Cass. Sez. III n. 21163 del 9 giugno 2026 (UP 15 apr 2026) 
Pres. Aceto Rel. Bove Ric. Cimino e altro
Urbanistica. Lottizzazione abusiva, prescrizione e confisca

In tema di lottizzazione abusiva, la confisca prevista dall'art. 44, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001 può essere legittimamente disposta anche in presenza di una causa estintiva del reato determinata dalla prescrizione, a condizione che la sussistenza del fatto, nei suoi elementi oggettivi e soggettivi, sia stata accertata nell'ambito di un giudizio che abbia assicurato il pieno contraddittorio. Il momento consumativo della lottizzazione abusiva "mista" si individua, per tutti i concorrenti, nel compimento dell'ultimo atto integrante la condotta illecita o nel momento in cui interviene il sequestro dell'intera area, che segna la cessazione della permanenza. Sotto il profilo soggettivo, la qualifica professionale di tecnico (architetto) esclude l'invocabilità della buona fede o dell'affidamento incolpevole qualora il contrasto tra lo strumento urbanistico attuativo e il Piano Regolatore Generale sia macroscopicamente evidente e agevolmente verificabile, non potendo il professionista limitarsi a un affidamento puramente esteriore sulla legittimità degli atti amministrativi.

RITENUTO IN FATTO

    Con sentenza del 23 giugno 2025 la Corte di appello di Lecce, in riforma della sentenza del 29 aprile 2022 del Tribunale di Lecce – che aveva, tra gli altri, dichiarato Agnese Cimino e Gabriele Marasmi responsabili, in concorso con altri, del reato di lottizzazione abusiva di cui al capo a, nonché il Marasmi anche dei reati di abuso edilizio e di cui all’art. 181 d.lgs. n. 42 del 2004, parimenti contestati al capo a, in relazione ai quali dichiarava non doversi procedere nei confronti della Cimino (così la contestazione al capo a: artt. 110, 81 e 734 cod. pen., 30 e 44, lett c, d.P.R. n. 380 del 2001 e 181 d.lgs. n. 42 del 2004), condannandoli, rispettivamente alla pena di anni uno di arresto e 25.000,00 euro di ammenda e di anni uno, mesi sei di arresto e 35.000,00 euro di ammenda, ordinando il dissequestro, tra gli altri, dell’immobile intestato alla Cimino, la distruzione degli immobili intestati al Marasmi e la confisca degli immobili loro rispettivamente intestati – ha dichiarato non doversi procedere nei confronti, tra gli altri, di Gabriele Marasmi limitatamente ai reati di abusivismo edilizio, perché estinti in data antecedente alla pronuncia di primo grado ed ha per l’effetto revocato nei suoi confronti l’ordine di demolizione dell’opera e la condanna alle spese di giudizio; ha, altresì, dichiarato non doversi procedere nei confronti di Agnese Cimino e Gabriele Marasmi in ordine ai reati di cui al capo a, perché estinti per prescrizione, eliminando nei loro confronti l’ordine di demolizione e confermando la statuizione sulla confisca, già disposta nei confronti della Cimino e del Marasmi.

2 Avverso la sentenza hanno proposto ricorso entrambi gli imputati. Il difensore di Agnese Cimino si è affidato a due motivi.
2.1 Con il primo motivo lamenta motivazione insufficiente con riferimento alla ritenuta violazione dell’art. 30 d.P.R. n. 380 del 2001. Si osserva a tal proposito che la Corte di appello, lungi dall’esaminare le doglianze contenute nell’atto di gravame, si è completamente appiattita sulle considerazioni dei consulenti dell’accusa svolte innanzi al giudice di primo grado, senza alcuna analisi dell’apporto della ricorrente alla cd. “macroscopica lottizzazione”. Si evidenzia che il primo giudice aveva ritenuto applicabile alla fattispecie la legge regionale n. 3 del 2009, salvo poi, il giudice di appello, ignorarne i contenuti innovativi. La riforma introdotta nel 2009 attribuisce al regolamento edilizio la “disciplina delle modalità costruttive”, con particolare riguardo al rispetto delle normative tecnico estetiche, igienico sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle loro pertinenze, ed è applicabile a tutti gli strumenti urbanistici, in essere ed in itinere, sicchè, con il nuovo regime normativo, l’ente regionale si spoglia della pianificazione, per attribuirlo, in via esclusiva, al consiglio comunale. Viene dunque in rilievo una normativa che ha effetti sia sull'elemento oggettivo che su quello soggettivo della lottizzazione, determinando nei tecnici chiamati a rispondere in ordine alle caratteristiche costruttive la consapevolezza di operare nell'ambito di una nuova disposizione normativa e nell'esercizio di un potere nuovo introdotto con legge regionale del 2009, per effetto della quale la disciplina delle modalità costruttive viene sganciata dai piani regolatori, diventando autonoma. Nel complesso, la disciplina introdotta dall’Abaco dei Trulli (ossia lo strumento edilizio, aggiuntivo al Piano regolatore, redatto nel 2009 su incarico dell’Amministrazione del Comune di Alliste, su cui insisteva la lottizzazione), cui aveva partecipato, tra gli altri, la ricorrente, operava un restringimento delle possibilità offerte dal Piano regolatore regionale ed una riduzione rispetto alle potenzialità dello stesso.
