TAR Lombardia (BS) Sez. I n. 1628 del 30 aprile 2010
Urbanistica. Fascia di rispetto autostradale

Nell’ambito della fascia di rispetto autostradale di 60 metri, prevista dal D.M. 1 aprile 1968 n. 1404, il vincolo di inedificabilità è assoluto essendo a tal fine irrilevanti le caratteristiche concrete delle opere abusive realizzate nell’ambito della fascia medesima; il divieto di costruire è infatti in questo caso correlato alla esigenza di assicurare un’area libera utilizzabile dal concessionario dell’autostrada - all’occorrenza - per installarvi cantieri, depositare materiali, per necessità varie e, comunque, per ogni necessità di gestione relativa ad interventi in loco sulla rete autostradale.

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N. 01628/2010 REG.SEN.
N. 00573/1996 REG.RIC.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)



ha pronunciato la presente


SENTENZA


Sul ricorso numero di registro generale 573 del 1996, proposto da:

SCHIFF VALERIO, TREBESCHI ENRICA;
rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Onofri,
con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giovanni Onofri in Brescia, via Ferramola, 14 (030/3755220) @;


contro


COMUNE DI ROVATO,
non costituito in giudizio;

ENTE NAZIONALE PER LE STRADE,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato,
domiciliata per legge in Brescia, via S. Caterina, 6 (Fax=030/41267);

per l'annullamento

del diniego di concessione edilizia in sanatoria (provvedimento sindacale 27.3.96, n.50) ed atti connessi.


Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ente Nazionale Per Le Strade;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 aprile 2010 il dott. Carmine Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO


Gli odierni ricorrenti impugnano il provvedimento del 27. 3. 1996 con cui il Comune di Rovato ha respinto la istanza di poter condonare un garage da essi realizzato abusivamente nell’area di pertinenza dell’abitazione di proprietà.

Il Comune aveva respinto la richiesta di condono sul presupposto che il bene si trovava in area sottoposta a vincolo (in particolare, fascia di rispetto autostradale essendo a 16 m. dall’autostrada A4), e che non era stato ottenuto il parere favorevole dell’amministrazione preposta alla tutela del vincolo.

A sua volta, l’amministrazione preposta alla tutela del vincolo non aveva dato parere favorevole in quanto dal certificato di destinazione urbanistica dell’area in esame emerge l’esistenza di una fascia di rispetto autostradale di m. 60.


I motivi di ricorso sono i seguenti:

1. il provvedimento sarebbe illegittimo per illegittimità derivata, in quanto la fascia di rispetto autostradale di m. 60 sarebbe prevista da un p.r.g. che per altre ragioni era già stato annullato in toto dal T.a.r. Lombardia con sentenza 117/96;

2. il provvedimento sarebbe illegittimo per violazione dell’art. 32 l. 47/85, in quanto tale norma subordina al parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo gli abusi commessi in area soggetti a vincoli posti dalla legge statale, tra cui non deve ritenersi ricompreso il vincolo in esame che è posto soltanto dal p.r.g.;

3. il provvedimento sarebbe illegittimo per illogicità della motivazione del provvedimento presupposto (il parere contrario dell’autorità preposta alla tutela del vincolo) che è meramente tautologico, in quanto nega la deroga a sanatoria ai 60 m. di fascia di rispetto sul presupposto che la norma prevede una fascia di rispetto di 60 m.;

4. il provvedimento sarebbe illegittimo per violazione del d.m. 1. 4. 1968, richiamato nel provvedimento impugnato, ma non applicabile al caso in esame che riguarda opera rientrante nel centro abitato;

5. il provvedimento sarebbe illegittimo per illegittimità derivata dal parere contrario dell’autorità preposta alla tutela del vincolo, che a sua volta aveva acquisito un parere intraprocedimentale favorevole dell’ufficio speciale di Autostrade che era stato poi disatteso senza particolare motivazione;

6. il provvedimento sarebbe illegittimo per illegittimità derivata dal parere contrario dell’autorità preposta alla tutela del vincolo, che tralascia di considerare che il garage è stato realizzato a 16 m. dall’autostrada, ma a 20 m. dall’autostrada insiste il fabbricato rispetto a cui il garage costituisce pertinenza, talchè l’esistenza o meno del garage nulla incide sulle esigenze dell’autostrada.


