TAR Abruzzo (PE) Sez. I n.326 del 6 ottobre 2016
Urbanistica.Disposizioni contenute negli strumenti urbanistici
In tema di disposizioni dirette a regolamentare l'uso del territorio negli aspetti urbanistici ed edilizi, contenute nel piano regolatore, nei piani attuativi o in altro strumento generale individuato dalla normativa regionale, deve distinguersi fra le prescrizioni che in via immediata stabiliscono le potenzialità edificatorie della porzione di territorio interessata (nel cui ambito rientrano le norme di c.d. zonizzazione; la destinazione di aree a soddisfare gli "standard" urbanistici; la localizzazione di opere pubbliche o di interesse collettivo) dalle altre regole che più in dettaglio disciplinano l'esercizio dell'attività edificatoria, generalmente contenute nelle norme tecniche di attuazione del piano o nel regolamento edilizio (disposizioni sul calcolo delle distanze e delle altezze; sull'osservanza di canoni estetici; sull'assolvimento di oneri procedimentali e documentali; regole tecniche sull'attività costruttiva, ecc.); e in particolare - mentre per le disposizioni appartenenti alla prima categoria si impone un onere di immediata impugnativa, in osservanza del termine decadenziale a partire dalla pubblicazione dello strumento pianificatorio, altrimenti le regole di zonizzazione e di localizzazione versano in condizione di inoppugnabilità ed esplicano efficacia cogente per ogni avente causa, che subentra nel diritto dominicale con tutti i suoi limiti, sia di natura privatistica che pubblicistica - a diversa conclusione deve pervenirsi, invece, con riguardo alle prescrizioni di dettaglio contenute nelle norme di natura regolamentare, che sono suscettibili di ripetuta applicazione ed esplicano effetto lesivo nel momento in cui è adottato l'atto applicativo e possono essere, quindi, oggetto di censura in occasione della sua impugnazione
Pubblicato il 06/10/2016
N. 00326/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00112/2015 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 112 del 2015, proposto da:
Pietro Vinciguerra, Silvio Vinciguerra, Antonio Falcone, Ermelinda Falcone, Teresa Falcone, Società Auteck Srl, Società Immobiliare di Nardo e C S.a.s., Società Erre Emme Srl, rappresentati e difesi dall'avvocato Maurizio Mililli C.F. MLLMRZ72B18G141X, con domicilio eletto presso Lorenzo Passeri in Pescara, via Falcone e Borsellino,38;
contro
Comune di Vasto, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Monteferrante C.F. MNTSFN72L16E372V, domiciliato ex art. 25 cpa presso Tar Pescara Segreteria in Pescara, via Lo Feudo 1;
Comune di Vasto Dirigente del V Settore non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della nota prot. n. 5813 del 5 febbraio 2015 con la quale il Dirigente del settore V del Comune di Vasto comunica il non accoglimento della richiesta di attuazione del sub-ambito Zona C1 - Residenziale estensiva, formulata dai ricorrenti; nonchè dell'art. 98 della NTA del PRG comunale nella parte in cui impone per la suddetta attuazione la preventiva approvazione di un Piano d'Area Comunale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Vasto;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 settembre 2016 il dott. Massimiliano Balloriani e uditi l'avv. Lorenzo Passeri, su delega dell'avv. Maurizio Mililli, per le parti ricorrenti e l'avv. Stefano Monteferrante per il Comune resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che i ricorrenti hanno impugnato il provvedimento di rigetto dell’istanza di attuazione del sub ambito – zona C1 -, presentata in data 17 luglio 2014.
Rilevato che la motivazione del diniego risiede nella circostanza che i ricorrenti hanno proposto la lottizzazione attuativa del solo comparto in cui insistono le loro proprietà mentre l’articolo 98 delle vigenti NTA imporrebbe la previa attuazione di un Piano di Area Comunale (PAC), anche attraverso sub ambiti di cui all’articolo 30 bis della legge regionale n. 18 del 1983, prima di poter procedere alla lottizzazione dei singoli comparti.
Rilevato che tale articolo delle NTA del PRG è già stato giudicato illegittimo con la sentenza n. 698 del 2011 di questo Tribunale amministrativo, con statuizioni idonee a conformare l’attività amministrativa anche al di là della mera pretesa della parte in quel giudizio, rilevandosi sia la mancanza della previa valutazione ambientale sia l’illegittimità della previsione circa la possibilità per il Comune di imporre un piano attuativo prima di concedere le autorizzazioni edilizie, anche in una zona già completamente urbanizzata; rimarcandosi peraltro che nelle eventuali ipotesi in cui, ancorché in una zona urbanizzata, la confusione edilizia e il disordine urbanistico siano tali da richiedere comunque la predisposizione di un piano attuativo, tali situazioni devono risultare nella motivazione del provvedimento amministrativo anche pianificatorio o perlomeno dalla relazione accompagnatoria e dalla documentazione allegata; circostanza del tutto assente nel caso di specie.
