TAR Campania (NA) Sez.II sent. 10359 del 4 dicembre 2006
Urbanistica. Ordine di demolizione e comunicazione di avvio procedimento
n. 10359/06 Reg. Sent.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale
della Campania
Sezione Seconda
composto dai Signori Magistrati:
dr. ANTONIO ONORATO Presidente
dr.ssa ANNA PAPPALARDO Consigliere.
dr. UMBERTO MAIELLO Primo Ref. ,
relatore
ha pronunciato all’udienza camerale del 23.11.2006 la
seguente
DECISIONE IN FORMA SEMPLIFICATA
Sul ricorso n. 6318.2006 proposto dalla soc. CLP Project
–
Clean Power Project s.r.l. -, in persona del legale rappresentante pro
– tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Maria
Annunziata Chiarizio ed elettivamente domiciliata in Napoli presso la
Segreteria T.A.R.;
contro
il Comune di ROCCARAINOLA, in persona del Sindaco pro –
tempore, non costituito
per l’annullamento
1) dell’ordinanza di demolizione n°40 del 25.5.2006;
2) della relazione tecnica prot.llo 3552 del 5.4.2006 e di ogni altro
atto preordinato e connesso;
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento
impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione
intimata;
Udito il relatore Primo Referendario dr. UMBERTO MAIELLO
Uditi altresì per le parti gli avvocati come da verbale di
udienza;
Visto l'articolo 21 nono comma della legge 6 dicembre 1971, n.1034, nel
testo sostituito dall'art. 3, primo comma, della Legge 21 luglio 2000
n. 205, che facoltizza, in sede di decisione della domanda cautelare,
il Tribunale Amministrativo Regionale, accertata la completezza del
contraddittorio e dell'istruttoria, a definire il giudizio nel merito a
norma dell'articolo 26 della legge della legge 6 dicembre 1971, n.1034,.
Rilevato che, nella specie, il presente giudizio può essere
definito con decisione in forma semplificata ai sensi dell'articolo 26
della legge della legge 6 dicembre 1971, n.1034, come modificato
dall'art. 9 della Legge 21 luglio 2000 n. 205, stante la completezza
del contraddittorio e della documentazione di causa, oltre che la
manifesta fondatezza del ricorso,
Sentiti sul punto i difensori delle parti costituite, come da verbale
d'udienza;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto;
FATTO E DIRITTO
Con il provvedimento oggetto di gravame è stata contestata
alla
ricorrente l’esecuzione di opere abusive consistenti in:
n°8
plinti in cemento armato…”
Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.
Segnatamente, vanno, anzitutto, condivise le censure con cui parte
ricorrente lamenta la violazione delle garanzie di partecipazione al
procedimento.
Com’è noto, l’art. 7 della legge 7
agosto 1990 n.
241 nell’imporre alle Pubbliche Amministrazioni
l’obbligo
della comunicazione dell’avvio del procedimento
amministrativo ai
soggetti nei cui confronti il provvedimento finale è
destinato a
produrre l’effetto finale, ha recepito un nuovo criterio di
regolamentazione dell’azione dei pubblici poteri, incentrato
sulla valorizzazione del metodo dialettico come forma inderogabile di
esercizio della funzione amministrativa.
Tanto in ragione dell’auspicata partecipazione al
procedimento
dei soggetti direttamente interessati, con evidenti positive ricadute
in relazione all’attuazione degli obiettivi di massima
trasparenza nei rapporti tra cittadini e Pubblica Amministrazione,
garantita dalla piena ed immediata ostensione del potere amministrativo
nello stesso momento della sua formazione.
D’altronde, il rispetto del principio in esame, nel momento
stesso in cui promuove l’emersione di tutti gli interessi
coinvolti ed attua la ponderata comparazione degli stessi, risulta in
stretta correlazione con i canoni di rango costituzionale
dell’imparzialità e del buon andamento
dell’azione
amministrativa, e, quindi, assicura la cura ottimale
dell’interesse pubblico ed, in via tendenziale,
un’anticipata composizione dei conflitti.
Orbene, sulla scorta delle suddette premesse deve riconoscersi alle
garanzie di partecipazione in argomento la dignità giuridica
di
principio generale dell’ordinamento, con conseguente natura
eccezionale di ogni disposizione derogatoria che escluda o limiti tale
diritto.
