Cass. Sez. III n. 770 del 14 gennaio 2011 (Cc. 3 dic. 2010)
Pres. Ferrua Est. Lombardi Ric. Lanzi
Urbanistica. Titolo abilitativo illegittimo

In presenza di una concessione edilizia ovvero di un permesso dì costruire illegittimi, non occorre fare ricorso alla disapplicazione dell’atto amministrativo, perché sia configurabile il reato di costruzione abusiva, atteso che la conformità della costruzione e della concessione alla norme ed agli strumenti urbanistici è elemento costitutivo o normativo dei reati contemplati dall’art. 44 del DPR n. 380/2001, stante la individuazione del parametro di legalità urbanistica ed edilizia quale ulteriore interesse protetto dalle disposizioni in questione, sicché è sufficiente valutare la sussistenza dell’elemento normativo della fattispecie, posto che la conformità della costruzione e della concessione ai parametri di legalità urbanistica ed edilizia è elemento costitutivo dei reati contemplati dalla normativa urbanistica.

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale


Composta dagli Ill.mi Signori:


Dott. Giuliana Ferrua                Presidente
" Ciro Petti                              Consigliere
" Alfredo Maria Lombardi

" Mario Gentile
" Giulio Sarno


ha pronunciato la seguente:


SENTENZA


- Sul ricorso proposto dall'Avv. Renato Archidiacono, difensore di fiducia di Lanzi Bruno, n. a Torre Cajetani l’1.4.1952, avverso l'ordinanza in data 29.4.2010 del Tribunale di Latina, con la quale è stato confermato il decreto di sequestro preventivo di un'area e delle opere su di essa edificate emesso dal G.I.P. del Tribunale di Latina in data 2.4.2010.
- Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
- Visti gli atti, la ordinanza denunziata ed il ricorso;
- Udito il P.M. in persona del Sost. Procuratore Generale, Dott. Giovanni D'Angelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
- Udito il difensore del Lanzi, Avv. Renato Archidiacono, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;


CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO


Con la impugnata ordinanza il Tribunale di Latina ha confermato il decreto di sequestro preventivo di un'area e delle opere su di essa edificate emesso dal G.I.P. del medesimo Tribunale in data 2.4.2010 nei confronti di Lanzi Bruno.


Il Tribunale ha rilevato che le opere di cui si tratta sono costituite da una struttura alberghiera con reception composta da quaranta residenze turistiche con sottostanti magazzini e parcheggi, nonché ulteriori edifici destinati a ristorante ed asilo nido in parte ricadenti nella fascia di rispetto di trecento metri dal mare. Tali opere sono state autorizzate, previa variante al PRG, con permesso di costruire n. 5653 del 30.4.2009.


Il Tribunale ha affermato che i citati provvedimenti autorizzatori sono disapplicabili per evidente contrasto con le disposizioni delle leggi regionali n. 30/74 e 52/76, che prescrivono la inedificabilità assoluta nel limite di trecento metri dalla battigia, fatta eccezione per le zone incluse in area urbana, di cui non ricorre l'ipotesi.


L'ordinanza ha osservato che le prescrizioni delle citate leggi regionali in materia di limite alla edificabilità in aree comprese nei trecento metri dal mare non sono state abrogate dalla successiva legge regionale n. 24 del 6.7.1998 e la avvenuta adozione del Piano territoriale Paesistico allegato alla predetta legge. Sul punto si è osservato che l'art. 5, comma 1, della legge regionale prevede che i territori costieri compresi in una fascia della profondità di trecento metri dalla battigia sono sottoposti a vincolo paesistico ai sensi dell'art. 82, 5° comma lett. a), del DPR n. 616/1982. Il terzo comma del predetto art. 5 stabilisce inoltre che nella fascia di rispetto di cui al comma 1 l'indice di edificabilità territoriale è stabilito in 0,001 mc/mq. Tale limite pertanto sostanzialmente ribadisce il vincolo di inedificabilità già previsto dalle leggi regionali n. 30/74 e 52/76.


Nel prosieguo l'ordinanza osserva che anche le prescrizioni del PTP e delle NTA confermano il limite alla edificabilità prescritto dalla legge regionale per le fasce costiere, prevedendo esclusivamente la possibilità di interventi di riqualificazione dell'edilizia esistente e per la dotazione di aree di uso pubblico.


L'ordinanza ha, infine, rilevato che la contestazione del periculum è esclusivamente fondata sulla asserita legittimità degli interventi edilizi e che, in ogni caso, sussiste l'esigenza di evitare che gli stessi vengano ultimati.


Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore dell'indagato, che la denuncia per violazione di legge con due motivi di gravame.


Con il primo mezzo di annullamento il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 4 L. 20 marzo 1865 n.. 2248 all. E.


Si deduce, in sintesi, che i provvedimenti amministrativi, che rimuovono ostacoli all'esercizio di diritti, possono essere disapplicati dall'autorità giudiziaria ordinaria solo nell'ipotesi in cui gli stessi siano frutto della collusione del privato con il pubblico funzionario, che lo ha rilasciato al fine di consentire la perpetrazione dell'abuso, ovvero risulti evidente il contrasto dell'atto con norme imperative talmente grave da determinare non la mera illegittimità dell'atto, ma la sua illiceità e la sua nullità.


