TAR Lazio (RM) Sez. I-Quater n. 9300. del 13 novembre 2012
Urbanistica.Legittimità sanzione demolitoria per abuso su immobile antecedente al 1967.
La risalenza dell’opera ad epoca antecedente al 1967, è circostanza che, al più, legittima il trasferimento per atto inter vivos dei manufatti, così come previsto dall’art. 46 d.p.r. n. 380/01, ma non determina la regolarità edilizia degli stessi dal momento che già l’art. 31 l. n. 1150/42 richiedeva la licenza del sindaco per la realizzazione di opere quali quella oggetto di causa nei centri abitati. Pertanto, la prospettata risalenza del manufatto ad epoca anteriore al 1967 non influisce sull’abusività dello stesso e, pertanto, sulla legittimità della sanzione demolitoria. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
N. 09300/2012 REG.PROV.COLL.
N. 07254/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7254 del 2009, proposto da
CERULLI ROSSI ELENA e THEOLOGU THALIA elettivamente domiciliate in Roma, via Padre Semeria n. 65 presso lo studio dell’avv. Giuseppe Natalucci che le rappresenta e difende nel presente giudizio
contro
ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via del Tempio di Giove n. 21 presso la sede dell’avvocatura comunale e rappresentata e difesa nel presente giudizio dall’avv. Giorgio Pasquali
per l'annullamento
della determinazione dirigenziale n. 1409 del 17 giugno 2009 con cui il Comune di Roma ha ordinato la demolizione delle opere ivi indicate;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Roma;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 ottobre 2012 il dott. Michelangelo Francavilla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato il 03/09/09 e depositato l’11/09/09 Cerulli Rossi Elena e Theologu Thalia hanno impugnato la determinazione dirigenziale n. 1409 del 17 giugno 2009 con cui il Comune di Roma ha ordinato la demolizione delle opere ivi indicate.
Il Comune di Roma (poi divenuto Roma Capitale), costituitosi in giudizio con comparsa depositata il 21/09/09, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Con ordinanza n. 4412/09 del 24 settembre 2009 il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare proposta dalle ricorrenti.
All’udienza pubblica del 18 ottobre 2012 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Cerulli Rossi Elena e Theologu Thalia impugnano la determinazione dirigenziale n. 1409 del 17 giugno 2009 con cui il Comune di Roma ha ordinato la demolizione delle opere ivi indicate e consistenti nella realizzazione di una veranda costituita da profilati metallici e chiusura in vetro delle dimensioni di mt. 3,50 x 1,10.
Con un’unica articolata censura le ricorrenti lamentano l’illegittimità della gravata ordinanza di demolizione in quanto l’intervento effettivamente posto in essere consisterebbe nella mera sostituzione di una veranda già realizzata nel lontano 1960.
Il motivo è infondato.
La realizzazione di una veranda, comportando l’aumento della superficie utile, determina una modifica del precedente organismo edilizio e deve essere qualificata come intervento di ristrutturazione edilizia secondo quanto previsto dall’art. 3 lettera d) d.p.r. n. 380/01 (TAR Marche n. 39/2012; TAR Campania – Napoli n. 5912/2011).
Ne consegue che, ai sensi dell’art. 10 comma 1° lettera c) d.p.r. n. 380/01, l’intervento in esame avrebbe dovuto essere assentito con permesso di costruire la cui mancanza legittima l’applicazione della sanzione demolitoria prevista dall’art. 33 del medesimo testo normativo e applicata con provvedimento impugnato.
Dall’esame degli atti di causa emerge che la veranda in esame, quale che sia l’intervento concretamente posto in essere in tempi recenti (mera sostituzione di struttura preesistente, come prospettano le ricorrenti, o realizzazione ex novo della stessa), è sprovvista di idoneo titolo edilizio abilitativo.
Per altro, la risalenza dell’opera ad epoca antecedente al 1967, per come concretamente dedotta nel gravame, è circostanza che, al più, legittima il trasferimento per atto inter vivos dei manufatti, così come previsto dall’art. 46 d.p.r. n. 380/01, ma non determina la regolarità edilizia degli stessi dal momento che già l’art. 31 l. n. 1150/42 richiedeva la “licenza” del sindaco per la realizzazione di opere quali quella oggetto di causa “nei centri abitati” (TAR Sicilia – Palermo n. 1735/2011).
Pertanto, la prospettata risalenza del manufatto ad epoca anteriore al 1967 non influisce sull’abusività dello stesso e, pertanto, sulla legittimità della sanzione demolitoria irrogata con il provvedimento impugnato.
Per questi motivi il ricorso è infondato e deve essere respinto.
La peculiarità fattuale della vicenda oggetto di causa giustifica, ai sensi degli artt. 26 d. lgs. n. 104/10 e 92 c.p.c., la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
1) respinge il ricorso;
2) dispone la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 18 ottobre 2012 con l'intervento dei magistrati:
Elia Orciuolo, Presidente
Maria Ada Russo, Consigliere
Michelangelo Francavilla, Consigliere, Estensore
|
|
|
L'ESTENSORE |
|
IL PRESIDENTE |
|
|
|
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/11/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)