Nuova pagina 2

Tar Lombardia - Sez. Brescia Ordinanza 23 marzo 2004

Nuova pagina 1

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA LOMBARDIA

SEZIONE DI BRESCIA

Registro Ordinanze: /04

Registro Generale: 326/2004

nelle persone dei Signori:

FRANCESCO MARIUZZO Presidente, relatore

ANTONIO MASSIMO MARRA Ref.

STEFANO TENCA Ref.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella camera di consiglio del 23 marzo 2004

Visto il ricorso 326/2004 proposto da:

LEGAMBIENTE, ASS.NE NAZ.LE DI PROTEZIONE AMBIENTALE

rappresentata e difesa da:

FANTIGROSSI UMBERTO

DINI VERONICA

con domicilio eletto in BRESCIA

VIA BATTAGLIE, 50

presso

TREBESCHI CESARE

contro

COMUNE DI LOZIO

non costituitosi in giudizio;

e nei confronti di

SOCIETA' EDILMORA DI MORSTABILINI SPA

rappresentata e difesa da:

PORQUEDDU GIUSEPPE

PEDRETTI GIUSEPPE

con domicilio eletto in BRESCIA

VIA P.D.VITALIS,5

presso

PORQUEDDU GIUSEPPE

per l'annullamento, previa adozione di misura cautelare, della delibera del Consiglio comunale 6.12.2003, n. 40, di approvazione definitiva del P.I.I., comparti 1 e 2 e di contestuale variante 2003 al P.R.G. e degli atti connessi;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di misura cautelare presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

SOCIETA' EDILMORA DI MORSTABILINI SPA

Udito il relatore Pres. FRANCESCO MARIUZZO e uditi, altresì, i difensori delle parti;

Rilevato:

che l’eccezione di tardività della prodotta impugnativa sollevata dalla controinteressata deve essere disattesa, posto che, dopo l’intervenuta, tempestiva notifica dell’atto introduttivo all’Amministrazione comunale, quella alla controinteressata ha avuto luogo in data successiva soltanto per il fatto che il plico inviato in pari data dal procedente Ufficiale giudiziario è stato restituito al mittente per l’avvenuto trasferimento della sede di quest’ultima;

che può trovare conseguente applicazione al riguardo il recente orientamento della Corte costituzionale, che ha dichiarato irrilevante ai fini del rispetto di qualsivoglia termine previsto dalla legge il tempo successivo alla consegna dell’atto da notificare al competente Ufficio notifiche presso la locale Corte d’Appello, ferma la decorrenza degli effetti della notifica nei confronti del destinatario dalla data di effettiva ricezione degli atti;

Ritenuto:

che la delibera in questa sede impugnata ha per oggetto l’approvazione in via definitiva dei comparti 1 e 2 del nuovo P.I.I. con contestuale adozione di variante semplificata ai sensi di quanto stabilito dalla L.r. 23.6.1997, n. 23;

che il prodotto ricorso pare allo stato assistito dal fumus boni juris, atteso che le opere approvate non sembrano riconducibili alla categoria delle opere pubbliche di competenza comunale, cui non sono assimilabili sotto alcun profilo le indicate residenze protette per anziani ed ogni struttura accessoria di servizio alle stesse connessa;

che ulteriore illegittimità appare individuabile anche ai sensi della lett. b) dell’art. 2, 2° comma della ridetta L.r., non sembrando le stesse opere strumento di adeguamento delle originarie previsioni di localizzazione di servizi ed infrastrutture d’interesse pubblico;

che alla stregua del costante indirizzo della Sezione egualmente fondata si palesa la censura che ha puntualmente contestato che, tramite la vista variante, sia stata arbitrariamente trasformata un’area agricola in zona F1, posto che la lett. e) dell’art. 2, 2° comma della stessa L.r. autorizza le sole varianti di completamento interessanti ambiti territoriali di zone omogenee già classificate esclusivamente come zone B, C e D;

che sussistono gli estremi del danno grave ed irreparabile, strettamente connesso alla potenziale irreversibile trasformazione del territorio interessato alle viste previsioni;

Visti gli artt. 19 e 21, 8° comma, della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;

P.Q.M.

accoglie la suindicata domanda cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

BRESCIA, 23 marzo 2004