori, vanno per completezza esaminati le ulteriori censure.
Fondato è anche il quarto motivo.
Come già osservato in occasione dell’esame del ricorso Telecom, l’atto di approvazione del programma annuale esplicitamente poneva la condizione che venisse favorita la condivisione con impianto esistente. E’ evidente che non si tratta dell’indebita imposizione di una determinata scelta localizzativa, quanto piuttosto dell’espressione dell’esigenza che fosse preliminarmente accertata, prima di optare per la realizzazione di un nuovo impianto, la possibilità di condivisione. Si rendeva perciò necessario che la società si facesse carico di illustrare le ragioni di carattere tecnico che rendevano invece preferibile il sito concretamente prescelto. Il rilascio del permesso all’esito di un procedimento in cui non sono state valutate le ragioni per cui la scelta preferenziale è stata accantonata lo rende perciò illegittimo, senza che possano in senso contrario rilevare le deduzioni difensive di Telecom dovendo la relative questioni (che vertono essenzialmente sulla assunta inadeguatezza del sito dove è ubicato l’impianto da condividere) essere oggetto di adeguata valutazione procedimentale, che nella fattispecie è mancata.
12 - E’ invece manifestamente infondato il quinto motivo, con cui si prospetta l’illegittimità del titolo edilizio per essere stato rilasciato ben oltre il termine assegnato dall’art. 86, comma 1, del Codice. La normativa non preclude affatto il potere di provvedere oltre il termine assegnato né da essa può evincersi l’illegittimità dell’atto tardivo, salva la formazione dell’assenso tacito ove ne ricorrano i presupposti.
13 - Analoga sorte ha il sesto motivo, con cui si lamenta la violazione dell’art. 87, comma 5, per avere l’amministrazione consentito alla richiedente l’integrazione documentale per almeno tre volte e comunque oltre il termine di 15 giorni previsto dalla norma stessa. La previsione ha infatti lo scopo di evitare la dilatazione dei termini procedimentali causata da reiterate richieste istruttorie e perciò non preclude la possibilità di effettuare le integrazioni necessarie alla valutazione della domanda nello spirito dei principi generali della legge sul procedimento.
14 - Quanto al settimo motivo, con cui si lamenta essere stata omessa la preventiva approvazione del progetto da parte del genio civile in ritenuta violazione dell’art. 64 t.u. ed., va osservato che il successivo art. 65 prevede che “le opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, prima del loro inizio, devono essere denunciate dal costruttore allo sportello unico, che provvede a trasmettere tale denuncia al competente ufficio tecnico regionale”, il che esclude che il rilascio del permesso di costruire fosse subordinato a tale adempimento (cfr. art. 4 l. 1086 del 1971: “Le opere di cui all'articolo 1 devono essere denunciate dal costruttore all'ufficio del genio civile, competente per territorio, prima del loro inizio”). I ricorrenti d’altra parte non deducono quale norma prescriva la pregiudizialità del deposito rispetto al titolo edilizio, tenuto conto che anche nelle ipotesi disciplinate dagli artt. 83 e ss. t.u. ed., “fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità …, non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione” (art. 94). Né si vede in che termini rilevi l’art. 89, visto che lo stesso è riferito al procedimento di formazione degli strumenti urbanistici (“Tutti i comuni nei quali sono applicabili le norme di cui alla presente sezione e quelli di cui all'articolo 61, devono richiedere il parere del competente ufficio tecnico regionale sugli strumenti urbanistici generali e particolareggiati prima della delibera di adozione…”) e quindi a fattispecie del tutto estranea a quella in esame.
15 - In ordine all’ottavo motivo, l’obbligo di munirsi dei pareri Enac ed Enav in sede di comunicazione di inizio dei lavori al fine di attestare il rispetto della normativa sulla sicurezza del volo (nota comunale 18 marzo 2013) non implica in alcun modo (come osservato a proposito del corrispondente motivo di annullamento d’ufficio) che tali atti dovessero precedere il rilascio del permesso di costruire né è dedotto quale norma imponga tale pregiudizialità.
16 - Infondato è anche il nono motivo, posto che i ricorrenti non chiariscono i presupposti che avrebbero imposto l’obbligatoria convocazione di una Conferenza di servizi e tenuto conto che l’interesse degli interessati alla partecipazione al procedimento, che l’omissione avrebbe impedito, sussiste (o meno) a prescindere dalle modalità con cui si svolge il procedimento di formazione del titolo edilizio.
17 - Il ricorso va pertanto accolto nei termini suddetti con conseguente annullamento del permesso edilizio impugnato.
18 - Il complessivo esito del giudizio, tenuto anche conto della manifesta infondatezza di parte delle censure del ricorso da ultimo esaminato, induce alla compensazione delle spese di giudizio tra tutte le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara, definitivamente pronunciando sui ricorsi in epigrafe, previa loro riunione, li accoglie entrambi nei limiti e con le conseguenze indicate in motivazione. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2014 con l'intervento dei magistrati:
Michele Eliantonio, Presidente
Alberto Tramaglini, Consigliere, Estensore
Massimiliano Balloriani, Consigliere
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L'ESTENSORE |
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IL PRESIDENTE |
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/08/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)