Si costituiva in giudizio l’Avvocatura dello Stato, che deduceva l’infondatezza dei motivi di ricorso.

Nessuno si costituiva per il Comune di Rovato.


Il ricorso veniva discusso nella pubblica udienza del 14. 4. 2010, all’esito della quale veniva trattenuto in decisione.


DIRITTO


I. Il primo motivo di ricorso, in cui viene dedotta l’illegittimità del provvedimento amministrativo perché avrebbe fondato l’esistenza della fascia di rispetto su un piano urbanistico che era stato travolto dal giudicato amministrativo, deve essere respinto.

La norma attributiva del potere esercitato dall’amministrazione nel caso concreto deve essere, infatti, rinvenuta nell’art. 9, co. 1 e 2, della l. 24. 7. 1961, n. 729, che stabiliva che “1. Lungo i tracciati delle autostrade e relativi accessi, previsti sulla base dei progetti regolarmente approvati, è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie a distanza inferiore a metri 25 dal limite della zona di occupazione dell'autostrada stessa. La distanza è ridotta a metri 10 per gli alberi da piantare. 2. Le distanze di cui al comma precedente possono essere ridotte per determinati tratti ove particolari circostanze lo consiglino, con provvedimento del Ministro per i lavori pubblici, presidente dell'A.N.A.S., su richiesta degli interessati e sentito il Consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S.”.

Non occorre, pertanto, far riferimento alla norma del p.r.g. successivamente annullato dal giudice amministrativo per sostenere l’esistenza di una fascia di rispetto autostradale nell’area in esame. Le fasce di rispetto autostradali sono, infatti, previste dalla legge nella misura di m. 25, ed erano state ampliate a 60 m. dal p.r.g. del Comune di Rovato (che in questa parte riprendeva le disposizioni del d.m. 1404/68).

Nel caso in esame, in cui si controverte in ordine alla realizzazione di un garage a circa 16 m. dall’autostrada, è stato violato il vincolo della legge statale, e non hanno alcun rilievo le questioni sulla legittimità della fonte di piano che aveva esteso il vincolo anche oltre i 25 m.


II. Lo stesso argomento è stato ripetuto poi dai ricorrenti nel secondo motivo di ricorso, in cui si sostiene che illegittimamente è stato chiesto il parere all’autorità preposta alla tutela del vincolo ex art. 32 l. 47/85 in quanto la norma sul condono prevede tale parere solo per i vincoli posti dalla legge statale, mentre nel caso in esame il vincolo sarebbe posto dal p.r.g..

Tale tesi, che riprende gli argomenti del primo motivo, deve essere respinta per le stesse ragioni indicate in sede di reiezione del primo motivo. Il vincolo a non realizzare il garage nell’area in esame posta a soli 16 m. dall’autostrada non nasce dal p.r.g., ma già dalla norma statale. Pertanto, in quanto vincolo posto dalla legge statale, esso non potrebbe mai essere superato dal condono senza il parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo.


III. Il terzo, quarto e quinto motivo di ricorso attengono tutti alla motivazione del provvedimento impugnato che censurano nella parte in cui nega la deroga alla fascia di rispetto (terzo motivo), nella parte in cui cita il d.m. 1. 4. 1968 sui centri abitati (quarto motivo), nella parte in cui scavalca un parere endoprocedimentale senza specifica motivazione (quinto motivo).

Le censure sul modo in cui è stato motivato il provvedimento amministrativo non sono prive di pregio, ma non possono condurre all’annullamento del provvedimento amministrativo in quanto – anche adottando una motivazione più pertinente di quella utilizzata dall’amministrazione – il contenuto del provvedimento non avrebbe comunque essere diverso da quello in concreto adottato.

