TAR Lombardia (MI), Sez. II, n. 1871, del 29 luglio 2015
Urbanistica.Legittimità PGT che riclassifica aree da destinazione produttiva ad agricola.

Le modifiche apportate al PGT adottato obbediscono a finalità di tutela mitigazione ambientale e di creazione di una fascia “cuscinetto” fra i quartieri residenziali e quelli per funzione produttiva. La destinazione agricola di un fondo non deve necessariamente garantire l’esercizio dell’impresa agricola, potendo invece obbedire a finalità di tutela ambientale e paesistica, oltre che di contenimento del consumo di suolo. Nel caso di specie, la vicinanza di terreni fortemente urbanizzati giustifica la non edificabilità, per creare una situazione di discontinuità rispetto ad una massiccia edificazione dei luoghi. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese).

N. 01871/2015 REG.PROV.COLL.

N. 03307/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3307 del 2011, proposto da: 
Giovanni Riva e Fausta Invernizzi, rappresentati e difesi dall'avv. Maura Tina Carta, con domicilio eletto presso la stessa in Milano, via Camperio, 9; 

contro

Comune di Vittuone, rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Venghi, con domicilio eletto presso il medesimo in Milano, corso di Porta Romana, 6; 

per l'annullamento

a) del Piano di Governo del Territorio del Comune di Vittuone, approvato con delibera di CC n. 4 del 28.1.2011 pubblicato sul BURL n. 29 del 20.7.2011 e di tutti i relativi atti, in special modo nella parte in cui ha eliminato dalle aree di proprietà dei ricorrenti la destinazione produttiva impressa dal PGT adottato nel luglio 2010, classificandole, invece, come “agricole”;

b) di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale ivi compresa, se ed in quanto occorra, la delibera di CC n. 23 del luglio 2010 di adozione del PGT;

c) per il risarcimento del danno.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Vittuone;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 luglio 2015 il dott. Giovanni Zucchini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

Gli esponenti sono proprietari in regime di comunione legale di un terreno in Comune di Vittuone (MI), distinto al Catasto al foglio 2, mappali 108, 109 e 933.

Nel mese di luglio 2010, il Consiglio Comunale adottava il Piano di Governo del Territorio (PGT, strumento urbanistico comunale generale ai sensi della legge regionale della Lombardia n. 12/2005), inserendo il terreno in un ampio comparto denominato APR 7b e prevedendo per il compendio immobiliare citato una parziale capacità edificatoria, oltre ad una fascia di rispetto per il passaggio di un gasdotto di SNAM Spa.

In sede di approvazione definitiva del PGT, però, le aree erano classificate come agricole, con conferma della fascia di rispetto.

Contro la delibera consiliare n. 4/2011 di approvazione del PGT, era proposto il presente ricorso, con domanda di risarcimento dei danni, per i motivi che possono così sintetizzarsi:

1) violazione dell’art. 13 della LR Lombardia n. 12/2005, degli articoli 9 e 10 della legge 1150/1942, degli articoli 7 e seguenti della legge 241/1990, dell’art. 5 del DL 70/2011 convertito con legge 106/2011, eccesso di potere per ingiustizia manifesta, erroneità dei presupposti, travisamento, carenza di motivazione, disparità di trattamento, contrasto con altri atti della PA stessa;

2) violazione dell’art. 13 della LR Lombardia n. 12/2005, degli articoli 9 e 10 della legge 1150/1942, degli articoli 7 e seguenti della legge 241/1990, dell’art. 5 del DL 70/2011 convertito con legge 106/2011, eccesso di potere per ingiustizia manifesta, erroneità dei presupposti, travisamento, carenza di motivazione, disparità di trattamento, contrasto con altri atti della PA stessa, sotto altro e diverso profilo.

Si costituiva in giudizio il Comune intimato, concludendo per l’inammissibilità ed in ogni caso il rigetto nel merito del gravame.

Alla pubblica udienza del 1.7.2015, la causa era trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. I mappali di proprietà degli esponenti avevano, in base al previgente Piano Regolatore Generale (PRG), destinazione in parte agricola E1 e in parte quale fascia di rispetto a vario titolo (cfr. il doc. 1 e il doc. 16 del resistente).

Gli esponenti del resto, come si desume dai documenti dagli stessi prodotti (cfr. il loro doc. 3, pag. 3 ed i documenti 2 e 3 del resistente), sono coltivatori diretti.

In sede di adozione del nuovo strumento urbanistico generale (PGT), il terreno era classificato all’interno di un ambito di trasformazione denominato APR 7b, con previsione di capacità edificatoria riguardante poco meno del 15% dell’ambito (cfr. il doc. 5 dei ricorrenti).

In vista dell’approvazione del PGT adottato, gli esponenti presentavano un’osservazione con la quale chiedevano l’aumento della superficie edificabile, la suddivisione in sub ambiti e la riduzione della fascia di rispetto del metanodotto (cfr. il doc. 6 dei ricorrenti).

