 Cass. Sez. III n. 7070 del 23 febbraio 2012 (Ud. 7 feb. 2012)
Cass. Sez. III n. 7070 del 23 febbraio 2012 (Ud. 7 feb. 2012)
Pres. Squassoni Est. Ramacci Ric. Aliprandi
Urbanistica. Obbligo comunicazione data inizio lavori e nominativo costruttore
Rientra tra le prescrizioni previste dal permesso di costruire, la cui inosservanza integra il reato di cui all'articolo 44, comma primo lettera a), D.p.r. 380\2001, anche l'obbligo di comunicazione della data di inizio lavori e del nominativo dell'impresa costruttrice.
REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:        Udienza pubblica
 Dott. SQUASSONI Claudia          - Presidente  - del 07/02/2012
 Dott. GRILLO    Renato           - Consigliere - SENTENZA
 Dott. AMOROSO   Giovanni         - Consigliere - N. 347
 Dott. RAMACCI   Luca        - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
 Dott. ROSI      Elisabetta       - Consigliere - N. 33760/2011
 ha pronunciato la seguente: 
SENTENZA
 sul ricorso proposto da:
 ALIPRANDI PAOLO N. IL 14/06/1952;
 avverso la sentenza n. 1079/2010 GIP TRIBUNALE di VIGEVANO del  			14/01/2011;
 visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
 udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/02/2012 la relazione fatta dal  			Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;
 Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. LETTIERI Nicola  			che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
 Udito il difensore Avv. Gurro Michele di Roma (nuova nomina).  			SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
 Il Tribunale di Vigevano, con sentenza del 14 gennaio 2011,  			riconosceva ALIPRANDI Paolo, opponente a decreto penale di  			condanna, responsabile del reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001,  			art. 44, lett. a) perché, quale amministratore della Vigevano  			Immobiliare s.r.l., titolare di permesso di costruire e committente  			di lavori per la realizzazione di un complesso residenziale, eseguiva  			la demolizione di fabbricati preesistenti non osservando le  			prescrizioni del predetto titolo abilitativo che imponevano la  			comunicazione, con congruo anticipo, della data di inizio lavori e  			del nominativo dell'impresa esecutrice e lo condannava alla pena  			dell'ammenda.
 Avverso tale pronuncia il predetto proponeva ricorso per cassazione.  			Con un unico motivo di ricorso deduceva la violazione di legge ed il  			vizio di motivazione, rilevando che erroneamente il giudice di prime  			cure avrebbe ritenuto integrato il reato contestato dalla mera  			violazione delle prescrizioni del permesso di costruire in quanto non  			effettivamente inerenti all'attività edilizia, da individuarsi in  			base alla definizione datane dal Testo Unico e, segnatamente,  			dall'art. 3.
 Aggiungeva che l'obbligo di comunicazione non osservato non implicava  			alcuna trasformazione edilizia o urbanistica del territorio e che,  			comunque, alla data dell'accertamento non era stato effettuato alcun  			intervento di nuova costruzione in assenza della suddetta  			comunicazione, in quanto si stava procedendo alla demolizione di  			preesistenti edifici.
 Insisteva, pertanto, per l'accoglimento del ricorso.  			MOTIVI DELLA DECISIONE
 Il ricorso è infondato.
 Occorre preliminarmente ricordare che il D.P.R. n. 380 del 2001, art.  			44, lett. a) di cui è nota la natura residuale rispetto alle altre  			violazioni menzionate dal medesimo articolo, sanziona, con la sola  			pena dell'ammenda, l'inosservanza delle norme, prescrizioni e  			modalità esecutive previste dal titolo 4^ del D.P.R. n. 380 del 2001  			in quanto applicabili, l'inosservanza delle disposizioni dei  			regolamenti edilizi, l'inosservanza di prescrizioni contemplate dagli  			strumenti urbanistici e l'inosservanza delle prescrizioni fissate dal  			permesso di costruire.
 Come ricordato anche nella sentenza impugnata e nel ricorso, la  			giurisprudenza, con riferimento alla previgente L. n. 47 del 1985, ha  			osservato che la disposizione in esame (allora contenuta nell'art.  			20, lett. a)) ha un contenuto estremamente generico e si presta ad  			una pluralità indiscriminata di utilizzazioni, con conseguente  			insufficienza della interpretazione letterale, se non altro perché  			urta con il principio della tassatività delle fattispecie legali  			penali. Da ciò deriva la necessità delimitarne l'ambito applicativo  			facendo riferimento alla sua collocazione in un contesto normativo  			volto a disciplinare l'attività edilizia, con la conseguenza che "le  			norme, prescrizioni e modalità esecutive" di cui all'art. 20, lett.  			a) dovevano intendersi riferite soltanto a quelle regole di condotta  			che sono direttamente afferenti all'attività edilizia (Sez. 3 n.  			8965,21 giugno 1990).