Occorre, infatti, rilevare che nel caso in esame ci si trova in presenza di un caso previsto dall’art. 33 l. 47/85 che stabilisce che “le opere di cui all'articolo 31 non sono suscettibili di sanatoria quando siano in contrasto con i seguenti vincoli, qualora questi comportino inedificabilità e siano stati imposti prima della esecuzione delle opere stesse: a) vincoli imposti da leggi statali e regionali nonché dagli strumenti urbanistici a tutela di interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesistici, ambientali, idrogeologici; b) vincoli imposti da norme statali e regionali a difesa delle coste marine, lacuali e fluviali; c) vincoli imposti a tutela di interessi della difesa militare e della sicurezza interna; d) ogni altro vincolo che comporti la inedificabilità delle aree”.

L’opera in esame rientra nella lettera d) della norma citata, in quanto oggetto di vincolo posto dalla legge statale che comporta l’inedificabilità delle aree, e realizzata dopo l’entrata in vigore del vincolo (che risale al 1961; il garage è stato asseritamente realizzato intorno al 1985). In quanto tale anche con una diversa motivazione l’opera comunque non era suscettibile di sanatoria.

La giurisprudenza amministrativa ha, infatti , precisato che “nell’ambito della fascia di rispetto autostradale di 60 metri, prevista dal D.M. 1 aprile 1968 n. 1404, il vincolo di inedificabilità è assoluto (conforme Cons. Stato, Sez. V, 25 settembre 2002 n. 4927), essendo a tal fine irrilevanti le caratteristiche concrete delle opere abusive realizzate nell’ambito della fascia medesima; il divieto di costruire è infatti in questo caso correlato alla esigenza di assicurare un’area libera utilizzabile dal concessionario dell’autostrada - all’occorrenza - per installarvi cantieri, depositare materiali, per necessità varie e, comunque, per ogni necessità di gestione relativa ad interventi in loco sulla rete autostradale. 2. Il divieto di edificazione nell’ambito della fascia di rispetto autostradale è assoluto e la sua violazione impedisce il conseguimento di una concessione edilizia a seguito di domanda di condono edilizio” (Tar Toscana, sez. II, pres. Petruzzelli, est. Spiezia, sentenza 25 giugno 2007, n. 934).

Ne consegue che, in un contesto quale quello in esame, di assoluta incondonabilità dell’opera, l’incongruità della motivazione utilizzata dall’amministrazione per respingere la domanda del privato non rende annullabile il provvedimento in forza della norma generale dell’art. 21octies, co. 2, l. 241/90.


IV. Deve essere respinto anche il sesto motivo di ricorso, in cui si afferma l’irrilevanza della costruzione del garage per la tutela della fascia di rispetto, posto che a pochi metri da esso sorge l’abitazione cui il garage funge da pertinenza.

Si è ricordato prima, infatti, nella pronuncia del T.a.r. Toscana sopra citata che sono “irrilevanti le caratteristiche concrete delle opere abusive realizzate nell’ambito della fascia medesima” e che il mantenimento di una fascia di rispetto è finalizzato “all’esigenza di assicurare un’area libera utilizzabile dal concessionario dell’autostrada - all’occorrenza - per installarvi cantieri, depositare materiali, per necessità varie e, comunque, per ogni necessità di gestione relativa ad interventi in loco sulla rete autostradale”.

Posto che tali sono le esigenze cui presiede la fascia di rispetto, va detto che la riduzione dagli attuali 20 m. (a cui è situata l’abitazione dei ricorrenti) a 16 m. (a cui è situato il garage) della fascia libera da edificazioni nel tratto in cui l’autostrada attraversa il territorio del Comune di Rovato costituisce comunque per il concessionario dell’autostrada una riduzione apprezzabile (e perpetua) delle possibilità di gestione delle esigenze della rete autostradale, che non si vede perché dovrebbero essere considerate, con giudizio meramente di valore, subvalenti rispetto agli interessi privati di chi chiede di legittimare una costruzione abusiva.


V. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.


P.Q.M.


Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sez. staccata di Brescia, I sezione interna, così definitivamente pronunciando:

Respinge il ricorso.

Condanna i ricorrenti in solido tra loro al pagamento in favore della controparte delle spese di lite, che determina in euro 2.000, più i.v.a. e c.p.a. (se dovute).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Giuseppe Petruzzelli, Presidente
Sergio Conti, Consigliere
Carmine Russo, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/04/2010