Urbanistica. Realizzazione impianto distribuzione carburanti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 11/07 REG.DEC.
N.2860-2861 REG.RIC.
ANNO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, (Quinta
Sezione) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sui ricorsi in appello n. 2860 e n. 2861 del 2003, proposti
dalla F.lli Gibertini fu Gino Spa, in persona del Presidente p.t.,
rappresentato e difeso dall’ avv. Marzio Dallari ,
domiciliato presso Gian Marco Grez in Roma, Lungotevere Michelangelo n.
9;
CONTRO
Il Comune di Serramazzoni, in persona del Sindaco p.t. , rappresentato
e difeso dall’avv. Mauro Poli, domiciliato presso
l’avv. Emanuela Pastore Stocchi in Roma, via Ugo Bassi n. 3;
e nei confronti
della Barber Gas Sas, in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentato e difeso dagli avv. Giorgio Fregni e Emilio Mazzocco,
domiciliati presso il secondo in Roma, via Lucio Afranio n. 23;
per la riforma
delle sentenze del TAR Emilia-Romagna 20 maggio 2002, n. 753 e n. 754;
Visti i ricorsi in appello con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti appellate;
Esaminate le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore alla pubblica udienza del 4 luglio 2006 il Consigliere Aldo
Fera;
Uditi per le parti gli avv.ti Dallari, Poli e Fregni, come indicato nel
verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Oggetto degli appelli proposti dalla società F.lli Gibertini
sono:
- la sentenza n. 754 del 20 maggio 2002, con la quale il Tar
Emilia-Romagna, previa riunione di due ricorsi proposti dalla F.lli
Gibertini per l’annullamento, rispettivamente, del
provvedimento n. 9252 del 17 luglio 2001, con il quale il Responsabile
del Servizio Tecnico Urbanistico aveva comunicato il diniego
dell'accoglimento dell’istanza di concessione edilizia per
l'installazione di pompe per l'erogazione di G.P.L., "in quanto le
opere progettate risultano in contrasto con le Norme di Attuazione del
vigente P.R.G." e della successiva nota n. 13289 del 18 ottobre 2001,
con cui l'Amministrazione Comunale ha informato la ditta F.lli
Gibertini dell'archiviazione dell'istanza presentata il 16 settembre
1998 per l'autorizzazione al potenziamento dell'impianto di chi cui si
controverte, conseguente al diniego di concessione edilizia di cui
sopra è cenno, li ha respinti;
- la sentenza n. 753 del 20 maggio 2002, con la quale il Tar
Emilia-Romagna, ha dichiarato inammissibile, per difetto di interesse,
il ricorso proposto contro i provvedimenti datati 9 e 3 maggio 2001 con
cui il Comune di Serramazzoni, rispettivamente, ha autorizzato la
società Barbergas s.a.s. di Odorici & C. ad
installare un nuovo impianto di GPL nel territorio comunale ed ha
rilasciato la relativa concessione edilizia.
Il primo giudice, con la sentenza n. 754, premesso che non
c'è contestazione sulla circostanza che l'area medesima
ricade nella fascia di rispetto stradale in zona classificata agricola,
motiva la propria decisione con la considerazione che "
l’art. 7 delle norme tecniche di attuazione dello strumento
urbanistico generale vigente nel Comune resistente " (il quale
stabilisce: "le aree delimitate da rispetto stradale sono normalmente
destinate alla realizzazione di nuove strade e corsie di servizio,
ampliamenti di carreggiate, parcheggi pubblici, percorsi pedonali e
ciclabili, piantumazioni e sistemazioni a verde, conservazione dello
stato della natura, attrezzature tecnologiche per trasporti pubblici,
chioschi ed edicole a carattere precario.”) " non prende in
considerazione, tra gli interventi assentibili, quelli relativi agli
impianti di distribuzione carburanti; (per cui) si deve
conseguentemente ritenere che detta norma, la cui osservanza
è imposta dal citato punto 7.B.3 della deliberazione C.R. n.
1399/2000, è di per sé ostativa al rilascio della
concessione edilizia richiesta dalla ricorrente."