Ulteriori osservazioni erano presentate da altri cittadini con riguardo all’ambito produttivo di cui sopra e con le stesse era chiesto invece che l’area compresa nell’ambito fosse stralciata dai siti a destinazione produttiva ed inserita nelle zone a verde, per finalità di mitigazione ambientale vicino all’area della ex strada statale 11 (cfr. i documenti 4, 5 e 6 del resistente, vale a dire le copie delle osservazioni 7, 52 e 59).

In sede di approvazione definitiva del PGT, le tre osservazioni di cui sopra erano parzialmente accolte, nel senso di confermare la destinazione del PRG, per cui agli ambiti “a” e “b” dell’APR 7b era assegnata destinazione agricola (cfr. il doc. 10 del resistente, pagg. 7, 19 e 20).

L’osservazione dei ricorrenti (la n. 12), non era accolta, vista l’attribuzione della destinazione agricola a fini di mitigazione ambientale di cui sopra e la vincolatività della fascia di rispetto del metanodotto, prevista da specifiche disposizioni normative (cfr. ancora il doc. 10 del resistente, pag. 8 e pag. 50).

La scheda dell’ambito APR7b, così come disciplinato in sede definitiva, era allegata alla versione finale del Documento di Piano (uno dei tre atti costituenti il PGT, ai sensi dell’art. 7 della LR 12/2005, cfr. il doc. 13 del resistente).

1.1 Ciò premesso, nel primo mezzo di gravame, sono denunciate una serie di presunte violazioni procedimentali in cui sarebbe incorso il Comune di Vittuone in sede di approvazione del PGT.

In primo luogo, si lamenta la presunta inosservanza dell’art. 5, comma 6, del DL 70/2011, convertito con legge 106/2011, che impone gli enti locali la pubblicazione sul proprio sito “internet” degli elaborati tecnici allegati alle delibere di adozione e approvazione degli strumenti urbanistici.

La norma citata ha però – per espressa disposizione del suo comma 7 – efficacia dal sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione: quest’ultima è stata pubblica sulla Gazzetta Ufficiale del 12 luglio 2011, sicché l’efficacia decorre dal successivo 11 settembre 2011.

Il PGT di Vittuone è stato approvato il 28.1.2011 e l’avviso di approvazione è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) il 20.7.2011 (cfr. il doc. 1 dei ricorrenti), quindi la norma di legge statale, invocata dagli esponenti, appare inapplicabile ratione temporis.

In ogni caso, la norma stessa non prevede alcuna sanzione in caso di inosservanza (tanto meno l’inefficacia dell’intero Piano), senza contare che la pubblicazione del PGT e dei suoi allegati sul sito internet è soddisfatta nella Regione Lombardia grazie al sistema informativo previsto dalla LR 12/2005 e denominato SIT, che garantisce da tempo la diffusione in rete dei PGT (cfr. i documenti da 7 a 9 del resistente).

1.2 Ancora nel primo motivo, si sostiene che l’approvazione del PGT sarebbe stata caratterizzata da carenza di indagini, verifiche ed elaborazioni, così come sarebbe stato evidenziato dalla Provincia di Milano e dall’Ente gestore del Parco Agricolo Sud Milano (cfr. il parere di conformità della Provincia al PGT adottato, doc. 8 dei ricorrenti).

L’Amministrazione di Vittuone, tuttavia, in sede di approvazione definitiva, ha puntualmente controdedotto alle notazioni della Provincia e del Parco, accogliendo gran parte dei rilievi mossi dagli Enti suindicati (cfr. il doc. 10 del resistente, pagg. 22-32, pag. 48 e pag. 53).

A fronte dell’approvazione definitiva del PGT, con accoglimento di gran parte delle osservazioni della Provincia e del Parco, non risultano azioni o contestazioni di questi ultimi contro il Comune di Vittuone, per cui anche sotto tale profilo, il primo motivo appare privo di pregio.

1.3 Nell’ultima parte del primo motivo, si denuncia la presunta mancanza di “dialogo e confronto con le parti sociali” (così testualmente).

La doglianza è generica e sembra riflettere le critiche di natura squisitamente politica rivolte allo strumento urbanistico.

Ad ogni buon conto, la lettura delle delibere consiliari di adozione e approvazione del PGT dimostra il rispetto delle prescrizioni procedimentali di cui all’art. 13 della LR 12/2005, senza contare che una specifica contestazione contro il PGT ed indirizzata alla Regione Lombardia, ha visto l’intervento di quest’ultima, nel senso però di disattendere le doglianze espresse da un consigliere comunale di Vittuone (cfr. il doc. 15 del resistente).

In conclusione, deve respingersi l’intero primo motivo di gravame, senza necessità – di conseguenza – di esaminare l’eccezione di inammissibilità per difetto di interesse sollevata dalla difesa comunale.

2. Nel secondo motivo, gli esponenti lamentano il presunto difetto di motivazione in cui sarebbe incorso l’Amministrazione comunale nel dettare la disciplina urbanistica del loro compendio.

