Consiglio di Stato, Sez. V, n. 445, del 24 gennaio 2013
Urbanistica. Condono e parere della commissione edilizia

La legge urbanistica e l’interpretazione consolidata della giurisprudenza ha sempre ritenuto che per i provvedimenti di rilascio o di diniego della concessione edilizia è necessaria l’acquisizione del parere della commissione edilizia, attesa la sua funzione essenziale di verifica di carattere tecnico della conformità della domanda e delle opere a cui quest’ultima si riferisce la normativa urbanistico–edilizia. Funzione che permane inalterata anche nei procedimenti per il rilascio della concessione in sanatoria ex art. 35 della l. n. 47 del 1985 a garanzia dell’amministrazione e del privato. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 00445/2013REG.PROV.COLL.

N. 10086/2001 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10086 del 2001, proposto da: 
Zijno Lidia, rappresentata e difesa dall'avv. Aldo Soldani, con domicilio eletto presso l’avv. Antonino Bosco in Roma, via Sestio Calvino 33;

contro

Comune di Orbetello, non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. TOSCANA - FIRENZE: SEZIONE III n. 00774/2001, resa tra le parti, concernente concessione edilizia in sanatoria

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 novembre 2012 il Consigliere Doris Durante;

Uditi per la parte ricorrente l’avv. Soldani;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

1.- Il TAR Toscana, con sentenza n. 774 del 26 aprile 2001, respingeva i ricorsi n. 1896 del 1995 e n. 2755 del 1998, proposti da Zijno Lidia.

Con il ricorso n. 1896 del 1995, era impugnato il diniego di concessione in sanatoria di un annesso agricolo realizzato in aderenza a preesistente locale doccia e servizi igienici su terreno di proprietà della ricorrente sito in località S. Liberata del Comune di Orbetello.

Il ricorso era affidato ai seguenti motivi:

violazione e falsa applicazione dell’art. 3, l. n. 241 del 1990 ed eccesso di potere per carenza di istruttoria.

Con il ricorso n. 2755 del 1998, era impugnato il provvedimento di rigetto dell’istanza di sanatoria ex art. 39 della l. n. 724 del 1994, relativa al locale doccia e servizi igienici della superficie di mq. 8,63 realizzati prima del 1° ottobre 1985 e se ne ordinava la demolizione.

Il ricorso era affidato ai seguenti motivi:

violazione della legge urbanistica e del giusto procedimento in relazione alla omessa acquisizione del parere obbligatorio della commissione edilizia; per eccesso di potere per erroneità dei presupposti; travisamento dei fatti, carenza di istruttoria; violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e ss. della l. n. 241 del 1990.

2.- Il TAR respingeva i ricorsi riuniti, ritenendo che l’amministrazione comunale, avrebbe indicato “con adeguata chiarezza l’esistenza di una normativa regionale che impedisce l’assentibilità in sanatoria..” e che “il carattere speciale del regime concessorio delineato dalla l. n. 47 del 1985 esclude la necessità del parere della C.E.C…”.

3.- La ricorrente assume l’erroneità della sentenza e ne chiede la riforma o l’annullamento per vizio in iudicando.

Il Comune di Orbetello non si è costituito in giudizio e alla pubblica udienza del 20 novembre 2012, il giudizio è stato assunto in decisione.

DIRITTO

L’appello è fondato e deve essere accolto.

1.- Il giudice di primo grado ha respinto il ricorso n. 1896 del 1995, con il quale la signora Zijno Lidia lamentava difetto di motivazione del provvedimento del Sindaco di Orbetello recante diniego della concessione in sanatoria ex art. 13, l. n. 47 del 1985 dell’annesso agricolo realizzato, ritenendo che fosse stata indicata “con adeguata chiarezza l’esistenza di una normativa regionale che impedisce l’assentibilità in sanatoria..”.

Contrariamente a quanto si assume dal TAR, il mero richiamo della disciplina regionale che disciplina gli annessi agricoli inferiori a mc. 80, non integra adeguata motivazione.

