TAR Campania (NA) Sez. VI n. 9335 del 22 dicembre 2009
Urbanistica. Interventi edilizi su manufatti abusivi
Ilavori edilizi che riguardano manufatti abusivi non sanati né condonati non sono assoggettabili al regime della d.i.a. poiché gli interventi ulteriori (sia pure riconducibili, nella loro oggettività, alle categorie della manutenzione straordinaria, del restauro e/o risanamento conservativo, della ristrutturazione, della realizzazione di opere costituenti pertinenze urbanistiche) ripetono le caratteristiche di illegittimità dell'opera principale alla quale ineriscono strutturalmente
Urbanistica. Interventi edilizi su manufatti abusivi
Ilavori edilizi che riguardano manufatti abusivi non sanati né condonati non sono assoggettabili al regime della d.i.a. poiché gli interventi ulteriori (sia pure riconducibili, nella loro oggettività, alle categorie della manutenzione straordinaria, del restauro e/o risanamento conservativo, della ristrutturazione, della realizzazione di opere costituenti pertinenze urbanistiche) ripetono le caratteristiche di illegittimità dell'opera principale alla quale ineriscono strutturalmente
N. 09335/2009 REG.SEN.
N. 00136/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 136 del 2007, proposto da Russo Amalia, rappresentata e difesa dagli avv. Vincenzo Di Maio e Giovanni Matarese, domiciliata, ex lege, in Napoli, presso la Segreteria del T.A.R.;
contro
il Comune di Forio, in persona del sindaco p.t., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell’ordinanza di demolizione n. 531 del 13/10/2006.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 02/12/2009 il dott. Roberta Cicchese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la ricorrente ha impugnato gli atti in epigrafe specificati, con i quali l’amministrazione le ha ingiunto la demolizione di opere abusivamente realizzate in Forio.
Avverso il provvedimento impugnato ha dedotto diverse censure di violazione di legge (artt. 38 e 44 della legge 47/85, artt. 27 e 32 del d.P.R. 380/2001, art. 7 della legge 241/90, art. 51 della legge 142/90, art167 del d. lgv. 42/2004) ed eccesso di potere.
Conclusivamente, la ricorrente ha chiesto l’annullamento dei provvedimenti impugnati, con vittoria delle spese.
Il Comune intimato non si è costituito in giudizio.
Alla pubblica udienza del 2 dicembre 2009 il ricorso è stato posto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato e va respinto.
Con l’impugnata ordinanza il Comune di Forio ha ingiunto alla ricorrente la demolizione di opere abusivamente realizzate in ampliamento di preesistente fabbricato, a sua volta realizzato in assenza di titolo edilizio ed oggetto di domanda di condono ai sensi della legge 47/85, non esitata al momento di proposizione del ricorso.
Le opere consistono in un locale di 47,00 metri quadrati, accorpato al fabbricato principale, in un locale tecnologico di 9,00 mq circa e in una patio coperto di circa 16,00 mq.
Dalla documentazione versata in atti emerge, senza ombra di dubbio, l’estraneità dei manufatti dei quali è ingiunta la demolizione alla domanda di condono in precedenza presentata.
Infatti, nell’accertamento dei vigili urbani, sulla cui base ha avuto inizio il procedimento repressivo gravato, si legge come gli ampliamenti realizzati accedono ad un preesistente fabbricato oggetto di condono.
L’estensione della preesistenza è indicata in 138 metri quadrati, superficie addirittura superiore a quella descritta nella domanda di sanatoria, in cui si parla di un fabbricato di 114,41 mq.
Di tanto è perfettamente consapevole la ricorrente che, in tempo successivo all’emanazione del provvedimento di demolizione ha presentato una istanza di accertamento di conformità dalla quale emerge la sicura estraneità al manufatto oggetto di condono del patio e del locale tecnico, mentre la ricomprensione del locale di 47 metri quadrati nel precedente assetto dell’immobile è meramente asserita e non supportata da alcun documento.