Si riporta, poi, l'iter procedimentale che ha preceduto l'emanazione dei provvedimenti autorizzatori, al fine di far rilevare l'assenza di elementi che evidenzino la illegittimità dell'atto autorizzatorio.


Con il secondo mezzo di annullamento si denuncia la violazione dell'art. 5, comma 4, e 27 bis della legge regionale 6.7.1998 n. 24 e S.M.I., nonché degli art. 36 e 48 delle N.T.A. al P.T.P. n. 13.


Sempre in sintesi si osserva che il citato art. 5 al comma 4, come modificato dall'art. 3 della legge regionale n. 18/2004, stabilisce che "fatto salvo l'obbligo di richiedere l'autorizzazione paesistica ai sensi dell'art. 25 le disposizioni del presente articolo non si applicano alle aree urbanizzate esistenti come individuate dal PTP o dal PTPR....."


Si osserva, poi, che l'art. 36 delle NTA al PTP Ambito Territoriale 13 ha individuato nella fascia costiera, in cui ricade l'immobile, tre aree sottoposte a tutela limitata (zone L/a, L/b, L/c), già interessate da una proliferazione edilizia spesso di bassa qualità e carente di spazi di servizio, nelle quali, ai sensi dell'art. 48 delle stesse NTA é consentita "l'edificazione dei lotti liberi che risultino interclusi in quanto confinanti su ogni lato con lotti già edificati o con strade pubbliche o convenzionate.", zone in cui le finalità "conservative" vengono limitate alla sola vegetazione esistente ed alla duna litoranea, consentendo i soli interventi ritenuti compatibili con dette finalità tra i quali - come è logico - la possibilità edificatoria dei lotti interclusi.
Si critica, quindi, sulla base delle citate disposizioni, l'affermazione dell'ordinanza impugnata secondo la quale non sarebbero possibili varianti al PRG se non nell'ambito delle limitazioni e prescrizioni del PTP e si deduce che in virtù delle previsioni normative del predetto PTP l'area oggetto di intervento, ricadente in zona L/b, possa essere ritenuta "area urbanizzata" ai sensi dell'art. 5, comma 4 della legge regionale n. 24/1998, come tale non soggetta al limite di edificabilità di 0,001 mc/mq.; che la Direzione Generale per i Beni Architettonici e per il Paesaggio del Ministero per i Beni Culturali e le Attività Culturali ha espresso parere favorevole sul progetto, rilevando che la zona in cui ricade é classificata come "zona L/b", che si tratta di lotto intercluso e che il residence ben si inserisce nel contesto paesistico circostante; che la stessa Regione ha ritenuto compatibile la proposta variante urbanistica da zona tipo "F" a zona tipo "D", ovvero da zona destinata a "Servizi di quartiere" a zona destinata ad "attrezzature turistico alberghiere".


Si osserva conclusivamente che il Tribunale del riesame non ha tenuto conto dell'attuale formulazione dell'art. 5, comma 4, della legge regionale n. 24/98, dando un'interpretazione forzata degli art 36 e 48 delle NTA del PTP, che vanno correttamente interpretate alla luce della derogabilità dei limiti di edificabilità espressamente previsti per le "aree urbanizzate esistenti" individuate dal PTP, quali devono ritenersi quelle ricadenti nelle aree a tutela limitata L/a, L/b, L/c, qualificate come "aree già largamente urbanizzate" dall'art. 36, in cui viene consentita, dall'art. 48, l'edificazione dei lotti interclusi senza alcuna ulteriore specificazione.


Si aggiunge che anche ai sensi del PTPR, adottato, ma non ancora approvato, sono previste espresse "eccezioni e deroghe" alla assolutezza del vincolo, consentendo varianti agli strumenti urbanistici vigenti per aree classificate dal PTP vigente come "aree di scarso pregio paesistico" ovvero "di paesaggio urbano in evoluzione".


Con memoria depositata il 19.11.2010 la difesa del ricorrente ha prodotto un parere del Dipartimento territorio della Regione Lazio secondo il quale é possibile procedere con concessioni laddove ricorra la duplice circostanza del lotto minimo di 1.500 mq intercluso e la sussistenza degli standard urbanistici, nonché l'adeguata dotazione di opere infrastrutturali; requisiti che, nel caso in esame, sarebbero sussistenti.

Il ricorso non è fondato.