Un ulteriore corollario di tale affermazione si coglie, in aderenza ad
un orientamento già espresso dalla Sezione ( cfr. ex multis
Tar
Campania, Seconda Sezione n°9737/2004), sul punto conforme ad
autorevoli pronunce giurisprudenziali (Cass. SS. UU, 1.4.2000, n. 82;
C. di S., sez. I, 6.4.2000, n. 286; C. di DS., Sez. V, 9.10.1997, n.
1131; C. di S., Sez. V, 23.4.1998, n. 474), rispetto alla
portata
precettiva della disposizione in commento, da intendersi estesa fino a
ricomprendere i provvedimenti vincolati e basati su presupposto
verificabili in modo immediato ed univoco.
In definitiva, deve concludersi nel senso che la regola in commento non
patisce eccezione nel caso di esercizio del potere repressivo degli
abusi edilizi: con più specifico riferimento
all’ingiunzione a demolire, la giurisprudenza, anche di
questa
Sezione, a più riprese ha avuto modo di affermare che:
> (cfr. Tar Campania, Seconda Sezione
n°9737/2004; Tar
Campania – Sezione Seconda 5353/2005; 5559/2005 Consiglio di
stato, Sez. V, 26 febbraio 2003, n. 1095; T.A.R. Liguria, Sez. I,
28.3.2002, n. 306 ; T.A.R. Calabria, Catanzaro, 10.12.2001, n. 1991).
Tale orientamento ha trovato vieppiù conferma nelle recenti
modifiche introdotte dalla legge 11 febbraio 2005 che, nel ribadire la
necessità di assicurare effettività alle garanzie
di
partecipazione procedimentale, già evincibile
dall’originario impianto normativo, si è limitata
ad
introdurre, in via di eccezione, una deroga al regime di
annullabilità dell’atto per vizi formali, inibendo
la
pronuncia di decisioni a contenuto demolitorio qualora, per la natura
vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto
dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto
adottato.
Inoltre, proprio in relazione al vizio derivante comunicazione
dell'avvio del procedimento, il legislatore ha espressamente stabilito
che il provvedimento amministrativo non è comunque
annullabile qualora l'amministrazione dimostri in giudizio
che il
contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello
in concreto adottato.
Orbene, la piana lettura delle disposizioni in commento riflette con
assoluta evidenza la chiara intenzione del legislatore di estendere in
via ordinaria – così come già
evidenziato da questa
Sezione - l’applicazione del regime procedimentale definito
agli
artt. 7 e ss. della legge 241/1990 anche agli atti a contenuto
vincolato, rimanendo ininfluente un’eventuale violazione
delle
garanzie di partecipazione nei soli casi di evidente
superfluità, da un punto di vista fattuale e/o
giuridico,
di ogni apporto collaborativo rispetto al contenuto precettivo delle
determinazioni da assumere.
Sotto il suddetto profilo, mette conto evidenziare che
l'amministrazione intimata, nemmeno costituita in giudizio, non ha
dimostrato – in ossequio al nuovo schema probatorio
introdotto
dal legislatore con la recente novella normativa ( legge 15/2005)
- che “il contenuto del provvedimento non avrebbe
potuto
essere diverso da quello in concreto adottato” ( cfr. Tar
Campania, Seconda Sezione, 20463/2005).
La rilevata mancanza è vieppiù significativa nel
caso di
specie essendo rimasti inesplorati i profili di doglianza dedotti dal
ricorrente a sostegno del proposto gravame, segnatamente in ordine alla
esatta ubicazione dell’intervento, agli effetti della
comunicazione di inizio attività presentata dalla
società
ricorrente, al regime giuridico delle opere in contestazione.
Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il ricorso va
accolto e, per l’effetto, s’impone
l’annullamento
dell’atto impugnato.
Resta esclusa ogni valutazione sulla sanabilità
dell’opera, che l’Amministrazione è
tenuta ad
effettuare nel rispetto delle divisate garanzie partecipative.
Sussistono nondimeno giusti motivi per compensare le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli,
Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe,
lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto
impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione venga eseguita
dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 23
novembre 2006.
Il Primo Ref. Estensore
Il Presidente
Urbanistica. Ordine di demolizione e avviso avvio procedimento
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