TAR Toscana Sez. III n. 808 del 6 giugno 2018
Urbanistica.Demolizione di un edificio e la sua ricostruzione, con ampliamento, in un’area ben distinta e separata dal terreno originariamente edificato
La demolizione di un edificio e la sua ricostruzione, con ampliamento, in un’area ben distinta e separata dal terreno originariamente edificato, imprime un diverso assetto edilizio e una diversa conformazione dei due lotti; nel caso di specie, inoltre, l’intervento edilizio proposto comporta un collegamento con la viabilità pubblica completamente diverso, in quanto l’opera progettata prevede la traslazione da una zona affacciata su strada comunale ad una zona prospiciente la strada provinciale, rendendo così ancor più evidente la modifica del disegno dei lotti interessati. Il Tribunale ha ritenuto qualificabile l'intervento come ristrutturazione urbanistica soggetta a pèiano attuativo
Pubblicato il 06/06/2018
N. 00808/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01290/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1290 del 2017, proposto da
Pietro Giomi, in proprio e quale legale rappresentante di Elgas s.r.l., rappresentato e difeso dagli avvocati Vittorio Chierroni e Lia Belli, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Vittorio Chierroni in Firenze, via de' Rondinelli n. 2;
contro
Comune di Capannori, rappresentato e difeso dall'avvocato Niccolò Pecchioli, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via A. Lapini, n. 1;
per l'annullamento
della nota del Dirigente del Servizio Servizi alla Città – Ufficio Edilizia privata- del Comune di Capannori prot. n. 5005 dell'11 luglio 2017 comunicata tramite pec il 12 luglio 2017 e notificata in data 31 agosto 2017, contenente: “Comunicazione di diniego al rilascio del permesso di costruire” in relazione alla pratica edilizia n. P2017/0053, con la quale la Elgas s.r.l. aveva richiesto permesso di costruire per la demolizione e ricostruzione di locali uffici a corredo di un'attività commerciale posti in Capannori, località Lunata Via Antonio Rossi n. 14; nonchè di tutti gli atti presupposti e connessi,
e per la condanna, ex artt. 30, primo comma e 34 primo comma lett. c) del c.p.a., al rilascio del permesso di costruire in relazione all'istanza di cui alla P.E. n. 2017/0053.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Capannori;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 maggio 2018 il dott. Gianluca Bellucci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
In data 20.4.2017 Elgas s.r.l. e il signor Pietro Giomi hanno presentato al Comune di Capannori, quali proprietari, domanda di permesso di costruire per la demolizione e ricostruzione di uffici a corredo di un’attività commerciale, relativamente a due piccoli edifici in località Lunata, conformemente all’art. 22 del regolamento urbanistico, il quale consente, tramite intervento diretto ovvero tramite sostituzione edilizia, la demolizione e ricostruzione di superfici inferiori a 600 metri quadrati.
Il Comune, con nota ex art. 10 bis della legge n. 241/1990, preso atto che il progetto riguardava il recupero di volumetrie esistenti con ampliamento per la costruzione di uffici dell’attività commerciale esistente, ha evidenziato che il nuovo edificio non risultava collegato a quelli già esistenti facenti parte dell’attività commerciale, rendeva necessaria una nuova viabilità di accesso e nuove opere di urbanizzazione e comportava quindi una modificazione del disegno dei lotti edificati e dell’isolato, così da configurare una ristrutturazione urbanistica, sottoposta all’obbligo della preventiva approvazione del piano attuativo.
Elgas s.r.l. ha replicato che il previsto spostamento di un edificio di 50 mq. all’interno del medesimo comparto urbanistico non può ricadere nell’ambito di applicazione della norma del regolamento urbanistico che, per gli interventi sostitutivi del tessuto urbanistico edilizio, prevede l’obbligo del preventivo piano attuativo.
Il Comune, con provvedimento dell’11.7.2017, ha respinto l’istanza di permesso di costruire, sull’assunto che l’intervento progettato costituiva non sostituzione edilizia ma ristrutturazione urbanistica richiedente l’approvazione di un piano attuativo.
Avverso il suddetto diniego il signor Pietro Giomi, in proprio e quale legale rappresentante di Elgas s.r.l., è insorto deducendo:
- Violazione dell’art. 3 del d.p.r. n. 380/2001, degli artt. 107 e 134 della L.R. n. 65/2014, degli artt. 10, 11 e 12 del regolamento urbanistico e dell’art. 3 della legge n. 241/1990; eccesso di potere per erronea motivazione e carenza di istruttoria; violazione del giusto procedimento.
Gli edifici da demolire (uno intestato a Elgas s.r.l., l’altro al signor Giomi) hanno una superficie utile lorda di 46,81 mq., mentre l’aumento previsto di superficie è pari a 52,55 mq., per un totale di superficie utile lorda del nuovo fabbricato pari a 99,36 mq.; inoltre lo spostamento dei volumi esistenti è previsto all’interno del medesimo comparto già urbanizzato (cioè nello stesso lotto di intervento), talché il progetto era sussumibile nella categoria della sostituzione edilizia ex art. 11 del regolamento urbanistico (ed ex art. 134, lett. l. della L.R. n. 65/2014), e non in quella della ristrutturazione urbanistica ex art. 10 del regolamento urbanistico stesso (ed ex art. 107 della L.R. n. 65/2014). L’Amministrazione non ha considerato che il comparto degli edifici demoliti e quello di loro collocazione è il medesimo e che non si sarebbe resa necessaria alcuna nuova opera di urbanizzazione o viabilistica. La motivazione dell’atto impugnato riproduce acriticamente quanto già palesato in sede di preavviso di rigetto, senza riscontrare le osservazioni prodotte dalla parte interessata.
