Cons. Stato Sez. IV n.314 del 24 gennaio 2012
Urbanistica. Ordine di demolizione immobile abusivo e sgombero

L’intervenuta emissione di ordine di demolizione da parte del giudice penale non priva affatto l’Amministrazione del potere di disporre l’acquisizione dell’immobile al proprio patrimonio per finalità di pubblico interesse, ben potendo il relativo provvedimento intervenire anche in un momento successivo alla statuizione penale (purché, ovviamente, prima della sua esecuzione)

N. 00314/2012REG.PROV.COLL.

N. 10196/2011 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso in appello nr. 10196 del 2011, proposto dalla signora Angela CAPASSO, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Travaglino e Pasquale Crimaldi, con domicilio eletto presso l’avv. Claudia Maranella in Roma, via Appia Nuova, 119,

contro

il COMUNE DI ACERRA, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito,

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE II nr. 4477/2011, resa tra le parti, concernente ORDINANZA DI SGOMBERO IMMOBILE ABUSIVO.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, alla camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2012, il Consigliere Raffaele Greco;

Udito l’avv. Crimaldi per la appellante;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

 

Ritenuto che l’appello è manifestamente infondato, dovendo richiamarsi la pacifica giurisprudenza penale secondo cui vi è piena compatibilità e autonomia fra l’ordine di demolizione emesso dal giudice penale in una con la sentenza di condanna e l’eventuale provvedimento di acquisizione adottato dal Comune, e in particolare l’affermazione per cui l’esecuzione dell’ordine di demolizione si arresta soltanto di fronte a una deliberazione del Consiglio Comunale che sancisca la sussistenza di prevalenti esigenze di pubblico interesse che sconsiglino la rimozione dell’abuso (cfr. ex plurimis Cass. Pen., sez. III, 28 aprile 2010, nr. 32952; id., 31 gennaio 2008, nr. 4962; id., 23 gennaio 2007, nr. 1904; id., 29 novembre 2005, nr. 43294);

Rilevato, in particolare, che dal richiamato orientamento si evince che l’intervenuta emissione di ordine di demolizione da parte del giudice penale non priva affatto l’Amministrazione del potere di disporre l’acquisizione dell’immobile al proprio patrimonio per finalità di pubblico interesse, ben potendo il relativo provvedimento intervenire anche in un momento successivo alla statuizione penale (purché, ovviamente, prima della sua esecuzione);

Ritenuto, pertanto, che è destituita di fondamento la pretesa di parte appellante secondo cui il Comune, a seguito dell’intervenuta emissione dell’ordine di demolizione da parte del giudice penale, non aveva più il potere di adottare il censurato provvedimento di acquisizione;

Ritenuto, quanto alle residue doglianze articolate avverso la destinazione dell’immobile a scuola pubblica, che le stesse, oltre a impingere il merito di determinazioni riservate all’Amministrazione (come correttamente osservato dal primo giudice), appaiono anche di dubbia ammissibilità dal momento che, una volta accertata la legittimità dell’acquisizione del bene al patrimonio comunale, il precedente titolare non sembra avere alcun interesse giuridicamente qualificato a sindacare il fatto che esso sia adibito a una specifica destinazione piuttosto che a un’altra;

Rilevato che, non essendovi costituzione di controparte, non vi è luogo ad assumere alcuna determinazione in ordine alle spese del presente grado del giudizio;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2012 con l’intervento dei magistrati:

 

Paolo Numerico, Presidente

Raffaele Greco, Consigliere, Estensore

Fabio Taormina, Consigliere

Diego Sabatino, Consigliere

Umberto Realfonzo, Consigliere





L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE










DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/01/2012