 Si tratta inoltre, come pure è stato osservato, di una norma penale  			in bianco poiché, mentre la sanzione è determinata, il precetto di  			carattere generico rinvia ad un dato esterno quale il titolo  			abilitativo, il regolamento edilizio, ecc. (SS.UU. n. 7978, 14 luglio  			1992; v. anche SS.UU. n. 11635 , 21 dicembre 1993).
 Ciò posto, deve ulteriormente ricordarsi che, in una recente  			pronuncia (Sez. 3 n. 21780, 31 maggio 2011), si è evidenziato come  			il riferimento contenuto nella disposizione attualmente vigente alle  			disposizioni di legge "previste nel presente titolo" (titolo 4^,  			Parte prima del D.P.R. n. 380 del 2001, comprendente l'art. da 27 a  			art. 51) sia certamente riduttivo rispetto alla previgente  			fattispecie di cui alla L. n. 47 del 1985, art. 20, lett. a) la  			quale, punendo "l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità  			esecutive previste dalle presente legge, dalla L. 17 agosto 1942, n.  			1150 e successive modificazioni e integrazioni", si riteneva  			effettuasse un rinvio aperto a tutta la legislazione urbanistico-  			edilizia, addirittura comprensiva, secondo parte della  			giurisprudenza, anche delle leggi regionali integrative.  			Il precetto attualmente vigente veniva pertanto riconosciuto come  			più aderente al principio di tassatività della fattispecie  			escludendone l'applicabilità in caso di violazioni afferenti ad  			adempimenti di carattere amministrativo non riguardanti la condotta  			di trasformazione del territorio (la fattispecie in esame concerneva  			la mancata presentazione del D.U.R.C., documento unico di regolarità  			contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi) osservando che  			una norma residuale in materia di reati edilizi ed urbanistici, quale  			quella in esame, risponde all'esigenza di evitare che vadano esenti  			da pena condotte di aggressione al territorio che si traducono nella  			violazione di norme che prescrivono le modalità con cui possono  			concretamente essere effettuate le trasformazioni del suolo.  			Alla luce di tali condivisibili principi deve pertanto procedersi ad  			una valutazione circa la inerenza della prescrizione violata  			all'attività edilizia.
 Ciò posto, ritiene il Collegio che possa pervenirsi ad una risposta  			positiva, perché, pur nel ristretto ambito di operatività delineato  			dalla attuale formulazione del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett.  			a) la specifica prescrizione contenuta nel titolo abilitativo che  			obbligava a comunicare con congruo anticipo la data di inizio lavori  			e la ditta assuntrice degli stessi aveva certamente attinenza con  			l'attività edilizia.
 Infatti del tutto correttamente il giudice di prime cure ha  			richiamato l'attenzione sulla circostanza che il fine della  			comunicazione imposta dal titolo abilitativo è quello di agevolare  			la verifica, da parte dell'amministrazione comunale, dell'inizio  			dell'intervento nei termini e consentire una tempestiva verifica  			sull'attività edilizia posta in essere.
 Non si tratta, pertanto, di una semplice formalità amministrativa,  			bensì di un adempimento strettamente connesso ai contenuti ed alle  			finalità del permesso di costruire ed agli obblighi di vigilanza  			imposto dall'art. 27 e segg. del Testo Unico al dirigente e al  			responsabile del competente ufficio comunale, cosicché la  			correlazione con l'attività edilizia autorizzata risulta del tutto  			evidente.
 È del tutto irrilevante, inoltre, che all'atto del controllo non  			fosse in corso la realizzazione di una nuova costruzione ma soltanto  			attività di demolizione di preesistenti fabbricati, asseritamente  			non rientrante nella definizione di attività edilizia di cui al  			D.P.R. n. 380 del 2001, art. 3 poiché, in disparte la circostanza  			che l'elencazione contenuta nella predetta disposizione, come  			chiaramente evidenziato nella relazione illustrativa al Testo Unico,  			è effettuata a titolo esemplificativo, utilizzando le qualificazioni  			operate dalla giurisprudenza, in tale ampio concetto devo collocarsi  			anche le attività prodromiche alla realizzazione di una nuova  			costruzione quale, appunto, la demolizione di preesistenti edifici  			insistenti sull'area di pertinenza del costruendo manufatto.  			Deve in definitiva affermarsi il principio secondo il quale rientra  			tra le prescrizioni previste dal permesso di costruire, la cui  			inosservanza integra il reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001,  			l'art. 44, comma 1 letter. a anche l'obbligo di comunicazione della  			data di inizio lavori e del nominativo dell'impresa costruttrice.  			Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con le consequenziali  			statuizioni indicate in dispositivo.
 P.Q.M.
 Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese  			del procedimento.
 Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2012.
 Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2012
 
                    