L'appellante contesta di motivazioni contenute nella sentenza,
sostenendo:
1.a che l'elencazione, contenuta nel punto 7.B.3 della deliberazione
C.R. n. 1399/2000, ha carattere meramente esemplificativo e non
tassativo, come è dimostrato dall'avverbio
“normalmente";
1.b che la locuzione "attrezzature tecnologiche per trasporti" ben si
presta a comprendere gli impianti di distribuzione di carburanti;
1.c che le stazioni di servizio costituiscono pertinenze naturali delle
destinazioni stradali come ha stabilito dalla delibera regionale CR
1399/2000 al punto 7.B.3;
2. che il potenziamento richiesta non riguarda la porzione dell'area
situata in zona agricola degradata;
3. che sussiste la contraddizione tra diniego attuale della concessione
edilizia e quella rilasciata il 23 ottobre 1998 prot. n. 6579;
4. il diniego è comunque illegittimo in quanto adottato dopo
il formarsi del silenzio assenso sulla domanda di concessione edilizia;
Con la sentenza n. 753, il Tar ha sostenuto che la ricorrente non
avrebbe fornito la prova della propria legittimazione processuale,
cioè di essere "titolare di un impianto di distribuzione di
carburanti autorizzato all'erogazione di GPL in Comune di Serramazzoni
lungo la medesima S.S. via Estense a circa due chilometri dalla
località Prà Galencio".
Secondo l’appellante, il primo giudice ha errato nel non
riunire i due ricorsi poiché le due vicende processuali sono
tra di loro intrinsecamente intrecciate, per cui non ha considerato che
la titolarità dell’impianto era sub sudice.
Conclude quindi chiedendo l'annullamento delle sentenze appellate e,
per l’effetto, l'accoglimento delle domande proposte con il
ricorso di primo grado.
E’ costituito in giudizio il Comune di Serramazzoni, che
controbatte le tesi avversarie e conclude per il rigetto degli appelli.
E’ costituita altresì in giudizio la Barber Gas ,
che controbatte le tesi avversarie e conclude per il rigetto
dell'appello.
DIRITTO
I due ricorsi in appello proposti dalla società F.lli
Gibertini, per la riforma delle sentenze specificate in epigrafe, vanno
riuniti in quanto soggettivamente ed oggettivamente connessi.
Giova premettere, in punto di fatto, che la ricorrente, titolare fin
dal 1982 di un impianto di distribuzione di carburanti aveva chiesto,
in data 16 settembre 1998, l’autorizzazione al potenziamento
dell’impianto medesimo con l’istallazione di due
colonnine per l’erogazione di GPL, e, in data 25 gennaio
2000, il rilascio della relativa concessione edilizia.
L’Amministrazione comunale, con provvedimento del 17 luglio
2001, ha negato il rilascio della concessione edilizia, "in quanto le
opere progettate risultano in contrasto con le Norme di Attuazione del
vigente P.R.G.", e, con successiva nota del 18 ottobre 2001, ha
comunicato di aver archiviato l'istanza di autorizzazione, quale
conseguenza del diniego della concessione edilizia.
Successivamente, con provvedimenti in data 9 e 3 maggio 2001, il Comune
di Serramazzoni ha autorizzato la società Barbergas s.a.s.
di Odorici & C. ad installare un nuovo impianto di GPL nel
territorio comunale, in accoglimento dell’istanza in data 24
settembre 1999, ed ha rilasciato la relativa concessione edilizia.
Ora, premesso che in base alle norme di indirizzo programmatico della
Regione Emilia Romagna ( deliberazione 29 febbraio 2000, n. 1399, punto
3.C) non possono essere istallate nell’area in questione
impianti di distribuzione di GPL ad una distanza inferiore a 12 Km e
che i due impianti di che trattasi distano appena 2 Km, sta per certo
che l’accoglimento della domanda presentata dalla
società F.lli Gibertini avrebbe precluso
l’accoglimento di quella presentata dalla società
Barbergas.
L’errore in cui è incorso il primo giudice
è, non tanto di aver respinto la domanda di riunione dei
ricorsi proposti dalla società F.lli Gibertini per
l’annullamento del rigetto delle istanze da lei presentate
per il rilascio dell’autorizzazione e della concessione
edilizia, da un lato, e per l’autorizzazione e la concessione
edilizia rilasciata alla società Barbergas, quanto,
dall’altro, di non aver considerato come i provvedimenti
negativi adottati nei confronti della ricorrente rappresentavano un
presupposto per l’adozione dei provvedimenti positivi
rilasciati alla controinteressata. Dimodochè,
l’accoglimento del primo ricorso avrebbe causato la perdita
di validità, per illegittimità derivata, degli
atti impugnati con il secondo ricorso determinandone
l’accoglimento.
Venendo all’esame del primo ricorso, l’appello
è fondato.