Secondo l'ormai consolidato indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte in materia di illeciti edilizi, da quale il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi, in presenza di una concessione edilizia ovvero di un permesso di costruire illegittimi, non occorre fare ricorso alla disapplicazione dell'atto amministrativo, perché sia configurabile il reato di costruzione abusiva, atteso che la conformità della costruzione e della concessione alla norme ed agli strumenti urbanistici è elemento costitutivo o normativo dei reati contemplati dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1985. n. 47 ed attualmente dall'art. 44 del DPR n. 380/2001, stante la individuazione del parametro di legalità urbanistica ed edilizia quale ulteriore interesse protetto dalle disposizioni in questione, sicché è sufficiente valutare la sussistenza dell'elemento normativo della fattispecie, posto che la conformità della costruzione e della concessione ai parametri di legalità urbanistica ed edilizia è elemento costitutivo dei reati contemplati dalla normativa urbanistica. (cfr. sez. III, 18.12.2002 n. 4877 del 2003, Tarini, RV 223533; sez. VI 17.2.2003, Marrone ed altri, RV 225674; sez. 111, 26.2.2003 n. 18764, Demoni, RV 224731; sez. III, 2.10.2007 n. 41620, Emelino, RV 237995).
E' stato, infatti, da tempo affermato da questa Suprema Corte che in tema di violazioni urbanistiche, l'interesse protetto dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 (ed attualmente art. 44 del DPR n. 380/2001) non è quello del rispetto delle prerogative della pubblica amministrazione nel controllo dell'attività edilizia e perciò della regolarità delle procedure di concessione, ma quello sostanziale della protezione del territorio in conformità alla normativa urbanistica, perciò non si pone un problema di disapplicazione dell'atto amministrativo illegittimo, quanto di controllo della legittimità di un atto amministrativo che costituisce un elemento costitutivo o un presupposto del reato. (cfr. sez. III, 12.5.1995 n. 1756, Di Pasquale, RV 202077; sez. un. 12.11.1993 n. 11635, P.M. in proc. Gorgia).
Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto nel primo motivo di ricorso, allorché il giudice di merito, e nella specie del riesame, ha accertato che l'opera autorizzata dalla pubblica amministrazione non è conforme alle previsioni legislative e degli strumenti urbanistici deve configurare il reato di cui all'art. 44 del DPR n. 380/2001, indipendentemente dall'esistenza delle condizioni per procedere alla disapplicazione degli atti amministrativi illegittimi.

Anche le ulteriori censure del ricorrente sono in fondate.

E' appena il caso di ricordare che in materia di misure cautelari reali il giudice del riesame deve verificare solo la sussumibilità del fatto nell'ipotesi di reato oggetto di indagine, secondo le prospettazioni della pubblica accusa, sia pur tenendo conto delle deduzioni difensive dell'indagato, mentre è escluso l'accertamento della esistenza dei gravi indizi di colpevolezza. (cfr. sez. un. n. 23 del 1997, Bassi ed altri, RV 206657 e giurisprudenza successiva conforme).


Va ancora precisato in punto di diritto che l'interpretazione degli strumenti urbanistici, con riferimento alla classificazione dell'area di cui si tratta, costituisce questione di fatto non censurabile in sede di legittimità e, peraltro, deve necessariamente formare oggetto di compiuta valutazione nella sede di merito, afferendo all'accertamento della colpevolezza dell'imputato.


Orbene, l'ordinanza, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, ha rilevato che gli immobili in corso di edificazione non ricadono in area urbanizzata, sicché nel caso in esame non trova applicazione l'art. 5, comma 4, della legge regionale n. 24 del 1998, che esonera dall'obbligo di osservare le prescrizioni contenute nel medesimo articolo le aree urbanizzate esistenti come individuate dai P.T.P. o dal P.T.P.R..


Si è osservato inoltre nell'ordinanza che l'art. 5 del PTP ribadisce che sono sottoposti a vincolo paesistico i territori costieri compresi in una fascia di trecento metri dalla linea di battigia ed ha interpretato la classificazione dell'area costiera nelle tre zone indicate dal ricorrente, ribadendo che l'edilizia consentita nelle predette tre zone è limitata al fine di riqualificazione dell'edilizia esistente e per dotarle di aree ad uso pubblico.


Sempre secondo l'ordinanza la possibilità di costruire edifici privati, anche se per uso ricettivo o alberghiero, è limitata alla zona (già urbanizzata) classificata dalle NTA come zona L/d, interna all'abitato di Terracina, mentre i manufatti in corso di costruzione sono ubicati all'esterno dell'area urbanizzata.


Inoltre la possibilità di apportare varianti al PRG, prevista dall'art. 27 bis della legge regionale, è limitata dall'obbligo di uniformarsi alle prescrizioni contenute nel PTP.


Si è anche osservato che, ai sensi dell'art. 7, comma 4, dell'atto della GR n. 556 del 25.7.2007, in caso di contrasto tra le disposizioni del PTPR adottato e dei PTP vigenti prevalgono le disposizioni più restrittive.


In conclusione le doglianze del ricorrente hanno sostanzialmente ad oggetto l'interpretazione degli strumenti urbanistici e la qualificazione dell'area in cui è in corso l'attività edificatoria; elementi di valutazione da parte del giudice di merito che sono censurabili in sede di legittimità solo sotto il profilo del vizio di motivazione.


Tale mezzo di annullamento, però, non è deducibile in materia di misure cautelari reali ex art. 325 c.p.p. e, peraltro, le contestazioni riguardano in effetti la fondatezza dell'accusa che pub formare oggetto di compiuto accertamento solo nel corso del giudizio di merito.


Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.


P.Q.M.


La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.


Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 3.12.2010.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA 14 Gen. 2011