2.2 Con il secondo motivo lamenta motivazione insufficiente in ordine all’apporto partecipativo della ricorrente. Si osserva che dagli atti processuali risulta in modo inequivocabile che la ricorrente è stata chiamata in forza della sua speciale e specifica competenza in materia di restauro e recupero dei beni architettonici, e che quindi il suo apporto partecipativo era limitato all’applicazione delle sue conoscenze specialistiche sulle metodologie e materiali di recupero dei “caseddhi”. La Cimino, si afferma, non aveva avuto alcuna parte nella procedura di approvazione dell’Abaco, per cui non aveva alcuna possibilità di intervento, né in positivo, né in negativo, sullo strumento poi utilizzato per la trasformazione territoriale. Il fenomeno lottizzatorio, si afferma, è conseguenza diretta, esclusiva delle procedure in concreto utilizzate dall'ente locale, tutte esterne alle competenze della ricorrente e alla sua partecipazione alle fasi di stesura del regolamento, non avendo avuto, la ricorrente, alcuna parte nella procedura né alcuna possibilità di intervento su uno strumento, poi utilizzato per la trasformazione territoriale. Si ribadisce, in conclusione, che la ricorrente non ha partecipato alla progettazione di alcun intervento edilizio e non era nemmeno progettista dell’intervento, a differenza del Marasmi, che è stato anche progettista dell’intervento di attuazione del suo lotto acquistato, al quale è stata inopinatamente accumunata. Si chiede quindi l’annullamento della disposta confisca.

    Ha proposto ricorso anche il difensore di Gabriele Marasmi, che si è affidato a sei motivi.

3.1 Con il primo motivo lamenta erronea applicazione della legge penale, mancanza di motivazione, violazione dell’art. 129 cod proc. pen. ed illegittimità della confisca. Si osserva che la sentenza della Corte di appello merita censura perché, pur riconoscendo l’intervenuta prescrizione prima della pronuncia di primo grado per il reato edilizio e paesaggistico, non dispone la revoca della confisca, ritenendo possibile la sua conferma sulla base dell’accertamento della lottizzazione abusiva da parte del giudice di primo grado. La Corte territoriale motiva sulla confisca e sulla possibilità per il giudice di appello di confermarla, anche in caso di declaratoria di estinzione per prescrizione, senza tenere conto – come già eccepito nei motivi di appello – che l’istruzione dibattimentale si era svolta in violazione dell’art. 129 cod. proc. pen., in un momento in cui era già maturato il termine di prescrizione per tutti i reati contestati. Il dies a quo, in particolare, per la decorrenza del termine di prescrizione va individuato nel 28 novembre 2016, data del sequestro dell’immobile, e solo il 26 maggio 2021 il Tribunale procedeva all’avvio dell’istruzione con l’ascolto dei primi testi di accusa e quindi il 12 gennaio 2022 rinnovava l’istruzione dibattimentale mediante lettura degli atti, quando il termine di prescrizione era ampiamente decorso; a questa seguiva una ulteriore rinnovazione (il 9 febbraio 2022) anche, in questo caso, quando la prescrizione era già ampiamente maturata. Richiamando i principi espressi da questa Corte (tra le tante, Sez. 3, n. 43235 del 11/10/2023, Estero, Rv. 285287 – 01 e più in generale i principi espressi da Sez. U, n. 13539 del 30/01/2020, Perroni, Rv. 278870) si rappresenta che erroneamente la Corte di appello ha confermato la confisca, applicando, appunto erroneamente, l’art. 578-bis cod. proc. pen.
