TAR Lazio (LT) Sez. I n.79 del 5 febbraio 2019
Urbanistica.Sanatoria e richiesta all’interessato di dimostrare il requisito della doppia conformità

In tema di sanatoria edilizia, pena la violazione del divieto di aggravare il procedimento di cui all’art. 1 della L. 241/1990, non può l’amministrazione onerare, genericamente, l’istante di “dimostrare il requisito della doppia conformità delle opere oggetto di regolarizzazione”, senza che la stessa, in seguito all’idonea istruttoria che le compete, abbia previamente segnalato le specifiche criticità dell’intervento sotto tali profili. Per altro verso, poi, all’amministrazione non è richiesta un’indagine (sulla ricorrenza di tale presupposto) che si estenda fino alla ricerca d’ufficio di eventuali elementi limitativi, preclusivi o estintivi del titolo di disponibilità allegato dal richiedente, ma solo la verifica dell’esistenza di un titolo sostanziale idoneo a costituire in capo a quest’ultimo il diritto di sfruttare la potenzialità edificatoria dell’immobile

Pubblicato il 05/02/2019

N. 00079/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00010/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Mario Atturo, Margherita Atturo, rappresentati e difesi dagli avvocati Mario Vinciguerra, Antonello Maio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Patrizia Gallinelli in Latina, via Giustiniano, 7;

contro

Comune di Piglio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Maria Floridi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Latina, via Vincenzo Monti n. 13;

per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

del diniego Scia in sanatoria prot. 8066 del 16/10/2017, emesso dal Responsabile del Settore tecnico del Comune di Piglio;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati:

dell’ordinanza prot. 331 del 12/1/2018 con cui il Comune di Piglio ha intimato la demolizione in parte qua delle opere abusive;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Piglio;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 gennaio 2019 il dott. Antonio Massimo Marra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso introduttivo notificato il 22.12.2017, tempestivamente depositato, i sig.ri Mario e Margherita Atturo hanno impugnato il provvedimento 16.10.2017, prot. n. 8066, con cui il Responsabile del Settore Tecnico – Edilizia Privata del Comune di Piglio ha respinto la S.C.I.A. presentata il 9.8.2017, ai sensi dell’art.37 DPR 380/2001, per la regolarizzazione di una veranda e di una pensilina, relativamente al fabbricato in Piglio, alla Via Palucci, n. 148, denunciandone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili, violazione del principio di proporzionalità, oltre che per difetto di motivazione.

Con memoria notificata il 16.3.2918, parte ricorrente, ha dedotto motivi aggiunti, relativamente all’ordinanza 12.1.2018, n. 331 e limitatamente alla parte in cui il Responsabile del procedimento ha intimato la demolizione di alcune opere edilizie e precisamente: della veranda realizzata in difformità alla licenza edilizia del 23 luglio 1976, prot.1612; della pensilina sulla porta d’ingresso, in assenza del titolo abilitativo.

A sostegno del ricorso per motivi aggiunti deduce i seguenti vizi: eccesso di potere per travisamento dei fatti; illogicità ingiustizia manifesta, motivazione illogica.

Il Comune di Piglio si è costituito in giudizio, eccependo l’inammissibilità del ricorso e richiedendone nel merito la reiezione.

Con memorie depositate in data 22.12.2018 e in data 3.1.2019, l’istante ha ulteriormente insistito nelle proprie conclusioni, cui ha replicato il Comune di Piglio.

All’udienza del 24.1.2019, la causa è stata trattenuta a sentenza.

Come emerge da quanto brevemente suesposto in fatto, parte ricorrente lamenta sotto più profili, l’illegittimità degli atti in questa sede impugnati, sia con riferimento all’obbligo di motivazione che si sarebbe configurato a carico dell’Amministrazione in occasione del mancato accoglimento della S.c.i.a. in sanatoria, sia all’irragionevolezza di una scelta allegatamente non sorretta da obiettive esigenze e contrastante non soltanto con le caratteristiche, alquanto modeste, delle opere contestate, ma anche con l’epoca a cui devono essere fatte risalire le constatate opere edilizie.

Il ricorso è fondato.

In particolare merita accoglimento la censura relativa al difetto di motivazione dei provvedimenti impugnati.

Osserva, anzitutto, il Collegio, che la funzione della motivazione del provvedimento amministrativo, come chiarito dalla consolidata giurisprudenza, è diretta a consentire al destinatario di ricostruire l'iter logico-giuridico in base al quale l'amministrazione è pervenuta all'adozione di tale atto, nonché le ragioni ad esso sottese; e ciò allo scopo di verificare la correttezza del potere in concreto esercitato, nel rispetto di un obbligo da valutarsi caso per caso in relazione alla tipologia dell'atto considerato.

