TAR Sicilia Sez. II n. 668 del 10 marzo 2016
Urbanistica. Lottizzazione abusiva e sanatoria delle costruzioni abusive realizzate sui singoli lotti

Il rilascio della concessione in sanatoria per le opere edilizie realizzate sui singoli lotti non è incompatibile con la confisca del terreno lottizzato, poiché il titolo abilitante sopravvenuto legittima soltanto l'opera edilizia che ne costituisce l'oggetto, ma non comporta alcuna valutazione di conformità di tutta la lottizzazione alle scelte generali di pianificazione urbanistica

 

N. 00668/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00068/2015 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 68 del 2015, proposto da Sammarco Venera e Caserta Salvatore, rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Lentini, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avv. Rosalba Genna in Palermo, via Siracusa, n. 30;

contro

Comune di Alcamo, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;

per l'annullamento:

a) del provvedimento del 9/10/2014 prot. n. 47423, notificato l'11/10/2014, a firma del Dirigente del V Settore Urbanistica e Pianificazione del Comune di Alcamo, con cui si ordina al ricorrente la consegna del proprio fabbricato adibito a civile abitazione;

b) del provvedimento del 9/10/2014 prot. n. 47412 del dirigente di cui sopra, avente lo stesso contenuto dispositivo del precedente;

c) della delibera del C.C. n. 60 del 24/4/2014, con cui il Consiglio ha disposto l’interesse pubblico al mantenimento di una serie di fabbricati, tra cui quello del ricorrente;

d) della nota di trascrizione del 5/11/2010 emessa dal medesimo dirigente, con la quale si acquisiva al patrimonio del Comune la superficie di terreno con tutti gli immobili insistenti in catasto al foglio 11, part. 22, di ha 1.07.41;

e) della determina dirigenziale del Comune di Alcamo n. 2462 del 19/10/2010 di presa d’atto a rettifica del precedente provvedimento con cui si acquisiva la superficie di ha 1.07.41, al netto della particella 540 di cui il ricorrente;

f) del provvedimento dirigenziale del Comune di Alcamo del 19/6/2002 n. 33, con cui si acquisiva tutta la part. 22 del foglio 11;

g) di tutti gli atti connessi, successivi e consequenziali;

nonché per la dichiarazione

dell'obbligo del Comune di revocare la disposta confisca amministrativa del fabbricato dei ricorrenti o comunque,

per la dichiarazione

della sopravvenuta inefficacia di tale provvedimento;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l’ordinanza istruttoria n. 268/2015;

Visti i documenti prodotti in giudizio dal Comune in data 26/2/2015;

Vista l’ordinanza cautelare n. 352/2015;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del giorno 26 febbraio 2016, il Cons., dott.ssa Federica Cabrini;

Udito per i ricorrenti il difensore, come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

 

FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato in data 9-11/12/2014 e depositato in data 8/1/2015 i ricorrenti, n.q. di proprietari del fabbricato ad un piano fuori terra destinato a civile abitazione ricadente nel territorio del Comune di Alcamo, al foglio di mappa 11, particella 543, frazionata dalla particella 22, espongono:

- che con sentenza del Pretore di Alcamo 17/7/1998 sono stati condannati, con altri soggetti, per lottizzazione abusiva con confisca dell’intera particella 22, oggetto della lottizzazione abusiva, ai sensi dell’art. 19 l. n. 47/1985;

- che con sentenza della Corte d’appello 29/10/1999 il reato è stato dichiarato estinto per prescrizione, ma è stata confermata la confisca della particella n. 22;

- che con provvedimento 20/10/2000, prot. n. 174 il Comune ha rilasciato la concessione in sanatoria per le opere di cui trattasi;

- che con provvedimento 21/5/2001 è stato rilasciato il certificato di abitabilità;

- che in data 11/10/2014 il Comune ha intimato ai ricorrenti di provvedere alla consegna dell’immobile insistente sulla part. 543 e asseritamente già acquisito al patrimonio immobiliare del Comune, unitamente all’area di sedime, in virtù di provvedimento prot. n. 2462 del 19/10/2010, trascritto in data 5/11/2010, avente ad oggetto la particella n. 22;

- che per effetto della notifica di tale provvedimento i ricorrenti hanno conosciuto i provvedimenti presupposti in epigrafe indicati e oggetto di contemporanea impugnativa.