3.2 Con il secondo motivo, lamenta erronea applicazione della legge penale e difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell’intero decorso del termine di prescrizione prima della pronuncia del Tribunale di Lecce. Richiamando il primo motivo di ricorso si rappresenta che il termine per la decorrenza della prescrizione, inteso come data di consumazione dei reati addebitati al ricorrente, va individuato nel 28 novembre 2016, ossia alla data del sequestro dell’immobile, mentre la Corte di appello, per il solo reato di lottizzazione abusiva, lo fa decorrere dalla data del 9 gennaio 2018, ritenendo temporalmente chiusa la contestazione (“fino al 09/01/2018”), con conseguente maturazione della stessa al 6 settembre 2024, con sospensione di un anno e sei mesi dopo la sentenza di primo grado, in applicazione della disciplina della prescrizione prevista dalla Riforma Orlando. Si afferma che deve ritenersi illogico, oltre che illegittimo, il diverso termine iniziale dell’intervallo di prescrizione assegnato al reato edilizio rispetto alla lottizzazione abusiva. Tale doglianza era stata espressa anche nei motivi di appello e si invoca quindi l’annullamento senza rinvio della sentenza, per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione, prima ancora della pronuncia di primo grado, con conseguente revoca della confisca.
3.3. Con il terzo motivo, lamenta erronea applicazione della legge penale ed illogicità della motivazione in merito all’elemento soggettivo delle ipotesi contestate. Il giudice di appello non si è confrontato con i rilievi contenuti nell’atto di appello e nei motivi nuovi presentati dal ricorrente, limitandosi ad aderire a quanto ritenuto dal giudice di primo grado. In particolare, si era evidenziato che il ricorrente, pur essendo un architetto, riveste la qualifica di committente, che non ebbe mai a concorrere nella redazione del Progetto Pilota, circostanza, questa, che avrebbe dovuto indurre la Corte ad escludere l’elemento soggettivo. Si ribadisce che il c.d. Abaco dei trulli (Progetto Pilota) non è illegittimo e l’iter che ha portato alla sua adozione doveva ritenersi idoneo a creare affidamento nei confronti degli utenti, compresi quelli “qualificati”. Non esiste, si rimarca, alcuna lottizzazione abusiva per avere il Progetto Pilota derogato al Piano Regolatore regionale, come invece sostenuto dai giudici di merito, trattandosi di atti che sono stati entrambi approvati dal Consiglio comunale di Alliste, circostanza, questa, idonea ad ingenerare affidamento anche nel ricorrente, che, lo si rimarca nuovamente, non ha agito come architetto, bensì come proprietario, avendo acquistato il terreno con i “caseddhi” nel 2012, non essendo originario del luogo e non avendo mai svolto attività professionale in Puglia.
3.4 Con il quarto motivo il ricorrente lamenta erronea applicazione della legge penale e difetto di motivazione per violazione dell’art. 40, comma secondo, cod. pen. in relazione all’attività edificatoria realizzata con permesso di costruire illegittimo e verifica della macroscopica illegittimità. Si censura la decisione che ritiene l’Abaco viziato da eccesso di potere, in quanto utilizzato dalla Amministrazione comunale per raggiungere uno scopo diverso da quello stabilito, e ritenuto pertanto viziato da illegittimità macroscopica. Per converso, nel caso in esame difetta totalmente il reato contestato, per mancanza dell’elemento psicologico del reato. Si afferma che non vi è alcun obbligo di controllo in capo al comune cittadino sull’atto amministrativo e ciò equivale, quanto meno, ad una arbitraria operazione di creazione di reato commissivo mediante omissione, contravvenendo al disposto di cui all’art. 40, comma secondo, cod. pen.
3.5 Con il quinto motivo, ci si duole dell’erronea applicazione della legge penale e della illogicità della motivazione sulla insussistenza delle ipotesi contestate, in considerazione della condizione di buona fede che preclude la confisca dei terreni lottizzati e delle opere costruite abusivamente. Nonostante la Corte di appello sia stata sollecitata sul tema, la stessa omette di valutare il requisito della proporzionalità della confisca. L’intervento è stato realizzato in base a titoli, due atti amministrativi, che sono tuttora validi ed efficaci (l’autorizzazione paesaggistica e il permesso di costruire) e questo fonda la buona fede del ricorrente, che esclude la proporzionalità della confisca.
3.6 Il sesto motivo di ricorso lamenta mancanza ed illogicità della motivazione per mancata valutazione dei motivi di appello. Si ribadisce che la Corte di appello non si confronta con i motivi di gravame da cui emergeva che non esiste alcuna lottizzazione abusiva perché non è configurabile, a monte, quella manifesta illegittimità del c.d. Progetto Pilota, tale da rendere inesistente il permesso di costruire; per converso il Progetto Pilota è legittimo, è stato approvato dal Consiglio comunale dopo l’entrata in vigore della legge regionale n. 3 del 2009 e non deroga a quanto previsto dal Piano Regolatore regionale, ma è anzi in linea con lo stesso.