Ciò posto, va in primo luogo respinto il primo motivo di doglianza,con il quale la ricorrente ha lamentato violazione degli artt. 38 e 44 della legge 47/85, per essere l’immobile oggetto del provvedimento sanzionatorio oggetto di precedente domanda di condono.
Come sopra visto, le opere delle quali è ingiunta la demolizione sono estranee all’istanza condonistica, la cui presentazione non autorizza, secondo il principio desumibile dal comma 14 dell'articolo 35 della legge n. 47 del 1985, la prosecuzione di lavori a completamento o ad integrazione delle opere, le quali, fino al momento di eventuali sanatorie, devono ritenersi comunque abusive (cfr, ex multis, T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 02 dicembre 2008 , n. 20793).
La realizzazione delle opere di ampliamento oggetto della gravata demolizione, inoltre, caratterizzata da aumento di superficie e di volume, oltre che di modifica di sagoma e prospetto, non è in alcun modo ascrivibile, come sostenuto con il secondo motivo di doglianza, ad una attività di straordinaria manutenzione, realizzabile a mezzo di semplice d.i.a.
La legittimità della scelta sanzionatoria del comune, del resto, rimane ferma anche a voler condividere la prospettazione secondo la quale le opere potevano essere ricondotte alla sfera di applicazione delle norme relative alla denuncia di inizio attività.
Come più volte affermato in giurisprudenza, infatti “ …i lavori edilizi che riguardano manufatti abusivi non sanati né condonati non sono assoggettabili al regime della d.i.a. poiché gli interventi ulteriori (sia pure riconducibili, nella loro oggettività, alle categorie della manutenzione straordinaria, del restauro e/o risanamento conservativo, della ristrutturazione, della realizzazione di opere costituenti pertinenze urbanistiche) ripetono le caratteristiche di illegittimità dell'opera principale alla quale ineriscono strutturalmente” (cfr., ex multis, Cassazione penale , sez. III, 24 ottobre 2008 , n. 45070)
Il secondo motivo di doglianza va, poi, respinto anche nella parte in cui la ricorrente ha censurato la carenza motivazionale del provvedimento impugnato, il quale non darebbe conto delle ragioni di interesse pubblico alla demolizione delle opere.
La accertata abusività del manufatto, come costantemente sostenuto anche da questa sezione, costituisce motivazione sufficiente dell’adottato provvedimento di demolizione, nell’ambito del quale non vi è alcuna necessità di comparare l’interesse pubblico al ripristino della legalità urbanistica con l’interesse privato al mantenimento di un’opera incompatibile con le disposizioni vigenti sull’area (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI, 19 giugno 2008, n. 6016, e sez. VII, 5 giugno 2008, n. 5244).
Alla luce del contenuto vincolato dell’atto, va poi respinto il terzo motivo di doglianza, con il quale la ricorrente ha lamentato il mancato invio della comunicazione di avvio del procedimento.
Va pure respinto il quarto motivo di doglianza, con il quale la ricorrente ha sostenuto l’incompetenza del dirigente all’emanazione dell’atto, in considerazione della mancata previsione di tale potere nello statuto comunale.
La previsione generale delle competenze dirigenziali, contenuta nell’art. 107 del decreto legislativo n. 267/2000, infatti, non richiede, per la sua operatività, una autonoma previsione nello statuto dell’ente locale.
Va poi respinto il quinto motivo di doglianza, con il quale la ricorrente ha sostenuto l’illegittimità della previsione con la quale il dirigente ha attribuito a dipendenti del comune il compito di provvedere alla demolizione in danno in caso di mancanza di spontanea esecuzione, ritenendo che la competenza fosse del Soprintendente, ai sensi dell’art. 27, comma 2, ultima parte.
