TAR Sicilia (CT) Sez. II n. 516 del 20 febbraio 2022
Urbanistica.Accesso agli atti del procedimento per il rilascio di titoli edilizi
Già l'art. 31 della legge urbanistica n. 1150/1942, nel testo modificato dalla legge n. 765/1967, attribuiva a "chiunque" la facoltà di impugnare le concessioni (licenze) edilizie. Successivamente questa norma è stata interpretata in senso riduttivo, riconoscendosi il titolo a ricorrere solo a chi avesse un interesse differenziato, in quanto proprietario (fra l'altro) di un fondo "prossimo", ossia non necessariamente confinante. Benché tale disposizione non risulti riprodotta nel vigente T.U. n. 380/2001, è implicito nel sistema che chiunque si trovi in una situazione di "prossimità" sia legittimato ad impugnare il permesso di costruire. E' ragionevole, infatti, che la facoltà di impugnare non venga ristretta agli immediati confinanti, giacché la violazione delle norme urbanistiche (le quali non sono dettate a protezione degli interessi particolari dei vicini, ma dell'interesse comune all'uso equilibrato del territorio) produce effetti lesivi in una sfera assai più estesa. Ne consegue che, anche ai fini della ricostruzione della legittimazione all’esercizio del diritto di accesso, strumentale all’eventuale contestazione della validità dei titoli edilizi, vale la stessa ampia nozione di “prossimità”. D’altra parte, i titoli edilizi sono atti pubblici, perciò chi esegue le opere non può opporre un diritto di riservatezza
Pubblicato il 20/02/2023
N. 00516/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01792/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1792 del 2022, proposto da
Salvatore Di Mauro, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Sapienza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Catania, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Walter Perez, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dell’atto prot. n. 408829 adottato dal Comune di Catania di diniego di accesso agli atti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Catania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2023 il dott. Salvatore Accolla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente esponeva di avere chiesto al Comune di Catania copia della C.I.L.A. n. 123252/18 e della S.C.I.A. n. 123245/18, relativamente ai lavori eseguiti in Catania, viale M. Rapisardi n. 185 sulla proprietà del sig. Nicola Trovato.
Precisava di aver chiesto tale documentazione in quanto proprietario di un immobile allocato in Catania, viale M. Rapisardi n. 179, limitrofo ai luoghi ove erano stati effettuati i lavori sopra citati e dove era stata affissa la tabella riportante gli estremi dei suddetti titoli edilizi.
Il Comune di Catania aveva riscontrato la richiesta, rigettandola in quanto carente dei pagamenti di ricerca ed invio, e della documentazione necessaria all’espletamento della stessa.
Ad opinione del ricorrente sarebbe stato indiscutibile il suo diritto a conoscere gli atti relativi ad un immobile limitrofo a quello di sua proprietà e, se del caso, a proporre idonea azione giudiziaria a tutela dei propri diritti ed interessi.
Del tutto generico ed incomprensibile sarebbe stato il rilievo della presunta carenza “della documentazione necessaria all’espletamento” della pratica, posta a base dell’atto di archiviazione della istanza da parte del Comune di Catania.
Inoltre, sarebbe stato pacifico principio che il pagamento per i documenti richiesti alla P.A. avviene al momento del rilascio degli stessi, in base anche al numero di pagine.
In termini generali, sottolineava come l’accesso debba essere consentito a chiunque dimostri l’incidenza del documento nei propri confronti.
Il principio sarebbe stato tanto più valido in materia di documenti inerenti a pratiche edilizie, per i quali sarebbe valso il principio della massima trasparenza.
L’articolo 6 della l. r. n. 19/20 avrebbe poi espressamente previsto la possibilità di accedere agli atti urbanistico-edilizi.
Impugnava, pertanto, tale provvedimento, chiedendo il rilascio di copia o, quanto meno, il riconoscimento del diritto di poter visionare tale documentazione.
Si costituiva in giudizio il Comune di Catania il quale contestava la natura di vicino limitrofo del ricorrente, stante la distanza esistente tra il numero civico 179 con cui era contrassegnato l’immobile del controinteressato ed il 185 dell’immobile del ricorrente.
Evidenziava inoltre che della richiesta non era stato informato il controinteressato, titolare di interessi sensibili, né sarebbe stato manifestato, nella stessa richiesta, l’interesse all’accesso e al rilascio di copia.