4 Con requisitoria scritta il Sost. Procuratore generale Marco Dell’Olio ha chiesto il rigetto del ricorso. Quanto al momento della prescrizione del reato, si afferma che lo stesso è stato già ampiamente esaminato dalla sentenza di appello, che ha individuato il momento della effettiva estinzione del medesimo, da farsi, giocoforza, coincidere con il sequestro di tutte le opere, ovvero con il momento in cui sul terreno non si sarebbe più potuto, da parte degli odierni imputati, intervenire. Circa l’elemento oggettivo del reato appare evidente, così come motivato nella pronuncia di primo grado ed anche in quella di seconde cure, la violazione edilizia, consistita nella attività di lottizzazione abusiva che aveva visto coinvolte alcune decine di persone (tra privati, tecnici e funzionari comunali) per la realizzazione di numerose abitazioni (anche con piscine e opere accessorie) in zona agricola sottoposta a vincoli paesaggistici. Si afferma che anche sotto il profilo soggettivo le sentenze di primo e secondo grado hanno approfondito compiutamente la questione, escludendo la sussistenza del reato, con valutazione di estrema prudenza, avuto riguardo ai proprietari committenti che non risultavano in possesso di conoscenze tali da poter giungere a valutazioni in ordine alla incompatibilità tra le previsioni concernenti l’Abaco dei Trulli e le prescrizioni del Piano. Quanto invece alla questione concernente il mantenimento, all’attualità, della confisca si richiama tutta la giurisprudenza in materia, ad iniziare dalla sentenza Fondi c. Italia della Corte Edu del 20 gennaio 2009, fino alle pronunce più recenti di legittimità, tra cui Sez. 3, n. 8067 del 13 novembre 2024, Rv. 287643. Nel caso in esame nessuna ulteriore attività istruttoria è stata compiuta e nessuna incompletezza dell’istruttoria dibattimentale appare sussistente e sono stati ampiamente esplorati, e ritenuti sussistenti, gli elementi costitutivi del reato dato.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto da Agnese Cimino è inammissibile; quello proposto da Gabriele Marasmi, in relazione al primo e al secondo motivo, è infondato ed è inammissibile nel resto.

    Il primo motivo di ricorso proposto da Agnese Cimino è inammissibile sia perché la censura relativa alla confisca non era stata proposta nell’atto di appello, sia perché la ricorrente riprende le doglianze avanzate con il gravame senza confrontarsi con i percorsi argomentativi svolti in primo grado e ripresi anche dalla sentenza di appello.

1.1 Va premesso che nei confronti della ricorrente, a seguito della pronuncia della Corte di appello, residua unicamente la disposta confisca per il reato di lottizzazione abusiva, contestatole al capo a), in relazione al quale era stata dichiarata colpevole dal Tribunale di Lecce, salvo poi essere prosciolta dalla Corte di appello che ha ritenuto il reato prescritto, confermando la disposta confisca in ragione dell’accertamento della sussistenza del reato di lottizzazione abusiva, sulla base delle prove dichiarative e documentali acquisite nel contraddittorio delle parti, antecedentemente al maturare della causa estintiva.
1.2 La Cimino, nel chiedere di eliminare la disposta confisca, contesta la sussistenza degli elementi costitutivi oggettivi e soggettivi del reato di lottizzazione abusiva e, quanto ai primi, contesta la ritenuta “macroscopica” lottizzazione, insistendo sulla legittimità del Progetto Pilota (“Abaco dei Trulli”), sulla portata innovativa della legge regionale n. 3 del 2009, nella parte in cui attribuisce al consiglio comunale quella competenza e quel potere che sono alla base del Progetto Pilota e che lo sottraggono alla co-pianificazione con la regione e, dunque, più in generale sulla legittimità dei titoli.