In particolare, in caso di domanda di titolo abilitativo edilizio, poiché il presupposto per il rilascio dello stesso è la conformità del progetto agli strumenti urbanistici e alla normativa urbanistico edilizia vigenti, il provvedimento di diniego, per essere legittimo, deve contenere una specifica esposizione delle ragioni di contrasto del progetto con le norme che regolano gli insediamenti sul territorio.

Tanto premesso, nel caso di specie, il Comune di Piglio avrebbe dovuto dar conto in motivazione delle specifiche e reali ragioni ostative al mancato accoglimento della Segnalazione relativa al titolo abilitativo in sanatoria; ragioni che non potevano che essere il frutto di un’attività vincolata, consistente nella verifica della conformità o meno dell’intervento edilizio in questione con la disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda (cd. doppia conformità).

Nella vicenda sottoposta all’esame del Collegio, il Comune di Piglio (Ufficio edilizia privata) si è, tuttavia, limitato a comunicare ai ricorrenti che: … la pratica edilizia relativa alla comunicazione relativa alla SCIA in sanatoria ex art. 37 d.P.R. 380/01, non puòessere accolta, e ciò richiamando unicamente il sopralluogo disposto da parte della Regione Lazio - servizio Genio Civile di Frosinone e la trascrizione per esteso delle disposizioni del Testo unico dell’edilizia allegatamente ostativo all’accoglimento della segnalazione in sanatoria.

E’ evidente che la comunicazione di mancato accoglimento della S.c.i.a. in sanatoria in esame è viziata per carenza assoluta di motivazione, come denunciato da parte ricorrente con il primo motivo di ricorso, non essendo state affatto indicate le effettive ragioni ostative alla positiva definizione della comunicazione della Scia in sanatoria, e ciò in violazione dell’art. 3 della L. n. 241 del 1990.

In particolare, non risulta, che gli interventi realizzati dal ricorrente (realizzazione della pensilina e della veranda in difformità) siano in contrasto le norme legislative o con quelle dettate dagli strumenti urbanistici vigenti e, comunque, pena la violazione del divieto di aggravare il procedimento di cui all’art. 1 della L. 241/1990, non può l’amministrazione onerare, genericamente, l’istante di “dimostrare il requisito della doppia conformità delle opere oggetto di regolarizzazione”, senza che la stessa, in seguito all’idonea istruttoria che le compete, abbia previamente segnalato le specifiche criticità dell’intervento sotto tali profili (veranda e pensilina).

Per altro verso, poi, all’amministrazione non è richiesta un’indagine (sulla ricorrenza di tale presupposto) che si estenda fino alla ricerca d’ufficio di eventuali elementi limitativi, preclusivi o estintivi del titolo di disponibilità allegato dal richiedente (Cons. St, sez. V, 22 giugno 2000, n.3525), ma solo la verifica dell’esistenza di un titolo sostanziale idoneo a costituire in capo a quest’ultimo il diritto di sfruttare la potenzialità edificatoria dell’immobile (cfr. Cons. St. n. 368/2004).

Pertanto, nel caso in esame, non sembra si possa dubitare dell’astratta sanabilità delle opere oggetto di causa ai sensi del d.lgs. 380/2001 e della giurisprudenza formatasi sulla sanabilità delle opere in questione.

Inoltre, per quanto concerne la pensilina parte ricorrente deduce che la struttura risale a periodo anteriore al 1967, essendo stata apposta sul prospetto dell’edificio nell’anno 1962. A comprova allega relazione peritale e una stampa dell’epoca.

In conclusione il ricorso deve essere accolto con riferimento alle censure esaminate, potendo restare assorbiti gli ulteriori profili di doglianza.

Ne consegue, per invalidità derivata, l’illegittimità dell’ordine di demolizione gravato con i motivi aggiunti.

Le spese, i diritti e gli onorari di difesa sono posti a carico dell’Amministrazione comunale e liquidati, in difetto di produzione di nota spese, in complessivi € 1.000,00, oltre ad oneri di legge e rifusione del contributo unificato versato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

Condanna il Comune di Piglio a corrispondere alla parte ricorrente la somma di €. 1000,00 (mille/00), oltre oneri di legge e rifusione del contributo unificato versato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Vinciguerra, Presidente

Antonio Massimo Marra, Consigliere, Estensore

Roberto Maria Bucchi, Consigliere

         
         
L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE
Antonio Massimo Marra        Antonio Vinciguerra