 Cass. Sez. III n. 17460 del 10 maggio 2012 (Cc. 17 gen. 2012)
Cass. Sez. III n. 17460 del 10 maggio 2012 (Cc. 17 gen. 2012)
Pres. Teresi Est. Fiale Ric. Martinelli ed altri
Rifiuti. Deposito temporaneo trasporto e movimentazione
Pur considerando la distinzione tra l'attività di “movimentazione” e quella di “trasporto” dei rifiuti, nel senso che la prima non necessita di alcuna autorizzazione e che solo la seconda rientra nel novero della “gestione” ai sensi dell'art. 183, comma 1 lett. n) d.lgs. 152\06, oggetto di specifica autorizzazione in quanto tale (con la conseguenza che solo dopo l'inizio del deposito temporaneo comincerebbe ila gestione dei rifiuti in senso tecnico e l'obbligo di rispettarne regole e prescrizioni,) la Corte, nella fattispecie, ha escluso la decorrenza della gestione dei rifiuti in senso tecnico solo dopo l'inizio del deposito temporaneo sia perché nulla era dato sapere circa l'effettiva osservanza delle prescrizioni imposte dalia legge per considerare legittima detta forma di deposito; sia perché non vi era stata movimentazione all'interno di uno stesso compendio nel luogo reale di produzione dei rifiuti, bensì trasferimento comportante instradamento da tale luogo a quello giuridico di produzione.
REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:        Camera di consiglio
 Dott. TERESI    Alfredo          - Presidente  - del 17/01/2012
 Dott. LOMBARDI  Alfredo M.       - Consigliere - SENTENZA
 Dott. FIALE     Aldo        - rel. Consigliere - N. 80
 Dott. RAMACCI   Luca             - Consigliere - REGISTRO GENERALE
 Dott. ANDRONIO  Alessandro       - Consigliere - N. 27913/2011
 ha pronunciato la seguente: 
SENTENZA
 sul ricorso proposto da:
 1) MARTINELLI MARIO N. IL 11/12/1942;
 2) MANENTI FABRIZIO, N. IL 10/02/1977;
 3) MARTINELLI MICHELE N. IL 10/08/1974;
 avverso l'ordinanza n. 61/2011 TRIB. LIBERTÀ di VERONA, del  			09/06/2011
 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO FIALE;
 sentite le conclusioni del PG Dott. Volpe Giuseppe, il quale ha  			chiesto il rigetto del ricorso.
 RITENUTO IN FATTO
 Il Tribunale di Verona, con ordinanza del 9.6.2011, ha rigettato  			ristanza di riesame proposta nell'interesse di Manenti Fabrizio e  			Martinetti Michele avverso il provvedimento 22.4.2011 con cui il  			G.I.P. di quello stesso Tribunale - in relazione all'ipotizzato reato  			di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 4, - aveva disposto  			il sequestro preventivo dell'autocarro SCANIA targato AP845NS,  			utilizzato per un trasporto di rifiuti speciali (terra, sabbie,  			sassi, conglomerati cementizi e pazzi di asfalto di varie dimensioni)  			effettuato senza l'osservanza delle prescrizioni contenute o  			richiamate nell'atto abitativo rilasciato alla s.r.l. "Martinetti",  			proprietaria del veicolo.
 Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso (anche nell'interesse di  			Martinetti Mario, già rappresentante legate pro tempore della  			s.r.l. "Martinetti") il difensore degli indagati (Avv.to Raffaella  			Baccaro), la quale - sotto i profili della violazione di legge e  			della manifesta illogicità della motivazione -ha eccepito:
 - la insussistenza del "fumus" del reato ipotizzato, in quanto la  			s.r.l. "Martinelli" stava svolgendo in subappalto, in Verona,  			lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per le reti di  			distribuzione dell'acqua potabile e di raccolta e collettamento dei  			reflui urbani appaltati dalla società "Acque Veronesi". I materiali  			trasportati provenivano da detta attività di manutenzione e dovevano  			perciò ritenersi prodotti presso la sede del soggetto che svolgeva  			tale attività, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 152 del 2006,  			art. 266, comma 4. Gli stessi rifiuti, inoltre, potevano essere  			tenuti in deposito temporaneo presso il luogo di produzione senza  			autorizzazione e nello stesso luogo potevano essere custoditi i  			registri di carico e scarico.