1.3 Si tratta di argomenti contenuti nell’atto di gravame, di cui la Corte di appello si è fatta carico, affrontandoli nella parte iniziale della decisione, laddove, nel confermare la decisione del giudice di prime cure, quanto alla sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi dei reati contestati, ha ripercorso l’ter amministrativo che ha portato l’amministrazione comunale di Alliste a dare incarico ad una serie di professionisti – tra cui proprio la Cimino – per la redazione di uno strumento edilizio aggiuntivo al Piano regolatore, denominato “Abaco dei trulli”, un Progetto Pilota per la manutenzione, ristrutturazione e nuova costruzione di manufatti tradizionali di pietra a secco (cd. “caseddhi”), inquadrabile nella categoria dei piani urbanistici attuativi. Con motivazione immune da censure e priva di aporie la Corte di appello ha rilevato, condividendo quanto ritenuto dal giudice di primo grado, che l’Abaco era da ritenersi palesemente illegittimo, risultando in contrasto con il Piano Regolatore Generale, posto che con esso era stato realizzato, in zona agricola e da parte di persone che non rivestivano la qualifica di coltivatore diretto, un vero e proprio complesso turistico, con insediamenti a vocazione turistica, dotati anche di piscine, in cui l’originaria altezza delle costruzioni, tutte in pietra, di mt 5, era stata trasformata nella realtà, con manufatti in cemento con soppalchi, nei quali la pietra a secco era scomparsa, a vantaggio di quella legata con malte, finendo con l’essere confinata a meri scopi decorativi, il tutto nell’ambito di costruzioni che erano state ampliate, senza farsi ricorso ad alcuna variante. La ricorrente insiste nel sostenere con il proposto ricorso per cassazione la legittimità del titolo senza minimamente confrontarsi con quanto affermato dai giudici di merito, che, sulla scorta degli elementi sopra indicati, hanno rilevato, con un percorso argomentativo giuridicamente corretto, che il Progetto Pilota aveva di fatto esorbitato dai confini fissati dal Piano Regolatore Generale: a) nel cambio di destinazione d’uso dell’area (da agricola a turistica); b) in relazione alle indicazioni di tecniche costruttive; c) con riferimento al computo delle volumetrie esistenti; d) riguardo alla qualifica soggettiva dei committenti. Tutti questi elementi avevano finito con l’incidere sull’assetto territoriale, deviando la destinazione urbanistica della zona E2 su cui insistono i manufatti, con un forte impatto ambientale, con la perdita di suolo agricolo e paesaggio storico, completamente snaturati dalla edificazione di abitazioni con piscina, con un grave inquinamento ambientale, in considerazione, anche, del mutato regime di accessibilità e gestione del sistema idrico.
1.4 Deve dunque affermarsi che sussistono gli elementi oggettivi del reato di lottizzazione abusiva, in linea con quanto anche di recente affermato – in una fattispecie cautelare relativa al sequestro preventivo di edifici ubicati in area di cantiere, previa integrale demolizione dello stabilimento industriale dismesso - da Sez. 3, n. 26620 del 16/04/2025, Nexity, Rv. 288367 – 02 secondo cui la realizzazione, nei comuni dotati di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione, di opere con volume superiore a tre metri cubi per metro quadrato di area edificabile o con altezza superiore a venticinque metri, eseguita in regime di "edilizia diretta", ossia in base al solo permesso di costruire o della SCIA non preceduti da strumenti urbanistici attuativi, quali il piano particolareggiato o il piano di lottizzazione convenzionata, prescritti dalla norma di principio, tuttora vigente, di cui all'art. 41-quinquies, comma 6, legge 17 agosto 1942, n. 1150, non derogabile dalla legislazione regionale e valevole anche in ipotesi di lotto intercluso o di casi similari di zona già edificata ed urbanizzata, integra le contravvenzioni di costruzione e di lottizzazione abusive di cui all'art. 44, comma 1, lett. b) e c), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Tenendo conto che il suesposto principio è stato espresso anche con riferimento al cd. “lotto intercluso” (ossia un’area compresa in zona totalmente dotata di opere di urbanizzazione primaria e secondaria pari agli standard urbanistici minimi prescritti, cioè dotata di opere e servizi realizzati per soddisfare i necessari bisogni della collettività quali strade, spazi di sosta, fognature, reti di distribuzione del gas, dell'acqua e dell'energia elettrica, scuole, etc.) e che nel caso in esame viene in rilievo addirittura un’area agricola trasformata in area ad ampia recettività turistica, in dispregio del Piano Regolatore Generale e senza che siano state realizzate opere di urbanizzazione, è evidente l’integrazione del reato di lottizzazione abusiva, come correttamente ritenuto dai giudici di merito.
1.5 Continuare, per converso, a sostenere la validità dell’iter amministrativo, omettendo di confrontarsi con i rilievi svolti nelle sentenze di merito, rende inammissibile, per genericità, la doglianza mossa fondandosi su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, che risultano non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).