Deve infatti osservarsi che la demolizione qui impugnata non rientra nella ipotesi invocata dal ricorrente (“..per le opere abusivamente realizzate su immobili dichiarati monumento nazionale con provvedimenti aventi forza di legge o dichiarati di interesse particolarmente importante ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo. 29 ottobre 1999, n.490, o su beni di interesse archeologico, nonché per le opere abusivamente realizzate su immobili soggetti a vincolo o di inedificabilità assoluta in applicazione delle disposizioni del titolo II del decreto legislativo. 29 ottobre 1999, n.490, il Soprintendente, su richiesta della regione, del comune o delle altre autorità preposte alla tutela, ovvero decorso il termine di 180 giorni dall'accertamento dell'illecito, procede alla demolizione, anche avvalendosi delle modalità operative di cui ai commi 55 e 56 del!' articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n.662”), ma nella disposizione, contenuta nello stesso articolo, secondo la quale “…il dirigente o il responsabile, quando accerti l'inizio o l'esecuzione di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate, da leggi statali, regionali o da altre norme urbanistiche vigenti o adottate, a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché in tutti i casi di difformità dalle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi. Qualora si tratti di aree assoggettate alla tutela di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, o appartenenti ai beni disciplinati dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, nonché delle aree di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, il dirigente provvede alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi, previa comunicazione alle amministrazioni competenti le quali possono eventualmente intervenire, ai fini della demolizione, anche di propria iniziativa”.
Va infine respinta la censura di violazione dell’art. 167 del decreto legislativo n. 42/2004, argomentata con l’ultimo motivo di doglianza e con la quale la ricorrente ha sostenuto l’illegittimità della sanzione ripristinatoria adottata perché disposta senza accertare l’esistenza di un danno ambientale e senza acquisire il parere della commissione edilizia integrata.
La demolizione gravata, ingiunta dal comune in relazione ad opere edilizie eseguite in assenza di permesso di costruire in area sottoposta a vincolo ambientale, è stata infatti adottata, come rilevato dalla stessa ricorrente in altro capo di domanda, ai sensi dell’art. 27 del d.P.R. 380/2001, il quale impone la riduzione in pristino, mentre l’acquisizione del parere della commissione comunale integrata non era necessaria in considerazione del fatto che la sanzione ripristinatoria adottata discende direttamente dall’applicazione della disciplina edilizia vigente (cfr. T.A.R. Campania, sez. III 5 giugno 2008, n. 5255 e sez. IV, 26 giugno 2009, n. 3530).
Non vi è luogo a liquidazione delle spese in ragione della mancata costituzione del comune intimato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Sesta, respinge il ricorso in epigrafe indicato.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 02/12/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Alessandro Pagano, Presidente FF
Sergio Zeuli, Primo Referendario
Roberta Cicchese, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/12/2009
N. 00136/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 136 del 2007, proposto da Russo Amalia, rappresentata e difesa dagli avv. Vincenzo Di Maio e Giovanni Matarese, domiciliata, ex lege, in Napoli, presso la Segreteria del T.A.R.;
contro
il Comune di Forio, in persona del sindaco p.t., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell’ordinanza di demolizione n. 531 del 13/10/2006.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 02/12/2009 il dott. Roberta Cicchese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la ricorrente ha impugnato gli atti in epigrafe specificati, con i quali l’amministrazione le ha ingiunto la demolizione di opere abusivamente realizzate in Forio.
Avverso il provvedimento impugnato ha dedotto diverse censure di violazione di legge (artt. 38 e 44 della legge 47/85, artt. 27 e 32 del d.P.R. 380/2001, art. 7 della legge 241/90, art. 51 della legge 142/90, art167 del d. lgv. 42/2004) ed eccesso di potere.
Conclusivamente, la ricorrente ha chiesto l’annullamento dei provvedimenti impugnati, con vittoria delle spese.
Il Comune intimato non si è costituito in giudizio.
Alla pubblica udienza del 2 dicembre 2009 il ricorso è stato posto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato e va respinto.
