Consiglio di Stato Sez. V sent. 6134 del 16 ottobre 2006
Urbanistica. Sospensione di titolo abilitativo e variante allo
strumento urbanistico
REPUBBLICA ITALIANA
N.6134/06
REG.DEC.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.
3180
REG.RIC.
Il
Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale, Sezione Quinta
ANNO
1997
ha
pronunciato la seguente
DECISIONE
sul
ricorso in appello n. 3180 del 1997 proposto dal Comune di Catanzaro,
in
persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv.
Raffaele Mirigliani
con domicilio eletto in Roma alla via L. Concetti n. 1;
CONTRO
Irene
SURIANI, non costituitasi nel presente grado di giudizio.
per la riforma
e/o l’annullamento
della
sentenza n. 161 del 5 febbraio 1996 del Tribunale amministrativo
regionale per
la Calabria, sede di Catanzaro;
Visto
il ricorso in appello con i relativi allegati, notificato in data 14
marzo 1997
e depositato l’8 aprile successivo;
Vista
la memoria prodotta dall’appellante a sostegno delle proprie
difese;
Visti
gli atti tutti della causa;
Relatore,
alla pubblica udienza del 28 ottobre 2005, il Cons. Russo, udito
l’avv.
Mirigliani;
Ritenuto
in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
Con
la sentenza n. 161/96, impugnata in questa sede, il TAR Calabria, sede
di
Catanzaro, pronunciando sui ricorsi riuniti nn. 814/86 e 1718/86
proposti dalla
signora Irene Suriani, ha annullato, rispettivamente, i seguenti
provvedimenti:
quanto al ricorso n. 814/86, l’ordinanza del Sindaco di
Catanzaro n. 162 del 10
aprile 1986, notificata il 21 aprile successivo, avente ad oggetto la
sospensione della concessione edilizia n. 3332/85 del 18 settembre 1985
e dei
lavori con essa assentiti; il decreto del Presidente della Giunta
Regionale n.
1585 del 18 maggio 1982, avente ad oggetto l’approvazione di
una variante al
P.R.G. relativamente alla costruzione di un campo di calcio in
località
Vincenzale; la delibera del Consiglio Comunale di Catanzaro n. 56 del
28
febbraio 1986; quanto al ricorso n. 1718/86, l’ordinanza del
Sindaco di
Catanzaro n. 361 del 18 settembre 1986, avente ad oggetto
l’annullamento della
concessione edilizia n. 3332/85; la delibera del Consiglio Comunale di
Catanzaro
n. 56 del 28 febbraio 1986.
La
vicenda si riferisce alla concessione edilizia n. 3332/85 relativa alla
costruzione di un fabbricato unifamiliare in Catanzaro,
località Parisi,
concessione che è stata dapprima sospesa e poi annullata
d’ufficio per contrasto
con la normativa urbanistica.
La
sentenza di accoglimento è stata impugnata dal Comune di
Catanzaro siccome
errata ed ingiusta.
L’appellata,
benché intimata, non si è costituita nel presente
grado di giudizio.
Prima
dell’udienza di discussione l’appellante ha
depositato una memoria
illustrativa.
Alla
pubblica udienza del 28 ottobre 2005 la causa è stata
trattenuta in decisione.
DIRITTO
L’appello
del Comune è infondato.
Quanto
all’impugnata sospensione della concessione edilizia in
precedenza assentita
all’appellata, i primi giudici hanno giustamente osservato
che il provvedimento
nella fattispecie adottato - che riguarda la sospensione del titolo ad edificandum
e non già dei lavori necessari per la realizzazione della
progettata opera
edilizia - rileva chiari caratteri di atipicità nel quadro
delle misure
soprassessorie consentite dall’ordinamento, essendo
sconosciuto al vigente
sistema urbanistico-edilizio l’istituto della sospensione
dell’efficacia della
concessione edilizia a suo tempo rilasciata. Tale sistema prevede,
infatti, una
volta intervenuto il rilascio del titolo edificatorio, soltanto il
potere di
annullamento in presenza di determinati presupposti; ovvero, prima del
rilascio, l’adozione della misura cautelare di salvaguardia a
tutela del piano
ancora in itinere.
Il
carattere di ravvisata atipicità della misura sospensiva,
nonché l’impiego
dello strumento provvedimentale a fini dichiaratamente istruttori,
diversi e
non consentiti rispetto a quelli per i quali le vigenti disposizioni
consentono
di far luogo alla sospensione dei lavori hanno, quindi, correttamente
indotto
il giudice di prime cure a valutare in termini di
illegittimità l’esercizio del
potere amministrativo sostanziatosi nell’adozione
dell’impugnato provvedimento
soprassessorio.
Stando
così le cose, non può, dunque, fondatamente
sostenersi, come, invece, affermato
dall’appellante, che vi sarebbe una sopravvenuta carenza di
interesse ad
impugnare il provvedimento cautelativo in quanto sostituito dal
definitivo
provvedimento di annullamento. La sospensione dei lavori, infatti, non
può
essere ordinata, come nella specie è invece avvenuto, a fini
dichiaratamente
istruttori, e, cioè, in attesa di accertare
l’eventuale illegittimità dell’atto
concessorio; per cui il successivo provvedimento di annullamento della
concessione non assorbe il precedente provvedimento di sospensione, dal
momento
che esso non fa parte della normale sequenza procedimentale.