    Inammissibile, per le medesime ragioni, è anche il secondo motivo di doglianza avanzato nel ricorso proposto da Agnese Cimino. La ricorrente ha preso parte alla redazione dell’Abaco dei trulli, essendo stata coinvolta in quanto tecnico esperto, e questa condizione, che si cerca in tutti i modi di minimizzare, è stata congruamente ritenuta significativa dai giudici di merito, che, con motivazione non censurabile, nell’escludere la sussistenza dell’elemento psicologico per tutti i proprietari committenti, sull’assunto che dagli stessi non potesse pretendersi una diligenza così pregnante (da giungere a valutare la compatibilità delle previsioni dell’Abaco con le prescrizioni del Piano), ne hanno condivisibilmente ritenuto la configurabilità in capo ai tecnici e professionisti, dovendosi escludere una loro responsabilità oggettiva, posto che la responsabilità della ricorrente (e come si vedrà anche del Marasmi) risulta invero collegata allo specifico ruolo assunto nell’ambito della redazione dell’Abaco o della predisposizione di progetti, atteso che il semplice confronto tra il contenuto del PRG e quello del Progetto Pilota rendeva evidente (e verificabile) la macroscopica illegittimità. Anche il secondo motivo di ricorso, per la sua genericità, deve ritenersi inammissibile, non confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata che, senza incorrere in alcuna manifesta illogicità, desumibile dal testo del costrutto argomentativo, e facendo corretta applicazione dei principi di diritto in punto di configurabilità dell’elemento soggettivo del reato di lottizzazione abusiva in capo a tecnici (incaricata della redazione dell’Abaco) e professionisti (nello specifico, e con riferimento alla posizione di entrambi i ricorrenti, di architetti), ha fornito puntuale risposta ai motivi di appello, in questa sede riproposti nei medesimi termini.
    Vanno rigettati, in quanto infondati i primi due motivi del ricorso di Gabriele Marasmi, che possono essere trattati congiuntamente.

3.1 Anche nei confronti di Gabriele Marasmi residua solo la confisca dell’immobile, disposta in relazione al solo reato di lottizzazione abusiva, contestato, unitamente ai reati di abuso edilizio, al capo a dell’imputazione. In particolare, in primo grado, il Marasmi era stato riconosciuto colpevole di tutti i menzionati reati ed era stata ordinata, ai sensi dell’art. 31, comma 9, d.P.R. n. 380 del 2001, la demolizione degli immobili a lui intestati, nonché la confisca degli stessi. La Corte di appello, in parziale accoglimento del quarto e del quinto motivo dedotti nei motivi nuovi di appello, ha ritenuto fondata la dedotta estinzione per prescrizione dei reati di abuso edilizio, ritenendo la stessa maturata prima della pronuncia della sentenza di primo grado, con dies a quo decorrente dal 28/11/2016, ossia dalla data del sequestro dell’immobile. La Corte di appello ha a tal proposito affermato che, in relazione ai reati di abuso edilizio, non rilevasse la prosecuzione dei lavori abusivi, accertata il 01/09/2019 e realizzata proprio (e, a quanto risulta, unicamente) dal Marasmi, e ciò in ragione del fatto che il pubblico ministero non aveva proceduto alla relativa contestazione suppletiva, sicchè la condotta, effettuata in data successiva a quella indicata nel capo di imputazione, doveva ritenersi irrilevante ai fini della pronuncia di estinzione per prescrizione. Parimenti per il reato di abuso edilizio neanche poteva prendersi in considerazione la data del 09/01/2018 indicata al capo a dell’imputazione, in quanto le contravvenzioni in esame dovevano ritenersi consumate alla data del sequestro di ogni immobile abusivo. Di qui, la dichiarazione di estinzione per prescrizione delle contravvenzioni (decorrente dal 28/11/2016, data del sequestro dell’immobile) maturata – tenuto conto del termine di sospensione - prima della sentenza di primo grado (pronunciata il 29/04/2022), con eliminazione della statuizione relativa all’ordine di demolizione del manufatto (in applicazione del principio espresso da Sez. 3, n. 38104 del 09/06/2022, Pappalardo, Rv. 283907 – 01). Con riferimento, invece, al reato di lottizzazione abusiva, la Corte di appello ha collocato – per tutti, non solo per il Marasmi - il dies a quo alla data del 01/09/2018, indicata dal pubblico ministero nella imputazione di cui al capo a, e ritenuta essere quella in cui era definitivamente cessata l’attività di trasformazione del territorio, mediante l’apposizione del vincolo del sequestro.