Con l’impugnata ordinanza il Comune di Forio ha ingiunto alla ricorrente la demolizione di opere abusivamente realizzate in ampliamento di preesistente fabbricato, a sua volta realizzato in assenza di titolo edilizio ed oggetto di domanda di condono ai sensi della legge 47/85, non esitata al momento di proposizione del ricorso.
Le opere consistono in un locale di 47,00 metri quadrati, accorpato al fabbricato principale, in un locale tecnologico di 9,00 mq circa e in una patio coperto di circa 16,00 mq.
Dalla documentazione versata in atti emerge, senza ombra di dubbio, l’estraneità dei manufatti dei quali è ingiunta la demolizione alla domanda di condono in precedenza presentata.
Infatti, nell’accertamento dei vigili urbani, sulla cui base ha avuto inizio il procedimento repressivo gravato, si legge come gli ampliamenti realizzati accedono ad un preesistente fabbricato oggetto di condono.
L’estensione della preesistenza è indicata in 138 metri quadrati, superficie addirittura superiore a quella descritta nella domanda di sanatoria, in cui si parla di un fabbricato di 114,41 mq.
Di tanto è perfettamente consapevole la ricorrente che, in tempo successivo all’emanazione del provvedimento di demolizione ha presentato una istanza di accertamento di conformità dalla quale emerge la sicura estraneità al manufatto oggetto di condono del patio e del locale tecnico, mentre la ricomprensione del locale di 47 metri quadrati nel precedente assetto dell’immobile è meramente asserita e non supportata da alcun documento.
Ciò posto, va in primo luogo respinto il primo motivo di doglianza,con il quale la ricorrente ha lamentato violazione degli artt. 38 e 44 della legge 47/85, per essere l’immobile oggetto del provvedimento sanzionatorio oggetto di precedente domanda di condono.
Come sopra visto, le opere delle quali è ingiunta la demolizione sono estranee all’istanza condonistica, la cui presentazione non autorizza, secondo il principio desumibile dal comma 14 dell'articolo 35 della legge n. 47 del 1985, la prosecuzione di lavori a completamento o ad integrazione delle opere, le quali, fino al momento di eventuali sanatorie, devono ritenersi comunque abusive (cfr, ex multis, T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 02 dicembre 2008 , n. 20793).
La realizzazione delle opere di ampliamento oggetto della gravata demolizione, inoltre, caratterizzata da aumento di superficie e di volume, oltre che di modifica di sagoma e prospetto, non è in alcun modo ascrivibile, come sostenuto con il secondo motivo di doglianza, ad una attività di straordinaria manutenzione, realizzabile a mezzo di semplice d.i.a.
La legittimità della scelta sanzionatoria del comune, del resto, rimane ferma anche a voler condividere la prospettazione secondo la quale le opere potevano essere ricondotte alla sfera di applicazione delle norme relative alla denuncia di inizio attività.
Come più volte affermato in giurisprudenza, infatti “ …i lavori edilizi che riguardano manufatti abusivi non sanati né condonati non sono assoggettabili al regime della d.i.a. poiché gli interventi ulteriori (sia pure riconducibili, nella loro oggettività, alle categorie della manutenzione straordinaria, del restauro e/o risanamento conservativo, della ristrutturazione, della realizzazione di opere costituenti pertinenze urbanistiche) ripetono le caratteristiche di illegittimità dell'opera principale alla quale ineriscono strutturalmente” (cfr., ex multis, Cassazione penale , sez. III, 24 ottobre 2008 , n. 45070)
Il secondo motivo di doglianza va, poi, respinto anche nella parte in cui la ricorrente ha censurato la carenza motivazionale del provvedimento impugnato, il quale non darebbe conto delle ragioni di interesse pubblico alla demolizione delle opere.
La accertata abusività del manufatto, come costantemente sostenuto anche da questa sezione, costituisce motivazione sufficiente dell’adottato provvedimento di demolizione, nell’ambito del quale non vi è alcuna necessità di comparare l’interesse pubblico al ripristino della legalità urbanistica con l’interesse privato al mantenimento di un’opera incompatibile con le disposizioni vigenti sull’area (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI, 19 giugno 2008, n. 6016, e sez. VII, 5 giugno 2008, n. 5244).