Avverso i provvedimenti impugnati deducono:

1) violazione dell’art. 39 l. n. 724/1994, atteso che il rilascio della concessione edilizia in sanatoria dimostra la volontà della p.a. di non avvalersi della confisca disposta in sede penale;

2) eccesso di potere per illogicità per contrasto con precedenti provvedimenti, atteso che il provvedimento di acquisizione e la nota di trascrizione sono successivi sia al provvedimento di sanatoria che a quello sull’abitabilità

3) nullità per difetto assoluto di attribuzione per violazione degli artt. 832 e 834 c.c. e violazione dell’art. 21 septies l. n. 241/1990, in quanto nessuna norma attribuisce al Comune il potere di acquisire al patrimonio comunale la costruzione della proprietà dei ricorrenti oggetto della concessione edilizia in sanatoria.

Con ordinanza n. 268/2015 sono stati disposti incombenti istruttori, regolarmente ottemperati.

Con ordinanza n. 352/2015 l’istanza cautelare è stata accolta ai limitati fini del riesame.

All’udienza pubblica del giorno 26/2/2016, udito il difensore dei ricorrenti, come da verbale, il ricorso è stato posto in decisione.

Rileva preliminarmente il Collego che il ricorso è ammissibile in punto di giurisdizione e ricevibile, quanto alla tempestività del gravame, atteso che la controversia non attiene solo alla fase dello sgombero, ma ha ad oggetto anche gli atti presupposti alle ordinanze con le quali il Comune ha ingiunto la consegna del bene, tra cui i provvedimenti di acquisizione e la delibera con la quale il Comune si è determinato nel senso di non demolire le opere acquisite, atti della cui esistenza i ricorrenti risultano esser stati resi edotti solo in data 11/10/2014.

Nel merito, re melius perpensa rispetto alla fase cautelare, ritiene però il Collegio che il ricorso sia infondato.

Invero, per come emerge da un più attento esame della documentazione in atti, nel caso di specie il reato contestato ai ricorrenti era quello di lottizzazione abusiva e non di mera costruzione di opere abusive.

La confisca disposta dal giudice penale è quindi disciplinata dall’art. 19 l. n. 47/1985, applicabile ratione temporis, a norma del quale: “La sentenza definitiva del giudice penale che accerta che vi è stata lottizzazione abusiva, dispone la confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite. Per effetto della confisca i terreni sono acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio del Comune nel cui territorio è avvenuta la lottizzazione abusiva. La sentenza definitiva è titolo per la immediata trascrizione nei registri immobiliari.”

Secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza, che il Collegio ritiene di condividere:

- in tema di lottizzazione abusiva, la sanatoria per condono edilizio delle costruzioni abusive eseguite non è incompatibile con il provvedimento di confisca delle aree lottizzate, esplicando influenza a tali effetti solo l'eventuale autorizzazione a lottizzare concessa in sanatoria. Invero, solo questa, pur non estinguendo il reato di lottizzazione abusiva, dimostra ex post la conformità della lottizzazione agli strumenti urbanistici e la volontà dell'amministrazione di rinunciare all’acquisizione delle aree al patrimonio indisponibile comunale;

- il rilascio della concessione in sanatoria per le opere edilizie realizzate sui singoli lotti non è incompatibile con la confisca del terreno lottizzato, poiché il titolo abilitante sopravvenuto legittima soltanto l'opera edilizia che ne costituisce l'oggetto, ma non comporta alcuna valutazione di conformità di tutta la lottizzazione alle scelte generali di pianificazione urbanistica;

- la revocabilità del provvedimento ablatorio consegue solo all'adozione di un provvedimento esplicito da parte della competente Autorità amministrativa autorizzatorio della lottizzazione” (cfr., in termini, da ultimo, Cass. pen. 29/10/2015, n. 43591).

Nel caso di specie risulta che il Comune ha concesso la sanatoria per le opere abusive, ma non per la lottizzazione.

Segue da ciò che l’Amministrazione ha operato legittimamente in base al disposto di cui all’art. 19 l. n. 47/1985 che lo vincolava ad acquisire al proprio patrimonio le opere realizzate in assenza di concessione edilizia e a seguito di lottizzazione abusiva, ancorché oggetto di sanatoria.

Il ricorso va quindi rigettato.

Nulla per le spese attesa la mancata costituzione in giudizio del Comune di Alcamo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo rigetta.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2016 con l'intervento dei magistrati:

 

Cosimo Di Paola, Presidente

Federica Cabrini, Consigliere, Estensore

Anna Pignataro, Primo Referendario

     
     
L'ESTENSORE   IL PRESIDENTE
     
     
     
     
     

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/03/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)