Il motivo per il quale l’Amministrazione ha negato alla F.lli
Gibertini il rilascio della concessione edilizia, e conseguentemente
dell’autorizzazione all’istallazione delle
colonnine di erogazione, è che " le opere progettate
risultano in contrasto con le Norme di Attuazione del vigente P.R.G."
Motivazione ritenuta legittima dal primo giudice, in quanto "
l’art. 7 delle norme tecniche di attuazione dello strumento
urbanistico generale vigente nel Comune resistente " (il quale
stabilisce: "le aree delimitate da rispetto stradale sono normalmente
destinate alla realizzazione di nuove strade e corsie di servizio,
ampliamenti di carreggiate, parcheggi pubblici, percorsi pedonali e
ciclabili, piantumazioni e sistemazioni a verde, conservazione dello
stato della natura, attrezzature tecnologiche per trasporti pubblici,
chioschi ed edicole a carattere precario”) " non prende in
considerazione, tra gli interventi assentibili, quelli relativi agli
impianti di distribuzione carburanti; (per cui) si deve
conseguentemente ritenere che detta norma, la cui osservanza
è imposta dal citato punto 7.B.3 della deliberazione C.R. n.
1399/2000, è di per sé ostativa al rilascio della
concessione edilizia richiesta dalla ricorrente."
L’argomentazione, sorretta più avanti da ulteriori
affermazioni tese ad accreditare sotto il profilo teleologico, ma non
testuale, perché nelle zone agricole degradate sarebbe
vietata l’istallazione e l’ampliamento di stazioni
di distribuzione del carburante, tuttavia, non considera che gli
impianti in questione sono strettamente legati all’esistenza
della strada, di cui costituiscono un ordinario complemento non essendo
ipotizzabile la circolazione di veicoli senza la possibilità
di rifornimento di carburante con accesso diretto dalla strada
medesima. Per cui la fascia di rispetto stradale non rappresenta
affatto un ostacolo all’insediamento di tali impianti. Come
del resto chiarito dalle norme di indirizzo programmatico della Regione
Emilia Romagna ( deliberazione 29 febbraio 2000, n. 1399), che, al
punto 7, B3, prevedono espressamente l’istallazione di nuovi
impianti di distribuzione di carburanti nelle fasce di rispetto
stradale.
Da ultimo, giova ricordare che tale interpretazione trova ulteriore
supporto dal sistema normativo di riferimento, in quanto gli art. 1 e
2, comma 1, del D.Lgs. 11 febbraio 1998, n. 32, come modificato dal
D.Lgs. 8 settembre 1999, n. 346, non si limitano a ricondurre ad
unità, sotto i profili cronistico e procedimentale,
l’autorizzazione all’istallazione
dell’impianto con la concessione edilizia, ma configurano un
potere conformativo di tipo particolare rispetto all’ambito
esclusivamente urbanistico, affidando ai comuni il compito di definire
i criteri, requisiti e caratteristiche delle aree su cui possono essere
istallati gli impianti, con un apposito atto di raccordo con la
disciplina urbanistica, in modo da consentire “ la
razionalizzazione della rete di distribuzione e la semplificazione del
procedimento di autorizzazione di nuovi impianti su aree
private”. Atto che nel caso di specie non è stato
adottato dall’Amministrazione comunale, aprendo
così la strada all’intervento sostitutivo della
Regione.
Il primo ricorso, pertanto, va accolto con assorbimento delle residue
censure, poiché il contrasto dell’iniziativa con
lo strumento urbanistico, addotto a sostegno del diniego, nel caso di
specie, non era configurabile.
All’accoglimento del primo ricorso consegue
l’accoglimento del secondo, per
l’illegittimità derivata degli atti con esso
impugnati.
Appare equo compensare, tra le parti, le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione quinta, previa
riunione dei ricorsi in epigrafe, accoglie gli appelli e, per
l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati con i due
ricorsi di primo grado.
Compensa le spese del giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita
dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 4 luglio
2006, con l’intervento dei signori:
Giuseppe Farina Presidente
Aldo Fera Consigliere estensore
Marzio Branca Consigliere
Aniello Cerreto Consigliere
Gabriele Carlotti Consigliere
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
F.to Aldo
Fera
F.to Giuseppe Farina
IL SEGRETARIO
F.to Cinzia Giglio
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
L’ 8 gennaio 2007
(Art. 55 L. 27/4/1982, n. 186)
p. IL DIRIGENTE
f.to Luciana Franchini