Alla luce del contenuto vincolato dell’atto, va poi respinto il terzo motivo di doglianza, con il quale la ricorrente ha lamentato il mancato invio della comunicazione di avvio del procedimento.
Va pure respinto il quarto motivo di doglianza, con il quale la ricorrente ha sostenuto l’incompetenza del dirigente all’emanazione dell’atto, in considerazione della mancata previsione di tale potere nello statuto comunale.
La previsione generale delle competenze dirigenziali, contenuta nell’art. 107 del decreto legislativo n. 267/2000, infatti, non richiede, per la sua operatività, una autonoma previsione nello statuto dell’ente locale.
Va poi respinto il quinto motivo di doglianza, con il quale la ricorrente ha sostenuto l’illegittimità della previsione con la quale il dirigente ha attribuito a dipendenti del comune il compito di provvedere alla demolizione in danno in caso di mancanza di spontanea esecuzione, ritenendo che la competenza fosse del Soprintendente, ai sensi dell’art. 27, comma 2, ultima parte.
Deve infatti osservarsi che la demolizione qui impugnata non rientra nella ipotesi invocata dal ricorrente (“..per le opere abusivamente realizzate su immobili dichiarati monumento nazionale con provvedimenti aventi forza di legge o dichiarati di interesse particolarmente importante ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo. 29 ottobre 1999, n.490, o su beni di interesse archeologico, nonché per le opere abusivamente realizzate su immobili soggetti a vincolo o di inedificabilità assoluta in applicazione delle disposizioni del titolo II del decreto legislativo. 29 ottobre 1999, n.490, il Soprintendente, su richiesta della regione, del comune o delle altre autorità preposte alla tutela, ovvero decorso il termine di 180 giorni dall'accertamento dell'illecito, procede alla demolizione, anche avvalendosi delle modalità operative di cui ai commi 55 e 56 del!' articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n.662”), ma nella disposizione, contenuta nello stesso articolo, secondo la quale “…il dirigente o il responsabile, quando accerti l'inizio o l'esecuzione di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate, da leggi statali, regionali o da altre norme urbanistiche vigenti o adottate, a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché in tutti i casi di difformità dalle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi. Qualora si tratti di aree assoggettate alla tutela di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, o appartenenti ai beni disciplinati dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, nonché delle aree di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, il dirigente provvede alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi, previa comunicazione alle amministrazioni competenti le quali possono eventualmente intervenire, ai fini della demolizione, anche di propria iniziativa”.
Va infine respinta la censura di violazione dell’art. 167 del decreto legislativo n. 42/2004, argomentata con l’ultimo motivo di doglianza e con la quale la ricorrente ha sostenuto l’illegittimità della sanzione ripristinatoria adottata perché disposta senza accertare l’esistenza di un danno ambientale e senza acquisire il parere della commissione edilizia integrata.
La demolizione gravata, ingiunta dal comune in relazione ad opere edilizie eseguite in assenza di permesso di costruire in area sottoposta a vincolo ambientale, è stata infatti adottata, come rilevato dalla stessa ricorrente in altro capo di domanda, ai sensi dell’art. 27 del d.P.R. 380/2001, il quale impone la riduzione in pristino, mentre l’acquisizione del parere della commissione comunale integrata non era necessaria in considerazione del fatto che la sanzione ripristinatoria adottata discende direttamente dall’applicazione della disciplina edilizia vigente (cfr. T.A.R. Campania, sez. III 5 giugno 2008, n. 5255 e sez. IV, 26 giugno 2009, n. 3530).
Non vi è luogo a liquidazione delle spese in ragione della mancata costituzione del comune intimato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Sesta, respinge il ricorso in epigrafe indicato.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 02/12/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Alessandro Pagano, Presidente FF
Sergio Zeuli, Primo Referendario
Roberta Cicchese, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/12/2009