Tar Lombardia - Sez. Brescia Ordinanza 23 marzo 2004
REPUBBLICA
ITALIANA
TRIBUNALE
AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER
LA LOMBARDIA
SEZIONE
DI BRESCIA
Registro
Ordinanze:
/04
Registro Generale: 326/2004
nelle persone dei Signori:
FRANCESCO MARIUZZO Presidente, relatore
ANTONIO MASSIMO MARRA Ref.
STEFANO TENCA Ref.
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella camera di consiglio del 23
marzo 2004
Visto il ricorso 326/2004 proposto da:
LEGAMBIENTE, ASS.NE
NAZ.LE DI PROTEZIONE AMBIENTALE
rappresentata e difesa da:
FANTIGROSSI
UMBERTO
DINI VERONICA
con domicilio eletto in BRESCIA
VIA
BATTAGLIE, 50
presso
TREBESCHI
CESARE
contro COMUNE
DI LOZIO non
costituitosi in giudizio; e
nei confronti di SOCIETA'
EDILMORA DI MORSTABILINI SPA rappresentata e difesa da: PORQUEDDU
GIUSEPPE PEDRETTI
GIUSEPPE con
domicilio eletto in BRESCIA VIA
P.D.VITALIS,5 presso PORQUEDDU GIUSEPPE |
per l'annullamento, previa adozione di misura cautelare, della delibera del Consiglio comunale 6.12.2003, n. 40, di approvazione definitiva del P.I.I., comparti 1 e 2 e di contestuale variante 2003 al P.R.G. e degli atti connessi;
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di misura cautelare presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
SOCIETA' EDILMORA DI
MORSTABILINI SPA
Udito il relatore Pres. FRANCESCO MARIUZZO e uditi, altresì, i difensori delle parti;
Rilevato:
che l’eccezione di tardività della prodotta impugnativa sollevata dalla controinteressata deve essere disattesa, posto che, dopo l’intervenuta, tempestiva notifica dell’atto introduttivo all’Amministrazione comunale, quella alla controinteressata ha avuto luogo in data successiva soltanto per il fatto che il plico inviato in pari data dal procedente Ufficiale giudiziario è stato restituito al mittente per l’avvenuto trasferimento della sede di quest’ultima;
che può trovare conseguente applicazione al riguardo il recente orientamento della Corte costituzionale, che ha dichiarato irrilevante ai fini del rispetto di qualsivoglia termine previsto dalla legge il tempo successivo alla consegna dell’atto da notificare al competente Ufficio notifiche presso la locale Corte d’Appello, ferma la decorrenza degli effetti della notifica nei confronti del destinatario dalla data di effettiva ricezione degli atti;
Ritenuto:
che la delibera in questa sede impugnata ha per oggetto l’approvazione in via definitiva dei comparti 1 e 2 del nuovo P.I.I. con contestuale adozione di variante semplificata ai sensi di quanto stabilito dalla L.r. 23.6.1997, n. 23;
che il prodotto ricorso pare allo stato assistito dal fumus boni juris, atteso che le opere approvate non sembrano riconducibili alla categoria delle opere pubbliche di competenza comunale, cui non sono assimilabili sotto alcun profilo le indicate residenze protette per anziani ed ogni struttura accessoria di servizio alle stesse connessa;
che ulteriore illegittimità appare individuabile anche ai sensi della lett. b) dell’art. 2, 2° comma della ridetta L.r., non sembrando le stesse opere strumento di adeguamento delle originarie previsioni di localizzazione di servizi ed infrastrutture d’interesse pubblico;
che alla stregua del costante indirizzo della Sezione egualmente fondata si palesa la censura che ha puntualmente contestato che, tramite la vista variante, sia stata arbitrariamente trasformata un’area agricola in zona F1, posto che la lett. e) dell’art. 2, 2° comma della stessa L.r. autorizza le sole varianti di completamento interessanti ambiti territoriali di zone omogenee già classificate esclusivamente come zone B, C e D;
che sussistono gli estremi del danno grave ed irreparabile, strettamente connesso alla potenziale irreversibile trasformazione del territorio interessato alle viste previsioni;
Visti gli artt. 19 e 21, 8° comma, della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;
P.Q.M.
accoglie la suindicata domanda cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
BRESCIA, 23 marzo 2004