3.2 Tanto premesso, con il primo ed il secondo motivo di ricorso non viene censurato il mantenimento della confisca in considerazione della ritenuta sussistenza del reato di lottizzazione abusiva nelle more prescritto. E’ pacifico, infatti, anche per la difesa, che la confisca va mantenuta se il reato di lottizzazione abusiva sia stato ritenuto sussistente e nelle more esso sia estinto per prescrizione, e ciò in applicazione del principio di diritto espresso da Sez. U, Perroni, secondo cui , in tema di lottizzazione abusiva, la confisca di cui all'art. 44, comma 2, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, può essere disposta anche in presenza di una causa estintiva del reato determinata dalla prescrizione, purché la sussistenza del fatto sia stata già accertata, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, nell'ambito di un giudizio che abbia assicurato il pieno contraddittorio e la più ampia partecipazione degli interessati, fermo restando che, una volta intervenuta detta causa, il giudizio, in applicazione dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., non può proseguire al solo fine di compiere il predetto accertamento. (Sez. U, n. 13539 del 30/01/2020, Perroni, Rv. 278870 - 01). Sotto questo profilo, va ribadito quanto affermato di recente da questa Corte in una fattispecie corrispondente a quella in esame, ossia che in tema di lottizzazione abusiva, è legittima la confisca disposta nel giudizio di primo grado e mantenuta in grado di appello con sentenza di conferma della decisione che abbia accertato la sussistenza del reato, pur dichiarandone la prescrizione, sulla base delle prove dichiarative o documentali finalizzate all'accertamento dell'esistenza dei suoi elementi oggettivi e soggettivi, acquisite, nel contraddittorio delle parti, antecedentemente al maturare della causa estintiva, a nulla rilevando la dedotta incompletezza dell'istruttoria dibattimentale, per mancata assunzione delle prove a discarico, posto che è sufficiente che vi sia la possibilità, per il giudicante, di decidere allo stato degli atti fino a quel momento acquisiti, in ragione del potere di rinuncia all'assunzione delle prove ammesse, riconosciuto alle parti, oltre che di revoca delle stesse per superfluità, attribuito al giudice e del divieto, vigente in grado di appello, di svolgere attività istruttoria integrativa ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 8067 del 13/11/2024, dep. 2025, De, Rv. 287643 - 01).
3.3 Premesso quindi che la doglianza non riguarda la legittimità del mantenimento della confisca quando la prescrizione sia maturata, come nel caso in esame, in secondo grado, ciò di cui si duole la difesa attiene all’individuazione del dies a quo, che, in tesi difensiva, dovrebbe coincidere con la data del sequestro dell’immobile, e quindi con il 28/11/2016, così come è stato fatto per il reato di abuso edilizio, e non con la data del 09/01/2018, contestata al capo a della imputazione. Se si ritenesse infatti che la prescrizione deve farsi decorrere dalla data del sequestro, a quel punto dovrebbe ritenersi maturata prima della pronuncia di primo grado ed in particolare - si sostiene - prima della rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, sicchè, non potendosi affermare che in quel momento era stata dimostrata la sussistenza degli elementi costitutivi oggettivi e soggettivi, e gravando sul giudice l’obbligo dell’immediata declaratoria della causa di proscioglimento, la confisca mantenuta in secondo grado dovrebbe ritenersi illegittima.
3.4 Quanto affermato non coglie nel segno, per una duplice considerazione. Da un lato, quanto dedotto in merito alla istruzione dibattimentale è questione di fatto non censurabile sotto il profilo della violazione di legge, posto che ciò che rileva, ai fini del mantenimento della confisca, non è la data della pronuncia, bensì quella dell’accertamento della sussistenza del reato, essendo pacifico che la prescrizione osta alla confisca solo se alla data della sua maturazione il reato, nei suoi elementi costitutivi, non è stato accertato, sicchè, se il giudice ritiene sussistente la lottizzazione in base a prove raccolte prima che maturi la prescrizione, egli è tenuto a confiscare. Anche a prescindere da questa considerazione che, come visto investe il fatto, la tesi difensiva non può trovare accoglimento, perché non si confronta con quanto affermato dalla Corte di appello che, facendo corretta applicazione dei principi espressi da questa Corte, ha illustrato (nella parte generale) le ragioni per cui il dies a quo non può farsi decorrere dal sequestro degli immobili, ma deve essere individuato nella data della contestazione “chiusa” riportata nel capo di imputazione, posto che in quel momento, ossia alla data dell’intervenuto sequestro del 09/01/2018, «veniva tolta la disponibilità delle opere ai corrispettivi possessori» e doveva ritenersi cessata la permanenza, essendo definitivamente fermata l’attività di trasformazione del territorio e divenendo quindi impossibile proseguire nell’attività di incidenza sul territorio attraverso ulteriori atti.