I ricorrenti chiedono altresì la condanna del Comune al rilascio del permesso di costruire entro un congruo termine da indicare in sentenza.
Si è costituito in giudizio il Comune di Capannori.
All’udienza del 22 maggio 2018 la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
I due edifici esistenti (uffici) ricadono in area identificata al foglio 69, mappali 575 e 576, con accesso dalla via comunale dei Pieraccini; il nuovo edificio sarà realizzato ad una distanza di 300 metri dagli edifici originari, su area inedificata con accesso da altra strada (via provinciale Antonio Rossi), identificata al foglio 69 mappale 188: il lotto in cui i ricorrenti intendono costruire il nuovo edificio non costituisce resede catastale o pertinenza ai sensi dell’art. 25 del regolamento edilizio (allegato n. 5 prodotto dall’Ente) ma consiste in un’altra superficie fondiaria posta a 300 metri di distanza dal manufatto originario (si veda la visuale satellitare costituente il documento n. 13 depositato in giudizio dal Comune).
Inoltre, l’area su cui è prevista la nuova costruzione è priva di qualsiasi possibile collegamento viario interno con il terreno su cui sorgono i locali da demolire, in quanto tra i due lotti si interpongono la particella n. 309, destinata a parcheggio pubblico e sottoposta a vincolo espropriativo (art. 34 delle NTA del regolamento urbanistico), e le particelle n. 1304 e 397, intestate a terzi (si vedano la planimetria allegata all’istanza di permesso di costruire, costituente il documento n. 1 allegato all’impugnativa, e il documento n. 9 depositato in giudizio dal Comune).
Pertanto, il progetto presentato prevede una traslazione della volumetria, con ampliamento, in un lotto distante (300 metri) dalla resede dell’edificio da demolire e scisso dal lotto sede dell’edificio stesso.
Orbene, anche a prescindere dal restrittivo art. 25 del regolamento edilizio (invocato dalla difesa del Comune), secondo cui l’area di pertinenza non può estendersi oltre 50 metri dal fabbricato principale, rileva nel caso di specie l’art. 3, comma 1 lett. f, del d.p.r. n. 380/2001 (recepito dall’art. 10, comma 1, del regolamento urbanistico del Comune di Capannori), in virtù del quale va qualificata come ristrutturazione urbanistica (e non come sostituzione edilizia) l’opera che si risolva in una modificazione del disegno dei lotti e/o degli isolati. Invero, la demolizione di un edificio e la sua ricostruzione, con ampliamento, in un’area ben distinta e separata dal terreno originariamente edificato, imprime un diverso assetto edilizio e una diversa conformazione dei due lotti; nel caso di specie, inoltre, l’intervento edilizio proposto comporta un collegamento con la viabilità pubblica completamente diverso, in quanto l’opera progettata prevede la traslazione da una zona affacciata su strada comunale ad una zona prospiciente la strada provinciale, rendendo così ancor più evidente la modifica del disegno dei lotti interessati.
Su tali premesse rileva l’art. 10, comma 2, del regolamento urbanistico, che assoggetta a piano attuativo gli interventi di ristrutturazione urbanistica.
Invero, il piano attuativo è legittimamente richiesto non solo per le zone del tutto prive di opere di urbanizzazione, ma anche in caso di urbanizzazioni che necessitino di un adeguamento o di un potenziamento (ex multis: Cons. Stato, IV, 27.3.2018, n. 1906), ipotesi queste sussistenti per la zona in questione, nella quale è pacifica la mancanza della fognatura pubblica e del collegamento con la rete idrica (si veda la pagina 2 della memoria di replica depositata in giudizio dai ricorrenti in data 30.4.2018). Inoltre, la previsione del piano attuativo può essere finalizzata ad assicurare un più incisivo controllo del Comune sul nuovo disegno urbanistico dei lotti interessati dalla demolizione e ricostruzione, in modo da verificarne il coordinamento con l’assetto della zona ovvero ai fini dell’inserimento ordinato delle nuove costruzioni nell’ambito urbanistico circostante (Cons. Stato, V, 29.4.2000, n. 2562; TAR Toscana, I, 16.6.2014, n. 1042).
L’impugnato provvedimento dà contezza dell’iter logico posto a supporto del diniego di rilascio del permesso di costruire e degli elementi di fatto, ritenuti decisivi, che hanno indotto l’Amministrazione a disattendere le osservazioni presentate dalla parte interessata, cosicché risulta priva di fondamento anche la censura incentrata sulla violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990.
In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge. Condanna il ricorrente a corrispondere al Comune di Capannori la somma complessiva di euro 3.000 (tremila) oltre accessori di legge, a titolo di spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2018 con l'intervento dei magistrati:
Rosaria Trizzino, Presidente
Gianluca Bellucci, Consigliere, Estensore
Pierpaolo Grauso, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Gianluca Bellucci Rosaria Trizzino