La richiesta di accesso agli atti sarebbe stata generica ed esplorativa e priva di dimostrazione della specifica utilità dell’accesso a tutelare gli interessi del ricorrente.
Per le predette ragioni chiedeva il rigetto del ricorso.
Nella camera di consiglio del 26 gennaio 2023, uditi i difensori i delle parti presenti, il ricorso veniva posto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Il ricorrente ha chiesto, con l’istanza presentata al Comune di Catania, di poter visionare i titoli edilizi alla base dei lavori effettuati in un immobile limitrofo.
E’ pacifico in giurisprudenza che il requisito della "vicinitas" attribuisca un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, a conoscere gli atti e i documenti del procedimento abilitativo delle attività edilizie del confinante, per verificare la legittimità del titolo e la conformità delle opere al medesimo.
Né la vicinitas, nel caso in esame, può essere messa in discussione per il fatto che il numero civico dell’abitazione del ricorrente non sia quello immediatamente successivo a quello dell’immobile interessato dai lavori dei quali lo stesso ricorrente intendeva conoscere i titoli edilizi, ma sia successivo di due numeri civici, considerato che già l'art. 31 della legge urbanistica n. 1150/1942, nel testo modificato dalla legge n. 765/1967, attribuiva a "chiunque" la facoltà di impugnare le concessioni (licenze) edilizie. Successivamente questa norma è stata interpretata in senso riduttivo, riconoscendosi il titolo a ricorrere solo a chi avesse un interesse differenziato, in quanto proprietario (fra l'altro) di un fondo "prossimo", ossia non necessariamente confinante. Benché tale disposizione non risulti riprodotta nel vigente T.U. n. 380/2001, è implicito nel sistema che chiunque si trovi in una situazione di "prossimità" sia legittimato ad impugnare il permesso di costruire. E' ragionevole, infatti, che la facoltà di impugnare non venga ristretta agli immediati confinanti, giacché la violazione delle norme urbanistiche (le quali non sono dettate a protezione degli interessi particolari dei vicini, ma dell'interesse comune all'uso equilibrato del territorio) produce effetti lesivi in una sfera assai più estesa.
Ne consegue che, anche ai fini della ricostruzione della legittimazione all’esercizio del diritto di accesso, strumentale all’eventuale contestazione della validità dei titoli edilizi, vale la stessa ampia nozione di “prossimità”.
D’altra parte, i titoli edilizi sono atti pubblici, perciò chi esegue le opere non può opporre un diritto di riservatezza (cfr. TAR Catania, sentenza del 4 febbraio 2016 numero 374).
Priva di fondamento, dunque, è l’obiezione del Comune secondo cui il ricorrente non avrebbe coinvolto il controinteressato.
Né la richiesta può essere considerata generica o esplorativa, dal momento che sono stati in essa specificamente indicati gli atti di cui si è richiesta copia e sussiste l'interesse ad accertare il rispetto delle previsioni urbanistiche.
I diritti di segreteria, d’altra parte, possono ben esser pretesi al momento del rilascio della documentazione.
Da quanto sopra esposto, consegue l'annullamento del provvedimento emesso dal Comune di Catania sull'istanza presentata dal ricorrente, con ordine di consentire l'accesso, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza ovvero dalla sua notifica a cura di parte, se anteriore, agli atti richiesti con la medesima istanza.
Le spese seguono la soccombenza e devono pertanto essere poste, nella misura liquidata in dispositivo, a carico dell'Amministrazione che ha negato l'accesso ai documenti richiesti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, così dispone:
- annulla il provvedimento impugnato e dichiara il diritto di parte ricorrente all’accesso alla documentazione richiesta con l’apposita istanza;
- ordina al Comune di Catania di consentire alla ricorrente l’accesso, mediante visione ed estrazione di copia, alla documentazione richiesta, entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla notificazione o, se anteriore dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza;
- condanna il Comune di Catania al pagamento delle spese di giudizio che liquida, in favore del ricorrente, in € 1.000,00 (mille/00) oltre oneri e accessori di legge e rimborso del contributo unificato;
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Daniele Burzichelli, Presidente
Salvatore Accolla, Referendario, Estensore
Emanuele Caminiti, Referendario