TAR Emilia Romagna (BO) Sez. II n. 3735 del 21 aprile 2020
Urbanistica. Nozione di intervento edilizio
In materia edilizia ciò che ha significato è l’oggettiva idoneità delle opere ad incidere sullo stato dei luoghi, sicchè, come ha chiarito la giurisprudenza, la precarietà va esclusa ogni qualvolta l'opera sia destinata a dare un'utilità prolungata nel tempo.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 03735/2010 REG.SEN.
N. 00558/1999 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 558 del 1999, proposto da:
Meldi Giuliano erede di Meldi Claudio ed Altra, rappresentato e difeso dall'avv. Giorgio Fregni, con domicilio eletto presso Stefano Vanni in Bologna, via D'Azeglio 34;
contro
Comune di Maranello;
per l'annullamento
dell'ordinanza n. 2682 prot. n. 3389 in data 23 amrzo 1999 a firma del Direttore Area tecnica del Comune di Maranello;
di ogni altro atto connesso;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 aprile 2010 il dott. Bruno Lelli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Col ricorso in epigrafe viene impugnato il provvedimento 2682 del 23.3.1999 con cui il Direttore dell’area tecnica del comune di Maranello ha ordinato ai ricorrenti di demolire entro il termine di 90 giorni le opere abusivamente realizzate in via Pascoli n. 27, ripristinando lo stato originario.
2. Innanzi tutto è infondata la censura di incompetenza, in quanto il provvedimento è sottoscritto dal Direttore dell’area tecnica del comune di Maranello e dal ricorso non emergono elementi idonei a contestare la posizione dirigenziale del funzionario.
3. Le opere consistono nella realizzazione: 1. nel prospetto sud di un corpo di fabbrica di mt 2 x 2.13., altezza esterna di mt 2.63 adibito a sauna; 2. nel prospetto Est di un corpo di fabbrica di mt 2 x 2.27, altezza esterna di mt 2.08 adibito a sauna; 3. di una struttura di mt 0.82 x 2.65 ad uso ripostiglio con accesso dall’esterno; 4. dell’ampliamento del locale di ingresso lungo il prospetto ovest.
Le censure formulate attengono all'assenza dei presupposti per l'applicazione dell'articolo 7 della legge n. 47/1985, in quanto trattasi di realizzazione di manufatti pertinenziali e di cabine prima poste all’interno della palestra, facilmente amovibili.
L'Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.
4. Per quanto riguarda le cabine esterne con entrata dall’interno le censure di eccesso di potere e di errata applicazione dell'articolo 7 della legge n. 47/1985 sono infondate, in quanto il titolo necessario per l’esercizio dell’attività edilizia dipende dalla idoneità o meno delle opere a realizzare la trasformazione permanente del territorio dalla quale la legge (all’epoca art. 1 della L. n. 10/1977) fa discendere la necessità della concessione edilizia.
Nel caso di specie le strutture si trovano in un rapporto di stabile connessione sia col suolo, sia col manufatto principale adibito a palestra in quanto raggiungibili dall’interno di questa: pertanto sono idonee a modificare il territorio in modo permanente.
Né in contrario rileva l’eventuale facile amovibiltà dei manufatti, in quanto in materia edilizia ciò che ha significato è l’oggettiva idoneità delle opere ad incidere sullo stato dei luoghi, sicchè, come ha chiarito la giurisprudenza, la precarietà va esclusa ogni qualvolta l'opera sia destinata a dare un'utilità prolungata nel tempo. ( Consiglio Stato sez. V, 15 giugno 2000, n. 3321).
Né è possibile ascrivere le cabine alla nozione di “impianti tecnologici”, trattandosi di trasferimento di strutture già inserite all’interno della palestra con conseguente ampliamento della stessa.
Analoghe considerazioni valgono per la realizzazione del locale utilizzato quale ripostiglio, posizionato al di sotto del portico e per l’ampliamento del locale di ingresso lungo il prospetto ovest, in quanto è indubbio che, sia pure mediante vetrate, sono stati realizzati spazi chiusi prima non esistenti e suscettibili di utilizzazione permanente.
I suddetti manufatti non possono essere configurati come pertinenza ai sensi dell’ art. 7 d.l. 23 gennaio 1982 n. 9, convertito con modificazioni nella l. 25 marzo 1982 n. 94, in quanto la nozione urbanistica di pertinenza e' assai piu' ristretta di quella prevista dall'art. 817 del codice civile ed è configurabile solo quando l’opera non abbia un consistente ed autonomo impatto sul territorio. (Si vedano in proposito Consiglio Stato sez. V, 23 marzo 2000, n. 1600 e TAR Lombardia, Brescia, I, n. 204/2010).
Infine è infondata la censura di violazione dell’art. 7 della L. n. 241/1990 per il fatto che l’ordinanza in questione, in quanto atto imposto dalla legge, non deve essere preceduta dall’avviso di cui all’art. 7 sopracitato ( TAR Toscana, III, n. 42/2010).
In ogni caso la natura vincolata dell’atto rende irrilevante la censura ai sensi dell’art. 21 octies della L. n. 241/1990.
In conclusione il ricorso all’esame deve essere rigettato siccome infondato.
5. La mancata costituzione in giudizio del comune intimato esime il collegio dal disporre in punto di spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna – Bologna, Sez. Seconda, rigetta il ricorso in epigrafe.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 7 aprile 2010 con l'intervento dei Magistrati:
Giancarlo Mozzarelli, Presidente
Bruno Lelli, Consigliere, Estensore
Ugo Di Benedetto, Consigliere