 Secondo la prospettazione difensiva, la s.r.l. "Martinelli",  			attraverso il trasporto contestato, non avrebbe svolto una attività  			di gestione di rifiuti, bensì "un'operazione preliminare anche  			preparatoria alla gestione", in quanto i rifiuti medesimi provenivano  			da un cantiere stradale ed avrebbero dovuti essere scaricati in  			un'area messa a disposizione in Sommacampagna dalla società "Acque  			Veronesi". Successivamente ivi sarebbero avvenute le operazioni di  			separazione dei vari componenti del materiale scaricato e questi  			sarebbero stati prelevati da un'impresa appositamente incaricata  			sicché in quella occasione sarebbe stato compilato il formulario FIR  			per il trasporto in discarica o in cava autorizzata.
 La s.r.l. "Martinelli" aveva sede in San Paolo di Brescia, ma  			l'area messa a disposizione dalla società "Acque Veronesi" doveva  			considerarsi "luogo di produzione" dei rifiuti, poiché anche in essa  			veniva sostanzialmente esercitata l'attività di manutenzione  			edilizia: sulla stessa, dunque, ben poteva essere costituito un  			deposito temporaneo, risultando rispettati i requisiti tecnici,  			temporali e quantitativi richiesti dalla legge per tale  			raggruppamento di rifiuti;
 - la assenza di adeguatezza e gradualità della adottata misura di  			cautela rispetto alle finalità perseguite.
 Ulteriori documenti sono stati successivamente depositati dal  			difensore in Cancelleria, attestanti l'intervenuto decesso di  			Martinelli Mario in data 30.12.2011 e l'esito dette analisi  			eseguite sulle sostanze trasportate.
 CONSIDERATO IN DIRITTO
 1. Il ricorso proposto nell'interesse di Martinelli Mario deve  			essere dichiarato inammissibile, perché tale ricorrente non aveva  			proposto istanza di riesame e lo stesso, comunque, è deceduto in  			data 30.12.2011, come dall'acquisita certificazione anagrafica del  			Comune di San Paolo (BS).
 2, I ricorsi proposti nell'interesse di Manenti Fabrizio e  			Martinetti Michele, a loro volta, devono essere rigettati perché  			infondati.
 Il Tribunale del riesame, infatti, con argomentazioni coerenti, ha  			ravvisato nella vicenda che ci occupa la sussistenza del fumus  			dell'ipotizzato reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256,  			comma 4.
 Non viene contestato, al riguardo, che la s.r.l, "Martinelli" risulta  			scritta all'Albo nazionale dei gestori ambientali in data 19.1.2009  			ma il relativo titolo abititativo non è esteso al trasporto di  			rifiuti diversi dalle terre" ed in esso viene prescritto altresì che  			il trasporto di queste ultime, comunque, deve essere accompagnato da  			copia del provvedimento di iscrizione corredata dalla dichiarazione  			di conformità all'originate resa dal legale rappresentante  			dell'impresa.
 Nella specie, invece, il trasporto effettuato dall'autocarro in  			sequestro riguardava anche sassi, conglomerati cementizi e pazzi di  			asfalto di varie dimensioni ed esso non era accompagnato da alcun  			documento.
 3. Si prospetta in ricorso che l'autocarro sequestrato non stesse  			effettuando un trasporto di "rifiuti", poiché, ai sensi del D.Lgs.  			n. 152 del 2006, art. 266, comma 4, "I rifiuti provenienti da  			attività di manutenzione... si considerano prodotti presso la sede o  			il domicilio del soggetto che svolge tali attività".  			Il materiale trasportato, pertanto, avrebbe assunto la qualificazione  			di "rifiuto" solo dopo avere raggiunto il sito in Sommacampagna,  			dove sarebbe stato legittimamente scaricato in "deposito temporaneo"  			in quanto si tratterebbe di area di cui la s.r.l. "Martinelli"  			avrebbe ottenuto la disponibilità dalla società "Acque Veronesi"  			proprio in collegamento con l'esecuzione dei lavori subappaltati e  			per agevolarne l'esecuzione. Tale collegamento consentirebbe di  			considerare anche detta area "luogo di produzione" dei rifiuti,  			poiché essa sarebbe assimilabile alla sede/domicilio della società  			che materialmente eseguiva i lavori di manutenzione (la cui sede  			legale era invece in Brescia).