Rilevato, altresì, dalla memoria del Comune resistente, che quest’ultimo si è adeguato alla prima prescrizione della succitata sentenza, procedendo alla previa valutazione ambientale strategica della variante riguardante l’articolo 98 cit. delle NTA; mentre ritiene che, quanto alla seconda, l’obbligo permanga solo con riferimento a chi ha provveduto ad una tempestiva impugnazione dell’articolo 98 delle NTA riapprovato, essendo quindi il ricorrente ormai decaduto dalla possibilità di censurare tali disposizioni non avendole gravate tempestivamente con riferimento al momento della loro pubblicazione.
Considerato che, in rito, detta eccezione di inammissibilità debba essere respinta, atteso che costituisce orientamento consolidato in giurisprudenza quello secondo cui in tema di disposizioni dirette a regolamentare l'uso del territorio negli aspetti urbanistici ed edilizi, contenute nel piano regolatore, nei piani attuativi o in altro strumento generale individuato dalla normativa regionale, deve distinguersi fra le prescrizioni che in via immediata stabiliscono le potenzialità edificatorie della porzione di territorio interessata (nel cui ambito rientrano le norme di c.d. zonizzazione; la destinazione di aree a soddisfare gli "standard" urbanistici; la localizzazione di opere pubbliche o di interesse collettivo) dalle altre regole che più in dettaglio disciplinano l'esercizio dell'attività edificatoria, generalmente contenute nelle norme tecniche di attuazione del piano o nel regolamento edilizio (disposizioni sul calcolo delle distanze e delle altezze; sull'osservanza di canoni estetici; sull'assolvimento di oneri procedimentali e documentali; regole tecniche sull'attività costruttiva, ecc.); e in particolare - mentre per le disposizioni appartenenti alla prima categoria si impone un onere di immediata impugnativa, in osservanza del termine decadenziale a partire dalla pubblicazione dello strumento pianificatorio, altrimenti le regole di zonizzazione e di localizzazione versano in condizione di inoppugnabilità ed esplicano efficacia cogente per ogni avente causa, che subentra nel diritto dominicale con tutti i suoi limiti, sia di natura privatistica che pubblicistica - a diversa conclusione deve pervenirsi, invece, con riguardo alle prescrizioni di dettaglio contenute nelle norme di natura regolamentare, che sono suscettibili di ripetuta applicazione ed esplicano effetto lesivo nel momento in cui è adottato l'atto applicativo e possono essere, quindi, oggetto di censura in occasione della sua impugnazione (Consiglio di Stato sentenza n. 1567 del 2007, n. 1868 del 2011; n. 1955 del 2014; Tar Lazio, sentenza n. 25 del 2016).
Rilevato che la sentenza n. 698 del 2011 del Tar Pescara, nel dichiarare l’illegittimità dell’articolo 98 cit., nella parte in cui ha previsto la previa approvazione di un piano d’ambito, ha riguardato due particelle limitrofe, rispetto a quelle degli attuali ricorrenti, come da questi evidenziato; e tale accertamento in fatto seppur privo di valore di giudicato tra le parti odierne è pur sempre un elemento liberamente valutabile dal Collegio, e nel caso di specie estremamente significativo oltre che decisivo, tanto più che, considerando anche le strade che lo circondano, il comparto in questione si presenta effettivamente avvolto nel tessuto urbano e nelle opere di viabilità ad esso relative.
Considerato peraltro che, ad differenza di quanto sostenuto dall’Amministrazione resistente, l’utilità del piano d’ambito deve essere verificata con riferimento all’attuabilità di quest’ultimo, e quindi verificando che non sia già avvenuta l’urbanizzazione di gran parte delle aree dello stesso ambito (e nel caso di specie ciò appare invece essere avvenuto quantomeno con riferimento alle due particelle sulle quali si è pronunciato favorevolmente il Tar Pescara con la succitata sentenza n. 698 del 2011), e non del comparto, che dell’ambito è solo una parte; difatti la mancata urbanizzazione del solo comparto all’interno dell’ambito giustifica piuttosto proprio un piano attuativo limitato al primo.
Le spese seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
lo accoglie, ai fini del riesame, alla luce di quanto indicato in motivazione.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento, in favore dei ricorrenti, della somma complessiva di euro 3.000,00, oltre iva, cpa, contributo unificato e accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2016 con l'intervento dei magistrati:
Michele Eliantonio, Presidente
Alberto Tramaglini, Consigliere
Massimiliano Balloriani, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Massimiliano Balloriani Michele Eliantonio
IL SEGRETARIO