TAR Toscana Sez. III n.370 del 29 febbraio 2016
Urbanistica.Annullamento parziale del titolo edilizio

Il parziale annullamento del titolo edilizio, e quindi la sua correlata parziale sopravvivenza, può essere ammissibile solo quando l’opera autorizzata sia scindibile, così da poter essere oggetto di distinti progetti e realizzazioni, ma non nel caso che riguardi una realizzazione unitaria, rispetto alla quale l’annullamento non può che essere del titolo della sua interezza, come nella presente fattispecie

 

N. 00370/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00360/2005 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 71 bis cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 360 del 2005, proposto da:
Luisa Mancini, rappresentata e difesa dagli avv.ti Monica Passalacqua e Giancarlo Lo Manto, con domicilio eletto presso l’avv. Monica Passalacqua in Firenze, Via XX Settembre, n. 60;

contro

Comune di Firenze, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Annalisa Minucci e Andrea Sansoni, con domicilio eletto presso l’Ufficio Legale Comunale in Firenze, Palazzo Vecchio;

per l'annullamento

del provvedimento dirigenziale 2004/DD/12016 del 17.12.2004 di annullamento della Concessione Edilizia in Sanatoria n. 486/S rilasciata il 06.06.1990 alla sig.ra Luisa Mancini.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Firenze;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2016 il dott. Riccardo Giani e uditi per le parti i difensori M. Passalacqua e A. Minucci;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 71 bis cod. proc. amm.;

 

1 - Con il ricorso introduttivo del giudizio la sig.ra Luisa Mancini impugna il provvedimento 2004/DD/12016 del 17.12.2004 con il quale il Comune di Firenze ha proceduto all’annullamento d’ufficio della concessione edilizia in sanatoria n. 486/S del 6.6.90, annullamento motivato con riferimento alla circostanza che il manufatto in considerazione ricade in area di inedificabilità assoluta per vincolo cimiteriale e che erroneamente in sede di assentimento del richiesto condono edilizio ex lege n. 47 del 1985 tale vincolo era stato ritenuto di natura relativa e quindi superabile.

2 - Nei confronti dell’atto gravato la ricorrente formula le seguenti censure:

- con il primo motivo la ricorrente contesta che quello cimiteriale sia un vincolo di inedificabilità assoluta, rientrante nell’art. 33 della legge n. 47 del 1985, e lo ritiene invece di natura relativa, come tale rientrate nell’art. 32 della suddetta legge;

- con il secondo motivo la ricorrente evidenzia che il manufatto di cui alla presente controversia non ricade interamente in area soggetta a vincolo cimiteriale, ricadendovi meno della metà della superficie complessiva dell’immobile;

- con il terzo motivo parte ricorrente censura la mancanza di adeguata valutazione dell’interesse pubblico all’annullamento;

- con il quarto motivo parte ricorrente contesta la mancata comparazione degli interessi, anche alla luce della circostanza che il manufatto rientra solo in parte in area a vincolo cimiteriale.

3 - Il Comune di Firenze si è costituito in giudizio per resistere al ricorso.

4 - In relazione all’istanza di prelievo presentata dalla ricorrente in data 15 dicembre 2015 la causa è stata chiamata alla camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2016, ai sensi dell’art. 71-bis c.p.a. e quivi trattenuta in decisione per la definizione con sentenza in forma semplificata, ricorrendo i presupposti di completezza del contraddittorio e dell’istruttoria e sentite sul punto le parti costituite, come previsto dal richiamato art. 71-bis c.p.a.

5 – Con il primo motivo la ricorrente contesta la natura del vincolo cimiteriale come vincolo di inedificabilità assoluta.

La censura è infondata.

Secondo il consolidato orientamento della Sezione (cfr. da ultimo le sentenze nn. 766/15 e 184/15), cui il Collegio aderisce, e come peraltro correttamente riconosciuto dalla stessa parte ricorrente nella memoria finale del 19.2.2016, il vincolo imposto dall’art. 338 R.D. n. 1265/1934 e dall’art. 57 D.P.R. n. 285/1990 è un vincolo assoluto di inedificabilità, tale da prevalere addirittura anche su eventuali disposizioni urbanistiche contrarie, con conseguente insanabilità delle opere realizzate all’interno della fascia di rispetto cimiteriale a prescindere da qualsiasi valutazione in concreto della compatibilità del manufatto rispetto al vincolo medesimo.

6 – Con il secondo motivo la ricorrente contesta che il proprio manufatto ricada integralmente in zona di vincolo cimiteriale.

La censura è infondata.

Le parti sono su posizioni contrapposte sul punto, la ricorrente evidenziando che ricade nel vincolo cimiteriale meno della metà del fabbricato e l’Amministrazione contrastando tale assunto. Rileva il Collegio che, anche nell’ipotesi in cui il manufatto in considerazione ricada non integralmente in area sottoposta a vincolo di inedificabilità, ciò nonostante il ricorso non potrebbe trovare accoglimento. È infatti decisivo il rilievo che il ricorso non può essere accolto solo parzialmente, a ciò ostando l’orientamento (fatto proprio dalla Sezione con sentenza n. 999 del 2015 e ripreso nella sentenza n. 192 del 2016) secondo cui il parziale annullamento del titolo edilizio, e quindi la sua correlata parziale sopravvivenza, può essere ammissibile solo quando l’opera autorizzata sia scindibile, così da poter essere oggetto di distinti progetti e realizzazioni, ma non nel caso che riguardi una realizzazione unitaria, rispetto alla quale l’annullamento non può che essere del titolo della sua interezza, come nella presente fattispecie (cfr. anche Cons. Stato, sez. 5^, 5495/2005; id. n. 2960/2007).

7 – Con il terzo e quarto motivo, che possono essere esaminati congiuntamente, parte ricorrente contesta la mancanza di adeguata motivazione sull’interesse pubblico che sorregge l’atto di annullamento d’ufficio e la mancanza di adeguata valutazione degli interessi contrapposti.

Le censure sono infondate.

Come sopra evidenziato, quello cimiteriale è vincolo di inedificabilità assoluta, la cui previsione risponde a una pluralità di funzioni, quali assicurare condizioni di igiene e salubrità, garantire tranquillità e decoro ai luoghi di sepoltura, consentire futuri ampliamenti dell'impianto funerario, ed opera indipendentemente dal tipo di fabbricato, riguardando anche gli edifici sparsi (per tutte, cfr. T.A.R. Toscana, sez. III, 12 novembre 2013, n. 1553, e 12 luglio 2010, n. 2446; Cons. Stato, sez. IV, 27 ottobre 2009, n. 6547). L’Amministrazione nell’atto gravato dà conto della complessità degli interessi coinvolti e della prevalenza (rispetto all’interesse privato correlato ad un manufatto per deposito di materiali e attrezzi agricoli) “degli interessi pubblici di primaria importanza, nonché di rilevanza costituzionale, che la fascia di rispetto in questione intende tutelare, quali la tutela igienico-sanitaria e la salvaguardia della sacralità che connota i luoghi destinati all’inumazione e alla sepoltura …”.

8 – Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere respinto, ritenendo tuttavia il Collegio che sussistano giustificati motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2016 con l'intervento dei magistrati:

 

Rosaria Trizzino, Presidente

Riccardo Giani, Consigliere, Estensore

Raffaello Gisondi, Consigliere

     
     
L'ESTENSORE   IL PRESIDENTE
     
     
     
     
     

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29/02/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)