TAR Lombardia (MI), sent.
2997 del 19.12.2006.
Necessità
presentazione D.I.A. per interventi di livellamento di terreni agricoli
con
riporto di terra che comportino
trasformazione del territorio:sussistenza. (a cura di
n.
reg. sent.
n. 2761/06
reg. ric.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
Sezione 2^
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
in forma semplificata ex artt. 21 e 26 legge 6.12.1971 n. 1034
sul ricorso n. 2761 del 2006 proposto da
AZIENDA AGRICOLA PRATINFIORE di De Bernardi Stefano e Crespi Anna s.s., con sede in Cassano Magnago, in persona del legale rappresentante p.t., ing. Stefano De Bernardi, rappresentata e difesa dagli avv.ti Michela Cerini e Carla Ripamonti di Busto Arsizio, elettivamente domiciliata in Milano, via Conservatorio 13, presso la segreteria del TAR
contro
COMUNE di CASSANO MAGNAGO, in persona del sindaco p.t., signor Aldo Morniroli, rappresentato e difeso dall’avv. Luca de Nora, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Milano, via Visconti di Modrone 8/1
per l'annullamento
previa sospensione, del provvedimento 16 agosto 2006, prot. n. 16787, notificato il 18.8.06, con cui il responsabile dell’area territorio ha diffidato la ricorrente al ripristino dello stato dei luoghi sui mappali 3237-2896-4245, nonché degli atti presupposti, preordinati e consequenziali, compresa l’ordinanza di sospensione lavori 25 luglio 2006 (prot. 15591).
Visto il ricorso, notificato il 9 e depositato il 22 novembre 2006;
Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria difensiva del Comune;
Visti atti e documenti di causa;
Uditi, nella camera di consiglio del 13 dicembre 2006, relatore il dott. Carmine Spadavecchia, l’avv. Cerini e l’avv. de Nora;
Sentite le parti sul punto e ritenuto che sussistano i presupposti per definire il ricorso con sentenza semplificata;
Premesso che:
- con provvedimento 16 agosto 2006 del responsabile dell’Area territorio, preceduto da ordinanza di sospensione del lavori in data 25 luglio 2006, il Comune, accertata, previo sopralluogo, la realizzazione, in assenza di d.i.a. (denuncia inizio attività), di un intervento consistente nel livellamento di terreni agricoli con riporto di terra, ha diffidato la Società ricorrente al ripristino dello stato dei luoghi sui mappali nn. 3237-2896-4245, preannunciando, in assenza di adempimento, l’irrogazione di una sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 37, comma 1, del d.p.r. 6 giugno 2001 n. 380;
- la ricorrente, affittuaria dei terreni agricoli, detenuti per lo svolgimento di attività di floricoltura e agricola in genere, premesso che l’intervento in questione sarebbe consistito nel semplice livellamento del terreno, finalizzato all’impianto di un nuovo prato stabile, con eliminazione di buche e avvallamenti di minimo rilievo, per consentire la raccolta meccanizzata del fieno, ha impugnato la diffida e l’ordinanza di sospensione lavori, deducendo censure di natura formale e sostanziale;
Ritenuto, in correlazione ai vizi sostanziali, dedotti in ricorso sub A), che:
- la citazione erronea di norme giuridiche è irrilevante allorché i fatti considerati dal provvedimento amministrativo siano correlabili a specifiche disposizioni di legge senza margini di incertezza, nel qual caso il giudice può ben definire la vicenda processuale in base alle norme che regolano la fattispecie (Cons. giust. amm. 21.11.1997 n. 551);
- alla stregua di tale principio, deve ritenersi privo di rilevanza il riferimento, nell’impugnata diffida, all’art. 7, comma 2, lettera c), dell’abrogato decreto-legge 23 gennaio 1982 n. 9 (convertito in legge 25 marzo 1982 n. 94), che subordinava ad autorizzazione gratuita “le opere di demolizione, i reinterri e gli scavi che non riguardino la coltivazione di cave o torbiere”;
- nonostante l’improprio richiamo normativo, infatti, il provvedimento impugnato trae legittimazione dal vigente testo unico dell’edilizia, e specificamente dalla disposizione (art. 22, primo comma, d.p.r. 6 giugno 2001 n. 380) che subordina a denuncia di inizio attività gli interventi non riconducibili né all’elenco di cui all’articolo 10 (interventi subordinati a permesso di costruire), né all’articolo 6 (attività edilizia libera): anche le opere di sistemazione del terreno che, al di là della mera coltivazione, comportino trasformazione del territorio, devono ritenersi invero soggette a d.i.a. in forza del citato art. 22, norma residuale volta ad evitare che interventi non privi di rilievo, diversi da quelli previsti dagli artt. 6 e 10, sfuggano alle verifiche dell’Autorità preposta al controllo del territorio;
- nel caso in esame non può ritenersi irrilevante un intervento che, a quanto attesta il verbale di sopralluogo 25 luglio 2006, prodotto in giudizio (doc. 5 Comune), non consiste nel mero riempimento di buche, ma nel riporto di terra di entità notevole, nell’ordine di centinaia di metri cubi, “tale da modificare lo stato dei luoghi preesistenti, caratterizzati dal dislivello evidenziato nell’allegato A”, elevando il livello del terreno da una “altitudine compresa tra mt. 301.2 e mt. 301.8 alle quote altimetriche presenti a est che variano da mt. 303.0 a mt. 304.6”;
Ritenuto, in relazione ai vizi formali, dedotti in ricorso sub B), volti a censurare l’omessa comunicazione di avvio del procedimento, che:
- l’impugnata diffida risulta preceduta da un’ordinanza di sospensione lavori che vale anche come avviso di avvio del procedimento, sia perché così si autoqualifica, sia perché è in effetti idonea ex se a rendere nota all’interessato l’apertura di un procedimento per abuso edilizio;
- sia la diffida, sia l’ordinanza di sospensione lavori hanno assegnato alla Società ricorrente un termine di trenta giorni per le controdeduzioni;
- di tale facoltà essa non ha ritenuto di avvalersi, non avendo presentato osservazioni né dopo la sospensione dei lavori, né dopo la diffida;
- sebbene l’atto di diffida sia congegnato in termini impropri laddove, anziché riservarsi di provvedere in via definitiva dopo la scadenza del termine assegnato per le controdeduzioni, dispone il ripristino dello stato dei luoghi e preannuncia la chiusura del procedimento entro lo stesso termine, ciò non vale tuttavia a provocarne l’annullamento, militando a favore della sua conservazione gli elementi sostanziali della vicenda, nella quale, astenutasi la Società, pur avvertita, da ogni partecipazione collaborativa in sede procedimentale, non sono emersi, neppure in sede giudiziale, elementi suscettibili di condurre il procedimento ad un diverso esito;
- in tale quadro ricorrono quindi i presupposti per l’applicazione dell’art. 21-octies della legge n. 241 del 1990, secondo cui il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti non è annullabile qualora, per la natura vincolata del medesimo, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, né è annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora venga provato in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato;
Ritenuto, in relazione alla censura dedotta in ricorso sub C), che nessuna norma vieta di assegnare un termine di adempimento inferiore al termine per l’impugnativa in sede gurisdizionale;
Ritenuto per le considerazioni esposte di respingere il ricorso, pur con la compensazione delle spese di causa;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia respinge il ricorso.
Spese compensate.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 13 dicembre 2006, con l'intervento dei magistrati:
Mario Arosio presidente
Carmine Spadavecchia consigliere, estensore
Daniele Dongiovanni referendario
L’estensore Il presidente