Cass. Sez. III n. 6639 del 18 febbraio 2010 (Ud. 17 nov. 2009)
Pres. Lupo Est. Marmo Ric. Borgese
Urbanistica. Sanatoria e sospensione del procedimento penale

La presentazione della domanda di accertamento di conformità dell'opera (art. 36, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) non determina l'effetto sospensivo del termine di prescrizione del reato edilizio durante la fase delle indagini preliminari, prevedendo l'art. 45 del citato decreto la sospensione dell'azione penale, non ancora esercitata in tale fase.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 17/11/2009
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 2021
Dott. MARMO Margherita - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MULLIRI Guicla I. - Consigliere - N. 21985/2009
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BORGESE DOMENICO, N. il 20/01/1956;
avverso la SENTENZA N. 9775 CORTE APPELLO di ROMA del 10/04/09;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARMO MARGHERITA;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DI POPOLO Angelo, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per essere il reato prescritto;
Udito, per l'imputato l'Avv. MURANO MARIO che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza pronunciata il 10 aprile 2009 la Corte di Appello di Roma confermava la sentenza pronunciata il 9 gennaio 2007 con la quale il Tribunale di Latina aveva dichiarato BORGESE Domenico colpevole del reato di cui alla L. n. 47 del 1985, art. 20, lett. B) per aver realizzato, in qualità di proprietario-committente, in totale difformità dalla concessione edilizia n. 60 del 5 aprile 2001, il mutamento della destinazione d'uso da magazzino agricolo in civile abitazione di un organismo edilizio, sito in Aprilia alla via Colli San Paolo 7, sul lotto di terreno censito in catasto al foglio 3, particelle 23, 28, 39, 41, 48 e 62, mediante la partizione dei vani interni, modifiche prospettiche, esecuzioni di opere di finitura e dotazione di impianti tecnologici di riscaldamento idroelettrico, per una superficie utile residenziale pari a mq 142 circa (in Aprilia successivamente al 5 aprile 2001 fino al 21 febbraio 2003) e, concesse le attenuanti generiche, aveva condannato l'imputato alla pena di un mese di arresto ed Euro 4.000,00 di ammenda, con pena condonata.
Ha proposto ricorso per Cassazione il Borgese chiedendo P annullamento della sentenza impugnata per i motivi che saranno nel prosieguo esaminati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione di legge con riferimento al mancato accoglimento dell'eccezione di prescrizione da lui sollevata con riferimento ai termini che si sarebbero maturati prima della sentenza.
Deduce il ricorrente che la Corte Territoriale aveva ritenuto che alla data di pronuncia della sentenza di appello non fossero decorsi i termini massimi di prescrizione di cui al combinato disposto degli artt. 157 e 160 c.p. in quanto, oltre a considerare le sospensioni dovute a legittimo impedimento dei difensori, aveva applicato la sospensione ex lege (di cui alla L. n. 47 del 1985, art. 44) con un generico richiamo al D.L. 30 settembre 2002, n. 269, art. 32, convertito in L. n. 263 del 2003. La Corte Territoriale non aveva però verificato se si trattasse di opere condonabili e quindi se fosse applicabile la sospensione.
A ciò doveva aggiungersi che la Corte Costituzionale, con la sentenza 24-28 giugno 2004, n. 196, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, comma 25, convertito in L. n. 326 del 2003, nella parte in cui non prevede che la legge regionale di cui al comma 26 possa determinare limiti volumetrici inferiori a quelli indicati nella legge statale. Era quindi mancata ogni valutazione in ordine alla condonabilità dell'opera anche sotto il profilo della legislazione regionale. Deduce inoltre il ricorrente che la ritenuta causa sospensiva della prescrizione non poteva applicasi durante la fase delle indagini preliminari, atteso che la norma ricettizia di cui alla L. n. 47 del 1985, art. 44, cui rinviano le disposizioni di cui al D.L. 30 settembre 2003, n. 269 convertito con L. 24 novembre 2003, n. 326, contempla unicamente la sospensione dei procedimenti giurisdizionali e quindi limita l'efficacia alla fase successiva dell'azione penale, sicché l'effetto sospensivo non poteva operare nella fase delle indagini preliminari in cui l'azione penale non era stata ancora esercitata.
Rileva il Collegio che il motivo non è manifestamente infondato per quel che attiene al regime delle sospensioni, oggetto di dibattito giurisprudenziale.
In proposito questa Corte si è espressa conformemente alla tesi del ricorrente in ordine all'inapplicabilità della sospensione nella fase delle indagini preliminari, (v. per tutte Cass. pen. sez. 3, sent. 28 giugno 2007, n. 32201), precisando che "in tema di reati edilizi ed urbanistici, la domanda di accertamento di conformità dell'opera presentata a norma del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 36 determina esclusivamente la sospensione dell'azione penale e non del procedimento penale; ne consegue che l'effetto sospensivo non opera nella fase delle indagini preliminari in cui l'azione penale non è stata ancora esercitata".
Pertanto, considerato che i fatti risalgono al 21 febbraio 2003, tenuto conto del termine massimo di prescrizione di quattro anni e sei mesi di cui al combinato disposto degli artt. 157 e 160 c.p. (ante novellam) più favorevole al reo, scadente il 21 agosto 2007, e della sospensione di mesi dieci e giorni otto in conseguenza dell'astensione del difensore all'udienza del 2 novembre 2004, in adesione al deliberato del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Latina con rinvio all'udienza del 18 ottobre 2005, nonché della sospensione di un anno, un mese e giorni ventotto in applicazione del D.L. 30 settembre 2002, n. 269, art. 32, convertito nella L. n. 326 del 2003, il termine massimo di prescrizione risulta comunque definitivamente decorso il 27 agosto 2009 anche con riferimento al calcolo eseguito dalla Corte di Appello che ha tenuto conto di tutte le sospensioni.
Va quindi annullata la sentenza impugnata per essere il reato ascritto all'imputato estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 17 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2010