In base a principi consolidati, si intende soddisfatto l’onere della motivazione, allorché il provvedimento indichi seppure in maniera succinta il rapporto tra il dato giuridico ed il caso concreto sì da consentire all’interessato di verificare l’iter logico seguito dall’amministrazione nell’assunzione della decisione.

Nel caso in esame, la motivazione posta a base del provvedimento non contiene né una puntuale indicazione delle norme violate, né l’individuazione del rapporto sussistente tra le norme e la fattispecie concreta.

Peraltro la ricorrente, nell’istanza di sanatoria aveva espressamente indicato le disposizioni che consentivano l’assentibilità delle opere, tra le quali, la delibera di consiglio comunale n. 296 del 1988, che in adempimento del disposto dell’art. 1 bis, della l. n. 431 del 1985 e della disciplina regionale delle aree protette che faceva salvi “i nuovi edifici in zone agricole, in adempimento dell’art. 1, l. regionale n. 10 del 1979 e il restauro e il risanamento delle infrastrutture esistenti”, sicché l’amministrazione comunale avrebbe dovuto spiegare i motivi, ove sussistenti, che impedivano l’applicazione delle disposizioni richiamate al caso di specie.

Invero, il mero diniego del Comune non consente di comprendere le ragioni per le quali, l’annesso agricolo non possa essere assentito, da cui l’evidente difetto di motivazione che inficia il provvedimento.

Quanto al riferimento, contenuto in sentenza, alla circostanza che le opere oggetto dell’istanza di sanatoria costituiscano ampliamento di altre opere oggetto di diniego di condono edilizio ex art. 31 e segg. l. n. 47 del 1985, è del tutto irrilevante, ben potendo l’interessato avvalersi, come ha fatto, di diverse disposizioni di sanatoria, per le parti di un intervento edilizio, in relazione all’epoca dell’abuso.

Comunque il manufatto oggetto di sanatoria ex art. 13, l. n. 47 del 1985, seppure costruito in aderenza all’opera oggetto di condono ex art. 31 della stessa legge, consistente in un locale doccia e servizi igienici di mq. 8,63 ha una propria autonomia e deve, pertanto, essere oggetto di autonoma valutazione.

2.- Quanto al ricorso n. 2755 del 1998, il giudice di primo grado ha ritenuto infondate le censure formulate dalla ricorrente in merito alla omessa acquisizione del parere obbligatorio della commissione edilizia comunale sulla domanda di sanatoria ex art. 39, l. n. 724 del 1994 per il locale doccia e servizi igienici.

L’assunto del TAR, secondo cui “il carattere speciale del regime concessorio delineato dalla legge n. 47 del 1985 esclude la necessità del parere della commissione edilizia”, si pone in contrasto con il disposto della legge urbanistica e l’interpretazione consolidata della giurisprudenza che ha sempre ritenuto che per i provvedimenti di rilascio o di diniego della concessione edilizia è necessaria l’acquisizione del parere della commissione edilizia, attesa la sua funzione essenziale di verifica di carattere tecnico della conformità della domanda e delle opere a cui quest’ultima si riferisce la normativa urbanistico – edilizia.

Funzione che permane inalterata anche nei procedimenti per il rilascio della concessione in sanatoria ex art. 35 della l. n. 47 del 1985 a garanzia dell’amministrazione e del privato.

Quanto alla data di realizzazione di queste opere (vano doccia e servizi igienici) è indubbio che esse erano state realizzate nel 1986, atteso che trattasi delle opere per le quali era già stata presentata domanda di condono ex art. 31, l. n. 47 del 1985.

3.- Per le ragioni esposte l’appello deve essere accolto e per l’effetto deve essere riformata la sentenza di primo grado nel senso che devono essere accolti i ricorsi riuniti e, per l’effetto, devono essere annullati gli atti impugnati.

Nessuna statuizione va assunta in ordine alle spese di giudizio, non essendosi costituita l’amministrazione intimata.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, accoglie l 'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie i ricorsi riuniti e annulla gli atti impugnati.

Nulla spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Luciano Barra Caracciolo, Presidente

Manfredo Atzeni, Consigliere

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere

Antonio Amicuzzi, Consigliere

Doris Durante, Consigliere, Estensore

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/01/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)