Cass. Sez. III n. 48950 del 21 dicembre 2009 (Cc. 12 nov. 2009)
Pres. Teresi Est. Gazzara Ric. Sicilia
Urbanistica. Sospensione condizionale e demolizione
In tema di reati edilizi, quando la demolizione dell’opera abusiva è stata imposta al condannato, ex art. 165 c.p., come condizione del beneficio della sospensione condizionale della pena, se la sanatoria dell’abuso edilizio viene definita prima della scadenza del termine imposto per la demolizione, il giudice della esecuzione deve ritenere inutiler datum l’ordine di demolizione, considerando quindi il condannato ammesso al beneficio senza alcuna condizione. Nel caso, invece, la sanatoria maturi dopo la scadenza del termine per l’adempimento dell’obbligo di demolizione, il giudice della esecuzione deve revocare il beneficio della sospensione della pena, in quanto non si è verificata la condizione e deve, parimenti, revocare, su istanza di parte, la sanzione amministrativa con cui era stato ingiunta la eliminazione dell’opera abusiva. Da ciò si ricava, quindi, che scaduto il termine concesso per ottemperare all’ordine de quo, in difetto di ottemperanza, il giudice della esecuzione ha il dovere solo di constatare che la condizione non si è verificata e, di conseguenza, ritenere che il condannato non è meritevole del beneficio
Pres. Teresi Est. Gazzara Ric. Sicilia
Urbanistica. Sospensione condizionale e demolizione
In tema di reati edilizi, quando la demolizione dell’opera abusiva è stata imposta al condannato, ex art. 165 c.p., come condizione del beneficio della sospensione condizionale della pena, se la sanatoria dell’abuso edilizio viene definita prima della scadenza del termine imposto per la demolizione, il giudice della esecuzione deve ritenere inutiler datum l’ordine di demolizione, considerando quindi il condannato ammesso al beneficio senza alcuna condizione. Nel caso, invece, la sanatoria maturi dopo la scadenza del termine per l’adempimento dell’obbligo di demolizione, il giudice della esecuzione deve revocare il beneficio della sospensione della pena, in quanto non si è verificata la condizione e deve, parimenti, revocare, su istanza di parte, la sanzione amministrativa con cui era stato ingiunta la eliminazione dell’opera abusiva. Da ciò si ricava, quindi, che scaduto il termine concesso per ottemperare all’ordine de quo, in difetto di ottemperanza, il giudice della esecuzione ha il dovere solo di constatare che la condizione non si è verificata e, di conseguenza, ritenere che il condannato non è meritevole del beneficio