Quanto
al provvedimento sindacale con il quale è stato determinato
l’annullamento
della concessione edilizia già rilasciata in favore della
ricorrente in primo
grado, il Tribunale, dopo aver osservato che la disciplina urbanistica
invocata
dall’autorità emanante a sostegno
dell’atto gravato è rappresentata
dall’adozione di deliberazioni di variante rispetto
all’originario PRG, ha
giustamente rilevato che l’esercizio del potere di
annullamento delle
concessioni edilizie, in presenza della mera adozione di uno strumento
urbanistico rispetto al quale gli atti permissivi possano presentare
profili di
contrasto, debba essere collegata al perfezionamento del piano,
necessariamente
presupponendone la piena vigenza (e, quindi,
l’attualità espansiva degli
effetti dal medesimo promananti). L’annullamento di che
trattasi, quindi,
postula l’esistenza di uno strumento urbanistico approvato e
pubblicato nelle
forme di legge. Nella specie il rilascio della concessione preesisteva
rispetto
all’adozione della variante e l’annullamento del
titolo edificatorio è
intervenuto nelle more della sua definitiva approvazione.
I
primi giudici, poi, sulla base degli atti acquisiti al giudizio, a
seguito di
apposita decisione interlocutoria, hanno fondatamente escluso,
contrariamente a
quanto ribadito dal Comune appellante, che già le originarie
previsioni di
P.R.G. (c.d. piano Marconi della città di Catanzaro)
implicassero la
ricomprensione dell’area in zona preclusa
all’edificabilità in quanto destinata
alla realizzazione di strutture sportive, dovendo piuttosto ritenersi
che la
destinazione di che trattasi sia stata solo successivamente
formalizzata mercé
l’introduzione di varianti.
Ora,
il provvedimento di annullamento d’ufficio ha fatto
riferimento al contrasto
della concessione edilizia col PRG Marconi e con la variante generale
successiva (di cui alla delibera C.C. n. 56/86), all’epoca
solo adottata; in
ordine a tale variante il Tribunale ha ritenuto fondata la censura
dalla parte
dedotta con riferimento alla presenza di una consolidata posizione in
capo alla
ricorrente e alla connessa inidoneità motivazionale della
deliberazione di
variante che ne ha determinato il sacrificio.
La
giurisprudenza ha, invero, ripetutamente affermato che la variante di
un piano
regolatore generale che conferisce nuova destinazione ad aree che
risultano già
urbanisticamente classificate necessita di apposita motivazione solo
allorché
le classificazioni siano assistite da specifiche aspettative in capo ai
rispettivi
titolari, fondate su atti di contenuto concreto.
Deve
trattarsi di scelte che incidano su specifiche aspettative, come quelle
derivanti
da un piano di lottizzazione approvato, da un giudicato di annullamento
di un
diniego di concessione edilizia, dalla reiterazione di un vincolo
scaduto (cfr.
Cons. St., sez. IV, n. 7771 del 25.11.2003, n. 1732 del 4.12.1998, n.
1190 del
14.10.1997).
L’obbligo
della motivazione specifica delle scelte urbanistiche sussiste solo
nella
ipotesi di variante avente finalità specifica e oggetto
circoscritti ovvero
quando la disciplina nuova venga a travolgere aspettative legittime
qualificate
da speciali atti dell’amministrazione.
Nella
specie, dunque, contrariamente a quanto dedotto
dall’appellante, tali
condivisibili considerazioni non potevano che indurre il Tribunale a
disporre
l’annullamento della determinazione di variante, in relazione
alla riscontrata
insufficienza motivazionale dalla stessa recata in ordine al sacrificio
imposto
con la mutata destinazione urbanistica dell’area di
proprietà della ricorrente,
in precedenza suscettibile di vocazione edificatoria ed in base alla
quale era
stata rilasciata la concessione edilizia, poi annullata.
Alla
luce delle precedenti considerazioni, l’appello in esame
deve, quindi, essere
respinto in quanto infondato nel merito, con conseguente conferma della
sentenza impugnata.
Non
essendosi costituita la parte appellata non si fa luogo a pronuncia
sulle spese
del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quinta), definitivamente pronunciando sul
ricorso proposto dal comune di Catanzaro nei confronti della sentenza
del Tribunale
amministrativo per la Calabria, Catanzaro, n. 161/1996, lo respinge.
Nulla
spese.
Ordina
che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
Così
deciso in Roma, addì 28 ottobre 2005, dal Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
- Sezione quinta, riunito in camera di consiglio con
l’intervento dei seguenti
signori Magistrati:
Raffaele
Iannotta
Presidente
Giuseppe
Farina
Consigliere
Corrado
Allegretta
Consigliere
Marzio
Branca
Consigliere
Nicola
Russo
Consigliere,
estensore
L'ESTENSORE
IL
PRESIDENTE
f.to
Nicola Russo
f.to
Raffaele Iannotta
IL
SEGRETARIO
f.to
Luciana Franchini
DEPOSITATA
IN SEGRETERIA
Il
16 ottobre 2006
(Art. 55, L. 27/4/1982, n.
186)
IL DIRIGENTE
f.to Antonio Natale
Urbanistica. C.e. e variante al PRG
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