Inoltre, sempre a detta dei ricorrenti, la loro area avrebbe una vocazione per così dire edificatoria, essendo collocata nelle immediate vicinanze di aree urbanizzate.

Anche tale censura è nel complesso infondata.

Quanto alla disciplina urbanistica dell’ambito APR 7b, la stessa si ricava dalla lettura dell’intero PGT e non certo soltanto dall’esame della controdeduzione all’osservazione n. 12 dei ricorrenti: in particolare occorre tenere in considerazione le già citate osservazioni nn. 7, 52 e 59.

In sede di approvazione definitiva del PGT, pertanto, il Comune accoglieva le citate osservazioni, confermando la già esistente destinazione agricola per fini di mitigazione ambientale (cfr. ancora il doc. 10 del resistente) e riformulando la scheda d’ambito (cfr. il doc. 13 del resistente).

Il risultato finale è il sostanziale mantenimento delle destinazioni già previste dal PRG abrogato, per finalità di mitigazione ambientale fra le residenze e l’area industriale e artigianale.

Si tratta di una scelta né manifestamente illogica né irrazionale, giacché – secondo costante e pacifica giurisprudenza - alle Amministrazioni è riconosciuta ampia discrezionalità in sede di approvazione degli strumenti urbanistici generali, senza contare che le osservazioni dei privati a questi ultimi costituiscono un mero apporto collaborativo, la cui reiezione non richiede pertanto una peculiare motivazione (cfr. fra le tante, la sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, 23.6.2015, n. 3142, per la quale: <<…l’esistenza di una precedente diversa previsione urbanistica non comporta per l’Amministrazione la necessità di fornire particolari spiegazioni sulle ragioni delle diverse scelte operate, anche quando queste siano nettamente peggiorative per i proprietari e per le loro aspettative, dovendosi in tali altri casi dare prevalente rilievo all’interesse pubblico che le nuove scelte pianificatorie intendono perseguire …. Più specificamente, la mera esistenza, nella pianificazione previgente, di una destinazione urbanistica più favorevole al proprietario non è circostanza sufficiente a fondare in capo a quest’ultimo quell’aspettativa qualificata la cui sussistenza, ad avviso della consolidata giurisprudenza, imporrebbe all’Amministrazione un obbligo di più puntuale e specifica motivazione rispetto a quella, di regola sufficiente, basata sul richiamo alle linee generali di impostazione del Piano>>; oltre a Consiglio di Stato, sez. IV, 10.5.2012, n. 2710, richiamata e confermata dalla successiva sentenza della stessa Sezione IV, 28.11.2012, n. 6040; Consiglio di Stato, sez. IV, 28.12.2012, n. 6703 e 21.12.2012, n. 6656; fra le decisioni di primo grado si vedano TAR Toscana, sez. I, 20.11.2013, n. 1593; TAR Lombardia, Milano, sez. II, 4.12.2013, n. 2696, 26.2.2013, n. 532 e 8.2.2012, n. 437; TAR Emilia Romagna, Parma, 29.1.2013, n. 26; TRGA Trentino Alto Adige, Bolzano, 17.7.2012, n. 255).

Nel caso di specie, giova ricordarlo nuovamente, la destinazione finale di PGT rispecchia, di fatto, quella del previgente PRG, mentre le modifiche apportate al Piano adottato obbediscono a finalità di tutela mitigazione ambientale e di creazione di una fascia “cuscinetto” fra i quartieri residenziali e quelli per funzione produttiva.

Del resto, è noto che la destinazione agricola di un fondo non deve necessariamente garantire l’esercizio dell’impresa agricola, potendo invece obbedire a finalità di tutela ambientale e paesistica, oltre che di contenimento del consumo di suolo (in questo caso, nel rispetto della finalità oggi recepita dalla legge regionale della Lombardia n. 31/2014).

Nel caso di specie, la vicinanza di terreni fortemente urbanizzati giustifica la non edificabilità, per creare una situazione di discontinuità rispetto ad una massiccia edificazione dei luoghi (cfr. sul punto la fotografia aerea a pag. 11 del ricorso).

Gli esponenti non vertono neppure in una di quelle condizioni (annullamento del diniego di titolo edilizio, esistenza di una convenzione di lottizzazione, lotto intercluso o reiterazione di vincolo espropriativo), che impongono alle Amministrazioni una motivazione più puntuale e specifica delle scelte urbanistiche.

In conclusione, deve rigettarsi anche il secondo motivo e quindi l’intero ricorso.

3. La reiezione del ricorso implica il rigetto della domanda di risarcimento dei danni, attesa la legittimità del provvedimento impugnato (delibera consiliare di approvazione del PGT).

4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Respinge la domanda di risarcimento dei danni.

Condanna i ricorrenti, in solido fra loro, al pagamento a favore del Comune di Vittuone delle spese di causa, che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge (IVA e CPA) e spese generali nella misura del 15%.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 1 luglio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Mario Mosconi, Presidente

Giovanni Zucchini, Consigliere, Estensore

Floriana Venera Di Mauro, Referendario

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29/07/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)