3.5. La questione riguarda, quindi, la consumazione del reato di lottizzazione abusiva e sul punto va ribadito il principio di diritto secondo cui il momento consumativo del reato di lottizzazione abusiva "mista" si individua, per tutti coloro che concorrono o cooperano nel reato, nel compimento dell'ultimo atto integrante la condotta illecita, che può consistere nella stipulazione di atti di trasferimento, nell'esecuzione di opere di urbanizzazione o nell'ultimazione dei manufatti che compongono l'insediamento; ne consegue che, ai fini del calcolo del tempo necessario per la prescrizione, per il concorrente non è rilevante il momento in cui è stata tenuta la condotta di partecipazione, ma quello di consumazione del reato, che può intervenire anche a notevole distanza di tempo. (Sez. 3, n. 48346 del 20/09/2017, Bortone, Rv. 271330 - 01).
3.6 La Corte di appello, nell’individuare il momento di consumazione del reato di lottizzazione abusiva, ha fatto corretta applicazione del principio di diritto riportato, facendo decorrere il dies a quo della prescrizione non già dalla data del sequestro di alcuni immobili – per altro, non tutti gli immobili sono stati sequestrati – ma dal momento in cui il reato di lottizzazione abusiva doveva ritenersi consumato, ossia dal 09/01/2018, con conseguente maturazione della prescrizione al 6/9/2024, ossia durante il processo di secondo grado. La maturazione della prescrizione nel corso del processo di secondo grado fa venir meno il discorso svolto dalla difesa dell’imputato, in quanto, a quella data, era stata ampiamente dimostrata la sussistenza degli elementi costitutivi oggettivi e soggettivi della lottizzazione abusiva, che, come detto, era stata vagliata in primo grado, quando la prescrizione non era appunto maturata.

    Inammissibili sono gli altri motivi del ricorso proposto dal Marasmi.

4.1 Il terzo e il quarto motivo di ricorso possono essere trattati congiuntamente, riguardando l’elemento soggettivo del reato, analizzato sotto differenti angolazioni. Il difensore non si confronta con quanto affermato dalla Corte di appello che ha chiarito come il tecnico non può fare semplicemente affidamento sulla legittimità “esteriore” degli atti amministrativi, tanto più se risponde direttamente ex art. 29 TUEd; né è sostenibile il paragone con gli altri imputati – non tecnici – in relazione ai quali già in primo grado era stata esclusa la consapevolezza del reato di lottizzazione abusiva. La Corte di appello, tanto per il Marasmi, quanto per la Cimino, ha, con motivazione logica ed immune da censure, chiarito le ragioni per le quali entrambi non potessero ritenersi ignari della macroscopica illegittimità della lottizzazione, tenuto conto che, per quanto rileva in questa sede, il Marasmi, era il committente delle opere ed è un architetto: a fronte di queste considerazioni, e richiamando quanto già affermato da questo collegio in relazione alla posizione della Cimino (che, in punto di elemento soggettivo, ha sostanzialmente mosso le stesse censure), la difesa del ricorrente continua a sostenere la buona fede, senza alcun valido e costruttivo confronto con la corretta decisione assunta dai giudici di merito.
4.2 Il quinto ed il sesto motivo riprendono quelli precedenti e sono anch’essi inammissibili. Il quinto motivo è generico, affermandosi che il ricorrente è in buona fede, perché gli atti amministrativi devono ritenersi legittimi, e che, in ragione di ciò, la confisca non sarebbe proporzionata, senza considerare che la confisca segue alla ritenuta sussistenza, nelle loro componenti oggettive e soggettive, del reato e riguarda proprio il bene oggetto del reato, rispetto al quale la dedotta buona fede – ritenuta insussistente con motivazione non censurabile – non incide, neanche sulla proporzionalità della confisca. Il sesto motivo riprende i precedenti e risulta assolutamente vago, essendosi la Corte di appello fatta carico dei motivi di gravame, accogliendoli anche parzialmente, come sopra si è osservato.

    Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto da Agnese Cimino consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere per la ricorrente del pagamento delle spese del procedimento nonché, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. Il collegio intende in tal modo esercitare la facoltà, introdotta dall'art. 1, comma 64, legge n. 103 del 2017, di aumentare, oltre il massimo edittale, la sanzione prevista all'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni della inammissibilità stessa come sopraindicate.

6 Quanto al ricorso proposto da Gabriele Marasmi, il rigetto dello stesso impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso di Cimino Agnese e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Rigetta il ricorso di Marasmi Gabriele e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così è deciso, 15/04/2026