 Osserva al riguardo il Collegio che più pertinente sarebbe stato il  			richiamo al D.Lgs. n. 152/2006, art. 230, comma 1, ove viene prevista  			una eccezione alla regola generale del divieto di creazione del  			deposito temporaneo in luogo diverso da quello di produzione nelle  			ipotesi non di manutenzione generica bensì di manutenzione specifica  			di reti ed infrastrutture, stabilendosi testualmente che: "il luogo  			di produzione dei rifiuti derivanti da attività di manutenzione alle  			infrastrutture, effettuata direttamente dal gestore  			dell'infrastruttura a rete e degli impianti per l'erogazione di  			forniture e servizi di interesse pubblico o tramite terzi, può  			coincidere con la sede dei cantiere che gestisce l'attività  			manutentiva o con la sè de locale del gestore della infrastruttura  			nelle cui competenze rientra il tratto di infrastruttura interessata  			dai lavori di manutenzione ovvero con il luogo di concentramento dove  			il materiale tolto d'opera viene trasportato per la successiva  			valutazione tecnica, finalizzata all'individuazione del materiale  			effettivamente, direttamente ed oggettivamente riutilizzabile, senza  			essere sottoposto ad alcun trattamento".
 Nella fattispecie in oggetto, però, in ogni caso, li Tribunale del  			riesame ha evidenziato che i lavori appaltati dalla società "Acque  			Veronesi" "prevedevano, oltre all'attività di manutenzione ordinaria  			e straordinaria della rete di distribuzione dell'acqua potabile,  			anche nuovi allacciamenti". Non vi sono, inoltre, elementi per  			affermare che l'area di Sommacampagna costituisca sede del cantiere  			del manutentore ovvero sede locate del gestore della infrastruttura  			interessata dai favori.
 Ciò che più conta, comunque, è che non si discute della liceità  			di un deposito temporaneo, bensì si contesta l'effettuazione di un  			trasporto di rifiuti, verso il luogo individuato per il deposito  			temporaneo, senza l'osservanza delle prescrizioni contenute  			nell'autorizzazione; sicché, in relazione alla ipotizzata violazione  			del D.Lgs. n. 152/2006, art. 256, comma 4, non può certo affermarsi  			che a .quelle prescrizioni non dovesse ottemperarsi quando pure il  			luogo di deposito temporaneo potesse ritenersi legittimamente  			individuato.
 Non ignora il Collegio l'orientamento dottrinario che pone l'accento  			sulla distinzione tra l'attività di "movimentazione" e quella di  			"trasporto" dei rifiuti, evidenziando che la prima non necessita di  			alcuna autorizzazione e che solo la seconda rientra nel novero della  			"gestione" ai sensi dell'art. 183, comma 1 - lett. n), oggetto di  			specifica autorizzazione in quanto tale (con la conseguenza che solo  			dopo l'inizio del deposito temporaneo comincerebbe la gestione dei  			rifiuti in senso tecnico e l'obbligo di rispettarne regole e  			prescrizioni).
 Nella specie, però, non può affermarsi la decorrenza della gestione  			dei rifiuti in senso tecnico solo dopo l'inizio dei deposito  			temporaneo: a) sia perché nulla è dato sapere circa l'effettiva  			osservanza delle prescrizioni imposte dalla legge per considerare  			legittima detta forma di deposito; b) sta perché non vi è stata  			movimentazione all'interno di uno stesso compendio nel luogo reale di  			produzione dei rifiuti, bensì trasferimento comportante  			instradamento da tale luogo a quello giuridico di produzione. In tale  			situazione il trasporto in sè va considerato già attività di  			gestione di rifiuti e per "rifiuto", ai sensi della normativa  			comunitaria e nazionale, deve intendersi qualsiasi sostanza od  			oggetto di cui il produttore o il detentore si disfi (o abbia  			l'intenzione o l'obbligo di disfarsi)' restando irrilevante se ciò  			avvenga attraverso lo smaltimento del prodotto ovvero tramite il suo  			recupero.
 4. Non vi è questione di - adeguatezza della misura, in quanto il  			D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 259, comma 2, del prevede che, in caso  			di condanna o di applicazione di pena concordata per il reato di  			trasporto illecito di cui ai precedente art. 256, "consegue  			obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto".  			Con la previsione dell'obbligatorietà della confisca il legislatore  			statuisce una presunzione di pericolosità del mezzo di trasporto,  			che preclude al giudice ogni giudizio prognostico.
 5. Al rigetto del ricorso proposto nell'interesse di Manenti  			Fabrizio e Martinetti Michele segue la condanna dei ricorrenti al  			pagamento delle spese del procedimento.
 P.Q.M.
 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 Rigetta il ricorso proposto nell'interesse di Manenti Fabrizio e  			Martinelli Michele, che condanna al pagamento delle spese  			processuali. Dichiara inammissibile il ricorso proposto  			nell'interesse di Martinelli Mario.
 Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2012.
 Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2012
 
                    




